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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 20411/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 20411/2023 R.G. avente ad oggetto: “Contratti bancari”, vertente tra
(C.F. e P.IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata agli atti, dagli avv. Angela Labanca e
Sergio Pepe ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela Labanca, sito in
Bologna, Piazza dei Martiri n. 3;
- ATTORE -
E
Beneduce;
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto in riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., , a Parte_1 seguito dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Benevento dichiarava l'incompetenza territoriale e la competenza del Tribunale di Napoli, conveniva in giudizio onde sentir CP_1 pronunciare nei confronti di quest'ultimo condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 20.80.1.144, stipulato dall'odierna convenuta e la in data 23/1/2008 ed oggetto di cessione a in data Controparte_2 Parte_1
4/2/2008.
Costituitosi in giudizio, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza CP_1
territoriale del Tribunale adito e, nel merito, deduceva la sua totale estraneità rispetto al contratto di finanziamento oggetto di causa, di cui disconosceva le firme a lui apparentemente riconducibili e contestava l'erogazione del credito. Chiedeva, quindi, rigettarsi la domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva, poi, rinviata al fine di consentire all'attore di depositare l'originale del documento oggetto di disconoscimento da parte del convenuto.
All'udienza del 21/2/2025, preso atto del mancato deposito dell'originale del contratto di finanziamento per cui è causa, la causa veniva rinviata all'11/3/2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e la difesa di parte attrice chiedeva la verificazione delle firme sulla copia del contratto di finanziamento n. 20.80.1.144.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come da verbale n. 491/2023 (all. G in atti).
Passando al merito, deve osservarsi che parte convenuta, già in comparsa di risposta, disconosceva le sottoscrizioni apparentemente a lei riconducibili apposte sul contratto di finanziamento oggetto di causa. Tale disconoscimento, univoco ed esplicito perché diretto a contestare la mancata apposizione delle firme sul contratto di finanziamento non può ritenersi generico, né tardivo, in quanto formulato, conformemente al disposto di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., nel primo atto di risposta successivo alla produzione del contratto stesso e ribadito nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Dagli atti di causa presenti nel fascicolo d'ufficio, risulta che, a fronte di tale disconoscimento, parte attrice formulava istanza di verificazione nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., sicché il giudice rinviava l'udienza alla data del 21/2/2025 al fine di consentire il deposito dell'originale del contratto, che, tuttavia, non veniva depositato neppure alla successiva udienza dell'11/3/2025.
Nel caso in esame, ove la parte convenuta non si è limitata genericamente a negare la conformità della copia all'originale, avendo "in radice" contestato di aver mai siglato e sottoscritto i documenti sopra indicati, mediante il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, l'attore, che intendeva avvalersi di siffatti documenti, aveva il preciso onere non solo di formulare un'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., ma anche di depositare nei termini l'originale, e, non avendo rispettato tale onere, non è stato possibile dare corso all'invocato procedimento incidentale di verificazione.
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica. Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia. Del resto, nella citata norma codicistica, si prevede, al fine di una migliore esplicazione dell'onere probatorio gravante su chi proponga l'istanza di verificazione, che quest'ultima indichi i mezzi di prova che ritenga utili, producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione. Non è un caso, poi, che l'art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell'istanza di verificazione, il giudice disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove. Ciò, infatti, è ulteriore conferma che la produzione dell'originale dell'atto disconosciuto deve avvenire contestualmente alla proposizione dell'istanza di verificazione o, comunque, entro i termini ordinari imposti dal codice di rito, posto che, invece, laddove la parte avesse la possibilità di limitarsi a una mera esibizione dello scritto in questione, alcuna esigenza di evitarne la dispersione potrebbe realmente porsi. E, infine, ulteriore conferma di quanto sopra detto, è il rilievo per cui, nell'ipotesi di una scrittura privata prodotta in copia e disconosciuta dalla controparte ai sensi dell'art. 215 c.p.c., laddove la parte che intenda avvalersi del documento non ne abbia, nei termini di rito, prodotto l'originale, tale documento risulta del tutto privo di efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 24306/2017, n. 8304/2024 e Tribunale di Napoli, n. 1230/2013).
Le ragioni alla base di tale indirizzo giurisprudenziale sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Una perizia grafologica effettuata su una fotocopia non può essere ritenuta attendibile poiché non consente di esaminare elementi fondamentali come il tratto, la pressione e l'inchiostro della firma, indispensabili per la valutazione accurata dell'autenticità.
Di recente, la Suprema Corte, sez. III, con sentenza del 04/02/2025, n.2777, dopo aver ribadito che “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso”, ha affermato che, nel solo caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Nel caso in esame, deve rilevarsi, in primo luogo, che la parte attrice non ha in alcun modo provato di non aver potuto produrre l'originale “per cause non imputabili”; si tratta, pertanto, di una fattispecie ben diversa da quella oggetto della pronuncia della Suprema Corte n. 2777/2025 in cui la copia fotostatica del documento oggetto di disconoscimento veniva prodotta in seguito ad ordine del giudice di ricostruzione del fascicolo processuale smarrito. Deve, altresì, evidenziarsi che, nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., parte attrice formulava capitoli di prova testimoniale inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere e, quindi, inidonei a fornire ulteriori elementi di prova in ordine alla sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del CP_1
In conclusione, in mancanza di prova dell'impossibilità di depositare l'originale per causa non imputabile alla parte attrice, nonché di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti relativi alla sottoscrizione del documento oggetto di disconoscimento, non veniva disposta la consulenza grafologica sulla copia fotostatica, con conseguente rigetto della domanda attorea ed assorbimento delle altre questioni poste dalle parti.
Le spese processuali del giudizio, liquidate come in dispositivo a norma del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna , in persona del liquidatore p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite del giudizio di opposizione, CP_1
liquidate in euro 7.616,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Aniello Beneduce dichiaratosi antistatario.
Napoli, 7/4/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello