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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11436/2020
N. RG 11436/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 11436/2020 promossa da:
nato ad [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi dom. e res. in Acireale, via Porto Salvo n. 10, ed elettivamente domiciliati in Aci Catena (CT), via Nizzeti n. 22, presso lo studio dell'avv. Gregorio Lo Presti, che li rappresenta e difende;
-opponente-
contro
:
Controparte_1
( , già , a seguito di cambio di denominazione sociale, con sede in P.IVA_1 CP_1
Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa quale mandataria, ( , già , a Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 seguito di mero cambio di denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino, 5A, elegge C.F._3 domicilio;
-opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2609/2020 del 3/7/2020
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 4.11.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo, il Tribunale di Catania ha emesso il D.I. n. 2609/2020 del 3/7/2020, con il quale ha ingiunto a e Parte_1 Parte_2 di pagare, in favore di , la somma di € 17.106,60, oltre interessi come da
[...] CP_1 domanda e spese di lite. Ciò in virtù del saldo negativo derivante da un contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 20800 che e Parte_1 Parte_2 hanno stipulato, in data 1.4.1999, con Banca il cui
[...] Controparte_4 credito è stato ceduto a con atto di cessione del 28/12/2018. CP_1
Con l'opposizione a d.i., e hanno Parte_1 Parte_2 contestato l'importo ingiunto nel quantum, ritenendo non provato dalla banca il saldo del conto corrente fin dalla prima movimentazione e deducendo l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di spese e interessi non pattuiti.
Si costituiva in data 5 luglio 2021 banca la quale chiedeva, preliminarmente, CP_1 la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d 'ufficio con il mandato di rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa, all'udienza del 4.11.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****************
Nel merito, parte opponente contesta la quantificazione del credito della CP_1 avente origine da un contratto di apertura di credito su conto corrente bancario e conseguentemente le somme indicate nel d.i.
Premesso che la Banca opposta ha agito in via monitoria per il recupero del saldo passivo finale relativo al rapporto di conto corrente n. 20800, indicato in € 17.106,60, va osservato quanto segue.
Poiché nel giudizio a cognizione piena che segue alla opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur assumendo la veste formale di convenuto, mantiene quella sostanziale di attore, con tutto ciò che ne consegue in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c., nel caso che occupa va evidenziata l'omessa produzione da parte dell'opposto: 1) del documento contrattuale contenente le condizioni applicate al rapporto di conto corrente;
2) degli estratti conto integrali, in linea capitale e scalari, dalla data di accensione del rapporto sino al passaggio a sofferenza (il pagina 2 di 4 primo estratto conto in linea capitale prodotto dall'opposta è quello al 01/01/2007 a fronte di un rapporto acceso il 1.4.1999).
In linea di principio, infatti, deve affermarsi che la attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, in modo indefettibile, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità e solo in presenza di tale requisito è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
La produzione solo parziale o la mancata produzione degli estratti conto comporta l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo.
Posta tale conclusione e spostandosi sul piano dell'onere probatorio, è colui che propone una domanda che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della stessa ed è, dunque, onerato – al fine di consentire l'esatta individuazione della somma richiesta – di produrre gli estratti conto in giudizio (cfr. Trib. Bari, 17.11.2011).
Ritiene il Giudicante di condividere la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 10692/07; n. 21597/2013; n. 17679/09; 1842/2011; 23974/10) per cui nei rapporti bancari in conto corrente la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso di interesse, di determinare il credito stesso, ove sussistente. Soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari. Inoltre, il rischio dell'impossibilità di procedere alla c.t.u. – coerentemente al principio dispositivo delle prove e dell'onere probatorio appena ricordato - grava su colui il quale necessita della c.t.u. per ottenere la prova piena della fondatezza della domanda proposta.
Nella fattispecie in oggetto, invece, non risulta che parte opposta (attrice in senso sostanziale), seppure onerata in tal senso in forza dei principi di cui all'art. 2697 c.c., abbia effettuato la detta produzione documentale, atteso che – per come sopra evidenziato – gli stessi sono riferiti al periodo dal 01/01/2007 (saldo iniziale, di riporto dal periodo precedente di € 3.002,16 a debito del correntista) al 02/08/2017, data nella quale il conto recava un saldo debitore di € 15.486,02, oltre interessi debitori maturati dal 01/01/2017 e non capitalizzati pari a € 952,94.
Ordunque, alla luce di quanto sinora esposto, non avendo parte opposta provato l'entità del proprio credito, tramite l'acquisizione a processo di tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 2609/2020 andrà revocato.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico della parte opposta e liquidate in dispositivo in misura pari ad Euro 4.000,00, tenuto conto del valore della controversia, dell 'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11436/2020, così decide:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, in conseguenza, revoca il d.i. n. 2609/2020;
- condanna a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1 nato ad [...] il [...] (c.f. ) e nata a C.F._1 Parte_2
Catania il 25.8.1948 (c.f. , Euro 4.000,00 per spese di lite, oltre il C.F._2
15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
- Pone a carico dell'opposta le spese di consulenza tecnica d'ufficio come già liquidate.
Così deciso in Catania, il 11 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
N. RG 11436/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 11436/2020 promossa da:
nato ad [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi dom. e res. in Acireale, via Porto Salvo n. 10, ed elettivamente domiciliati in Aci Catena (CT), via Nizzeti n. 22, presso lo studio dell'avv. Gregorio Lo Presti, che li rappresenta e difende;
-opponente-
contro
:
Controparte_1
( , già , a seguito di cambio di denominazione sociale, con sede in P.IVA_1 CP_1
Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa quale mandataria, ( , già , a Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 seguito di mero cambio di denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino, 5A, elegge C.F._3 domicilio;
-opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2609/2020 del 3/7/2020
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 4.11.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo, il Tribunale di Catania ha emesso il D.I. n. 2609/2020 del 3/7/2020, con il quale ha ingiunto a e Parte_1 Parte_2 di pagare, in favore di , la somma di € 17.106,60, oltre interessi come da
[...] CP_1 domanda e spese di lite. Ciò in virtù del saldo negativo derivante da un contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 20800 che e Parte_1 Parte_2 hanno stipulato, in data 1.4.1999, con Banca il cui
[...] Controparte_4 credito è stato ceduto a con atto di cessione del 28/12/2018. CP_1
Con l'opposizione a d.i., e hanno Parte_1 Parte_2 contestato l'importo ingiunto nel quantum, ritenendo non provato dalla banca il saldo del conto corrente fin dalla prima movimentazione e deducendo l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di spese e interessi non pattuiti.
Si costituiva in data 5 luglio 2021 banca la quale chiedeva, preliminarmente, CP_1 la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d 'ufficio con il mandato di rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa, all'udienza del 4.11.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****************
Nel merito, parte opponente contesta la quantificazione del credito della CP_1 avente origine da un contratto di apertura di credito su conto corrente bancario e conseguentemente le somme indicate nel d.i.
Premesso che la Banca opposta ha agito in via monitoria per il recupero del saldo passivo finale relativo al rapporto di conto corrente n. 20800, indicato in € 17.106,60, va osservato quanto segue.
Poiché nel giudizio a cognizione piena che segue alla opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur assumendo la veste formale di convenuto, mantiene quella sostanziale di attore, con tutto ciò che ne consegue in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c., nel caso che occupa va evidenziata l'omessa produzione da parte dell'opposto: 1) del documento contrattuale contenente le condizioni applicate al rapporto di conto corrente;
2) degli estratti conto integrali, in linea capitale e scalari, dalla data di accensione del rapporto sino al passaggio a sofferenza (il pagina 2 di 4 primo estratto conto in linea capitale prodotto dall'opposta è quello al 01/01/2007 a fronte di un rapporto acceso il 1.4.1999).
In linea di principio, infatti, deve affermarsi che la attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, in modo indefettibile, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità e solo in presenza di tale requisito è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
La produzione solo parziale o la mancata produzione degli estratti conto comporta l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo.
Posta tale conclusione e spostandosi sul piano dell'onere probatorio, è colui che propone una domanda che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della stessa ed è, dunque, onerato – al fine di consentire l'esatta individuazione della somma richiesta – di produrre gli estratti conto in giudizio (cfr. Trib. Bari, 17.11.2011).
Ritiene il Giudicante di condividere la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 10692/07; n. 21597/2013; n. 17679/09; 1842/2011; 23974/10) per cui nei rapporti bancari in conto corrente la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso di interesse, di determinare il credito stesso, ove sussistente. Soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari. Inoltre, il rischio dell'impossibilità di procedere alla c.t.u. – coerentemente al principio dispositivo delle prove e dell'onere probatorio appena ricordato - grava su colui il quale necessita della c.t.u. per ottenere la prova piena della fondatezza della domanda proposta.
Nella fattispecie in oggetto, invece, non risulta che parte opposta (attrice in senso sostanziale), seppure onerata in tal senso in forza dei principi di cui all'art. 2697 c.c., abbia effettuato la detta produzione documentale, atteso che – per come sopra evidenziato – gli stessi sono riferiti al periodo dal 01/01/2007 (saldo iniziale, di riporto dal periodo precedente di € 3.002,16 a debito del correntista) al 02/08/2017, data nella quale il conto recava un saldo debitore di € 15.486,02, oltre interessi debitori maturati dal 01/01/2017 e non capitalizzati pari a € 952,94.
Ordunque, alla luce di quanto sinora esposto, non avendo parte opposta provato l'entità del proprio credito, tramite l'acquisizione a processo di tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 2609/2020 andrà revocato.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico della parte opposta e liquidate in dispositivo in misura pari ad Euro 4.000,00, tenuto conto del valore della controversia, dell 'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11436/2020, così decide:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, in conseguenza, revoca il d.i. n. 2609/2020;
- condanna a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1 nato ad [...] il [...] (c.f. ) e nata a C.F._1 Parte_2
Catania il 25.8.1948 (c.f. , Euro 4.000,00 per spese di lite, oltre il C.F._2
15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
- Pone a carico dell'opposta le spese di consulenza tecnica d'ufficio come già liquidate.
Così deciso in Catania, il 11 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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