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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2522/2024 del Registro Generale degli Affari Civili
Contenziosi promosso
DA
,nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte 1 lo studio dell'Avv. Vito Cangemi che lo rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
Controparte 1 nata a [...] l' 1.10.2000,
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente del
24.7.2025; visto del P.M. del 21.10.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 21.11.2024, Parte 1 ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dal coniuge Controparte 1 con la quale aveva contratto matrimonio il 30.9.2023 a Palma di Montechiaro, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Palma di Montechiaro al n. 13, Parte I, Anno 2023.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha rappresentato che l'unione, dalla quale è nato un figlio, Persona 1 oggi di anni 3, si fosse deteriorata, non esistendo più da tempo possibilità alcuna di ricostruire l'unità familiare, stante l'abbandono da parte della convenuta, fin dal 2024, del nucleo familiare e il rientro in Romania, suo paese di origine;
allegando, a sostegno, attestazione di irreperibilità presso la dimora coniugale e certificato anagrafico recante la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente dal Comune di
Palma di Montechiaro, sin dal 12.11.2024.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo del minore.
Ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta, indi all'udienza del 7.4.2025, sentito il ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del coniuge, ne veniva preliminarmente dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 24.4.2025 a scioglimento della riserva, il giudice disponeva l'affidamento esclusivo del minore Persona 1 al padre, con facoltà per la [...]
Controparte_1 di vederlo e tenerlo con sé liberamente previo accordo con lo stesso, e il collocamento dello stesso presso la ex casa coniugale, sita in Palma di Montechiaro, Via
Santa Lucia n. 80, di proprietà esclusiva del ricorrente.
All'udienza cartolare del 17.9.2025, non oppostosi il P.M., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte di parte ricorrente.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta a dichiarare la separazione personale dei coniugi, che deve, pertanto, essere accolta, considerate l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze allegate da parte del ricorrente, oltre che dalla mancata opposizione della convenuta.
Emergono, inoltre, elementi che depongono in favore della domanda di affidamento esclusivo al padre del minore , oggi di anni 3. Dalle dichiarazioni Persona 1 rese in udienza dal ricorrente, nonché dalle prodotte due denunce-querele (anche in ordine all'abbandono del territorio nazionale, fin dal 2024, ed altra a sottrazione di preziosi dall'abitazione), e da cui può evincersi la pendenza di procedimento penale a carico della
Controparte 1 per fattispecie connesse alla violazione di obblighi familiari, può desumersi la di lei definitiva intenzione di non fare più ritorno a Palma di Montechiaro
(luogo di residenza della famiglia), ed il sostanziale disinteresse per il figlio minore, nato dall'unione con il ricorrente.
Va disposto l'addebito della separazione in capo alla parte resistente, che ha abbandonato il tetto coniugale, ed il territorio nazionale, senza fornire alcuna motivazione. Pur in presenza di un figlio minore, in tenera età. Nessuna domanda di assegnazione della ex casa coniugale, già di esclusiva proprietà del ricorrente, nonché di condanna al versamento di contributi economici in suo favore ed a carico della resistente ( risultata senza lavoro;
vedi dichiarazioni a verbale del ricorrente, che fruisce di pensione ed è aiutato dai genitori) è stata, invece, specificamente articolata da parte ricorrente. Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e della mancata costituzione di parte convenuta, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, viste le conclusioni rese dalla parte ricorrente e non oppostosi il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte 1
,nato ad [...] il 19.11.1988, e Controparte_1 nata a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio il 30.9.2023 a Palma di Montechiaro, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Palma di Montechiaro an n. 13, Parte I, Anno 2023.
Con addebito della stessa separazione in capo alla parte resistente Controparte_1
[…]
del figlio DISPONE l'affidamento esclusivo in favore del ricorrente Parte 1 con collocazione dello stesso presso la ex casa coniugale minore Persona 1 "
sita in Palma di Montechiaro, Via Santa Lucia n. 80, e di proprietà esclusiva del ricorrente, e con diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con il genitore affidatario.
DICHIARA irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2522/2024 del Registro Generale degli Affari Civili
Contenziosi promosso
DA
,nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte 1 lo studio dell'Avv. Vito Cangemi che lo rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
Controparte 1 nata a [...] l' 1.10.2000,
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente del
24.7.2025; visto del P.M. del 21.10.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 21.11.2024, Parte 1 ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dal coniuge Controparte 1 con la quale aveva contratto matrimonio il 30.9.2023 a Palma di Montechiaro, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Palma di Montechiaro al n. 13, Parte I, Anno 2023.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha rappresentato che l'unione, dalla quale è nato un figlio, Persona 1 oggi di anni 3, si fosse deteriorata, non esistendo più da tempo possibilità alcuna di ricostruire l'unità familiare, stante l'abbandono da parte della convenuta, fin dal 2024, del nucleo familiare e il rientro in Romania, suo paese di origine;
allegando, a sostegno, attestazione di irreperibilità presso la dimora coniugale e certificato anagrafico recante la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente dal Comune di
Palma di Montechiaro, sin dal 12.11.2024.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo del minore.
Ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta, indi all'udienza del 7.4.2025, sentito il ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del coniuge, ne veniva preliminarmente dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 24.4.2025 a scioglimento della riserva, il giudice disponeva l'affidamento esclusivo del minore Persona 1 al padre, con facoltà per la [...]
Controparte_1 di vederlo e tenerlo con sé liberamente previo accordo con lo stesso, e il collocamento dello stesso presso la ex casa coniugale, sita in Palma di Montechiaro, Via
Santa Lucia n. 80, di proprietà esclusiva del ricorrente.
All'udienza cartolare del 17.9.2025, non oppostosi il P.M., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte di parte ricorrente.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta a dichiarare la separazione personale dei coniugi, che deve, pertanto, essere accolta, considerate l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze allegate da parte del ricorrente, oltre che dalla mancata opposizione della convenuta.
Emergono, inoltre, elementi che depongono in favore della domanda di affidamento esclusivo al padre del minore , oggi di anni 3. Dalle dichiarazioni Persona 1 rese in udienza dal ricorrente, nonché dalle prodotte due denunce-querele (anche in ordine all'abbandono del territorio nazionale, fin dal 2024, ed altra a sottrazione di preziosi dall'abitazione), e da cui può evincersi la pendenza di procedimento penale a carico della
Controparte 1 per fattispecie connesse alla violazione di obblighi familiari, può desumersi la di lei definitiva intenzione di non fare più ritorno a Palma di Montechiaro
(luogo di residenza della famiglia), ed il sostanziale disinteresse per il figlio minore, nato dall'unione con il ricorrente.
Va disposto l'addebito della separazione in capo alla parte resistente, che ha abbandonato il tetto coniugale, ed il territorio nazionale, senza fornire alcuna motivazione. Pur in presenza di un figlio minore, in tenera età. Nessuna domanda di assegnazione della ex casa coniugale, già di esclusiva proprietà del ricorrente, nonché di condanna al versamento di contributi economici in suo favore ed a carico della resistente ( risultata senza lavoro;
vedi dichiarazioni a verbale del ricorrente, che fruisce di pensione ed è aiutato dai genitori) è stata, invece, specificamente articolata da parte ricorrente. Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e della mancata costituzione di parte convenuta, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, viste le conclusioni rese dalla parte ricorrente e non oppostosi il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte 1
,nato ad [...] il 19.11.1988, e Controparte_1 nata a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio il 30.9.2023 a Palma di Montechiaro, con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Palma di Montechiaro an n. 13, Parte I, Anno 2023.
Con addebito della stessa separazione in capo alla parte resistente Controparte_1
[…]
del figlio DISPONE l'affidamento esclusivo in favore del ricorrente Parte 1 con collocazione dello stesso presso la ex casa coniugale minore Persona 1 "
sita in Palma di Montechiaro, Via Santa Lucia n. 80, e di proprietà esclusiva del ricorrente, e con diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con il genitore affidatario.
DICHIARA irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori