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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35/2023 tra Parte_1
ATTORE e CP_1 CONVENUTO
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. ZUCCARO RAFFAELLA che precisa le conclusioni come da atto Parte_1 di citaz el 15.10.2024 ed insiste nelle istanze istruttorie articolate Per 'avv. MARCHESINI CARLO che precisa le conclusioni come da comparsa di CP_1 costitu Il Giudice
ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2023 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 CC ATTORE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2 v. CONVENUTO OGGETTO: revocazione donazione – arricchimento senza causa CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'ecc.mo tribunale adito, tanza ed eccezione disattesa e respinta. In via principale, accertati i pagamenti delle fatture indicate in premessa come donazioni indirette in favore del convenuto, l'intervenuta indegnità del donatario a causa delle concotte di cui in premessa dallo stesso perpetrate nei confronti e a danno dell'attore sig. CP_1 scoperte in data 06.07.2022 ed accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti di cui all'art 801 c.c. Parte_1 ni effettuate da in favore di e, per l'effetto, condannare il convenuto alla Parte_1 CP_1 restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 25.947,91, oltre interessi e rivalutazione legale come per legge o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
in via subordinata accertato per le ragioni di cui in premessa l'intervenuto pregiudizio economico subito da con il conseguente arricchimento in capo al convenuto Parte_1 [...] condannare il convenuto alla restit dell'attore della complessiva somma di € 25.947,91, CP_1 interessi e rivalutazione legale come per legge o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia a titolo di arricchimento senza causa o a qualsiasi titolo verrà riconosciuto da Tribunale adito”. In fatto esponeva: che esso attore era stato comproprietario, unitamente al fratello, dell'appartamento sito in Porto Sant'Elpidio, via Umberto I n. 148, terzo piano distinto al NCUE del medesimo Comune al foglio 20, part. 283, sub. 9; che con atto a rogito Notaio del 16.06.2023 veniva sciolta la comunione ereditaria ed il predetto immobile veniva Per_1 assegna che nel 2010 il convenuto, figlio di chiedeva ai Parte_2 Parte_2 comproprietario l'uso del suddetto immobile e chiedeva di potere eseguire dei lavori di miglioria;
che il costo dei suddetti lavori, pari a complessivi € 25.947,91, per mero spirito di liberalità, era stato sostenuto per intero da esso attore;
che il convenuto aveva occupato l'immobile dalla fine dei lavori, ossia dal 2011 e fino al 2013, nonché successivamente all'atto di scioglimento della comunione in forza di contratto di comodato intercorso con e, infine, a decorrere dal 27.02.2017 in qualità di proprietario Parte_2
pagina 2 di 4 esclusivo;
che nel corso del 2022 era insorta una controversia tra la società di famiglia, Controparte_2 in qualità di concedente e la società affittuaria, AL di cui il convenuto era amministratore in
[...] to alla restituzione del ramo di azienda oggetto del contratto di affitto;
che in occasione delle riunione, delle assemblee e dei vari incontri il convenuto aveva reiteratamente offeso ed ingiuriato esso attore denigrandone l'attività come amministratore nonché la dignità della persona qualificandolo come “spregevole, infame, ladro”; che il convenuto si era reso responsabile di reiterate manifestazioni esteriorizzate e rese palesi a terzi di “di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento a prescindere peraltro dall'atteggiamento del donante”; che dette condotte integravano il fatto di ingiuria grave idoneo a fondare la domanda di revocazione per ingratitudine della donazione indiretta delle somme di denaro corrisposte da esso attore per le migliorie dell' immobile sito in Porto Sant'Elpidio, via Umberto I n. 148, terzo piano;
che, in via subordinata, sussistevano i presupposti della domanda di arricchimento in quanto il convenuto si era arricchito – occupando l'immobile senza pagare alcun indennizzo e dei lavori di miglioria senza aver sostenuto il relativo costo economico – a danno di esso attore – che aveva sostenuto il costo dei lavori di miglioria e non aveva conseguito un indennizzo per l'utilizzo da parte del convenuto dell'immobile – Concludeva, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte, Si costituiva il convenuto che contestava le avverse domande chiedendone il rigetto. In particolare, contestava la esistenza della donazione eccependo che con missiva del 29.07.2020 l'attore aveva richiesto il rimborso delle spese di ristrutturazione non facendo cenno alcuna alla donazione. Eccepiva che, con lo scioglimento della comunione, le parti aveva definito ogni questione economica, compresa quella relativa al rimborso delle spese. Eccepiva che, all'epoca della esecuzione dei lavori di miglioria, l'immobile era in comunione tra l'attore e di talche le spese dovevano gravare pro quota sui comunisti ex Parte_2 art 1104 c.c.; che il diritto di ripetizione pro quota doveva comunque ritenersi prescritto;
che esso convenuto non aveva mai ingiuriato o offeso l'attore. Infine, eccepiva la inammissibilità dell'azione ex art 2041 c.c. per difetto del requisito della residualità. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia il Giudice rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata ed inammissibile. Con vittoria di spese, funzioni e onorari”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.05.2025.
Diritto
La domanda di revocazione della donazione per ingratitudine ex art 801 c.c. è infondata e va respinta per difetto di prova della donazione. Come è noto, “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” Nella specie l'attore si è limitato ad allegare di aver sostenuto il costo dei lavori di ristrutturazione di un appartamento di cui era comproprietario e di averne concesso il godimento gratuito al convenuto. Tale allegazione non appare sufficiente a consentire di ravvisare una donazione indiretta. Ed invero, è pacifico, in quanto non contestato, che i lavori di ristrutturazione siano stati pagati dall'attore e che i predetti lavori, per come allegato dallo stesso attore, hanno riguardato per lo più il rifacimento del bagno, dell'impianto elettrico ed idrico, la sostituzione della caldaia e dei vetri, la verniciature e la sostituzione finestre. La circostanza per cui i lavori cui afferiscono i documenti di spesa abbiano riguardato la conservazione e la ristrutturazione di un immobile di cui l'attore era comproprietario pro quota, unitamente al di lui fratello, non consente di escludere che il pagamento sia stato fatto per uno scopo diverso dallo spirito di liberalità. Le istanze istruttorie articolate dall'attore e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni devono essere disattese in quanto le circostanza di fatto dedotto sono pacifiche (cap. 1 “Vero che il Sig. Pt_1 negli anni 2010-2011 ha sostenuto per intero gli oneri per la esecuzione delle opere di ristrutturaz
[...]
pagina 3 di 4 particolare rifacimento del bagno, dell'impianto elettrico ed idrico, sostituzione caldaia e vetri, verniciature/sostituzione finestre) nell'appartamento concesso in uso al nipote Sig. in Porto Sant'Elpidio via Umberto I n. 148 piano terzo) CP_1 ovvero non sono collocate univocament nello spazio (cap.2) Vero che il Sig. Parte_1 dichiarò che le somme sostenute per detta ristrutturazione costituivano una donazione in favore del nipote ” 3) CP_1
“Vero che il sig. affermò di averle accettate a titolo gratuito?”) (v. cass. 20997/20 ta di CP_1 provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa). Parimenti infondata è la domanda subordinata ex art 2041 c.c. per difetto del carattere della sussidiarietà, atteso che l'attore avrebbe potuto agire nei confronti del convenuto, quale erede del partecipante alla comunione ovvero quale cessionario dell'immobile, onde conseguire la quota gravante sul partecipante alla comunione – ex art 1104, u.c. c.c. La domanda proposta solo con le note depositate in data 15.10.2024 in quanto domanda nuova è inammissibile, Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 con applicazione della riduzione massima consentita per la fase istruttoria avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domane proposte dall'attore;
2) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 29 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35/2023 tra Parte_1
ATTORE e CP_1 CONVENUTO
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. ZUCCARO RAFFAELLA che precisa le conclusioni come da atto Parte_1 di citaz el 15.10.2024 ed insiste nelle istanze istruttorie articolate Per 'avv. MARCHESINI CARLO che precisa le conclusioni come da comparsa di CP_1 costitu Il Giudice
ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2023 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 CC ATTORE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2 v. CONVENUTO OGGETTO: revocazione donazione – arricchimento senza causa CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'ecc.mo tribunale adito, tanza ed eccezione disattesa e respinta. In via principale, accertati i pagamenti delle fatture indicate in premessa come donazioni indirette in favore del convenuto, l'intervenuta indegnità del donatario a causa delle concotte di cui in premessa dallo stesso perpetrate nei confronti e a danno dell'attore sig. CP_1 scoperte in data 06.07.2022 ed accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti di cui all'art 801 c.c. Parte_1 ni effettuate da in favore di e, per l'effetto, condannare il convenuto alla Parte_1 CP_1 restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 25.947,91, oltre interessi e rivalutazione legale come per legge o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
in via subordinata accertato per le ragioni di cui in premessa l'intervenuto pregiudizio economico subito da con il conseguente arricchimento in capo al convenuto Parte_1 [...] condannare il convenuto alla restit dell'attore della complessiva somma di € 25.947,91, CP_1 interessi e rivalutazione legale come per legge o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia a titolo di arricchimento senza causa o a qualsiasi titolo verrà riconosciuto da Tribunale adito”. In fatto esponeva: che esso attore era stato comproprietario, unitamente al fratello, dell'appartamento sito in Porto Sant'Elpidio, via Umberto I n. 148, terzo piano distinto al NCUE del medesimo Comune al foglio 20, part. 283, sub. 9; che con atto a rogito Notaio del 16.06.2023 veniva sciolta la comunione ereditaria ed il predetto immobile veniva Per_1 assegna che nel 2010 il convenuto, figlio di chiedeva ai Parte_2 Parte_2 comproprietario l'uso del suddetto immobile e chiedeva di potere eseguire dei lavori di miglioria;
che il costo dei suddetti lavori, pari a complessivi € 25.947,91, per mero spirito di liberalità, era stato sostenuto per intero da esso attore;
che il convenuto aveva occupato l'immobile dalla fine dei lavori, ossia dal 2011 e fino al 2013, nonché successivamente all'atto di scioglimento della comunione in forza di contratto di comodato intercorso con e, infine, a decorrere dal 27.02.2017 in qualità di proprietario Parte_2
pagina 2 di 4 esclusivo;
che nel corso del 2022 era insorta una controversia tra la società di famiglia, Controparte_2 in qualità di concedente e la società affittuaria, AL di cui il convenuto era amministratore in
[...] to alla restituzione del ramo di azienda oggetto del contratto di affitto;
che in occasione delle riunione, delle assemblee e dei vari incontri il convenuto aveva reiteratamente offeso ed ingiuriato esso attore denigrandone l'attività come amministratore nonché la dignità della persona qualificandolo come “spregevole, infame, ladro”; che il convenuto si era reso responsabile di reiterate manifestazioni esteriorizzate e rese palesi a terzi di “di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento a prescindere peraltro dall'atteggiamento del donante”; che dette condotte integravano il fatto di ingiuria grave idoneo a fondare la domanda di revocazione per ingratitudine della donazione indiretta delle somme di denaro corrisposte da esso attore per le migliorie dell' immobile sito in Porto Sant'Elpidio, via Umberto I n. 148, terzo piano;
che, in via subordinata, sussistevano i presupposti della domanda di arricchimento in quanto il convenuto si era arricchito – occupando l'immobile senza pagare alcun indennizzo e dei lavori di miglioria senza aver sostenuto il relativo costo economico – a danno di esso attore – che aveva sostenuto il costo dei lavori di miglioria e non aveva conseguito un indennizzo per l'utilizzo da parte del convenuto dell'immobile – Concludeva, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte, Si costituiva il convenuto che contestava le avverse domande chiedendone il rigetto. In particolare, contestava la esistenza della donazione eccependo che con missiva del 29.07.2020 l'attore aveva richiesto il rimborso delle spese di ristrutturazione non facendo cenno alcuna alla donazione. Eccepiva che, con lo scioglimento della comunione, le parti aveva definito ogni questione economica, compresa quella relativa al rimborso delle spese. Eccepiva che, all'epoca della esecuzione dei lavori di miglioria, l'immobile era in comunione tra l'attore e di talche le spese dovevano gravare pro quota sui comunisti ex Parte_2 art 1104 c.c.; che il diritto di ripetizione pro quota doveva comunque ritenersi prescritto;
che esso convenuto non aveva mai ingiuriato o offeso l'attore. Infine, eccepiva la inammissibilità dell'azione ex art 2041 c.c. per difetto del requisito della residualità. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia il Giudice rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata ed inammissibile. Con vittoria di spese, funzioni e onorari”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.05.2025.
Diritto
La domanda di revocazione della donazione per ingratitudine ex art 801 c.c. è infondata e va respinta per difetto di prova della donazione. Come è noto, “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” Nella specie l'attore si è limitato ad allegare di aver sostenuto il costo dei lavori di ristrutturazione di un appartamento di cui era comproprietario e di averne concesso il godimento gratuito al convenuto. Tale allegazione non appare sufficiente a consentire di ravvisare una donazione indiretta. Ed invero, è pacifico, in quanto non contestato, che i lavori di ristrutturazione siano stati pagati dall'attore e che i predetti lavori, per come allegato dallo stesso attore, hanno riguardato per lo più il rifacimento del bagno, dell'impianto elettrico ed idrico, la sostituzione della caldaia e dei vetri, la verniciature e la sostituzione finestre. La circostanza per cui i lavori cui afferiscono i documenti di spesa abbiano riguardato la conservazione e la ristrutturazione di un immobile di cui l'attore era comproprietario pro quota, unitamente al di lui fratello, non consente di escludere che il pagamento sia stato fatto per uno scopo diverso dallo spirito di liberalità. Le istanze istruttorie articolate dall'attore e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni devono essere disattese in quanto le circostanza di fatto dedotto sono pacifiche (cap. 1 “Vero che il Sig. Pt_1 negli anni 2010-2011 ha sostenuto per intero gli oneri per la esecuzione delle opere di ristrutturaz
[...]
pagina 3 di 4 particolare rifacimento del bagno, dell'impianto elettrico ed idrico, sostituzione caldaia e vetri, verniciature/sostituzione finestre) nell'appartamento concesso in uso al nipote Sig. in Porto Sant'Elpidio via Umberto I n. 148 piano terzo) CP_1 ovvero non sono collocate univocament nello spazio (cap.2) Vero che il Sig. Parte_1 dichiarò che le somme sostenute per detta ristrutturazione costituivano una donazione in favore del nipote ” 3) CP_1
“Vero che il sig. affermò di averle accettate a titolo gratuito?”) (v. cass. 20997/20 ta di CP_1 provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa). Parimenti infondata è la domanda subordinata ex art 2041 c.c. per difetto del carattere della sussidiarietà, atteso che l'attore avrebbe potuto agire nei confronti del convenuto, quale erede del partecipante alla comunione ovvero quale cessionario dell'immobile, onde conseguire la quota gravante sul partecipante alla comunione – ex art 1104, u.c. c.c. La domanda proposta solo con le note depositate in data 15.10.2024 in quanto domanda nuova è inammissibile, Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 con applicazione della riduzione massima consentita per la fase istruttoria avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domane proposte dall'attore;
2) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 29 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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