Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2069/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 08/04/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Sonia Marzano in presenza presso il Tribunale per la parte convenuta l'avv. Guarino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 08/04/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2069 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 13/12/2023 avente ad oggetto: pensione di vecchiaia/ricalcolo assegno pensionistico/controllore traffico aereo/dipendenti ENAV/ex dipendenti Ministero della Difesa/maggiorazioni da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARZANO SONIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 13.12.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
CP_ l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che l' ha errato i propri calcoli di liquidazione dell'assegno pensionistico in favore del e conseguentemente Pt_1
condannare il suddetto a ricostituire l'assegno pensionistico del ricorrente e liquidare CP_2
allo stesso un assegno mensile di € 6.235,59 e ciò dalla data del 01.07.2023 sino al soddisfo
oltre interessi legali e/o moratori e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di
giudizio”. Ha dedotto di aver lavorato dal 13.4.1988 alle dipendenze del Controparte_3
[...
[...] [...]
nella categoria controllore del traffico aereo per cessare dal servizio
[...]
permanente a domanda con decorrenza dal 15.12.1997 per poi essere assunto in data 16.3.1998 dall' , con inquadramento nel profilo professionale di controllore traffico aereo;
che al CP_4
momento del collocamento in congedo con decreto 110/A del 28.5.2012 il Ministero aveva attestato la maturazione di 12 anni di servizio, comprensivo delle maggiorazioni di volo e ha costituito la posizione assicurativa per il servizio prestato per l'importo di Euro 27.123,38, interamente versato all' ; che il 21.1.2023 ha cessato il proprio rapporto di lavoro con CP_1
al compimento del 60° anno di età ai sensi dell'art. 5 L. 248/90 e che l' con atto del CP_4 CP_1
31.7.2023 ha comunicato l'accoglimento della domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza 1.7.2023; ha dedotto di aver proposto ricorso amministrativo avverso il detto provvedimento di liquidazione, ritenendo errati i conteggi effettuati dall'ente, secondo la consulenza di parte, ma che l' aveva rigettato la domanda. Nel ricorso si riportano le CP_1
conclusioni della perizia di parte da cui si evince l'effettiva doglianza del ricorrente: “Il calcolo
è stato effettuato tenendo conto della supervalutazione di un terzo dei periodi assicurativi dal 13
Aprile 1988 al 21 Gennaio 2023 in qualità di controllore del traffico aereo ai sensi dell'articolo
5 della legge n. 248/1990 e dell'articolo 26-quinquies del dl n. 4/2019 convertito con legge n.
26/2019 come recepiti da Circolare n. 117 dell'8 Ottobre 2020. Nello specifico le CP_1
supervalutazioni sono state computate nel seguente modo: a) 134 settimane sulle anzianità
acquisite dal 13 aprile 1988 al 31 dicembre 1995; b) 126 settimane sulle anzianità acquisite dal
1° gennaio 1996, cioè sino a concorrenza del limite di 260 settimane (5 anni). Le maggiorazioni
di cui alla lettera a) sono computate con il sistema retributivo e, pertanto, determinano un aumento dell'anzianità contributiva utile al calcolo della quota di cui all'articolo 13, co. 1 lett.
a) del dlgs n. 503/1992 (cd. «prima quota» di pensione, riferita all'anzianità maturata al
31.12.1992) e della quota di cui all'articolo 13, co. 1 lett. b) del dlgs n. 503/1992 (cd. «seconda quota» di pensione, riferita all'anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995). Le
maggiorazioni di cui alla lettera b), si traducono in un incremento convenzionale del
coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riferito all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, pari a 1 anno ogni 5 anni
2 interi di servizio effettivamente svolto nella qualifica di controllore del traffico aereo. Nel caso di specie l'aumento dell'età anagrafica è di 29 mesi (2 anni e 5 mesi) e, pertanto, si applicherà il coefficiente corrispondente all'età di 62 anni e 10 mesi anziché di 60 anni e 5 mesi…Nella
determina di liquidazione della pensione provvisoria (Cat. VO) n. 001-900010146866 con CP_1
decorrenza 7.2023 l' ha erroneamente riconosciuto le predette maggiorazioni Controparte_5
del servizio esclusivamente a decorrere dal 16 marzo 1998 al 21 gennaio 2023 non computando
quelle maturate anteriormente (dal 13 Aprile 1988). Del resto, secondo la determina dell'Ente,
l'anzianità al 31 dicembre 1995 risulta pari a 401 settimane in luogo di 535 settimane a cui si
perviene considerando, per l'appunto, ulteriori 134 settimane di cui alla lettera a) sopra
menzionata. Si aggiunge che non risultano interamente valorizzate le retribuzioni incassate
nell'anno 2023 come attestate nell'ultimo estratto conto previdenziale fornito. Infatti il
montante contributivo avrebbe dovuto essere pari a 1.172.312€ anziché 1.159.644€ e le
retribuzioni pensionabili relative alla «prima quota» e «seconda quota» di pensione avrebbero dovuto essere pari rispettivamente a 3.134,36€ e 2.725,32€ in luogo di 2.994,06€ e 2.672,3€ indicati dall'Ente . In definitiva si certifica che l'importo della pensione alla CP_5
decorrenza è pari a 6.253,59€ al mese, superiore rispetto al valore di 5.959,56€ liquidato
CP_ (seppur provvisoriamente) dall' previdenziale “.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_1
affermando di avere correttamente proceduto al calcolo della pensione in attuazione delle indicazioni operative di cui alla circolare 117/2020 che ha dato attuazione all'art. 26-quinquies del DL 4/2019 conv. in L. 26/2019 sul trattamento pensionistico del personale CP_4
appartenente ai profili di controllore del traffico aereo, pilota ed operatore radiomisure e a quello di esperto di assistenza di volo e meteo, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, applicando in particolare le maggiorazioni di cui al punto 5 per il periodo 16.3.1998-21.1.2023.
3. All'udienza del 12.12.2024 il giudice sentiti i difensori delle parti, ritenuto non necessario disporre CTU contabile, ha rinviato per discussione concedendo il chiesto termine per note.
All'odierna udienza celebratasi in modalità mista da remoto-presenza, sentite le conclusioni, il
3 giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza,
depositata telematicamente.
4. Il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che l' abbia considerato solamente le CP_1
settimane effettive di servizio alle dipendenze di dal 16.3.1998 al 21.1.2023 per il CP_4
calcolo delle maggiorazioni, non computando, quanto al periodo retributivo, quelle maturate anteriormente alle dipendenze del Ministero (dal 13.4.1988). Ciò si desumerebbe innanzitutto dal fatto che l' , per la quota retributiva della pensione, ha considerato al 31.12.1995 CP_1
un'anzianità pari a 401 settimane (245 fino al 31.12.1992 e 156 dal 1.1.1993 al 31.12.1995) in luogo di 535 settimane a cui si perviene considerando ulteriori 134 settimane (dal 13.4.1988 al
31.12.1995). Quanto al periodo contributivo l' avrebbe errato la determinazione dell'età CP_1
anagrafica che sarebbe di 29 mesi (2 anni e 5 mesi) con applicazione del coefficiente corrispondente all'età di 62 anni e 10 mesi anziché di 60 anni e 5 mesi. Osserva infine che non sarebbero state interamente valorizzate le retribuzioni nell'anno 2023 (il montante contributivo sarebbe di Euro 1.172.312 anziché 1.159.644).
5. Appare utile richiamare sinteticamente i fatti essenziali pacifici e documentati. Il ricorrente è
stato assunto dal il 13.4.1988, cessava dal servizio il 15.12.1997 ed è Controparte_3
stato assunto da il 16.3.1998, con inquadramento nel medesimo profilo professionale, CP_4
cessando il proprio rapporto di lavoro il 21.1.2023, al compimento del 60° anno di età.
Nel caso di specie dunque non si è di fronte ad un lavoratore che faceva parte dell'organico dell' autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, soggetta alla vigilanza Pt_2
del Ministero dei Trasporti e poi trasformata in quanto piuttosto di un dipendente del CP_4
sino al 15.12.1997, quando cessava dal servizio senza aver maturato il Controparte_3
diritto al trattamento normale di quiescenza, poi assunto da dal 16.3.1998. Tale CP_4
situazione risulta disciplinata dal DPR 1092/1973, richiamato nello stesso decreto allegato al ricorso.
6. In particolare, secondo l'art. 124 DPR 1092/1973, qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della
4 posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.
La norma è stata oggetto di un intervento della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 8/2011,
nonché di una pronuncia della Corte Costituzionale n. 39/2018.
La prima sentenza ha evidenziato che l'espressione “servizio prestato” andasse riferita unicamente al servizio effettivamente prestato con esclusione della contribuzione figurativa (si
CP_ legge nella pronuncia che “ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'
prevista per il personale che non abbia maturato il diritto a pensione, può essere valutato
soltanto il servizio effettivamente prestato;
pertanto, gli aumenti di anzianità figurativi attribuiti
in ragione della gravosità di particolari servizi non concorrono a determinare l'anzidetta
posizione assicurativa”), evidenziando che la locuzione servizio prestato corrispondeva al servizio effettivo e non al servizio utile, concetti tenuti radicalmente distinti dall'art. 40 DPR
1092/1973.
La Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 39/2018, ha fatto propria tale soluzione interpretativa, ritenendo che essa non fosse lesiva del principio di uguaglianza, essendo l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio un trattamento di favore i cui limiti applicativi erano rimessi alla discrezionalità del legislatore, che nel caso di specie ne aveva limitato la fruizione ai fini pensionistici unicamente a coloro che avessero cessato dal servizio dopo aver acquistato il diritto alla pensione. Precisa il giudice delle leggi che: “il conseguimento
del diritto alla pensione non configura un dato accidentale ed estrinseco, ma rappresenta un
tratto distintivo di rilievo cruciale, che rivela l'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e
giustifica il trattamento differenziato dei servizi speciali di chi non abbia maturato il diritto alla
pensione. Il diverso trattamento deve essere peraltro valutato alla luce della posizione
previdenziale complessiva dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive o
esonerative, che non abbiano raggiunto l'anzianità utile al conseguimento della pensione Per
tali categorie, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione
assicurativa presso l' che «assolve una funzione di tutela previdenziale» e garantisce al CP_1
lavoratore l'erogazione «di un trattamento pensionistico, secondo le regole dell'assicurazione
5 generale obbligatoria» (sentenza n. 113 del 2001, punto 6. del Considerato in diritto). Nel
quadro di un contemperamento non irragionevole tra l'adeguatezza della tutela previdenziale e
la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla si deve collocare la scelta di ancorare la
posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa
per gli speciali servizi prestati.” Nel medesimo senso si sono, poi, espresse diverse Corti di
Appello, quali la Corte di Appello di Genova con pronuncia n. 154/2019 in motivato dissenso con il precedente della medesima Corte n. 54/2018, poi richiamata ai sensi dell'art. 118 comma
1 disp. att. c.p.c. dalla successiva n. 155/2019; la Corte di Appello di Milano con pronuncia n.
1358/2019; la Corte di Appello di Bologna con pronunce n. 272/2019 e n. 278/2019. Da ultimo,
anche la Corte d'Appello di EZ (sentenza 199/20).
Pertanto, alla luce di tale giurisprudenza, che si ritiene di condividere (come ha fatto anche in caso pressochè analogo il Tribunale di Treviso, sent. 452/2024 del 4.7.2024, RG 800/23, nonché
il Tribunale di Ancona, sentenza 372/2023 del 26.10.2023, RG 191/2023, confermata dalla
Corte d'Appello di Ancona con sentenza 407/2024 del 6.12.2024 RG 139/2024), correttamente l' ha costituito la posizione assicurativa in relazione al solo servizio effettivamente prestato CP_1
(si noti che lo stesso decreto ministeriale che costituisce la posizione assicurativa fa riferimento al servizio dal medesimo prestato, pur considerando l'aumento figurativo dell'anzianità per il calcolo dell'indennità una tantum).
7. Né può diversamente arguirsi dagli artt. 1 comma 1 d.lgs. 149/1997 per il quale “per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo”, laddove l'art. 5 della L. 248/1990
prevede, al comma 1, lettera a), che “a decorrere dall'1 gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'azienda appartenenti ai profili professionali sotto indicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme: a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di
6 un terzo della loro durata”. Si osserva sul punto che, poiché i servizi speciali che determinano l'aumento figurativo dell'anzianità sono valutati solo dopo che siano raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pensione e considerato che la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo deve essere collocata nel quadro di un contemperamento non irragionevole tra l'adeguatezza della tutela previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla, deve escludersi che la rivalutazione contributiva in esame possa essere computata ai fini di calcolare l'anzianità contributiva di cui all'art. 1, comma 1, d.lvo 149/1997
sopra invocato. Pertanto, non avendo il ricorrente maturato, alla data del 31.12.1995,
un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la domanda proposta deve essere rigettata.
CP_
8. Infine, quanto alla circolare n.117 in data 08.10.2020 la stessa si limita ad impartire istruzioni operative per il riconoscimento della pensione di vecchiaia nei confronti del personale
, mentre nella fattispecie la res controversa attiene alla pretesa di vedere computata, a fini CP_4
pensionistici, l'anzianità convenzionale riconosciuta al termine del precedente rapporto di lavoro con il ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n.1092/73. Anzianità che, come si è Controparte_3
detto, non è tuttavia nella fattispecie utilizzabile, atteso che, per i motivi già detti ai fini pensionistici può essere valutato soltanto il servizio effettivamente prestato.
9. Dunque è corretta la considerazione del servizio effettivamente prestato pari a 401 settimane per il periodo anteriore al 31.12.1995, senza l'inapplicabile maggiorazione di un terzo pretesa (e sotto questo profilo i conteggi si devono ritenere corretti).
10. Dal momento dell'assunzione presso (16.3.1998) sono invece state applicate le CP_4
maggiorazioni come previste dalle disposizioni normative vigenti (art. 1, comma 3, dlgs
149/1997 che prevede un incremento convenzionale riferito all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, per un massimo di 5 anni, pari a 1 anno ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato) in riferimento al servizio effettivo svolto fino al 21.1.2023, pari a 1292
settimane, con applicazione di un coefficiente di trasformazione 5,2540 corrispondente a 64 anni e 5 mesi (così determinato 1292:5= 258,40:52=4,96, dunque 4 anni di maggiorazione) e non come preteso di 5,4265 (corrispondente a 65 anni).
7 11. Quanto infine alla doglianza relativa alla incompleta valorizzazione delle retribuzioni incassate nell'anno 2023, la stessa risulta del tutto generica e nemmeno la consulenza di parte illustra analiticamente le modalità di calcolo effettuate, per cui non può essere accolta.
12. La complessità della materia trattata e la presenza di orientamenti di merito contrastanti in assenza di una pronuncia della Suprema Corte di legittimità fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 8.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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