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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/11/2024, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e Previdenza
All'udienza del 22/11/2024 iscritta al n.3203/ 2024 dinanzi al GOP dott.ssa Rosanna
Femia.
E' presente l'Avv. SACCA' FILOMENA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. per delega avv. NUCERA ELISABETTA per CP_1 delega dell'avv. TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo, insiste nell'eccezione di inammissibilità di condanna al pagamento della prestazione.
Dato atto il Giudice, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del
22.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°3203 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Saccà, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, via D. Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall' Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP pensione di inabilità e indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto da volto ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario al Parte_1
riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per le suddette prestazioni. Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 12 della legge 118/71 e dell'art. 1 della l. n. 18/80 e ss. mm., con condanna dell' alla corresponsione dei CP_1
relativi ratei.
Si costituiva con memoria difensiva l' , deducendo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa viene decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
* * * *
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata.
Si osserva, infatti, che il CTU nominato in sede di ATPO, dott.ssa , con Persona_1
procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Esiti di artroprotesi ginocchio sinistro (codice 7221 = 30);
Spondilodiscoartrosi con ernie discali lombari e stenosi dello speco vertebrale
(codice 7010 = 40%); Ipertensione arteriosa/insufficienza venosa arti inferiori (p. a. codice 6445 = 11%).”
Tale patologie, ha precisato il CTU, rendono la ricorrente invalida nella misura del
62%, e quindi non determinano una totale inabilità lavorativa né danno luogo ad una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica della ricorrente.
In particolare l'Ausiliare, rispondendo, alle osservazioni della parte, ha rilevato, sulla base di quanto emerso dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, che in merito alla patologia a carico del rachide lombare, la sottoscritta ha riconosciuto una percentuale invalidante pari al 40%, corrispondente ad un'anchilosi del rachide lombare, condizione anche più evoluta rispetto a quanto documentato in atti e riscontrato all'esame obiettivo. Tuttavia, considerando la sintomatologia algica persistente, la stenosi del canale lombare e le ernie discali documentate si è applicata la percentuale massima.
In merito alla pregressa tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo, si ritiene tale infermità non invalidante in quanto ben compensata dalla terapia farmacologica
e non incidente negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto. Infine, in merito alla patologia venosa agli arti inferiori, la stessa è stata valutata complessivamente applicando il codice 6445=11%.
In considerazione di quanto sopra, si conferma il giudizio medico – legale della bozza peritale, secondo il quale le infermità documentate in atti NON determinano una totale inabilità lavorativa (art. 12, L. 118/1971) e non determinano una ridotta autonomia della persona ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente per come riscontrate all'esame obiettivo e per queste motivazioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Ebbene, parte ricorrente non ha dedotto, con la dovuta specificità, in che modo le patologie sofferte dall'istante, e di cui lamenta una sottovalutazione, inciderebbero in concreto sul complesso invalidante. In sostanza, la parte ricorrente si è limitata a contestare una sottovalutazione del quadro clinico dell'istante non sorretta da alcuna evidenza medica, documentale o desumibile dall'esame obiettivo espletato. Tali generiche contestazioni non possono quindi in alcun modo mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal CTU in sede di visita e adeguatamente riportata in perizia ( cfr. elaborato peritale in atti), la quale esclude la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione e per l'indennità di accompagnamento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare “ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410).
Nella fattispecie in esame, il CTU ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1
al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento. Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario (v. v. in ultimo Cass. n. 27010 del 24/10/2018 e n. 17787 del 26/08/2020). Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Stante la dichiarazione di esenzione resa ai sensi del'art. 152 disp. Att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, mentre quelle di CTU vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (in opposizione ad Parte_1
ATP 3727/2023) contro l' così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Reggio Calabria, 22.11.2024 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e Previdenza
All'udienza del 22/11/2024 iscritta al n.3203/ 2024 dinanzi al GOP dott.ssa Rosanna
Femia.
E' presente l'Avv. SACCA' FILOMENA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. per delega avv. NUCERA ELISABETTA per CP_1 delega dell'avv. TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo, insiste nell'eccezione di inammissibilità di condanna al pagamento della prestazione.
Dato atto il Giudice, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del
22.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°3203 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Saccà, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, via D. Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall' Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP pensione di inabilità e indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto da volto ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario al Parte_1
riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per le suddette prestazioni. Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 12 della legge 118/71 e dell'art. 1 della l. n. 18/80 e ss. mm., con condanna dell' alla corresponsione dei CP_1
relativi ratei.
Si costituiva con memoria difensiva l' , deducendo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa viene decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
* * * *
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata.
Si osserva, infatti, che il CTU nominato in sede di ATPO, dott.ssa , con Persona_1
procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Esiti di artroprotesi ginocchio sinistro (codice 7221 = 30);
Spondilodiscoartrosi con ernie discali lombari e stenosi dello speco vertebrale
(codice 7010 = 40%); Ipertensione arteriosa/insufficienza venosa arti inferiori (p. a. codice 6445 = 11%).”
Tale patologie, ha precisato il CTU, rendono la ricorrente invalida nella misura del
62%, e quindi non determinano una totale inabilità lavorativa né danno luogo ad una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né all'impossibilità di deambulare, come rilevato anche nel corso della visita peritale, non essendo idonee ad incidere in maniera determinate sull'autonomia fisica e psichica della ricorrente.
In particolare l'Ausiliare, rispondendo, alle osservazioni della parte, ha rilevato, sulla base di quanto emerso dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, che in merito alla patologia a carico del rachide lombare, la sottoscritta ha riconosciuto una percentuale invalidante pari al 40%, corrispondente ad un'anchilosi del rachide lombare, condizione anche più evoluta rispetto a quanto documentato in atti e riscontrato all'esame obiettivo. Tuttavia, considerando la sintomatologia algica persistente, la stenosi del canale lombare e le ernie discali documentate si è applicata la percentuale massima.
In merito alla pregressa tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo, si ritiene tale infermità non invalidante in quanto ben compensata dalla terapia farmacologica
e non incidente negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto. Infine, in merito alla patologia venosa agli arti inferiori, la stessa è stata valutata complessivamente applicando il codice 6445=11%.
In considerazione di quanto sopra, si conferma il giudizio medico – legale della bozza peritale, secondo il quale le infermità documentate in atti NON determinano una totale inabilità lavorativa (art. 12, L. 118/1971) e non determinano una ridotta autonomia della persona ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente per come riscontrate all'esame obiettivo e per queste motivazioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Ebbene, parte ricorrente non ha dedotto, con la dovuta specificità, in che modo le patologie sofferte dall'istante, e di cui lamenta una sottovalutazione, inciderebbero in concreto sul complesso invalidante. In sostanza, la parte ricorrente si è limitata a contestare una sottovalutazione del quadro clinico dell'istante non sorretta da alcuna evidenza medica, documentale o desumibile dall'esame obiettivo espletato. Tali generiche contestazioni non possono quindi in alcun modo mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal CTU in sede di visita e adeguatamente riportata in perizia ( cfr. elaborato peritale in atti), la quale esclude la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione e per l'indennità di accompagnamento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare “ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410).
Nella fattispecie in esame, il CTU ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1
al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento. Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario (v. v. in ultimo Cass. n. 27010 del 24/10/2018 e n. 17787 del 26/08/2020). Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Stante la dichiarazione di esenzione resa ai sensi del'art. 152 disp. Att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, mentre quelle di CTU vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (in opposizione ad Parte_1
ATP 3727/2023) contro l' così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Reggio Calabria, 22.11.2024 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia