TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12939/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Tinaglia;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 05/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2022 ha chiesto che, Parte_1 accertato il valore abilitante del titolo costituito dal possesso congiunto della laurea e dai
24 Cfu, il venga condannato ad inserirlo nella prima Controparte_1 fascia delle GPS, attribuendogli il punteggio maturato, nonché al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'illegittima condotta dell'Amministrazione. A sostegno della domanda il ricorrente ha argomentato circa il valore abilitante del possesso congiunto della laura e dei 24 Cfu (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 12 luglio 2024 il
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza Controparte_1
(cfr. memoria).
Ciò detto, il ricorso va respinto per le stesse ragioni già espresse nel provvedimento cautelare emesso in corso di causa.
Premesso che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 disconosce espressamente il diritto dei soggetti in possesso di laurea e 24 Cfu di essere inseriti nella prima fascia delle
GPS e nella seconda delle GI (cfr. l'articolo 3 e 11 della citata ordinanza) occorre verificare se il diritto azionato dal sia previsto da una normativa primaria. Pt_1
Ebbene, la superiore verifica ha senz'altro esito negativo (come già chiarito in fattispecie analoghe da questo stesso Tribunale in diversa composizione: cfr., fra le altre,
Trib. Palermo, sentenza n. 658/2021 del 18 febbraio 2021 e Trib. Palermo, sentenza n.
2071/2020 del 9 luglio 2020), perché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'art. 5,
d.lgs. 59/2017 non stabilisce che il possesso congiunto di una laurea e di 24 Cfu rientri tra i titoli abilitanti per l'inserimento nelle GPS, né tanto meno nelle GI, ma si limita a disciplinare i titoli di accesso al concorso nazionale per esami e titoli volto a selezionare i candidati docenti (ch'è cosa ben diversa dalle graduatorie per le supplenze: cfr. ancora i precedenti citati per la completa esposizione delle ragioni che depongo in senso sfavorevole rispetto all'equiparazione sostenuta dal ricorrente).
È bene ribadire, quindi, che nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU e/o dell'esperienza triennale di servizio al titolo di abilitazione all'insegnamento: infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le disposizioni citate si limitano a disciplinare i titoli di accesso al concorso per docenti, senza effettuare alcuna equiparazione tra l'inserimento nelle GPS e GI e i presupposti richiesti ai fini concorsuali.
Le superiori argomentazioni, peraltro, risultano recentemente condivise anche dalla
Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 7084 del 15 marzo 2024, secondo cui
“in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma
2 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con
d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie”).
Da ciò consegue, in estrema sintesi, che il diritto vantato dal non sia previsto Pt_1 dalla norma all'uopo invocata, né, a ben guardare, da altra rinvenibile nell'ordinamento.
Respinto il ricorso, il ricorrente, soccombente ex art. 91 c.p.c., va condannato al pagamento delle spese di lite avversarie che si liquidano, con esclusivo riferimento alla fase di studio ed introduttiva del merito e del cautelare (cfr. unica memoria di costituzione e successivi verbali di causa), in un importo inferiore ai valori tariffari minimi tenendo in considerazione il carattere seriale della lite ed il fatto che l'Amministrazione resistente per la sua difesa si è avvalso di un funzionario (art. 152 bis disp. att. c.p.c.).
Per completezza motivazionale, infatti, va osservato che nella fattispecie non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.: tale facoltà, invero, è prevista, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nel caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, mentre nel caso di specie, da un lato, la questione dirimente la lite non è nuova e, dall'altro lato, l'odierna decisione si pone in perfetta continuità con il consolidato orientamento di questo Tribunale (rimanendo irrilevanti i difformi orientamenti di altri Tribunali, dovendosi distinguere il “mutamento della giurisprudenza”, ch'è presupposto per la compensazione, dall'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nella variegata giurisprudenza di merito, quale ipotesi non contemplata dall'art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12939/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Tinaglia;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 05/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2022 ha chiesto che, Parte_1 accertato il valore abilitante del titolo costituito dal possesso congiunto della laurea e dai
24 Cfu, il venga condannato ad inserirlo nella prima Controparte_1 fascia delle GPS, attribuendogli il punteggio maturato, nonché al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'illegittima condotta dell'Amministrazione. A sostegno della domanda il ricorrente ha argomentato circa il valore abilitante del possesso congiunto della laura e dei 24 Cfu (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 12 luglio 2024 il
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza Controparte_1
(cfr. memoria).
Ciò detto, il ricorso va respinto per le stesse ragioni già espresse nel provvedimento cautelare emesso in corso di causa.
Premesso che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 disconosce espressamente il diritto dei soggetti in possesso di laurea e 24 Cfu di essere inseriti nella prima fascia delle
GPS e nella seconda delle GI (cfr. l'articolo 3 e 11 della citata ordinanza) occorre verificare se il diritto azionato dal sia previsto da una normativa primaria. Pt_1
Ebbene, la superiore verifica ha senz'altro esito negativo (come già chiarito in fattispecie analoghe da questo stesso Tribunale in diversa composizione: cfr., fra le altre,
Trib. Palermo, sentenza n. 658/2021 del 18 febbraio 2021 e Trib. Palermo, sentenza n.
2071/2020 del 9 luglio 2020), perché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'art. 5,
d.lgs. 59/2017 non stabilisce che il possesso congiunto di una laurea e di 24 Cfu rientri tra i titoli abilitanti per l'inserimento nelle GPS, né tanto meno nelle GI, ma si limita a disciplinare i titoli di accesso al concorso nazionale per esami e titoli volto a selezionare i candidati docenti (ch'è cosa ben diversa dalle graduatorie per le supplenze: cfr. ancora i precedenti citati per la completa esposizione delle ragioni che depongo in senso sfavorevole rispetto all'equiparazione sostenuta dal ricorrente).
È bene ribadire, quindi, che nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU e/o dell'esperienza triennale di servizio al titolo di abilitazione all'insegnamento: infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le disposizioni citate si limitano a disciplinare i titoli di accesso al concorso per docenti, senza effettuare alcuna equiparazione tra l'inserimento nelle GPS e GI e i presupposti richiesti ai fini concorsuali.
Le superiori argomentazioni, peraltro, risultano recentemente condivise anche dalla
Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 7084 del 15 marzo 2024, secondo cui
“in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma
2 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con
d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie”).
Da ciò consegue, in estrema sintesi, che il diritto vantato dal non sia previsto Pt_1 dalla norma all'uopo invocata, né, a ben guardare, da altra rinvenibile nell'ordinamento.
Respinto il ricorso, il ricorrente, soccombente ex art. 91 c.p.c., va condannato al pagamento delle spese di lite avversarie che si liquidano, con esclusivo riferimento alla fase di studio ed introduttiva del merito e del cautelare (cfr. unica memoria di costituzione e successivi verbali di causa), in un importo inferiore ai valori tariffari minimi tenendo in considerazione il carattere seriale della lite ed il fatto che l'Amministrazione resistente per la sua difesa si è avvalso di un funzionario (art. 152 bis disp. att. c.p.c.).
Per completezza motivazionale, infatti, va osservato che nella fattispecie non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.: tale facoltà, invero, è prevista, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nel caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, mentre nel caso di specie, da un lato, la questione dirimente la lite non è nuova e, dall'altro lato, l'odierna decisione si pone in perfetta continuità con il consolidato orientamento di questo Tribunale (rimanendo irrilevanti i difformi orientamenti di altri Tribunali, dovendosi distinguere il “mutamento della giurisprudenza”, ch'è presupposto per la compensazione, dall'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nella variegata giurisprudenza di merito, quale ipotesi non contemplata dall'art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3