CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 42 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. CARRATELLI GIUSEPPE, Parte_1
appellante
E
CP_1
Appellata non costituita
FATTO
1.Con ricorso del 12.05.2020 davanti al Giudice del Lavoro di Cosenza , contenente istanza cautelare, dipendente della contestava la scelta di parte datoriale Parte_1 CP_1
1 di indire concorso interno (con avviso del 22.4.2020) per titoli ed esami per la copertura di un posto nel profilo “professional”, parametro 230, area professionale 1^ di cui al CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, assumendo che avrebbe dovuto invece procedere allo scorrimento della graduatoria di precedente concorso interno indetto con avviso del 10.10.2019 per la copertura di un posto nel profilo professionale di “capo unità organizzativa tecnica”, parametro 230, area professionale 1^ di cui al CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000.
Evidenziava, in particolare, che la graduatoria di tale ultimo concorso per espressa previsione del bando avesse validità di due anni e che in essa egli si era utilmente collocato al secondo posto.
Lamentava, dunque, la violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 per non aver CP_1
esplicitato le ragioni per le quali aveva indetto nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della graduatoria del precedente, richiamando i principi posti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato n. 14/2011 in ordine al carattere eccezionale dell'indizione di un nuovo concorso che richiederebbe specifica e approfondita motivazione, considerato che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci costituisca la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico.
Tanto dedotto in relazione al proprio diritto ad essere inquadrato nel profilo professionale superiore in forza dello scorrimento della graduatoria del precedente concorso, dedotte le ragioni di urgenza,
chiedeva, in via cautelare, la sospensione della procedura concorsuale bandita con avviso del
22.4.2020 e, per l'effetto, la condanna della resistente a procedere allo scorrimento della graduatoria del 23.12.2019 ed al suo inquadramento nel superiore profilo professionale;
nel merito, chiedeva annullarsi la procedura concorsuale in contestazione e ordinarsi ad di provvedere CP_1
allo scorrimento della graduatoria del 23.12.2019 e, per l'effetto, disporre il suo inquadramento nel relativo profilo professionale;
vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 2.Si costitutiva nel procedimento cautelare eccependo il difetto di giurisdizione del CP_1
G.O. in favore di quella del G.A. e, nel merito, argomentando in relazione all'insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora. Concludeva, pertanto, per la declaratoria del difetto di giurisdizione ovvero per il rigetto dell'istanza cautelare;
con il favore delle spese di lite.
3.Il ricorso cautelare veniva respinto con ordinanza del 26.06.2020 per la ritenuta insussistenza dei suoi presupposti, previa affermazione della giurisdizione ordinaria;
analogo esito di rigetto sortiva il reclamo proposto dal ricorrente, respinto dal Tribunale in composizione collegiale, che escludeva tanto il periculum quanto il fumus (ordinanza collegiale del 27/10/2020).
4.Fissata l'udienza di discussione della causa di merito, si costitutiva reiterando le CP_1
difese già proposte nella fase cautelare.
5.All'udienza del 4.11.21 (sostituita dal deposito telematico di note scritte), sulle conclusioni rassegnate, la causa veniva decisa con sentenza n. 1938/21, che rigettava il ricorso con condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite (anche relative ai procedimenti cautelari), sulla scorta delle seguenti motivazioni: <procedendo con il dovuto ordine logico - giuridico, deve essere esaminata innanzitutto l'eccezione pregiudiziale di difetto giurisdizione dell'adito giudice ordinario sollevata dalla difesa che, anche nella costituzione nel giudizio merito, insiste cp_1 declaratoria della amministrativa. la società resistente sostiene devoluzione dell'odierna controversia alla amministrativa richiamando consolidato orientamento suprema corte legittimità secondo cui in tema riparto nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, cognizione domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato graduatoria finale e riguardante pretesa allo “scorrimento” concorso espletato, appartiene ordinario, facendosi valere, al fuori dell'ambito procedura concorsuale, diritto all'assunzione. ove, invece, come caso specie, avendo ricorrente censurato scelta dell'ente territoriale coprire posto vice comandante corpo polizia urbana non mediante precedente concorso, bensì altra riconoscimento suddetto sia consequenziale negazione degli effetti provvedimento per i posti resisi vacanti, indice una diversa (nella quella interno), anziché avvalersi delle scorrimento altro si è presenza d'una contestazione che investe l'esercizio potere dell'amministrazione, corrisponde situazione interesse legittimo, tutelabile innanzi amministrativo ai sensi dell'art. 63,
3 comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (principio posto da S.U. n. 26272/2016 e succ. conf.). In applicazione di tali principi, avendo il ricorrente contestato la scelta discrezionale dell' CP_1 di indire nuovo concorso anziché attingere, per la copertura del posto, alla graduatoria di
[...] precedente concorso ancora valida ed efficace, la situazione giuridica dedotta in giudizio è di interesse legittimo donde la giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost. Aggiunge che ad analoghe conclusioni in punto di riparto di giurisdizione si perviene pur CP_1 trattandosi di concorso interno sulla base del consolidato orientamento tanto del Consiglio di Stato quanto della Corte di Cassazione in tema di concorsi che comportino la progressione in senso verticale e cioè una novazione soggettiva del rapporto di lavoro. Parte ricorrente – già in seno al ricorso introduttivo – ha argomentato in merito alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria richiamando alcune pronunce del Tar e del Consiglio di Stato nonché della Cassazione in punto di riparto di giurisdizione in materia di concorsi indetti da società a partecipazione pubblica come società interamente partecipata dal CP_1 CP_2
. Ciò posto, per come già evidenziato nella fase cautelare, ritiene il giudicante che la
[...] controversia al vaglio sia stata correttamente instaurata innanzi al giudice ordinario, alla luce del principio posto dalla S.C. con sentenza n. 7759/2017 che ha inteso dare continuità all'orientamento già espresso da S.U. ord. n. 28330/2011. Invero, il consolidato principio secondo cui In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato;
in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo (principio ribadito, da ultimo, da S.U. ord. n. 21607/2019) non appare applicabile all'odierna controversia sulla base del dirimente e decisivo rilievo della natura giuridica della società convenuta CP_1 e della consequenziale natura dei suoi atti e provvedimenti e della conseguente natura
[...] privatistica dei rapporti di lavoro alle dipendenze della stessa. Invero, nei precedenti di legittimità invocati da al fine di supportare la tesi del difetto di giurisdizione del G.O., la CP_1 Suprema Corte, nel premettere che può dirsi ius receptum (vedi da ultimo, Cass. 20/10/2017, n. 24878, e Cass. Sez. Un. 29/12/2016, n. 27460) che i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello «scorrimento» della graduatoria del concorso espletato, afferma la sussistenza della giurisdizione amministrativo nelle ipotesi in cui, al contrario, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, posto che in tali ipotesi la contestazione investe l'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione, al quale corrisponde situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (vedi per tutte: Cass. Sez. Un. 28/5/2013, n. 13177, con ampi richiami;
Cass. Sez. Un. 6/5/2013, n. 10404; Cass. Sez. Un. 31/10/2012 n. 18697); più specificamente, si è affermato (Cass. Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878) che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, quando la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente 4 espletato, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 40 , D.P.R. n. 165/2001 (v. Cass. Sez.Un. 20/12/2016, n. 26272; Cass. Sez.Un. n. 10404/13, cit.; Cass. Sez.Un. 16/11/2009, n. 24185). Ma, nel caso di specie, osserva il giudicante che, come del resto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite già con sentenza 22 dicembre 2011, n. 28330 (richiamata da Cass. n. 7759/2017 nel dare continuità al principio), ciò che è essenziale per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di personale è la riconducibilità dell'atto o del comportamento all'esercizio di pubblici poteri. Tale circostanza, nel caso che occupa, deve escludersi nel caso di specie posto che sulla base delle allegazioni attoree (e avuto riguardo alle risultanze della visura camerale della società) si evince soltanto che CP_1 è una società di capitali di diritto privato a totale partecipazione del ,
[...] Controparte_2 adibita allo svolgimento del servizio pubblico locale. Non è dedotto né è evincibile dalla documentazione in atti neppure la natura di società in house del avuto Controparte_2 riguardo ai requisiti che una società a partecipazione pubblica deve possedere contestualmente per poter essere assimilata ad un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico, vale a dire i Co requisiti che, sulla base dell'insegnamento della , consentono di qualificare l'ente come società in house providing: a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati, b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale, c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (cfr. tra le altre, Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22409; 22/12/2016, n. 26643; 10/03/2014, n. 5491). Nel caso di specie, alla luce delle deduzioni attoree e delle risultanze della visura camerale della società resistente, può soltanto affermarsi che è società per azioni posseduta integralmente CP_1 dal (che, invero, possiede il 100 per cento del capitale sociale) ma non sono Controparte_2 dedotti né comprovati né il divieto di cessione della partecipazione a soggetti privati né i requisiti sub. B) e C). Ma, a ben vedere, anche ove fosse stata ravvisata – alla luce delle risultanze documentali in atti – la natura di società in house di si sarebbe pervenuti a CP_1 conclusioni analoghe in punto di giurisdizione posto che anche “In tema di società cd. “in house providing”, le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008” (Cass., sez. Unite, sent. n. 7759 del 27.3.2017). In termini analoghi anche la giurisprudenza amministrativa (si veda Tar Umbria sentenza n. 519/2018): la giurisdizione del Giudice amministrativo “in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle P.a”, prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi sussistente nei soli casi di procedure attuate da uno dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art 1 comma 2 del citato decreto e che siano finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico (Cass. Sez. Un. n. 28330 del 2011); - già sotto la vigenza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, la giurisprudenza ha affermato che le società di capitali, deputate alla gestione dei servizi pubblici locali, anche ove interamente partecipate dal CP_2 costituiscono soggetti di diritto privato e che l'obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale, su di esse gravante ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, si inserisce, pur sempre, nell'agire iure privatorum che le caratterizza. La giurisdizione amministrativa ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm. presuppone, infatti, la riconducibilità del 5 provvedimento all'esercizio di un potere pubblicistico, che non è configurabile quando una società di capitali assume nuovo personale, anche se mediante procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2014, n. 5944; cfr. anche TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 85); - l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – ribadendo i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico – espressamente prevede che “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”; - che non può configurarsi alcun rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, in relazione alle procedure selettive finalizzate all'assunzione di personale da destinare alle dipendenze delle predette società; pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo non può ravvisarsi in relazione all'insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come
“organismo di diritto pubblico”, perché comunque non annoverabile tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570). Di recente, (sentenza n. 13108/2020) ha declinato la propria giurisdizione in favore del Per_1 giudice ordinario in controversia vertente sulla revoca di selezione esterna per la formazione di quattro graduatorie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 100 persone con qualifica di operatore di esercizio (CCNL autoferrotranvieri) parametro n. 140, indetta da Compagnia trasporti laziali, società in house della Regione alla quale non sono CP_4 affidati poteri autoritativi (Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2000, n. 4421) con la conseguenza che anche la “revoca” della selezione va inquadrata nell'esercizio di poteri paritetici donde la giurisdizione ordinaria. Né può ritenersi che, in base al tenore dell'art. 7, comma 2, del c.p.a. (secondo il quale, ai fini del codice, si intendono per pubbliche amministrazioni anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo) la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo possa applicarsi anche alle società che, come nel caso che occupa la non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, CP_1 comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001. Come ha condivisibilmente argomentato al riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 28330 del 2011, con riguardo alla annoverabilità di una società per azioni (la R.A.I.) tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 comma 2 di detto d.lgs. n. 165 del 2001, “Nè all'uopo potrebbe invocarsi l'ampia espressione contenuta nell'art. 7, comma 2 del Codice del processo amministrativo, D.Lgs. n. 104 del 2010 (Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo"). Il detto articolo, infatti, come si legge nella Relazione trasmessa dal Governo al Senato, "definisce la giurisdizione del giudice amministrativo in ossequio alle norme costituzionali e ai noti principi dettati dalla Corte Costituzionale, in particolare nelle sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006. In applicazione di tali regole e principi la giurisdizione amministrativa è strettamente connessa all'esercizio (o al mancato esercizio) del potere amministrativo e in tale ambito rientrano in essa le controversie concernenti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente a detto potere. L'art. 7 costituisce una clausola generale tesa a spiegare la ratio delle diverse ipotesi di giurisdizione amministrativa in termini unitari". In definitiva ciò che è comunque essenziale è la riconducibilità dell'atto, del provvedimento o del comportamento all'esercizio di un pubblico potere (cfr. C. Cost. n. 191 del 2006, n. 35 del 2010)”. Nel caso di specie non è ravvisabile alcun esercizio di pubblici poteri nell'adozione degli atti di indizione della procedura di selezione di dipendenti della società per cui è causa che, invero, è caratterizzata dall'agire iure privatorum. Quanto, infine alla rilevanza che può assumere, ai fini della valutazione della giurisdizione in merito alla selezione di personale di cui trattasi, l'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008, il giudice rileva innanzi tutto che trattasi di norma di equiparazione procedurale e non sostanziale e che la previsione del ricorso alla procedura propria del pubblico impiego da parte di società a partecipazione pubblica 6 non è idonea a modificare la natura giuridica del soggetto datore di lavoro, che nel caso de quo non è riconducibile ad una pubblica Amministrazione ex art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 e non esercita poteri autoritativi tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa. Il citato comma 2 del citato art. 18 stabilisce solo che “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità” e non può ritenersi che abbia inciso sull'assetto delle competenze fissato dal d.lgs. n. 165 del 2001, attribuendo al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie che possono sorgere in occasione di procedure di selezione poste in essere da società a partecipazione pubblica, ma deve ritenersi che si sia, viceversa, limitata a disporre che queste ultime debbano adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (Consiglio di Stato, Sezione V, 4 dicembre 2012, n. 6178). Aggiungasi, con riguardo alla valenza del combinato disposto delle norme sopra richiamate, che con la citata sentenza n. 28330 del 2011, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rilevato che “In primo luogo l'art. 7, comma 2 citato non contiene alcun rinvio all'art. 18, comma 2 citato, con la conseguenza che tale ultima disposizione di natura chiaramente sostanziale non può assumere di per sè alcuna rilevanza processuale, tanto meno al fine di un allargamento della giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4” ha affermato chiaramente che “L'obbligo, poi, di adottare i detti "criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi", si inserisce pur sempre nell'agire (jure privatorum) della società, senza comportare esercizi di pubbliche potestà e senza incidere sulla giurisdizione”. Nessuna pregnante e decisivo valore può poi assumere con riguardo alla individuazione della giurisdizione in materia de qua la circostanza che le assunzioni di personale sono disciplinate secondo i principi previsti dal comma 3 dell'art. 35 del d. lgs. n. 165 del 2001, che individua i principi cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni (cioè adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso). La circostanza che una società di diritto privato abbia volontariamente scelto di avvalersi, per il reclutamento del proprio personale, dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non è infatti di per sé idonea ad incardinare la relativa procedura nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia concorsuale. In conclusione essendo una società per azioni di diritto privato CP_1 soggetta a regole privatistiche (non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata integralmente da ente pubblico) non equiparabile ad una pubblica amministrazione, deve escludersi che rientri nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente la scelta della società di indire nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della graduatoria in corso di validità di concorso precedente al fine di coprire un posto vacante in organico. In termini analoghi, più di recente, la SC con sent. n. 7759/2017 sopra indicata, in controversia analoga alla presente all'odierno vaglio, in cui parte ricorrente chiedeva l'annullamento di avvisi pubblici indetti da società interamente partecipata dal Controparte_5
, affermando di aver partecipato a precedente procedura concorsuale omogenea e
[...] sostenendo che la stessa avrebbe dovuto utilizzare la precedente graduatoria in cui egli era utilmente collocato, nell'affermare la giurisdizione ordinaria, ha richiamato il principio già affermato con l'ordinanza del 22 dicembre 2011, n. 28330 in relazione all'art. 18 d.l. 25 giugno 2008 secondo il quale "l'art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 193), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali 7 (comma 1), e, dall'altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni, concludendo che è, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del suddetto decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si assume che assoggetti a differenti criteri di riparto della giurisdizione le società di gestione dei servizi pubblici dalle altre società pubbliche". Conclusivamente si deve anche ricordare che con il d.lgs 19 Agosto 2016 n. 175, all'art. 19 si sono ribaditi i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico, provvedimento oggetto di una recente decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 251/2016), che comunque mostra l'intenzione del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare ( cfr. art. 1) per quanto non espressamente derogato le norme del codice civili e quelle del diritto privato: il che necessariamente comporta la perdurante giurisdizione del Giudice ordinario per quanto sopra esposto.
3. Va quindi affermato il seguente principio di diritto «le procedure seguite dalle società cosidette in house providing per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario. Ai rilievi che precedono consegue il rigetto dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla società resistente. Nel merito, il ricorso è infondato posto che, come precipitato logico giuridico della giurisdizione ordinaria sulla controversia, essendo CP_1 una società per azioni di diritto privato soggetta a regole privatistiche (non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata integralmente da ente pubblico) come tale non equiparabile ad una pubblica amministrazione, deve escludersi che la stessa sia assoggettata all'obbligo di motivazione della scelta di indire nuovo concorso che parte ricorrente fonda sull'art. 3 della legge n. 241/90 e sul principio di diritto secondo cui “In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” posto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 che, invero, in parte motiva ha affermato “In termini generali, poi, l'ampia portata dell'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è ormai saldamente acquisita nel nostro ordinamento, già in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 241/1990. Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l'amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall'ordinamento”. Nel caso di specie, non viene in rilievo la spendita di potere amministrativo con conseguente obbligo motivazionale delle ragioni dell'esercizio di scelta discrezionale, trattandosi – al contrario – di atti assunti nell'esercizio di poteri datoriali di natura privatistica come tali non soggetti al sindacato giudiziale alla luce dei principi che presiedono l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali (se così fosse, specularmente, la controversia sarebbe devoluta alla giurisdizione amministrativa). Detto altrimenti, non è fondata la tesi attorea che pretende di sottoporre l'attività jure privatorum della società resistente a principi che, al contrario, presiedono allo svolgimento dell'attività autoritativa delle PP.AA involgenti l'esercizio di potestà pubbliche. Pertanto, la prospettazione attorea non è condivisibile siccome infondata in diritto posto che, venendo in rilievo l'agire jure privatorum della società e non l'esercizio di pubbliche potestà (donde la giurisdizione del giudice ordinario) è del tutto inconferente il dedotto obbligo di motivazione che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato afferma sussistere in presenza di graduatorie valide ed efficaci ove la Pubblica Amministrazione decida di avviare una nuova procedura selettiva, sul presupposto che tale obbligo sussista ogni qual volta la PA adotti un atto amministrativo costituente l'esito di una scelta tra più alternative (vale a dire ciò che è proprio della discrezionalità amministrativa); invero, nel processo 8 decisionale adottato dalla PA per la copertura dei posti vacanti viene in rilievo l'esercizio di potere (pubblicistico) (in punto di an della copertura del posto vacante – dal contenuto ampiamente discrezionale, riconducibile alle scelte organizzative del soggetto pubblico ed in punto di quomodo della provvista del posto (scorrimento o indizione di un nuovo concorso), che resta soggetta ad un più stringente dovere di motivazione e vede circoscritti gli spazi discrezionali riservati all'apprezzamento dell'amministrazione). Tali principi sono del tutto inapplicabili, per come evidente, alla vicenda al vaglio ove non si verte in tema di spendita di poteri discrezionali (pubblicistici) ma di attività esercitata iure privatorum e, come tale, non sindacabile alla stregua dei canoni di legittimità propri dell'agere pubblicistico della pubblica amministrazione. Il ricorso è, pertanto, infondato incentrando parte ricorrente la contestazione di legittimità della scelta di di indire nuovo concorso sul difetto di motivazione del mancato utilizzo della CP_1 precedente graduatoria, contestazione che muove dall'erroneo presupposto dell'applicabilità ad dei principi posti in tema di determinazione delle modalità di reclutamento proprie delle CP_1 pubbliche amministrazioni;
per mera completezza motivazionale, stante il carattere assorbente dei rilievi che precedono, peraltro – come condivisibilmente eccepito da anche ove si CP_1 fossero ritenuti applicabili i principi posti da A.P. n. 14/2011, nel caso di specie l'assunto attoreo si sarebbe rilevato comunque infondato posto che nel caso di specie è documentato che i due avvisi di concorso hanno riguardato profili professionali diversi (l'uno il profilo di “capo unità organizzativa tecnica”, l'altro il profilo “professional” che, sulla base delle declaratorie del CCNL 27.11.2000 sono specifici e distinti profili dal diverso contenuto professionale) ipotesi nella quale la stessa Adunanza Plenaria esclude l'obbligo motivazionale della P.A. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese di lite (anche delle fasi cautelari) sono regolate in base al principio della soccombenza. Invero, avuto riguardo alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza (pagina 11 del ricorso), non può non rilevarsi, invero, che la presente controversia non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (non trattandosi, all'evidenza, di giudizio per ottenere prestazione previdenziale ovvero assistenziale); peraltro, l'unica dichiarazione sottoscritta dalla parte attiene al possesso di reddito (personale e familiare) non superiore ad euro 34.107,72, di gran lunga superiore al limite di reddito ex art. 152 disp. att. c.p.c. (anche ove in ipotesi, non ravvisabile nel caso di specie, applicabile).>>
6. Avverso la suindicata pronuncia, il ha interposto appello, deducendo: Pt_1
a) che, essendo una società interamente partecipata dal è soggetta CP_1 CP_2 CP_2
all'obbligo di motivazione dei propri atti, quand'anche essi siano concorsi interni. Il Giudice di prime cure avrebbe, quindi, errato non applicando al caso di specie i principi di imparzialità,
trasparenza e pubblicità - anche di derivazione comunitaria – vigenti in materia e non ponendo a fondamento della decisione la circostanza - nota e incontestata – che svolgesse servizio di CP_1
trasporto pubblico locale per la città di e, di conseguenza, fosse soggetta ai principi CP_2
previamente menzionati, con obbligo di motivare i propri atti.
9 b)che la circostanza che i profili delle due professioni a concorso fossero omogenei, è stata confermata da atti provenienti dalla società stessa (determina n. 82 del 25.11.19 e determina n.51
del 28.6.2019, allegate alle note di udienza del 17.6.2020 (doc.3) nonché dalla determina n.9
dell'1.3.2021, allegata alle note di udienza del 23.06.2021 (doc.4). E precisamente: - con la determina n. 51/2019, al sig. è stato attribuito in via temporanea il parametro Parte_2
230 C.U.O.T, e, successivamente, con determina n. 82/2019, in continuità delle mansioni svolte
(quale parametro 230 C.U.O.T, profilo assegnato con la precedente determina) il corrispondente parametro 230 Professional;
- con la determina n. 9 del 1.3.2021, la stessa ha attribuito ad CP_1
un parametro 230 Professional le mansioni di carattere amministrativo e tecnico - proprie del profilo capo unità organizzativa tecnica (CUOT);
c) che, con riferimento alla circostanza relativa alla validità della graduatoria, un precedente della
Suprema Corte di Cassazione reso proprio nei confronti di (ordinanza 14895/2020 CP_1
del 13.07.2020), ha stabilito che “l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale”.;
d) in via subordinata, che è erronea la condanna alle spese di lite, avendo il Tribunale totalmente omesso di considerare che esso ricorrente , pur risultando utilmente collocato in una graduatoria valida, non è stato minimamente valutato per la copertura di un profilo professionale omogeneo,
per come avvenuto invece per altri suoi colleghi. Tale circostanze, unitamente al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da avrebbe dovuto indurre il Giudice CP_1
a compensare le spese di lite, anche in virtù dei principi sanciti dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale
6.All'udienza del 26.09.24, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, data la produzione dell'estratto della sentenza con cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale dell' CP_1
10 7. In data 4.10.24, parte appellante ha presentato ricorso in riassunzione ed è stata fissata l'udienza del 21.01.25 per la prosecuzione del giudizio, con obbligo di notifica alla parte resistente del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, entro il 20.11.24.
8.Con ordinanza del 18.02.25, la Corte, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
21.1.2025 ( disposta ai sensi dell'art.127 ter cpc), ha rinviato la causa all'udienza del 15.04.25 per la decisione, rilevando che parte appellante non ha depositato note né la notifica del ricorso in riassunzione.
8. Anche l'udienza del 15.04.25 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con lo scambio di note di trattazione scritta, e scaduto il termine assegnato per il relativo deposito, la causa è stata decisa come.
DIRITTO.
9. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, non ha prodotto note di discussione (benché sia stato avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare) e non ha neanche documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte il ricorso in riassunzione (con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.)
10. Sicché, in base al disposto dell'art. 127 ter penult. comma cpc, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
12. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
p.q.m.
11 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 22/01/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 1938/2021 , pubblicata in data 04/11/2021 , così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
-nulla sulle spese del grado.
Così deciso nella camre di consiglio del 24/4/2025
La Presidente
Gabriella Portale
12
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 42 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. CARRATELLI GIUSEPPE, Parte_1
appellante
E
CP_1
Appellata non costituita
FATTO
1.Con ricorso del 12.05.2020 davanti al Giudice del Lavoro di Cosenza , contenente istanza cautelare, dipendente della contestava la scelta di parte datoriale Parte_1 CP_1
1 di indire concorso interno (con avviso del 22.4.2020) per titoli ed esami per la copertura di un posto nel profilo “professional”, parametro 230, area professionale 1^ di cui al CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, assumendo che avrebbe dovuto invece procedere allo scorrimento della graduatoria di precedente concorso interno indetto con avviso del 10.10.2019 per la copertura di un posto nel profilo professionale di “capo unità organizzativa tecnica”, parametro 230, area professionale 1^ di cui al CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000.
Evidenziava, in particolare, che la graduatoria di tale ultimo concorso per espressa previsione del bando avesse validità di due anni e che in essa egli si era utilmente collocato al secondo posto.
Lamentava, dunque, la violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 per non aver CP_1
esplicitato le ragioni per le quali aveva indetto nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della graduatoria del precedente, richiamando i principi posti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato n. 14/2011 in ordine al carattere eccezionale dell'indizione di un nuovo concorso che richiederebbe specifica e approfondita motivazione, considerato che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci costituisca la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico.
Tanto dedotto in relazione al proprio diritto ad essere inquadrato nel profilo professionale superiore in forza dello scorrimento della graduatoria del precedente concorso, dedotte le ragioni di urgenza,
chiedeva, in via cautelare, la sospensione della procedura concorsuale bandita con avviso del
22.4.2020 e, per l'effetto, la condanna della resistente a procedere allo scorrimento della graduatoria del 23.12.2019 ed al suo inquadramento nel superiore profilo professionale;
nel merito, chiedeva annullarsi la procedura concorsuale in contestazione e ordinarsi ad di provvedere CP_1
allo scorrimento della graduatoria del 23.12.2019 e, per l'effetto, disporre il suo inquadramento nel relativo profilo professionale;
vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 2.Si costitutiva nel procedimento cautelare eccependo il difetto di giurisdizione del CP_1
G.O. in favore di quella del G.A. e, nel merito, argomentando in relazione all'insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora. Concludeva, pertanto, per la declaratoria del difetto di giurisdizione ovvero per il rigetto dell'istanza cautelare;
con il favore delle spese di lite.
3.Il ricorso cautelare veniva respinto con ordinanza del 26.06.2020 per la ritenuta insussistenza dei suoi presupposti, previa affermazione della giurisdizione ordinaria;
analogo esito di rigetto sortiva il reclamo proposto dal ricorrente, respinto dal Tribunale in composizione collegiale, che escludeva tanto il periculum quanto il fumus (ordinanza collegiale del 27/10/2020).
4.Fissata l'udienza di discussione della causa di merito, si costitutiva reiterando le CP_1
difese già proposte nella fase cautelare.
5.All'udienza del 4.11.21 (sostituita dal deposito telematico di note scritte), sulle conclusioni rassegnate, la causa veniva decisa con sentenza n. 1938/21, che rigettava il ricorso con condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite (anche relative ai procedimenti cautelari), sulla scorta delle seguenti motivazioni: <procedendo con il dovuto ordine logico - giuridico, deve essere esaminata innanzitutto l'eccezione pregiudiziale di difetto giurisdizione dell'adito giudice ordinario sollevata dalla difesa che, anche nella costituzione nel giudizio merito, insiste cp_1 declaratoria della amministrativa. la società resistente sostiene devoluzione dell'odierna controversia alla amministrativa richiamando consolidato orientamento suprema corte legittimità secondo cui in tema riparto nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, cognizione domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato graduatoria finale e riguardante pretesa allo “scorrimento” concorso espletato, appartiene ordinario, facendosi valere, al fuori dell'ambito procedura concorsuale, diritto all'assunzione. ove, invece, come caso specie, avendo ricorrente censurato scelta dell'ente territoriale coprire posto vice comandante corpo polizia urbana non mediante precedente concorso, bensì altra riconoscimento suddetto sia consequenziale negazione degli effetti provvedimento per i posti resisi vacanti, indice una diversa (nella quella interno), anziché avvalersi delle scorrimento altro si è presenza d'una contestazione che investe l'esercizio potere dell'amministrazione, corrisponde situazione interesse legittimo, tutelabile innanzi amministrativo ai sensi dell'art. 63,
3 comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (principio posto da S.U. n. 26272/2016 e succ. conf.). In applicazione di tali principi, avendo il ricorrente contestato la scelta discrezionale dell' CP_1 di indire nuovo concorso anziché attingere, per la copertura del posto, alla graduatoria di
[...] precedente concorso ancora valida ed efficace, la situazione giuridica dedotta in giudizio è di interesse legittimo donde la giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost. Aggiunge che ad analoghe conclusioni in punto di riparto di giurisdizione si perviene pur CP_1 trattandosi di concorso interno sulla base del consolidato orientamento tanto del Consiglio di Stato quanto della Corte di Cassazione in tema di concorsi che comportino la progressione in senso verticale e cioè una novazione soggettiva del rapporto di lavoro. Parte ricorrente – già in seno al ricorso introduttivo – ha argomentato in merito alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria richiamando alcune pronunce del Tar e del Consiglio di Stato nonché della Cassazione in punto di riparto di giurisdizione in materia di concorsi indetti da società a partecipazione pubblica come società interamente partecipata dal CP_1 CP_2
. Ciò posto, per come già evidenziato nella fase cautelare, ritiene il giudicante che la
[...] controversia al vaglio sia stata correttamente instaurata innanzi al giudice ordinario, alla luce del principio posto dalla S.C. con sentenza n. 7759/2017 che ha inteso dare continuità all'orientamento già espresso da S.U. ord. n. 28330/2011. Invero, il consolidato principio secondo cui In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato;
in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo (principio ribadito, da ultimo, da S.U. ord. n. 21607/2019) non appare applicabile all'odierna controversia sulla base del dirimente e decisivo rilievo della natura giuridica della società convenuta CP_1 e della consequenziale natura dei suoi atti e provvedimenti e della conseguente natura
[...] privatistica dei rapporti di lavoro alle dipendenze della stessa. Invero, nei precedenti di legittimità invocati da al fine di supportare la tesi del difetto di giurisdizione del G.O., la CP_1 Suprema Corte, nel premettere che può dirsi ius receptum (vedi da ultimo, Cass. 20/10/2017, n. 24878, e Cass. Sez. Un. 29/12/2016, n. 27460) che i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello «scorrimento» della graduatoria del concorso espletato, afferma la sussistenza della giurisdizione amministrativo nelle ipotesi in cui, al contrario, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, posto che in tali ipotesi la contestazione investe l'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione, al quale corrisponde situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (vedi per tutte: Cass. Sez. Un. 28/5/2013, n. 13177, con ampi richiami;
Cass. Sez. Un. 6/5/2013, n. 10404; Cass. Sez. Un. 31/10/2012 n. 18697); più specificamente, si è affermato (Cass. Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878) che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, quando la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente 4 espletato, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 40 , D.P.R. n. 165/2001 (v. Cass. Sez.Un. 20/12/2016, n. 26272; Cass. Sez.Un. n. 10404/13, cit.; Cass. Sez.Un. 16/11/2009, n. 24185). Ma, nel caso di specie, osserva il giudicante che, come del resto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite già con sentenza 22 dicembre 2011, n. 28330 (richiamata da Cass. n. 7759/2017 nel dare continuità al principio), ciò che è essenziale per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di personale è la riconducibilità dell'atto o del comportamento all'esercizio di pubblici poteri. Tale circostanza, nel caso che occupa, deve escludersi nel caso di specie posto che sulla base delle allegazioni attoree (e avuto riguardo alle risultanze della visura camerale della società) si evince soltanto che CP_1 è una società di capitali di diritto privato a totale partecipazione del ,
[...] Controparte_2 adibita allo svolgimento del servizio pubblico locale. Non è dedotto né è evincibile dalla documentazione in atti neppure la natura di società in house del avuto Controparte_2 riguardo ai requisiti che una società a partecipazione pubblica deve possedere contestualmente per poter essere assimilata ad un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico, vale a dire i Co requisiti che, sulla base dell'insegnamento della , consentono di qualificare l'ente come società in house providing: a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati, b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale, c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (cfr. tra le altre, Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22409; 22/12/2016, n. 26643; 10/03/2014, n. 5491). Nel caso di specie, alla luce delle deduzioni attoree e delle risultanze della visura camerale della società resistente, può soltanto affermarsi che è società per azioni posseduta integralmente CP_1 dal (che, invero, possiede il 100 per cento del capitale sociale) ma non sono Controparte_2 dedotti né comprovati né il divieto di cessione della partecipazione a soggetti privati né i requisiti sub. B) e C). Ma, a ben vedere, anche ove fosse stata ravvisata – alla luce delle risultanze documentali in atti – la natura di società in house di si sarebbe pervenuti a CP_1 conclusioni analoghe in punto di giurisdizione posto che anche “In tema di società cd. “in house providing”, le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008” (Cass., sez. Unite, sent. n. 7759 del 27.3.2017). In termini analoghi anche la giurisprudenza amministrativa (si veda Tar Umbria sentenza n. 519/2018): la giurisdizione del Giudice amministrativo “in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle P.a”, prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi sussistente nei soli casi di procedure attuate da uno dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art 1 comma 2 del citato decreto e che siano finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico (Cass. Sez. Un. n. 28330 del 2011); - già sotto la vigenza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, la giurisprudenza ha affermato che le società di capitali, deputate alla gestione dei servizi pubblici locali, anche ove interamente partecipate dal CP_2 costituiscono soggetti di diritto privato e che l'obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale, su di esse gravante ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, si inserisce, pur sempre, nell'agire iure privatorum che le caratterizza. La giurisdizione amministrativa ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm. presuppone, infatti, la riconducibilità del 5 provvedimento all'esercizio di un potere pubblicistico, che non è configurabile quando una società di capitali assume nuovo personale, anche se mediante procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2014, n. 5944; cfr. anche TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 85); - l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – ribadendo i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico – espressamente prevede che “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”; - che non può configurarsi alcun rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, in relazione alle procedure selettive finalizzate all'assunzione di personale da destinare alle dipendenze delle predette società; pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo non può ravvisarsi in relazione all'insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come
“organismo di diritto pubblico”, perché comunque non annoverabile tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570). Di recente, (sentenza n. 13108/2020) ha declinato la propria giurisdizione in favore del Per_1 giudice ordinario in controversia vertente sulla revoca di selezione esterna per la formazione di quattro graduatorie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 100 persone con qualifica di operatore di esercizio (CCNL autoferrotranvieri) parametro n. 140, indetta da Compagnia trasporti laziali, società in house della Regione alla quale non sono CP_4 affidati poteri autoritativi (Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2000, n. 4421) con la conseguenza che anche la “revoca” della selezione va inquadrata nell'esercizio di poteri paritetici donde la giurisdizione ordinaria. Né può ritenersi che, in base al tenore dell'art. 7, comma 2, del c.p.a. (secondo il quale, ai fini del codice, si intendono per pubbliche amministrazioni anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo) la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo possa applicarsi anche alle società che, come nel caso che occupa la non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, CP_1 comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001. Come ha condivisibilmente argomentato al riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 28330 del 2011, con riguardo alla annoverabilità di una società per azioni (la R.A.I.) tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 comma 2 di detto d.lgs. n. 165 del 2001, “Nè all'uopo potrebbe invocarsi l'ampia espressione contenuta nell'art. 7, comma 2 del Codice del processo amministrativo, D.Lgs. n. 104 del 2010 (Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo"). Il detto articolo, infatti, come si legge nella Relazione trasmessa dal Governo al Senato, "definisce la giurisdizione del giudice amministrativo in ossequio alle norme costituzionali e ai noti principi dettati dalla Corte Costituzionale, in particolare nelle sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006. In applicazione di tali regole e principi la giurisdizione amministrativa è strettamente connessa all'esercizio (o al mancato esercizio) del potere amministrativo e in tale ambito rientrano in essa le controversie concernenti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente a detto potere. L'art. 7 costituisce una clausola generale tesa a spiegare la ratio delle diverse ipotesi di giurisdizione amministrativa in termini unitari". In definitiva ciò che è comunque essenziale è la riconducibilità dell'atto, del provvedimento o del comportamento all'esercizio di un pubblico potere (cfr. C. Cost. n. 191 del 2006, n. 35 del 2010)”. Nel caso di specie non è ravvisabile alcun esercizio di pubblici poteri nell'adozione degli atti di indizione della procedura di selezione di dipendenti della società per cui è causa che, invero, è caratterizzata dall'agire iure privatorum. Quanto, infine alla rilevanza che può assumere, ai fini della valutazione della giurisdizione in merito alla selezione di personale di cui trattasi, l'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008, il giudice rileva innanzi tutto che trattasi di norma di equiparazione procedurale e non sostanziale e che la previsione del ricorso alla procedura propria del pubblico impiego da parte di società a partecipazione pubblica 6 non è idonea a modificare la natura giuridica del soggetto datore di lavoro, che nel caso de quo non è riconducibile ad una pubblica Amministrazione ex art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 e non esercita poteri autoritativi tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa. Il citato comma 2 del citato art. 18 stabilisce solo che “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità” e non può ritenersi che abbia inciso sull'assetto delle competenze fissato dal d.lgs. n. 165 del 2001, attribuendo al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie che possono sorgere in occasione di procedure di selezione poste in essere da società a partecipazione pubblica, ma deve ritenersi che si sia, viceversa, limitata a disporre che queste ultime debbano adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (Consiglio di Stato, Sezione V, 4 dicembre 2012, n. 6178). Aggiungasi, con riguardo alla valenza del combinato disposto delle norme sopra richiamate, che con la citata sentenza n. 28330 del 2011, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rilevato che “In primo luogo l'art. 7, comma 2 citato non contiene alcun rinvio all'art. 18, comma 2 citato, con la conseguenza che tale ultima disposizione di natura chiaramente sostanziale non può assumere di per sè alcuna rilevanza processuale, tanto meno al fine di un allargamento della giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4” ha affermato chiaramente che “L'obbligo, poi, di adottare i detti "criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi", si inserisce pur sempre nell'agire (jure privatorum) della società, senza comportare esercizi di pubbliche potestà e senza incidere sulla giurisdizione”. Nessuna pregnante e decisivo valore può poi assumere con riguardo alla individuazione della giurisdizione in materia de qua la circostanza che le assunzioni di personale sono disciplinate secondo i principi previsti dal comma 3 dell'art. 35 del d. lgs. n. 165 del 2001, che individua i principi cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni (cioè adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso). La circostanza che una società di diritto privato abbia volontariamente scelto di avvalersi, per il reclutamento del proprio personale, dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non è infatti di per sé idonea ad incardinare la relativa procedura nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia concorsuale. In conclusione essendo una società per azioni di diritto privato CP_1 soggetta a regole privatistiche (non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata integralmente da ente pubblico) non equiparabile ad una pubblica amministrazione, deve escludersi che rientri nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente la scelta della società di indire nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della graduatoria in corso di validità di concorso precedente al fine di coprire un posto vacante in organico. In termini analoghi, più di recente, la SC con sent. n. 7759/2017 sopra indicata, in controversia analoga alla presente all'odierno vaglio, in cui parte ricorrente chiedeva l'annullamento di avvisi pubblici indetti da società interamente partecipata dal Controparte_5
, affermando di aver partecipato a precedente procedura concorsuale omogenea e
[...] sostenendo che la stessa avrebbe dovuto utilizzare la precedente graduatoria in cui egli era utilmente collocato, nell'affermare la giurisdizione ordinaria, ha richiamato il principio già affermato con l'ordinanza del 22 dicembre 2011, n. 28330 in relazione all'art. 18 d.l. 25 giugno 2008 secondo il quale "l'art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 193), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali 7 (comma 1), e, dall'altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni, concludendo che è, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del suddetto decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si assume che assoggetti a differenti criteri di riparto della giurisdizione le società di gestione dei servizi pubblici dalle altre società pubbliche". Conclusivamente si deve anche ricordare che con il d.lgs 19 Agosto 2016 n. 175, all'art. 19 si sono ribaditi i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico, provvedimento oggetto di una recente decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 251/2016), che comunque mostra l'intenzione del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare ( cfr. art. 1) per quanto non espressamente derogato le norme del codice civili e quelle del diritto privato: il che necessariamente comporta la perdurante giurisdizione del Giudice ordinario per quanto sopra esposto.
3. Va quindi affermato il seguente principio di diritto «le procedure seguite dalle società cosidette in house providing per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario. Ai rilievi che precedono consegue il rigetto dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla società resistente. Nel merito, il ricorso è infondato posto che, come precipitato logico giuridico della giurisdizione ordinaria sulla controversia, essendo CP_1 una società per azioni di diritto privato soggetta a regole privatistiche (non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata integralmente da ente pubblico) come tale non equiparabile ad una pubblica amministrazione, deve escludersi che la stessa sia assoggettata all'obbligo di motivazione della scelta di indire nuovo concorso che parte ricorrente fonda sull'art. 3 della legge n. 241/90 e sul principio di diritto secondo cui “In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” posto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 che, invero, in parte motiva ha affermato “In termini generali, poi, l'ampia portata dell'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è ormai saldamente acquisita nel nostro ordinamento, già in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 241/1990. Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l'amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall'ordinamento”. Nel caso di specie, non viene in rilievo la spendita di potere amministrativo con conseguente obbligo motivazionale delle ragioni dell'esercizio di scelta discrezionale, trattandosi – al contrario – di atti assunti nell'esercizio di poteri datoriali di natura privatistica come tali non soggetti al sindacato giudiziale alla luce dei principi che presiedono l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali (se così fosse, specularmente, la controversia sarebbe devoluta alla giurisdizione amministrativa). Detto altrimenti, non è fondata la tesi attorea che pretende di sottoporre l'attività jure privatorum della società resistente a principi che, al contrario, presiedono allo svolgimento dell'attività autoritativa delle PP.AA involgenti l'esercizio di potestà pubbliche. Pertanto, la prospettazione attorea non è condivisibile siccome infondata in diritto posto che, venendo in rilievo l'agire jure privatorum della società e non l'esercizio di pubbliche potestà (donde la giurisdizione del giudice ordinario) è del tutto inconferente il dedotto obbligo di motivazione che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato afferma sussistere in presenza di graduatorie valide ed efficaci ove la Pubblica Amministrazione decida di avviare una nuova procedura selettiva, sul presupposto che tale obbligo sussista ogni qual volta la PA adotti un atto amministrativo costituente l'esito di una scelta tra più alternative (vale a dire ciò che è proprio della discrezionalità amministrativa); invero, nel processo 8 decisionale adottato dalla PA per la copertura dei posti vacanti viene in rilievo l'esercizio di potere (pubblicistico) (in punto di an della copertura del posto vacante – dal contenuto ampiamente discrezionale, riconducibile alle scelte organizzative del soggetto pubblico ed in punto di quomodo della provvista del posto (scorrimento o indizione di un nuovo concorso), che resta soggetta ad un più stringente dovere di motivazione e vede circoscritti gli spazi discrezionali riservati all'apprezzamento dell'amministrazione). Tali principi sono del tutto inapplicabili, per come evidente, alla vicenda al vaglio ove non si verte in tema di spendita di poteri discrezionali (pubblicistici) ma di attività esercitata iure privatorum e, come tale, non sindacabile alla stregua dei canoni di legittimità propri dell'agere pubblicistico della pubblica amministrazione. Il ricorso è, pertanto, infondato incentrando parte ricorrente la contestazione di legittimità della scelta di di indire nuovo concorso sul difetto di motivazione del mancato utilizzo della CP_1 precedente graduatoria, contestazione che muove dall'erroneo presupposto dell'applicabilità ad dei principi posti in tema di determinazione delle modalità di reclutamento proprie delle CP_1 pubbliche amministrazioni;
per mera completezza motivazionale, stante il carattere assorbente dei rilievi che precedono, peraltro – come condivisibilmente eccepito da anche ove si CP_1 fossero ritenuti applicabili i principi posti da A.P. n. 14/2011, nel caso di specie l'assunto attoreo si sarebbe rilevato comunque infondato posto che nel caso di specie è documentato che i due avvisi di concorso hanno riguardato profili professionali diversi (l'uno il profilo di “capo unità organizzativa tecnica”, l'altro il profilo “professional” che, sulla base delle declaratorie del CCNL 27.11.2000 sono specifici e distinti profili dal diverso contenuto professionale) ipotesi nella quale la stessa Adunanza Plenaria esclude l'obbligo motivazionale della P.A. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese di lite (anche delle fasi cautelari) sono regolate in base al principio della soccombenza. Invero, avuto riguardo alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza (pagina 11 del ricorso), non può non rilevarsi, invero, che la presente controversia non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (non trattandosi, all'evidenza, di giudizio per ottenere prestazione previdenziale ovvero assistenziale); peraltro, l'unica dichiarazione sottoscritta dalla parte attiene al possesso di reddito (personale e familiare) non superiore ad euro 34.107,72, di gran lunga superiore al limite di reddito ex art. 152 disp. att. c.p.c. (anche ove in ipotesi, non ravvisabile nel caso di specie, applicabile).>>
6. Avverso la suindicata pronuncia, il ha interposto appello, deducendo: Pt_1
a) che, essendo una società interamente partecipata dal è soggetta CP_1 CP_2 CP_2
all'obbligo di motivazione dei propri atti, quand'anche essi siano concorsi interni. Il Giudice di prime cure avrebbe, quindi, errato non applicando al caso di specie i principi di imparzialità,
trasparenza e pubblicità - anche di derivazione comunitaria – vigenti in materia e non ponendo a fondamento della decisione la circostanza - nota e incontestata – che svolgesse servizio di CP_1
trasporto pubblico locale per la città di e, di conseguenza, fosse soggetta ai principi CP_2
previamente menzionati, con obbligo di motivare i propri atti.
9 b)che la circostanza che i profili delle due professioni a concorso fossero omogenei, è stata confermata da atti provenienti dalla società stessa (determina n. 82 del 25.11.19 e determina n.51
del 28.6.2019, allegate alle note di udienza del 17.6.2020 (doc.3) nonché dalla determina n.9
dell'1.3.2021, allegata alle note di udienza del 23.06.2021 (doc.4). E precisamente: - con la determina n. 51/2019, al sig. è stato attribuito in via temporanea il parametro Parte_2
230 C.U.O.T, e, successivamente, con determina n. 82/2019, in continuità delle mansioni svolte
(quale parametro 230 C.U.O.T, profilo assegnato con la precedente determina) il corrispondente parametro 230 Professional;
- con la determina n. 9 del 1.3.2021, la stessa ha attribuito ad CP_1
un parametro 230 Professional le mansioni di carattere amministrativo e tecnico - proprie del profilo capo unità organizzativa tecnica (CUOT);
c) che, con riferimento alla circostanza relativa alla validità della graduatoria, un precedente della
Suprema Corte di Cassazione reso proprio nei confronti di (ordinanza 14895/2020 CP_1
del 13.07.2020), ha stabilito che “l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale”.;
d) in via subordinata, che è erronea la condanna alle spese di lite, avendo il Tribunale totalmente omesso di considerare che esso ricorrente , pur risultando utilmente collocato in una graduatoria valida, non è stato minimamente valutato per la copertura di un profilo professionale omogeneo,
per come avvenuto invece per altri suoi colleghi. Tale circostanze, unitamente al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da avrebbe dovuto indurre il Giudice CP_1
a compensare le spese di lite, anche in virtù dei principi sanciti dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale
6.All'udienza del 26.09.24, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, data la produzione dell'estratto della sentenza con cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale dell' CP_1
10 7. In data 4.10.24, parte appellante ha presentato ricorso in riassunzione ed è stata fissata l'udienza del 21.01.25 per la prosecuzione del giudizio, con obbligo di notifica alla parte resistente del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, entro il 20.11.24.
8.Con ordinanza del 18.02.25, la Corte, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
21.1.2025 ( disposta ai sensi dell'art.127 ter cpc), ha rinviato la causa all'udienza del 15.04.25 per la decisione, rilevando che parte appellante non ha depositato note né la notifica del ricorso in riassunzione.
8. Anche l'udienza del 15.04.25 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con lo scambio di note di trattazione scritta, e scaduto il termine assegnato per il relativo deposito, la causa è stata decisa come.
DIRITTO.
9. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, non ha prodotto note di discussione (benché sia stato avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare) e non ha neanche documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte il ricorso in riassunzione (con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.)
10. Sicché, in base al disposto dell'art. 127 ter penult. comma cpc, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
12. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
p.q.m.
11 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 22/01/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 1938/2021 , pubblicata in data 04/11/2021 , così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
-nulla sulle spese del grado.
Così deciso nella camre di consiglio del 24/4/2025
La Presidente
Gabriella Portale
12