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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NI DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato, in data 19 maggio 2025 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Parte_1 C.F._1 viale Porto Torres n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Stintino Controparte_1 C.F._3
n. 120, presso e nello studio dell'Avv. Laura Cassano, (CF. ) che lo rappresenta C.F._4
e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in data 12.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile Controparte_1
pagina 1 di 6 contratto in Sorso in data 18 maggio 2013, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 2013, atto n. 6, parte 1, serie -.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio (in Milano il 29.01.2008), Persona_1
minorenne, ha allegato che il Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1319/2023 del 18.12.2023, R.G. 452/2020, alle seguenti condizioni: “1) dichiara la separazione personale tra e celebrato con rito Parte_2 Controparte_1
civile in Sorso in data 18.5.2013 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Sorso - anno
2013, n. 6, P. I); 2) affida il minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e con facoltà di quest ultima di Parte_2
compiere in autonomia tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla cura e alla assistenza del minore e nello specifico: la madre potrà in completa autonomia, e solo per esemplificare, autorizzare le gite scolastiche o di istruzione, procedere alla iscrizione nella scuola scelta da entrambi i genitori per tutte le annualità successive, scegliere, seguendo le inclinazioni del minore, le attività sportive, accompagnare il figlio alle visite di controllo medico o a quelle routinarie, interloquire con gli insegnanti e le autorità scolastiche, iscrivere il minore a campi estivi, esprimere il consenso per eventuali vaccinazioni etc.; Le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, formazione ed assistenza, intendendosi per queste le scelte di maggiore rilievo (tali quelle destinate a incidere in modo rilevante sulla formazione e personalità del minore, per esemplificare: la scelta iniziale della scuola e dell'indirizzo scolastico, i trattamenti medici o sanitari di particolare rilievo, la catechizzazione in una fede religiosa diversa da quella precedentemente scelta da entrambi i genitori ecc) saranno adottate, come per legge, da entrambi i genitori;
3) regolamenta il calendario di visita del padre con secondo le seguenti modalità: - il minore incontrerà il padre almeno due Persona_1
pomeriggi alla settimana, attualmente fissati nei giorni di Martedì e Giovedì ( suscettibili di variazione concordata in considerazione degli impegni del minore), dalla uscita di scuola fino al dopo cena (o al mattino successivo se il minore lo desidera, in tale caso provvedendo ad accompagnarlo a scuola) e, a settimane alterne, dall'uscita di scuola dal venerdì alla domenica sera, con pernottamento se il minore lo desidera;
il minore potrà in ogni caso incontrare il padre anche ogni qual volta lo desideri;
- i genitori avranno cura di tenere in adeguato conto per ogni aspetto relativo alla cura, assistenza, educazione del minore nonché per i tempi e modi di permanenza presso i genitori su indicati, dei desideri del minore, che dovranno essere compresi e considerati e se possibile assecondati;
. - Ogni anno il minore trascorrerà con la madre il giorno 25 Dicembre e con il padre il giorno 24 Dicembre, nonché il giorno di Pasqua con la madre e lunedì dell'Angelo con il padre. Le rimanenti festività invernali ed estive saranno alternate tra i genitori e negli anni. Nel periodo estivo il minore potrà
pagina 2 di 6 trascorrere, se lo desidera, con ciascun genitore, venti giorni, anche non consecutivi;
4) dà atto che le parti concedono autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, per i coniugi
e per il minore, finalizzato a consentire a quest'ultimo di godere di un periodo di vacanza, di frequentare un breve corso di studi o di partecipare ad una gita scolastica. In tali casi l'altro genitore dovrà essere preventivamente informato della durata del soggiorno all'estero, del motivo del viaggio e del luogo in cui il minore alloggerà; 5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante versamento a entro il Persona_1 Parte_2 giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il contributo al 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida CNF;
6) riconosce al genitore collocatario il diritto a percepire l'intero importo degli assegni Parte_2 familiari e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo del figlio;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge mediante Controparte_1 versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € Parte_2
350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8) spese di lite compensate.”
Ha dedotto che dalla separazione all'attualità non si era verificata alcuna riconciliazione tra le parti che continuavano a vivere separate.
Ha rappresentato di essere priva di redditi e che si trovava in grande difficoltà nella ricerca di un lavoro, sia a causa dell'età non più giovanissima, sia per il fatto che l'aver dedicato la maggior parte della sua vita alla cura esclusiva del figlio e del coniuge più anziano, assumendo un ruolo domestico e di assistenza primaria, l'aveva privata di esperienze lavorative spendibili sul mercato del lavoro.
Ha quindi chiesto che le venisse riconosciuto – sussistendone tutti i presupposti - un assegno divorzile per sé pari a € 350,00 mensili, importo pari al contributo per il mantenimento previsto in sede di separazione e congruo a riequilibrare la disparità economica esistente tra le parti, divenuta ormai strutturale, e tenuto conto del contributo non patrimoniale che aveva apportato alla vita familiare, sacrificando le proprie prospettive professionali e reddituali.
Ha lamentato, inoltre, che il resistente, pur titolare di un trattamento pensionistico non aveva adempiuto con regolarità agli obblighi economici posti a suo carico con la sentenza di separazione, tanto che si era reso necessario procedere a pignoramento presso terzi della pensione.
Quanto al rapporto col figlio ha chiesto che venisse confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e che il diritto di visita venisse esercitato in modo libero, coerentemente con l'età adolescenziale di Persona_1
Ha quindi concluso chiedendo: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2 lett. b), della Legge n. 898/1970; Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 2. confermare le condizioni economiche e familiari di cui alla sentenza di separazione e, in particolare: - l'obbligo a carico del sig. di corrispondere euro 400,00 mensili per il CP_1
mantenimento del figlio oltre rivalutazione ISTAT e 50% spese straordinarie;
- Persona_2 disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la Persona_2
madre, e con modalità libere di frequentazione con il padre, concordate tra le parti, nel rispetto degli impegni e della volontà del minore;
- attribuire in via esclusiva alla ricorrente l'assegno unico e universale INPS previsto dalla normativa vigente, quale genitore convivente e affidatario prevalente del minore;
3. riconoscere in favore della ricorrente l'assegno divorzile, in misura non inferiore a euro
350,00 mensili, o nella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta equa, in relazione ai criteri di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970 e alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte;
4. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
Con comparsa depositata in data 6 novembre 2025 si è costituito il resistente il quale Controparte_1 ha dato atto che, dopo ampio confronto, le parti erano addivenute a un'intesa circa la regolamentazione dei loro rapporti alle seguenti condizioni: “1. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
2. il Sig. potrà vedere e tenere con sé il minore (anche per il CP_1
pernottamento) liberamente, ma compatibilmente con gli impegni scolastici e non del figlio;
3 .il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento figlio € 350,00 CP_1 Pt_2 Persona_1
(euro trecentocinquanta,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà in ragione del 50 % alle spese straordinarie come da Linee Giuda CNF;
4. il Sig. verserà alla CP_1
Sig.ra a titolo di assegno divorzile € 100,00 (euro cento,00), da rivalutarsi annualmente secondo Pt_2 gli indici ISTAT;
5. l'Assegno unico/universale sarà percepito nella misura pari al 100% dal genitore collocatario unitamente a tutte le altre provvidenze di qualunque natura Parte_2 percepite nell'esclusivo interesse del figlio.
6. le parti convengono che il pagamento degli importi di cui ai precedenti punti 3) e 4), per un totale di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT, avvenga mediante ordine di pagamento diretto all'ente previdenziale I.N.P.S., che provvederà a versare detto importo direttamente alla Sig.ra , prelevandolo dal trattamento Pt_2
pensionistico erogato al Sig. ». CP_1
Ha quindi concluso chiedendo: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri
e con rito civile in data 18.05.2013, iscritto nei Registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di Sorso al n. 6, P I, anno 2013; b) ordinare al Comune di Sorso di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) omologare le condizioni inerenti la prole e
i rapporti economici come sopra meglio precisate e, per l'effetto, in conformità con la volontà
pagina 4 di 6 congiunta delle parti e in analogia a quanto disposto in casi simili dalla giurisprudenza di merito, ordinare all'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore di corrispondere direttamente alla Sig.ra a partire dal mese successivo alla notifica del provvedimento, la Parte_1 somma complessiva di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, prelevandola dalle somme mensilmente erogate al Sig. a titolo di trattamento Controparte_1 pensionistico o ad ogni altro titolo;
d) dichiarare compensate le spese legali.”
Le parti, all'udienza del 13 novembre 2025 sostituita con il deposito di note scritte, hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate e, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda principale di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito civile e relativo ordine al competente
Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti così come formulato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 debba trovare accoglimento perché rispondente all'interesse del figlio minore in quanto garantisce adeguati ed equilibrati rapporti con entrambi i genitori sia un contributo per il mantenimento congruo al soddisfacimento delle sue esigenze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando conformemente all'accordo delle parti così dispone:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in SORSO il 18 maggio
2013, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 6 parte I, Serie - anno 2013, tra (C.F. ) nata a [...] – Parte_1 C.F._1
Repubblica Dominicana e residente a [...] e Controparte_1
pagina 5 di 6 (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in località Li C.F._3
Buttangari s.n.c., alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la comunicazione all'INPS e per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORSO per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari il 9 dicembre 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa NI IA
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NI DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato, in data 19 maggio 2025 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Parte_1 C.F._1 viale Porto Torres n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Stintino Controparte_1 C.F._3
n. 120, presso e nello studio dell'Avv. Laura Cassano, (CF. ) che lo rappresenta C.F._4
e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in data 12.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile Controparte_1
pagina 1 di 6 contratto in Sorso in data 18 maggio 2013, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 2013, atto n. 6, parte 1, serie -.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio (in Milano il 29.01.2008), Persona_1
minorenne, ha allegato che il Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1319/2023 del 18.12.2023, R.G. 452/2020, alle seguenti condizioni: “1) dichiara la separazione personale tra e celebrato con rito Parte_2 Controparte_1
civile in Sorso in data 18.5.2013 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Sorso - anno
2013, n. 6, P. I); 2) affida il minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e con facoltà di quest ultima di Parte_2
compiere in autonomia tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla cura e alla assistenza del minore e nello specifico: la madre potrà in completa autonomia, e solo per esemplificare, autorizzare le gite scolastiche o di istruzione, procedere alla iscrizione nella scuola scelta da entrambi i genitori per tutte le annualità successive, scegliere, seguendo le inclinazioni del minore, le attività sportive, accompagnare il figlio alle visite di controllo medico o a quelle routinarie, interloquire con gli insegnanti e le autorità scolastiche, iscrivere il minore a campi estivi, esprimere il consenso per eventuali vaccinazioni etc.; Le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, formazione ed assistenza, intendendosi per queste le scelte di maggiore rilievo (tali quelle destinate a incidere in modo rilevante sulla formazione e personalità del minore, per esemplificare: la scelta iniziale della scuola e dell'indirizzo scolastico, i trattamenti medici o sanitari di particolare rilievo, la catechizzazione in una fede religiosa diversa da quella precedentemente scelta da entrambi i genitori ecc) saranno adottate, come per legge, da entrambi i genitori;
3) regolamenta il calendario di visita del padre con secondo le seguenti modalità: - il minore incontrerà il padre almeno due Persona_1
pomeriggi alla settimana, attualmente fissati nei giorni di Martedì e Giovedì ( suscettibili di variazione concordata in considerazione degli impegni del minore), dalla uscita di scuola fino al dopo cena (o al mattino successivo se il minore lo desidera, in tale caso provvedendo ad accompagnarlo a scuola) e, a settimane alterne, dall'uscita di scuola dal venerdì alla domenica sera, con pernottamento se il minore lo desidera;
il minore potrà in ogni caso incontrare il padre anche ogni qual volta lo desideri;
- i genitori avranno cura di tenere in adeguato conto per ogni aspetto relativo alla cura, assistenza, educazione del minore nonché per i tempi e modi di permanenza presso i genitori su indicati, dei desideri del minore, che dovranno essere compresi e considerati e se possibile assecondati;
. - Ogni anno il minore trascorrerà con la madre il giorno 25 Dicembre e con il padre il giorno 24 Dicembre, nonché il giorno di Pasqua con la madre e lunedì dell'Angelo con il padre. Le rimanenti festività invernali ed estive saranno alternate tra i genitori e negli anni. Nel periodo estivo il minore potrà
pagina 2 di 6 trascorrere, se lo desidera, con ciascun genitore, venti giorni, anche non consecutivi;
4) dà atto che le parti concedono autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, per i coniugi
e per il minore, finalizzato a consentire a quest'ultimo di godere di un periodo di vacanza, di frequentare un breve corso di studi o di partecipare ad una gita scolastica. In tali casi l'altro genitore dovrà essere preventivamente informato della durata del soggiorno all'estero, del motivo del viaggio e del luogo in cui il minore alloggerà; 5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante versamento a entro il Persona_1 Parte_2 giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il contributo al 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida CNF;
6) riconosce al genitore collocatario il diritto a percepire l'intero importo degli assegni Parte_2 familiari e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo del figlio;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge mediante Controparte_1 versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € Parte_2
350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8) spese di lite compensate.”
Ha dedotto che dalla separazione all'attualità non si era verificata alcuna riconciliazione tra le parti che continuavano a vivere separate.
Ha rappresentato di essere priva di redditi e che si trovava in grande difficoltà nella ricerca di un lavoro, sia a causa dell'età non più giovanissima, sia per il fatto che l'aver dedicato la maggior parte della sua vita alla cura esclusiva del figlio e del coniuge più anziano, assumendo un ruolo domestico e di assistenza primaria, l'aveva privata di esperienze lavorative spendibili sul mercato del lavoro.
Ha quindi chiesto che le venisse riconosciuto – sussistendone tutti i presupposti - un assegno divorzile per sé pari a € 350,00 mensili, importo pari al contributo per il mantenimento previsto in sede di separazione e congruo a riequilibrare la disparità economica esistente tra le parti, divenuta ormai strutturale, e tenuto conto del contributo non patrimoniale che aveva apportato alla vita familiare, sacrificando le proprie prospettive professionali e reddituali.
Ha lamentato, inoltre, che il resistente, pur titolare di un trattamento pensionistico non aveva adempiuto con regolarità agli obblighi economici posti a suo carico con la sentenza di separazione, tanto che si era reso necessario procedere a pignoramento presso terzi della pensione.
Quanto al rapporto col figlio ha chiesto che venisse confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e che il diritto di visita venisse esercitato in modo libero, coerentemente con l'età adolescenziale di Persona_1
Ha quindi concluso chiedendo: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2 lett. b), della Legge n. 898/1970; Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 2. confermare le condizioni economiche e familiari di cui alla sentenza di separazione e, in particolare: - l'obbligo a carico del sig. di corrispondere euro 400,00 mensili per il CP_1
mantenimento del figlio oltre rivalutazione ISTAT e 50% spese straordinarie;
- Persona_2 disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la Persona_2
madre, e con modalità libere di frequentazione con il padre, concordate tra le parti, nel rispetto degli impegni e della volontà del minore;
- attribuire in via esclusiva alla ricorrente l'assegno unico e universale INPS previsto dalla normativa vigente, quale genitore convivente e affidatario prevalente del minore;
3. riconoscere in favore della ricorrente l'assegno divorzile, in misura non inferiore a euro
350,00 mensili, o nella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta equa, in relazione ai criteri di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970 e alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte;
4. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
Con comparsa depositata in data 6 novembre 2025 si è costituito il resistente il quale Controparte_1 ha dato atto che, dopo ampio confronto, le parti erano addivenute a un'intesa circa la regolamentazione dei loro rapporti alle seguenti condizioni: “1. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
2. il Sig. potrà vedere e tenere con sé il minore (anche per il CP_1
pernottamento) liberamente, ma compatibilmente con gli impegni scolastici e non del figlio;
3 .il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento figlio € 350,00 CP_1 Pt_2 Persona_1
(euro trecentocinquanta,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà in ragione del 50 % alle spese straordinarie come da Linee Giuda CNF;
4. il Sig. verserà alla CP_1
Sig.ra a titolo di assegno divorzile € 100,00 (euro cento,00), da rivalutarsi annualmente secondo Pt_2 gli indici ISTAT;
5. l'Assegno unico/universale sarà percepito nella misura pari al 100% dal genitore collocatario unitamente a tutte le altre provvidenze di qualunque natura Parte_2 percepite nell'esclusivo interesse del figlio.
6. le parti convengono che il pagamento degli importi di cui ai precedenti punti 3) e 4), per un totale di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT, avvenga mediante ordine di pagamento diretto all'ente previdenziale I.N.P.S., che provvederà a versare detto importo direttamente alla Sig.ra , prelevandolo dal trattamento Pt_2
pensionistico erogato al Sig. ». CP_1
Ha quindi concluso chiedendo: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri
e con rito civile in data 18.05.2013, iscritto nei Registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di Sorso al n. 6, P I, anno 2013; b) ordinare al Comune di Sorso di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) omologare le condizioni inerenti la prole e
i rapporti economici come sopra meglio precisate e, per l'effetto, in conformità con la volontà
pagina 4 di 6 congiunta delle parti e in analogia a quanto disposto in casi simili dalla giurisprudenza di merito, ordinare all'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore di corrispondere direttamente alla Sig.ra a partire dal mese successivo alla notifica del provvedimento, la Parte_1 somma complessiva di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, prelevandola dalle somme mensilmente erogate al Sig. a titolo di trattamento Controparte_1 pensionistico o ad ogni altro titolo;
d) dichiarare compensate le spese legali.”
Le parti, all'udienza del 13 novembre 2025 sostituita con il deposito di note scritte, hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate e, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda principale di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito civile e relativo ordine al competente
Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti così come formulato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 debba trovare accoglimento perché rispondente all'interesse del figlio minore in quanto garantisce adeguati ed equilibrati rapporti con entrambi i genitori sia un contributo per il mantenimento congruo al soddisfacimento delle sue esigenze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando conformemente all'accordo delle parti così dispone:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in SORSO il 18 maggio
2013, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 6 parte I, Serie - anno 2013, tra (C.F. ) nata a [...] – Parte_1 C.F._1
Repubblica Dominicana e residente a [...] e Controparte_1
pagina 5 di 6 (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in località Li C.F._3
Buttangari s.n.c., alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la comunicazione all'INPS e per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORSO per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari il 9 dicembre 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa NI IA
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6