Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 88/2023 R.G, proposta
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
mandato in atti, dall'avv. Franco Marruso, elettivamente domiciliata in
, alla Via Nizza n. 146, presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali Pt_1
. Controparte_1 CP_2
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Marco
De Felice e Carolina Albano.
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 4314/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado l' ha proposto opposizione al decreto CP_2
ingiuntivo n. 2628\2013, reso in data 17.12.2013, con il quale Tribunale di Salerno le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_3
della somma di €. 17.387,92, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento
[...]
del saldo, pari al 10%, degli importi dovuti per prestazioni sanitarie erogate dalla società ricorrente nel mese di giugno 2013, in virtù della fattura n. 525 del 05.08.2013; Contr a motivi dell'opposizione l ccepiva l'inesigibilità del credito ingiunto, atteso che, in forza del contratto ex art 8 quinquies D.lgs. n.502/1992 il termine di pagamento dell'intero saldo annuale delle prestazioni, rese nel corso dell'anno 2013, era fissato al
30 aprile dell'anno successivo;
contestava, poi, la certezza del credito ingiunto, evidenziando che tanto la sua esistenza, quanto il suo eventuale ammontare, erano subordinati alle verifiche sulla regolarità delle prestazioni e sull'applicazione della regressione tariffaria.
Si costituiva la società opposta, che contestava l'opposizione e i motivi addotti a sostengo chiedendone il rigetto.
La causa era, poi, istruita, mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 4314/2022, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava l al pagamento, in favore della opposta, della somma di €. CP_2
17.387,92, oltre interessi moratori, considerando come termine di scadenza del pagamento la data 30.04.2014; da ultimo, compensava per 1/5 le spese processuali e condannava l'opponente al pagamento dei restanti 4/5 di tali spese. Contr Avverso tale decisione, l' ha proposto appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) La improcedibilità della domanda per frazionamento di un credito unitario, per aver la società opposta frazionato un credito unitario che poteva essere preteso, su base annuale, in un'unica soluzione, alla scadenza del 30.04.2014, e non su base mensile;
2) La improcedibilità della domanda per duplicazione del titolo e formazione del giudicato, in quanto la parte appellata ha continuato a coltivare il presente giudizio nonostante l'ottenimento, in precedenza, di un provvedimento monitorio definitivo per l'intero saldo delle prestazioni erogate durante l'esercizio 2013, comprensivo anche del saldo relativo al mese di giugno 2013, ossia della fattura n. 525 del 05.08.2013, che è oggetto del presente giudizio.
Si è costituita la che ha contestato il Controparte_3
gravame, chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese.
La causa, all'udienza del 14 novembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante note di trattazione scritta, era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di legge.
MOTIVI DI DIRITTO
Rileva la Corte che l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Sussiste, infatti, la eccepita violazione del ne bis in idem.
L'appellata ha, infatti, chiesto e ottenuto il D.I. n. 2628 per il pagamento della fattura n. 525 del 05.08.2013 relativa al saldo del mese di giugno 2013.
Tuttavia, l'appellata ha nuovamente azionato il medesimo credito, richiedendo in data
07.05.2014 altro provvedimento monitorio, per complessivi €. 593.411,30, a titolo di saldo per le prestazioni rese nell'anno 2013, ricomprendendovi anche la fattura n. n.
525 del 05.08.2013 relativa al saldo del mese di giugno 2013.
Tale ultimo procedimento si è concluso con la emissione del D.I. n. 1701/2014, divenuto esecutivo per mancata opposizione.
In conseguenza, la pretesa relativa al presente giudizio è coperta da giudicato.
Parte opposta ha, infatti, continuato a coltivare un giudizio volto all'accertamento dell'esistenza del credito, già oggetto di verifica attraverso un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto cosa giudicata. Orbene, trattandosi di un'eccezione relativa al giudicato esterno, essa è ammissibile.
In tal senso, i giudici di legittimità hanno chiarito che il giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un dato destinato a fissare la regola del caso concreto.
Tant'è che il suo accertamento non solo non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma anzi corrisponde a un preciso interesse pubblico, e, cioè, l'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche (Cass. civ. n.16847/2018).
Com'è noto la regola del ne bis in idem preclude la possibilità di riproporre una questione che ha già formato oggetto di una sentenza passata in giudicato.
È pacifico che il decreto ingiuntivo sia provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato, non diversamente dalla sentenza (da ultimo Cass. 18 luglio 2018, n. 19113;
Cass. 28 novembre 2017, n. 28318; Cass. 28 agosto 2009, n. 18791); nello specifico, in riferimento ad un decreto ingiuntivo non opposto, esso acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile, solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
(Cass. civ. ord. n. 23775/2017).
Orbene, nel caso in esame, l'avvenuto passaggio in giudicato del D.I. n. 1701/2014 costituisce fatto incontestato tra le parti ed è desumibile dalla allegata procedura di espropriazione presso terzi, intentata dall'appellata per il soddisfacimento del credito relativo all'intero saldo annuale.
Alla luce di tali considerazioni, in ossequio al principio del ne bis in idem,
l'impugnazione proposta dalla deve essere accolta e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta in primo grado dalla società, dovendosi confermare la sola revoca dell'opposto D.I., restando assorbito l'ulteriore motivo di censura. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza n. Parte_1
4314/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale riforma della impugnata sentenza, che va mantenuta ferma in relazione alla sola revoca dell'opposto D.I., dichiara improcedibile la domanda proposta in primo grado.
2) Condanna la alla refusione, in Controparte_3
favore dell' , delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, liquidate, per il primo grado, in €. 2540,00 per compenso, e, per il secondo grado, in €. 355,50 per spese e €. 2906,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 09.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi