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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/10/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO RV, nella causa civile n. 240/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Mario Monacelli e Parte_1
CE Baldinelli)
- ricorrente -
contro
(avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 31.10.2025, alle ore 13.36, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pt_1 Parte_1
CP_ Perugia, in funzione di giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“… accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, per tutti i motivi dedotti
nel presente atto;
c) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda fosse ritenuta
fondata, procedere all'esatto accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti, anche con riferimento alla esatta
quantificazione dei contributi, e comunque, operare la compensazione tra i rispettivi crediti/debiti, tenendo conto
Par dei contributi versati dalle e per il proprio personale dipendente, per il cui riconoscimento Parte_2
si spiega eccezione di compensazione…”.
Ha esposto che gli è stato notificato l'avviso di addebito oggetto di opposizione, con il quale l' CP_1
per il periodo dal 01/2018 al 08/2022, gli ha addebitato il complessivo importo di euro 484.696,20, per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti;
che detto avviso è pagina 1 di 8 stato emesso sulla base dei verbali unici di accertamento e notificazione N. 2023-PG0000428-
PG0000431-PG0000433 del 03/05/2023 formati dalla sede di Perugia in data 03/05/2023; che i CP_1
CP_ funzionari ispettivi dell – hanno contestato che per l'esecuzione del servizio di Parte_4
movimentazione merci di magazzino, si sarebbe illecitamente avvalsa della forza lavoro resa dal personale dipendente della società con sede legale a Fossato di Vico e della società Parte_5
con sede legale a Fossato di Vico (PG), C.F. e P.I. ; che, più nel dettaglio, CP_2 P.IVA_1
in data 01/11/2015 aveva stipulato con il un contratto di appalto per servizi Pt_4 Controparte_3
di logistica da eseguire presso i propri magazzini in SC e LU, via Molino delle Ogne,
Perugia, loc. Ponte San Giovanni, e Città di Castello (PG); che per l'esecuzione del servizio presso il magazzino di SC e LU il avrebbe a sua volta stipulato un contratto di Controparte_3
subappalto con la società cooperativa Cargo, dal 1.11.2017 al 30.09.2018, e, successivamente, con la società cooperativa Iac, dal 1.1.2019; che, secondo quanto accertato dagli ispettori, tuttavia, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati nell'appalto sarebbe stato da riferire sostanzialmente a in Pt_4
quanto essi avrebbero “… provveduto a consegnare il proprio curriculum direttamente presso la sede della
ove si sono svolti i colloqui preassuntivi e ove veniva chiarito che la loro assunzione sarebbe stata Pt_4
effettuata dalla cooperativa”; b) sarebbero stati “inseriti nel ciclo produttivo della società, lavorando nella linea
di produzione (riempimento- confezionamento-stoccaggio); c) avrebbero goduto delle ferie stabilite dal
responsabile della ed avrebbero seguito le direttive ed i turni di lavoro forniti dai capiturno della Parte_4
d) avrebbero utilizzato le attrezzature ed i mezzi strumentali concessi in comodato al Parte_4 CP_3
da (cfr. verbale unico, pag. 9).
[...] Parte_4
Ha, conclusivamente evidenziato che il debito di cui all'avviso opposto discende: 1) dall'addebito
Part della contribuzione dovuta in relazione ai lavoratori assunti dalle e , per i quali Parte_2
gli imponibili sono stati determinati in base al CCNL Alimentari – Aziende Industriali applicato da livello 5; 2) dal ricalcolo del carico contributivo per i lavoratori direttamente dipendenti di Parte_4
dal momento che “L'imputazione a carico di dei lavoratori somministrati Parte_4 Pt_4
illecitamente comporta inoltre che, in ciascuno dei mesi nel periodo complessivo dall'aprile 2018 nell'agosto
2022, la media dei dipendenti occupati nei sei mesi precedenti dalla società supera il valore di 15, con la
conseguenza che anche per i lavoratori già denunciati all' da la contribuzione deve essere CP_1 Pt_4
ricalcolata sulla base delle aliquote previste per la nuova forza aziendale” (cfr. verbale unico, pag. 12). Ha poi dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto in quanto formato, emesso e notificato nei pagina 2 di 8 confronti di soggetto giuridico estinto per incorporazione nella società Parte_1
Ha, nel merito sostenuto, la genuinità del contrato di appalto.
[...]
si è costituita in giudizio ed ha contestato l'eccezione d'illegittimità dell'avviso di addebito CP_1
opposto in quanto l'atto in ogni caso ha raggiunto il suo scopo essendo stato ricevuto da soggetto obbligato per effetto di quanto previsto dall'art. 2504 bis cc. In ogni caso ha rilevato che il giudice dell'opposizione ad avviso di addebito deve accertare il merito della pretesa creditoria e comunque proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito opposto ribadendo la correttezza delle valutazioni operate dagli ispettori in merito alla non genuinità dell'appalto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare, la parte opponente ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e del conseguente avviso di addebito opposto sul rilievo che quest'ultimo risulta formato e notificato nei confronti della società che, tuttavia, è stata cancellata dal registro delle imprese dopo essere Pt_4
stata incorporata dalla società opponente.
In tale senso l'avviso di addebito risultando formalmente riferito a soggetto giuridico non più
esistente non può che considerarsi, in quanto tale, privo di effetti giuridici.
Risulta, in ogni caso, consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, il giudice dell'opposizione non può limitarsi ad annullare, ove ricorrano i presupposi d'illegittimità dell'atto, l'avviso di addebito o la cartella opposti dovendo, in ogni caso, vagliare la fondatezza anche solo parziale della pretesa creditoria (cfr. Cassazione 19
maggio 2015, n. 10218 dove si sostiene che, “secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di
questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012, Cass. n. 11839 del 2014), in tema di riscossione di
contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della
domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a
decreto ingiuntivo”.
Inoltre, ha chiesto il differimento dell'udienza e proposto domanda riconvenzionale di CP_1
condanna della parte opponente al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito opposto e tale domanda va considerata ammissibile in quanto effettivamente dipendente dai titoli dedotti in giudizio dall'attore, dovendosi considerare, la sostanzialmente legittimata passiva in virtù Pt_1
pagina 3 di 8 della successione nei rapporti obbligatori facenti capo a società incorporata dalla prima Parte_4
ex art. 2504 bis c.p.c.
Nel merito, come evidenziato in premessa, in data 01/11/2015 aveva stipulato con il Pt_4
un contratto di appalto per servizi di logistica da eseguire presso i propri magazzini Controparte_3
in SC e LU, via Molino delle Ogne, Perugia, loc. Ponte San Giovanni, e Città di Castello;
per l'esecuzione del servizio presso il magazzino di SC e LU il ha, a sua Controparte_3
volta, stipulato un contratto di subappalto con la società cooperativa Cargo, dal 1.11.2017 al
30.09.2018, e, successivamente, con la società cooperativa Iac, dal 1.1.2019.
Secondo quanto ritenuto dagli ispettori, tuttavia, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati nell'appalto sarebbe stato da riferire sostanzialmente a in quanto essi avrebbero “… Pt_4
provveduto a consegnare il proprio curriculum direttamente presso la sede della ove si sono svolti i Pt_4
colloqui preassuntivi e ove veniva chiarito che la loro assunzione sarebbe stata effettuata dalla cooperativa”; b)
sarebbero stati “inseriti nel ciclo produttivo della società, lavorando nella linea di produzione (riempimento-
confezionamento-stoccaggio); c) avrebbero goduto delle ferie stabilite dal responsabile della ed Parte_4
avrebbero seguito le direttive ed i turni di lavoro forniti dai capiturno della d) avrebbero utilizzato Parte_4
le attrezzature ed i mezzi strumentali concessi in comodato al da Controparte_3 Parte_4
La valutazione degli ispettori è stata avversata dall'opponente che ha, in particolare, sottolineato, in senso contrario, che i lavoratori impiegati nell'appalto si occupavano esclusivamente delle incombenze connesse alla linea finale della produzione ossia del trasporto delle bottiglie d'acqua già
collocate sul bancale con il muletto in magazzino e valorizzato le funzioni di controllo direzione ed organizzazione del lavoro che avrebbe svolto il Sig. referente del Persona_1 CP_3
, e, fino al 2.5.2018, amministratore della cooperativa Cargo.
[...]
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 276 del 2003 “Ai fini della applicazione delle
norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655
del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la
assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”
In particolare, é stato ritenuto (Cass. n. 15693/2009) che "In relazione al divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere
prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto pagina 4 di 8 con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi
economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appellante sulle persone dipendenti dall'altro
soggetto , ma anche (Cass. n. 27213/2018) che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni
di lavoro in riferimento "gli appalti endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di
attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore
- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle
ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione
della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio
economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo' . Occorre dunque
effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si
tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica
dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le
condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste
ai fini della legittimità dell'appalto del d.lgs. n. 276/2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama (cfr.
Cass. n. 12551/2020 cit.).
Nella specie l'esame delle emergenze istruttorie induce a ritenere l'illegittimità dell'appalto di servizi stipulato dalla società ricorrente, in quanto difettano del tutto le condizioni suddette.
Alla luce della prova orale espletata, infatti, è risultato che gli effettivi referenti dei lavoratori impiegati nell'ambito dell'attività di movimentazione delle merci all'interno del magazzino fossero dipendenti diretti della società opponente e, cioè, al momento dell'assunzione e Persona_2
nel corso del rapporto di lavoro. E', infatti, emerso che i lavoratori impiegati Persona_3
nell'appalto hanno sostenuto il loro colloquio lavorativo ed hanno consegnato il loro cv a Per_2
dipendente di e sono stati da questo informati del fatto che sarebbero stati assunti
[...] Pt_4
tramite cooperativa. Inoltre, è emerso in modo chiaro ed inequivocabile che i turni di lavoro erano realizzati senza distinzioni tra dipendenti assunti dalle cooperative e dipendenti assunti dalla società
opponente e che il soggetto che realizzava i turni era dipendente di Non Persona_3 Pt_4
è emerso alcun atto organizzativo e di controllo da parte di soggetti riferibili alla o alla Pt_2 Pt_3
ossia alle cooperative cui formalmente erano imputati i rapporti di lavoro e, in particolare, da parte di ossia del soggetto che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe avuto funzione Persona_1
di coordinamento direzione e controllo dei lavoratori impiegati nell'appalto. pagina 5 di 8 Ad esempio, ha avuto modo di dichiarare “…sono stato dipendente di una cooperativa, la CP_4
e ho lavorato con adesso lavoro con la somministrato da Agenzia interinale Più; ADR ho Pt_2 Pt_4 Pt_1
avuto il mio colloquio di lavoro con che mi ha detto che assumevano gente con una cooperativa, Persona_4
lui mi ha detto che mi assumevano come mulettista;
ADR non avevo percezione di chi fosse dipendente o Pt_4
dipendente della Cooperativa;
ADR io sistemavo i bancali facevo il magazziniere, caricavo i camion…ADR non
avevo dei rapporti con per quanto riguardava il lavoro che facevo in ADR i turni di Persona_1 Pt_4
lavoro li trovavo attaccati in bacheca, non c'era distinzione tra dipendenti e dipendenti cooperativa;
”. Di Pt_4
analogo tenore le dichiarazioni di “….in questo momento lavoro per la Testimone_1 Pt_1
tramiteAgenzia interinale;
ho iniziato a lavorare per la tramite cooperativa;
ADR ho sostenuto il mio Pt_4
colloquio di lavoro con per la precisione siccome abitavo vicino allo stabilimento ho portato il Persona_4
curriculum lì e, dopo un po' mi hanno contattato e ho svolto il mio colloquio di lavoro con Persona_4
ADR mi ha detto che entravo come carrellista che sarei entrato con la cooperativa e che dopo un Persona_4
po' di tempo sarei stato assunto dall'allora ADR le attività di lavoro che avrei svolto più che altro me le Pt_4
ha descritte poi mi ha detto più o meno le stesse cose;
ADR è una persona con più Per_4 Per_1 Per_3
esperienza di lavoro nello stabilimento e quindi se c è bisogno di qualche indicazione la si chiede a ma Per_3
non è lui che mi dà indicazioni di lavoro;
ADR nei turni di lavoro non c'era distinzione tra dipendenti e Pt_4
dipendenti cooperativa non so materialmente chi li facesse io li trovavo al giovedì della settimana precedente in
bacheca venivano fatti dagli uffici ma non materialmente da chi;
ADR il materiale antinfortunistico ci è stato
fornito direttamente da ADR per ferie e permessi si chiedeva prima alla direzione di e poi Parte_4 Pt_4
si comunicavano tramite messaggi alla cooperativa in modo tale che loro ce le mettevano in busta paga;
ADR
quando veniva portava il contratto da firmare di solito quando si rinnovavano e poi si parlava di come Per_1
andava il lavoro, più o meno queste erano le tematiche di cui si parlava ma giusto un minuto…”; Per_3
dipendente di poi ha dichiarato i turni li compilavo io e riguardavano sia i dipendenti
[...] Pt_4
che i dipendenti delle cooperative e li facevo su un foglio di carta che poi portavo in ufficio poi loro li Pt_4
vagliavano e li stampavano e poi venivano portati in bacheca”.
In considerazione delle mansioni a cui i lavoratori sono stati adibiti da così come specifica nel Pt_4
verbale gravato, gli imponibili sono stati determinati in base al 5° livello del CCNL “Alimentari –
Aziende industriali” applicato dall'utilizzatore (lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori). pagina 6 di 8 Il verbale Ispettivo contiene in calce tabelle recanti gli imponibili riferiti a ciascun lavoratore. Le
tabelle allegate contengono specifiche voci come: paga oraria, festività, lavoro notturno e per ad ogni voce sono associate le ore di lavoro sottoposte a imponibile. Non risultano, con riferimento alle modalità tecniche di sviluppo del conteggio ed in relazione ai correlativi presupposti fattuali,
CP_ specifiche contestazione, sicchè il valore conseguente del credito può considerarsi correttamente determinato.
Il regime sanzionatorio applicato è quello previsto dalla lettera b), comma 8, dell'art. 116 della legge
388/2000, che stabilisce la connessione dell'evasione alle ipotesi di “registrazioni o denunce obbligatorie
omesse o non conformi al vero”, riferita al “caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non
versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.
Si configura quindi l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro e l'occultamento sia attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.
Considerato che, alla luce dell'espletata istruttoria, i rapporti di lavoro per cui è processo devono essere imputati direttamente in capo alla società opponente committente e tenuto conto del fatto che tali rapporti non erano ovviamente registrati e, dunque, occultati il regime sanzionatorio applicato appare corretto.
D'altra parte, con specifico riferimento all'elemento oggettivo dell'occultamento, la Corte di
Cassazione ha precisato che tale termine non solo indica l'assoluta mancanza “di qualsivoglia elemento
documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni” ma
ricorre anche nell'ipotesi di denuncia obbligatoria all'Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o
non conforme al vero. Dalla lettera della norma, infatti, “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero”, l'utilizzo della disgiuntiva “o” fra registrazioni e denunce
obbligatorie fa emergere la volontà del legislatore di volere connettere all'una o all'altra tipologia di adempimento
la configurazione dell'evasione.
Quanto all'eccezione sollevata dalla parte opponente di vedere detratta, dal carico contributivo oggetto dell'avviso di addebito, la quota dei contributi già versata dalle appaltatrici cargo e I.a.c.
I.n.p.s. ha dedotto di averlo già fatto e non vi sono elementi probatori che consentano di avversare tale deduzione
D'altra parte, nell'ambito di un analogo contenzioso, la Corte di Appello di Perugia ha avuto modo di rilevare “In realtà, l'imprenditore che intenda avvalersi di manodopera assunta da terzi non può disinteressarsi pagina 7 di 8 della regolarità della contribuzione versata dall'impresa appaltatrice o somministratrice, poiché, in seguito,
potrebbe essere chiamato a risponderne in qualità di coobbligato solidale, se non addirittura, come nel caso di
specie, in via autonoma, qualora sia accertata l'invalidità del contratto d'appalto o di somministrazione. Il
committente, dunque, ha l'onere di verificare diligentemente l'esatto adempimento dell'obbligo contributivo da
parte dell'altro contraente. L'opponente omise questa necessaria verifica: non può, quindi, pretendere che sia
posto rimedio al difetto di allegazione della sua difesa attraverso l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio, di cui
il giudice non può avvalersi per ovviare al mancato assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulla parte,
come si evince dalla seguente massima: “i poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro dagli artt. 421 e 437
cod. proc. civ., pur comportando un'attenuazione dell'onere della prova a carico delle parti, non possono ritenersi
finalizzati ed estesi alla ricerca di fatti che sarebbero rilevanti – se provati – ai fini della decisione ma che le parti,
per negligenza o per qualsiasi altra causa, non abbiano ritualmente e tempestivamente dedotto in giudizio”
(Cass., Sez. Lav., 1° settembre 1987, n. 7158; nello stesso senso, 3 novembre 1980, n. 5863).
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e sulla domanda riconvenzionale di dichiara illegittimo e privo di effetti
[...] CP_1
l'avviso di addebito opposto e condanna la al Controparte_5
pagamento in favore dell' dell'importo addebitato con l'avviso di addebito n. 380 2023 00024415 CP_1
07 000 per i titoli e nella misura indicata nell'avviso di addebito opposto n. 380 2023 00024415 07 000.
Condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di liquidandole CP_1
nella misura di €5.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali pari al 1%
dei compensi.
Perugia 31.10.2025
Il giudice
AO RV
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO RV, nella causa civile n. 240/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Mario Monacelli e Parte_1
CE Baldinelli)
- ricorrente -
contro
(avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 31.10.2025, alle ore 13.36, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pt_1 Parte_1
CP_ Perugia, in funzione di giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“… accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, per tutti i motivi dedotti
nel presente atto;
c) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda fosse ritenuta
fondata, procedere all'esatto accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti, anche con riferimento alla esatta
quantificazione dei contributi, e comunque, operare la compensazione tra i rispettivi crediti/debiti, tenendo conto
Par dei contributi versati dalle e per il proprio personale dipendente, per il cui riconoscimento Parte_2
si spiega eccezione di compensazione…”.
Ha esposto che gli è stato notificato l'avviso di addebito oggetto di opposizione, con il quale l' CP_1
per il periodo dal 01/2018 al 08/2022, gli ha addebitato il complessivo importo di euro 484.696,20, per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti;
che detto avviso è pagina 1 di 8 stato emesso sulla base dei verbali unici di accertamento e notificazione N. 2023-PG0000428-
PG0000431-PG0000433 del 03/05/2023 formati dalla sede di Perugia in data 03/05/2023; che i CP_1
CP_ funzionari ispettivi dell – hanno contestato che per l'esecuzione del servizio di Parte_4
movimentazione merci di magazzino, si sarebbe illecitamente avvalsa della forza lavoro resa dal personale dipendente della società con sede legale a Fossato di Vico e della società Parte_5
con sede legale a Fossato di Vico (PG), C.F. e P.I. ; che, più nel dettaglio, CP_2 P.IVA_1
in data 01/11/2015 aveva stipulato con il un contratto di appalto per servizi Pt_4 Controparte_3
di logistica da eseguire presso i propri magazzini in SC e LU, via Molino delle Ogne,
Perugia, loc. Ponte San Giovanni, e Città di Castello (PG); che per l'esecuzione del servizio presso il magazzino di SC e LU il avrebbe a sua volta stipulato un contratto di Controparte_3
subappalto con la società cooperativa Cargo, dal 1.11.2017 al 30.09.2018, e, successivamente, con la società cooperativa Iac, dal 1.1.2019; che, secondo quanto accertato dagli ispettori, tuttavia, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati nell'appalto sarebbe stato da riferire sostanzialmente a in Pt_4
quanto essi avrebbero “… provveduto a consegnare il proprio curriculum direttamente presso la sede della
ove si sono svolti i colloqui preassuntivi e ove veniva chiarito che la loro assunzione sarebbe stata Pt_4
effettuata dalla cooperativa”; b) sarebbero stati “inseriti nel ciclo produttivo della società, lavorando nella linea
di produzione (riempimento- confezionamento-stoccaggio); c) avrebbero goduto delle ferie stabilite dal
responsabile della ed avrebbero seguito le direttive ed i turni di lavoro forniti dai capiturno della Parte_4
d) avrebbero utilizzato le attrezzature ed i mezzi strumentali concessi in comodato al Parte_4 CP_3
da (cfr. verbale unico, pag. 9).
[...] Parte_4
Ha, conclusivamente evidenziato che il debito di cui all'avviso opposto discende: 1) dall'addebito
Part della contribuzione dovuta in relazione ai lavoratori assunti dalle e , per i quali Parte_2
gli imponibili sono stati determinati in base al CCNL Alimentari – Aziende Industriali applicato da livello 5; 2) dal ricalcolo del carico contributivo per i lavoratori direttamente dipendenti di Parte_4
dal momento che “L'imputazione a carico di dei lavoratori somministrati Parte_4 Pt_4
illecitamente comporta inoltre che, in ciascuno dei mesi nel periodo complessivo dall'aprile 2018 nell'agosto
2022, la media dei dipendenti occupati nei sei mesi precedenti dalla società supera il valore di 15, con la
conseguenza che anche per i lavoratori già denunciati all' da la contribuzione deve essere CP_1 Pt_4
ricalcolata sulla base delle aliquote previste per la nuova forza aziendale” (cfr. verbale unico, pag. 12). Ha poi dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto in quanto formato, emesso e notificato nei pagina 2 di 8 confronti di soggetto giuridico estinto per incorporazione nella società Parte_1
Ha, nel merito sostenuto, la genuinità del contrato di appalto.
[...]
si è costituita in giudizio ed ha contestato l'eccezione d'illegittimità dell'avviso di addebito CP_1
opposto in quanto l'atto in ogni caso ha raggiunto il suo scopo essendo stato ricevuto da soggetto obbligato per effetto di quanto previsto dall'art. 2504 bis cc. In ogni caso ha rilevato che il giudice dell'opposizione ad avviso di addebito deve accertare il merito della pretesa creditoria e comunque proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito opposto ribadendo la correttezza delle valutazioni operate dagli ispettori in merito alla non genuinità dell'appalto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare, la parte opponente ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e del conseguente avviso di addebito opposto sul rilievo che quest'ultimo risulta formato e notificato nei confronti della società che, tuttavia, è stata cancellata dal registro delle imprese dopo essere Pt_4
stata incorporata dalla società opponente.
In tale senso l'avviso di addebito risultando formalmente riferito a soggetto giuridico non più
esistente non può che considerarsi, in quanto tale, privo di effetti giuridici.
Risulta, in ogni caso, consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, il giudice dell'opposizione non può limitarsi ad annullare, ove ricorrano i presupposi d'illegittimità dell'atto, l'avviso di addebito o la cartella opposti dovendo, in ogni caso, vagliare la fondatezza anche solo parziale della pretesa creditoria (cfr. Cassazione 19
maggio 2015, n. 10218 dove si sostiene che, “secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di
questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012, Cass. n. 11839 del 2014), in tema di riscossione di
contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della
domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a
decreto ingiuntivo”.
Inoltre, ha chiesto il differimento dell'udienza e proposto domanda riconvenzionale di CP_1
condanna della parte opponente al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito opposto e tale domanda va considerata ammissibile in quanto effettivamente dipendente dai titoli dedotti in giudizio dall'attore, dovendosi considerare, la sostanzialmente legittimata passiva in virtù Pt_1
pagina 3 di 8 della successione nei rapporti obbligatori facenti capo a società incorporata dalla prima Parte_4
ex art. 2504 bis c.p.c.
Nel merito, come evidenziato in premessa, in data 01/11/2015 aveva stipulato con il Pt_4
un contratto di appalto per servizi di logistica da eseguire presso i propri magazzini Controparte_3
in SC e LU, via Molino delle Ogne, Perugia, loc. Ponte San Giovanni, e Città di Castello;
per l'esecuzione del servizio presso il magazzino di SC e LU il ha, a sua Controparte_3
volta, stipulato un contratto di subappalto con la società cooperativa Cargo, dal 1.11.2017 al
30.09.2018, e, successivamente, con la società cooperativa Iac, dal 1.1.2019.
Secondo quanto ritenuto dagli ispettori, tuttavia, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati nell'appalto sarebbe stato da riferire sostanzialmente a in quanto essi avrebbero “… Pt_4
provveduto a consegnare il proprio curriculum direttamente presso la sede della ove si sono svolti i Pt_4
colloqui preassuntivi e ove veniva chiarito che la loro assunzione sarebbe stata effettuata dalla cooperativa”; b)
sarebbero stati “inseriti nel ciclo produttivo della società, lavorando nella linea di produzione (riempimento-
confezionamento-stoccaggio); c) avrebbero goduto delle ferie stabilite dal responsabile della ed Parte_4
avrebbero seguito le direttive ed i turni di lavoro forniti dai capiturno della d) avrebbero utilizzato Parte_4
le attrezzature ed i mezzi strumentali concessi in comodato al da Controparte_3 Parte_4
La valutazione degli ispettori è stata avversata dall'opponente che ha, in particolare, sottolineato, in senso contrario, che i lavoratori impiegati nell'appalto si occupavano esclusivamente delle incombenze connesse alla linea finale della produzione ossia del trasporto delle bottiglie d'acqua già
collocate sul bancale con il muletto in magazzino e valorizzato le funzioni di controllo direzione ed organizzazione del lavoro che avrebbe svolto il Sig. referente del Persona_1 CP_3
, e, fino al 2.5.2018, amministratore della cooperativa Cargo.
[...]
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 276 del 2003 “Ai fini della applicazione delle
norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655
del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la
assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”
In particolare, é stato ritenuto (Cass. n. 15693/2009) che "In relazione al divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere
prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto pagina 4 di 8 con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi
economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appellante sulle persone dipendenti dall'altro
soggetto , ma anche (Cass. n. 27213/2018) che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni
di lavoro in riferimento "gli appalti endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di
attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore
- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle
ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione
della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio
economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo' . Occorre dunque
effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si
tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica
dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le
condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste
ai fini della legittimità dell'appalto del d.lgs. n. 276/2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama (cfr.
Cass. n. 12551/2020 cit.).
Nella specie l'esame delle emergenze istruttorie induce a ritenere l'illegittimità dell'appalto di servizi stipulato dalla società ricorrente, in quanto difettano del tutto le condizioni suddette.
Alla luce della prova orale espletata, infatti, è risultato che gli effettivi referenti dei lavoratori impiegati nell'ambito dell'attività di movimentazione delle merci all'interno del magazzino fossero dipendenti diretti della società opponente e, cioè, al momento dell'assunzione e Persona_2
nel corso del rapporto di lavoro. E', infatti, emerso che i lavoratori impiegati Persona_3
nell'appalto hanno sostenuto il loro colloquio lavorativo ed hanno consegnato il loro cv a Per_2
dipendente di e sono stati da questo informati del fatto che sarebbero stati assunti
[...] Pt_4
tramite cooperativa. Inoltre, è emerso in modo chiaro ed inequivocabile che i turni di lavoro erano realizzati senza distinzioni tra dipendenti assunti dalle cooperative e dipendenti assunti dalla società
opponente e che il soggetto che realizzava i turni era dipendente di Non Persona_3 Pt_4
è emerso alcun atto organizzativo e di controllo da parte di soggetti riferibili alla o alla Pt_2 Pt_3
ossia alle cooperative cui formalmente erano imputati i rapporti di lavoro e, in particolare, da parte di ossia del soggetto che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe avuto funzione Persona_1
di coordinamento direzione e controllo dei lavoratori impiegati nell'appalto. pagina 5 di 8 Ad esempio, ha avuto modo di dichiarare “…sono stato dipendente di una cooperativa, la CP_4
e ho lavorato con adesso lavoro con la somministrato da Agenzia interinale Più; ADR ho Pt_2 Pt_4 Pt_1
avuto il mio colloquio di lavoro con che mi ha detto che assumevano gente con una cooperativa, Persona_4
lui mi ha detto che mi assumevano come mulettista;
ADR non avevo percezione di chi fosse dipendente o Pt_4
dipendente della Cooperativa;
ADR io sistemavo i bancali facevo il magazziniere, caricavo i camion…ADR non
avevo dei rapporti con per quanto riguardava il lavoro che facevo in ADR i turni di Persona_1 Pt_4
lavoro li trovavo attaccati in bacheca, non c'era distinzione tra dipendenti e dipendenti cooperativa;
”. Di Pt_4
analogo tenore le dichiarazioni di “….in questo momento lavoro per la Testimone_1 Pt_1
tramiteAgenzia interinale;
ho iniziato a lavorare per la tramite cooperativa;
ADR ho sostenuto il mio Pt_4
colloquio di lavoro con per la precisione siccome abitavo vicino allo stabilimento ho portato il Persona_4
curriculum lì e, dopo un po' mi hanno contattato e ho svolto il mio colloquio di lavoro con Persona_4
ADR mi ha detto che entravo come carrellista che sarei entrato con la cooperativa e che dopo un Persona_4
po' di tempo sarei stato assunto dall'allora ADR le attività di lavoro che avrei svolto più che altro me le Pt_4
ha descritte poi mi ha detto più o meno le stesse cose;
ADR è una persona con più Per_4 Per_1 Per_3
esperienza di lavoro nello stabilimento e quindi se c è bisogno di qualche indicazione la si chiede a ma Per_3
non è lui che mi dà indicazioni di lavoro;
ADR nei turni di lavoro non c'era distinzione tra dipendenti e Pt_4
dipendenti cooperativa non so materialmente chi li facesse io li trovavo al giovedì della settimana precedente in
bacheca venivano fatti dagli uffici ma non materialmente da chi;
ADR il materiale antinfortunistico ci è stato
fornito direttamente da ADR per ferie e permessi si chiedeva prima alla direzione di e poi Parte_4 Pt_4
si comunicavano tramite messaggi alla cooperativa in modo tale che loro ce le mettevano in busta paga;
ADR
quando veniva portava il contratto da firmare di solito quando si rinnovavano e poi si parlava di come Per_1
andava il lavoro, più o meno queste erano le tematiche di cui si parlava ma giusto un minuto…”; Per_3
dipendente di poi ha dichiarato i turni li compilavo io e riguardavano sia i dipendenti
[...] Pt_4
che i dipendenti delle cooperative e li facevo su un foglio di carta che poi portavo in ufficio poi loro li Pt_4
vagliavano e li stampavano e poi venivano portati in bacheca”.
In considerazione delle mansioni a cui i lavoratori sono stati adibiti da così come specifica nel Pt_4
verbale gravato, gli imponibili sono stati determinati in base al 5° livello del CCNL “Alimentari –
Aziende industriali” applicato dall'utilizzatore (lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori). pagina 6 di 8 Il verbale Ispettivo contiene in calce tabelle recanti gli imponibili riferiti a ciascun lavoratore. Le
tabelle allegate contengono specifiche voci come: paga oraria, festività, lavoro notturno e per ad ogni voce sono associate le ore di lavoro sottoposte a imponibile. Non risultano, con riferimento alle modalità tecniche di sviluppo del conteggio ed in relazione ai correlativi presupposti fattuali,
CP_ specifiche contestazione, sicchè il valore conseguente del credito può considerarsi correttamente determinato.
Il regime sanzionatorio applicato è quello previsto dalla lettera b), comma 8, dell'art. 116 della legge
388/2000, che stabilisce la connessione dell'evasione alle ipotesi di “registrazioni o denunce obbligatorie
omesse o non conformi al vero”, riferita al “caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non
versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.
Si configura quindi l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro e l'occultamento sia attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.
Considerato che, alla luce dell'espletata istruttoria, i rapporti di lavoro per cui è processo devono essere imputati direttamente in capo alla società opponente committente e tenuto conto del fatto che tali rapporti non erano ovviamente registrati e, dunque, occultati il regime sanzionatorio applicato appare corretto.
D'altra parte, con specifico riferimento all'elemento oggettivo dell'occultamento, la Corte di
Cassazione ha precisato che tale termine non solo indica l'assoluta mancanza “di qualsivoglia elemento
documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni” ma
ricorre anche nell'ipotesi di denuncia obbligatoria all'Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o
non conforme al vero. Dalla lettera della norma, infatti, “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero”, l'utilizzo della disgiuntiva “o” fra registrazioni e denunce
obbligatorie fa emergere la volontà del legislatore di volere connettere all'una o all'altra tipologia di adempimento
la configurazione dell'evasione.
Quanto all'eccezione sollevata dalla parte opponente di vedere detratta, dal carico contributivo oggetto dell'avviso di addebito, la quota dei contributi già versata dalle appaltatrici cargo e I.a.c.
I.n.p.s. ha dedotto di averlo già fatto e non vi sono elementi probatori che consentano di avversare tale deduzione
D'altra parte, nell'ambito di un analogo contenzioso, la Corte di Appello di Perugia ha avuto modo di rilevare “In realtà, l'imprenditore che intenda avvalersi di manodopera assunta da terzi non può disinteressarsi pagina 7 di 8 della regolarità della contribuzione versata dall'impresa appaltatrice o somministratrice, poiché, in seguito,
potrebbe essere chiamato a risponderne in qualità di coobbligato solidale, se non addirittura, come nel caso di
specie, in via autonoma, qualora sia accertata l'invalidità del contratto d'appalto o di somministrazione. Il
committente, dunque, ha l'onere di verificare diligentemente l'esatto adempimento dell'obbligo contributivo da
parte dell'altro contraente. L'opponente omise questa necessaria verifica: non può, quindi, pretendere che sia
posto rimedio al difetto di allegazione della sua difesa attraverso l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio, di cui
il giudice non può avvalersi per ovviare al mancato assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulla parte,
come si evince dalla seguente massima: “i poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro dagli artt. 421 e 437
cod. proc. civ., pur comportando un'attenuazione dell'onere della prova a carico delle parti, non possono ritenersi
finalizzati ed estesi alla ricerca di fatti che sarebbero rilevanti – se provati – ai fini della decisione ma che le parti,
per negligenza o per qualsiasi altra causa, non abbiano ritualmente e tempestivamente dedotto in giudizio”
(Cass., Sez. Lav., 1° settembre 1987, n. 7158; nello stesso senso, 3 novembre 1980, n. 5863).
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e sulla domanda riconvenzionale di dichiara illegittimo e privo di effetti
[...] CP_1
l'avviso di addebito opposto e condanna la al Controparte_5
pagamento in favore dell' dell'importo addebitato con l'avviso di addebito n. 380 2023 00024415 CP_1
07 000 per i titoli e nella misura indicata nell'avviso di addebito opposto n. 380 2023 00024415 07 000.
Condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di liquidandole CP_1
nella misura di €5.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali pari al 1%
dei compensi.
Perugia 31.10.2025
Il giudice
AO RV
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