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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/05/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA II Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3470/2022 R.G.,
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
con sede in alla Piazza B. Longo n. 36, rappresentato e difeso Pt_1 giusta mandato in calce all'atto di opposizione, nonché in virtù di
Determina Dirigenziale n. SET2-334-2022 del 12 maggio 2022, dall'avv.
Antonio Messina, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, al
Viale A. Gramsci n. 19.
- opponente-
CONTRO
(cod.fisc. in persona dei Controparte_1 P.IVA_2
legali rapp.ti p.t., con sede legale in Segrate (Mi) alla via Tintoretto, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Donatello Esposito e Gemma Trombetta, giusta procura allegata al ricorso monitorio rg. 5637/21, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale: Email_1
Email_2
- opposta -
NONCHE'
in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore e così del Curatore Dott. CP_3
rappresentato e difeso per procura dall'Avv. Umberto Stradella,
[...]
PEC con Studio in Milano (MI) Email_3
Corso Giacomo Matteotti n. 1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Corrado Tortora, Email_4
in Torre del Greco (NA), Via Agostino Brancaccio n. 52.
-convenuta in riassunzione-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva ed Controparte_1
otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata decreto ingiuntivo n. 571 emesso in data 5 maggio 2022, notificato al in data 9 Parte_1
maggio 2022, con il quale si è ingiunto all'Ente comunale il pagamento della somma di € 345.214,24 al netto dell'iva, oltre interessi e spese legali.
A sostegno di tale domanda la ricorrente deduceva di aver svolto servizio di r.s.u. in favore del dal 28 dicembre del 2006 sino Parte_1
al luglio del 2014 e che per tale servizio aveva reclamato la sussistenza di poste creditorie non soddisfatte;
che per porre fine a ogni contenzioso e definire il rapporto di appalto, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 29/07/2019 approvava l'atto transattivo sottoscritto il successivo 30/07/2019, assunto al protocollo Generale dell'Ente al n.
39289/2019. Che in forza di detta transazione, l'ente comunale riconosceva e si obbligava a corrispondere in favore della ricorrente la somma complessiva di € 1.891.286.00 oltre iva al 10 %; dal suo canto la ricorrente si impegnava ad utilizzare, in via prioritaria, le somme a ricevere per regolarizzare la posizione “Previambiente” degli ex dipendenti addetti al cantiere, nei limiti e sino alla concorrenza della somma stimata di € 607.837,00 ovvero di diverso importo, comunque concordato con il Fondo. Che l'esecuzione prevedeva il pagamento della somma portata dalla transazione in tre rate consecutive di € 603.428,48, oltre iva al 10 % a decorrere dal 30.09.2019, con vincolo di destinazione in favore del Fondo di quota parte imposto sul rateo del giugno 2020 e giungo 2021.
Deduceva, poi, che la onorava il pagamento delle prime Controparte_4
due rate annuali del 2019 e del 2020, rispettando le modalità e i termini convenuti e che quanto all'obbligo previdenziale e dunque ai fini del vincolo di destinazione per il rateo del 2020 e del 2021, l'importo, solo stimato in sede di transazione quale importo massimo stabilito ai fini del limite del vincolo, oggetto di procedimenti giudiziari, veniva delineato con precisione solo alla data del maggio del 2021 nella misura complessiva di € 548.887,85, risultando quindi inferiore al limite massimo di cui alla stima di € 607.837,00 operata in transazione.
Rappresentava, quindi, di aver versato ad esecuzione dell'obbligo previdenziale, nonché della condizione posta in transazione, la complessiva somma di € 566.080,51 abbinata alle singole posizioni previdenziali e che ciononostante l'ente comunale non aveva adempiuto all'obbligazione di pagamento posta a suo carico e nello specifico:
- per il primo rateo del giugno 2021 aveva corrisposto l'importo di €
313.735,66 (comprensivo di iva al 10%) rispetto a quello maggiore dovuto di € 315.214,24 oltre iva al 10% così come stabilito dall'art. 4, punto iii);
- aveva mancato di versare l'importo dovuto di € 315.214,24 oltre iva al
10 %, a titolo di saldo dell'ultimo rateo del 2021,
Quindi deduceva di essere creditrice nei confronti del Parte_1
della somma di € 345.214,24.
Avverso l'ingiunzione n. 571/2022, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione il il quale non Parte_1 contestava il rapporto contrattuale e l'avvenuta transazione, ma, a sostegno della propria opposizione, deduceva che all'art. 4 dell'accordo transattivo era previsto che il versasse alla società la somma di Pt_1
euro 1.891.286,00 (oltre iva al 10%) suddivisa in tre rate annuali consecutive. Per l'ultima rata, pari a euro 630.428,00 (oltre iva al 10%), il pagamento era così suddiviso: la prima tranche (€ 315.214,24) da corrispondersi entro il 30 giugno 2021; per la seconda tranche (di pari importo) era previsto il pagamento entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della ricevuta di versamento della quota di euro 202.612,00 da parte della società al Fondo pensione complementare dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale Previambiente.
Deduceva, altresì, che all'art. 7 del predetto accordo l' si CP_1
obbligava, a sua volta, a destinare una quota della seconda e della terza rata alla regolarizzazione della posizione PREVIAMBIENTE dei propri ex dipendenti, complessivamente stimata in euro 607.837,00 “… ovvero diverso importo, comunque concordato con il Fondo.”.
Ai fini del pagamento di ciascuna quota in favore del Fondo, la società avrebbe dovuto presentare al ricevuta che ne attestava il Pt_1
versamento entro 30 giorni dalla ricezione del bonifico delle rate corrisposte dal secondo le modalità di cui all'art.
4. Il mancato Pt_1
rispetto del termine da parte della società avrebbe comportato l'irrogazione di una penale, a suo carico, di euro 30.000,00.
Deduceva, quindi di aver effettuato regolarmente il pagamento delle prime due rate. Con riguardo alla seconda rata, con nota del 24 settembre
2020, chiedeva alla società di trasmettere prova del versamento della prima quota al Fondo, come previsto dall'accordo transattivo e che solo in seguito ad apposito sollecito la società comunicava di aver ottemperato a quanto previsto dall'accordo, ma senza fornire prova dell'avvenuto versamento a favore del Fondo;
per cui, in assenza di risposta in ordine alla corresponsione dell'intera somma di cui alla prima quota, l'Ente applicava la penale di euro 30.000,00, decurtandola dalla prima tranche della terza rata, secondo quanto previsto all'art. 7 punto 7.1 dall'accordo transattivo.
Deduceva, inoltre, che solo con note del 15 luglio e del 19 luglio 2021, la società trasmetteva prova del pagamento della prima quota e comunicava che il complessivo ammontare delle somme indicate nell'accordo dovute al Fondo era da considerarsi ricalcolato nella minor somma di euro
548.887,85, con rimodulazione della seconda quota da euro 202.612,00 a euro 158.978,87.
Che il ritenuto che tale ricalcolo dovesse risultare concordato Pt_1 con il Fondo, chiedeva a quest'ultimo chiarimenti, non ottenendo tuttavia risposta esaustiva.
Deduceva, inoltre, che L'igiene Urbana non trasmetteva neppure copia del pagamento della seconda quota in favore del Fondo, né riceveva prova di un accordo con il Fondo per il pagamento di una diversa somma.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del
D. I. opposto. Instauratosi il regolare contraddittorio, non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il giudizio veniva rinviato ai sensi dell'art. 183, comma VI c.p.c.
All'esito del deposito delle relative memorie, la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 03/04/2024 il Giudice, in seguito al deposito della sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Milano che dichiarava la liquidazione giudiziale della opposta disponeva l'interruzione del Controparte_1
giudizio. In seguito ad atto di riassunzione da parte del Parte_1 ed alla costituzione della
[...] Controparte_2
, la causa, precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza
[...] ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
L'espletata istruttoria, mediante le allegazioni documentali offerte dalle parti, ha consentito di accertare che effettivamente tra le stesse è stato sottoscritto in data 30/07/2019 un accordo transattivo per la definizione di vertenze sorte a seguito dello svolgimento da parte della
[...]
ora in liquidazione giudiziale, di servizio di r.s.u. in favore CP_1
del dal 28 dicembre del 2006 sino al luglio del 2014. Parte_1
In forza di tale accordo all'Art. 4 è previsto che: “La si Controparte_4
obbliga a versare all la complessiva somma netta di Controparte_1
€ 1.891.286,00 oltre IVA al 10%, ripartita in tre rate annuali e consecutive, secondo le seguenti modalità e scadenze:
i.) € 492.290,90, oltre IVA nella misura del 10% entro il 30/09/2019 ed €
138.137,58 (oltre IVA al 10%) a saldo della prima rata entro il
30/11/2019, …;
ii.) € 630.428,48, oltre IVA nella misura del 10%, entro e non oltre il giorno 30/06/2020, …;
iii.) € 630.428,48, oltre IVA nella misura del 10%, suddiviso in due parti:
La prima di € 315.214,24, oltre IVA al 10%, entro e non oltre il
30/06/2021;
La seconda parte di € 315.214,24, oltre IVA al 10%, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della ricevuta di versamento della quota annuale di € 202.612,00 al Fondo PREVIAMBIENTE.” La medesima convenzione, all'Art. 7, stabilisce che:
“7.1 A sua volta, l' si obbliga a destinare una quota Controparte_1
della seconda (giugno 2020) e della terza rata (giugno 2021) alla regolarizzazione della posizione PREVIAMBIENTE degli ex propri dipendenti addetti al servizio di igiene ambientale appaltato e nei limiti e fino alla concorrenza dell'importo stimato complessivo di € 607.837,00, dovuto a tale titolo ovvero diverso importo, comunque concordato con il
Fondo.
L ai fini del pagamento di ciascuna rata, esibirà al Controparte_1
Comune la ricevuta attestante il versamento al Fondo PREVIAMBIENTE delle dette quote, pari ad € 405.224,66, relativi al rateo di giugno 2020,
e di € 202.612,34, relativi al rateo di giugno 2021, tanto entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione del bonifico del saldo di dette rate, secondo le modalità previste al precedente articolo 4.
Il mancato rispetto del detto termine essenziale per causa imputabile alla
Società comporterà, a titolo di penale, l'applicazione di una detrazione del corrispondente importo di € 30.000,00 dalla successiva rata.”
A fronte di tale regolamentazione dei rapporti tra le parti, risulta provato documentalmente e non è contestato che il ha Parte_1
regolarmente eseguito i pagamenti cui si era impegnato con la detta convenzione ai punti i) ed ii). Per quanto concerne i pagamenti relativi al punto iii), relativi all'anno 2021, deduce di aver Controparte_1
ricevuto solo il pagamento della prima tranche, nella misura ridotta di €
313,735,66.
Alcun pagamento è avvenuto della terza tranche.
Quanto agli obblighi assunti dalla dalla istruttoria Controparte_1 svolta è emerso che quest'ultima non ha provveduto a trasmettere tempestivamente all'ente comunale la ricevuta attestante il versamento al
Fondo PREVIAMBIENTE delle quote della seconda (giugno 2020) e della terza rata (giugno 2021) così come si era impegnata all'art. 7 della citata convenzione.
Quindi legittimamente l'ente comunale, applicando gli accordi sottoscritti, a seguito della mancata trasmissione nel termine della ricevuta relativa alle quote con scadenza giugno 2020, ha applicato la penale prevista per tale ipotesi all'art. 7 della convenzione, decurtando tale importo dal successivo versamento.
Inoltre, applicando quanto previsto all'art. 4, in assenza della trasmissione della ricevuta di versamento della quota annuale di €
202.612,00 al Fondo PREVIAMBIENTE, ha omesso legittimamente il pagamento dell'ultima rata.
Ed invero, per quanto concerne l'applicazione della penale, CP_1
che avrebbe dovuto, entro 30 giorni dalla ricezione del bonifico
[...]
da parte del della rata di giugno 2020, inviare la ricevuta del Pt_1
versamento al Fondo PREVIAMBIENTE della quota di sua spettanza, pari ad € 405.224,66, ha prodotto soltanto la comunicazione, avvenuta peraltro ben oltre il termine dei 30 giorni concordati, di pagamenti solo parziali, per un totale di € 240.122,77. Correttamente, pertanto, l'ente comunale decurtava la predetta penale.
Quanto all'omesso pagamento da parte del dell'ultima rata, Pt_1 parimenti non ha provato la trasmissione al del Controparte_1 Pt_1
versamento previsto nella transazione e nemmeno di un diverso minor importo concordato con il Fondo. Non può essere accolta la tesi sostenuta dall'opposta secondo cui l'allegazione di quanto prodotto (sentenze a favore del Fondo e procedure esecutive da quest'ultimo promosse) costituirebbe prova di un diverso importo che andrebbe ad incidere anche sull'importo dei versamenti concordati nella convenzione. Per giustificare un pagamento inferiore rispetto all'importo stimato complessivo di € 607.837,00 di cui all'art. 7 della Convenzione, CP_1
avrebbe dovuto provare di avere, col pagamento del minor
[...]
importo, regolarizzato con il Fondo tutte le posizioni previdenziali pendenti.
La mera allegazione di atti processuali che avrebbero definito diversi giudizi pendenti con il Fondo, in assenza nella convenzione di un'elencazione puntuale delle posizioni previdenziali pendenti (facendosi in essa riferimento esclusivamente alla “regolarizzazione della posizione
PREVIAMBIENTE degli ex propri dipendenti addetti al servizio di igiene ambientale appaltato”) non consente a questo giudice la verifica dei presupposti richiesti per poter ritenere il obbligato al pagamento Pt_1 dell'ultima rata. Può trovare accoglimento, invece, esclusivamente la domanda, precisata da in comparsa di costituzione, in ordine alla illegittima Controparte_1
applicazione dell'Iva sulla penale e conseguente decurtazione di €
3.000,00 dall'importo versato dal del giugno 2021; ciò in quanto Pt_1
le somme corrisposte a titolo di penale per la violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Di conseguenza, tali somme sono escluse da Iva per mancanza del presupposto oggettivo (Risoluzione Agenzia delle Entrate
23 aprile 2004, n. 64/E).
Ne consegue che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento da parte del
è parzialmente fondata e va accolta nei limiti Parte_1
anzidetti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, attesa la soccombenza parziale, vanno compensate per 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa Immacolata Cesarano, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal in Parte_1 pers. del sindaco p.t. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
571/2022 emesso in data 05/05/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata;
- Condanna il al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in pers. del legale rapp.te p.t., Controparte_2 della somma di € 3.000,00.
- Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna Controparte_2
, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento al
[...]
favore del dei restanti 2/3, liquidati nella misura già Parte_1 ridotta di € 4.000,00 per compensi ed € 634,00 per spese, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 25.05.2025
IL G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano