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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1968/2023
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al presente atto, dall'avv. Francesca CARACCIOLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Corigliano Calabro alla Via Nazionale Pal. Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Mirella Arlotta, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.06.2023 la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
premettendo di aver ricevuto in data 16.03.2022 Controparte_1 comunicazione con la quale l'istituto evidenziava che: “nel periodo dal 1.1.2006 sino al
31.12.2006, Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi, per un importo complessivo di euro 391,47 €".
L'istituto, pertanto, chiedeva la restituzione delle predette somme a titolo di indebito.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a procedere al recupero delle somme CP_2 divenute indebite, anche in ragione della sussistenza dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda della ricorrente con varie CP_2
argomentazioni. In particolare, evidenziava la correttezza dell'operato dell'istituto e sottolineava che non poteva ritenersi maturata la prescrizione.
All'odierna udienza, trattandosi di causa di natura documentale, la controversia viene decisa.
***
Il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento.
Dalla produzione documentale agli atti del giudizio, si evince che il provvedimento di indebito
è correttamente motivato da parte dell' , il quale ha indicato le ragioni del provvedimento CP_2
mediante esplicita indicazione dei motivi posti a base degli stessi.
In sostanza ha specificato che l'indebito consegue alla mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli o della cancellazione dagli stessi e alla conseguente carenza dei requisiti per la concessione delle indennità erogate alla ricorrente.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata. In tema di indebito, quale quello oggetto della presente controversia, la prescrizione dal diritto alla ripetizione delle somme erogate si prescrive in 10 anni, e le prestazioni oggetto della controversia sono indennità di disoccupazione e malattia per l'anno 2006.
L' ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta erogazione delle somme in data CP_2
9.8.2007 e la prova dell'avvenuta notifica, in data 7.5.2014, della comunicazione di indebito, con la quale espressamente richiedeva la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla ricorrente.
Tali comunicazioni risultano tempestivamente notificate entro il termine prescrizionale decennale previsto per il recupero degli indebiti.
Facendo seguito alle predette comunicazioni, inoltre, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di indebito impugnata in questa sede, rispettosa del termine prescrizionale decennale, essendo stata notificata in data 16.3.2022.
In ogni caso, va evidenziato che in tema di indebito, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, hanno affermato il principio di diritto per cui "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. ex multis,
Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014; Cass.11.02.2016, n. 2739).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per CP_1 vantare il diritto alle prestazioni, producendo in atti prova dell'insussistenza dei requisiti per ottenere le prestazioni oggetto di ripetizione per gli anni in contesa (cfr. estratto contributivo in atti).
E la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il medesimo periodo, non assolvendo, pertanto, l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha provato di possedere i requisiti per ottenere la prestazione della indennità di disoccupazione per l'anno 2006 né ha richiesto i mezzi istruttori per poterlo provare.
Alla insussistenza della eccepita prescrizione, oltre che alla corretta motivazione del provvedimento, pertanto, si aggiunge la certezza della insussistenza del rapporto di lavoro.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese compensate in ragione della dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Castrovillari, 31-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1968/2023
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al presente atto, dall'avv. Francesca CARACCIOLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Corigliano Calabro alla Via Nazionale Pal. Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Mirella Arlotta, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.06.2023 la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
premettendo di aver ricevuto in data 16.03.2022 Controparte_1 comunicazione con la quale l'istituto evidenziava che: “nel periodo dal 1.1.2006 sino al
31.12.2006, Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi, per un importo complessivo di euro 391,47 €".
L'istituto, pertanto, chiedeva la restituzione delle predette somme a titolo di indebito.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a procedere al recupero delle somme CP_2 divenute indebite, anche in ragione della sussistenza dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda della ricorrente con varie CP_2
argomentazioni. In particolare, evidenziava la correttezza dell'operato dell'istituto e sottolineava che non poteva ritenersi maturata la prescrizione.
All'odierna udienza, trattandosi di causa di natura documentale, la controversia viene decisa.
***
Il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento.
Dalla produzione documentale agli atti del giudizio, si evince che il provvedimento di indebito
è correttamente motivato da parte dell' , il quale ha indicato le ragioni del provvedimento CP_2
mediante esplicita indicazione dei motivi posti a base degli stessi.
In sostanza ha specificato che l'indebito consegue alla mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli o della cancellazione dagli stessi e alla conseguente carenza dei requisiti per la concessione delle indennità erogate alla ricorrente.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata. In tema di indebito, quale quello oggetto della presente controversia, la prescrizione dal diritto alla ripetizione delle somme erogate si prescrive in 10 anni, e le prestazioni oggetto della controversia sono indennità di disoccupazione e malattia per l'anno 2006.
L' ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta erogazione delle somme in data CP_2
9.8.2007 e la prova dell'avvenuta notifica, in data 7.5.2014, della comunicazione di indebito, con la quale espressamente richiedeva la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla ricorrente.
Tali comunicazioni risultano tempestivamente notificate entro il termine prescrizionale decennale previsto per il recupero degli indebiti.
Facendo seguito alle predette comunicazioni, inoltre, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di indebito impugnata in questa sede, rispettosa del termine prescrizionale decennale, essendo stata notificata in data 16.3.2022.
In ogni caso, va evidenziato che in tema di indebito, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, hanno affermato il principio di diritto per cui "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. ex multis,
Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014; Cass.11.02.2016, n. 2739).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per CP_1 vantare il diritto alle prestazioni, producendo in atti prova dell'insussistenza dei requisiti per ottenere le prestazioni oggetto di ripetizione per gli anni in contesa (cfr. estratto contributivo in atti).
E la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il medesimo periodo, non assolvendo, pertanto, l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha provato di possedere i requisiti per ottenere la prestazione della indennità di disoccupazione per l'anno 2006 né ha richiesto i mezzi istruttori per poterlo provare.
Alla insussistenza della eccepita prescrizione, oltre che alla corretta motivazione del provvedimento, pertanto, si aggiunge la certezza della insussistenza del rapporto di lavoro.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese compensate in ragione della dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Castrovillari, 31-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone