Articolo 5 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 4Articolo 6
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14 giugno 1985
Art. 5. Il presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'ente possono essere dal presidente delegati a consiglieri di amministrazione, al direttore generale e a funzionari centrali e periferici, sentito il consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
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