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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 6737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6737 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 21911/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21911/2022 promossa da:
e , con gli avv.ti FRANCESCO M. DANESI Parte_1 Parte_2
DE LUCA e Parte_3
PARTI ATTOREE
CONTRO con gli avv.ti ALBERTA ANTONUCCI e ALBERTO Controparte_1
PACI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per le parti attoree:
pagina 1 di 7
pagina 2 di 7
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare:
- rigettare l'avversa domanda proposta dai Sig.ri , perché infondata in fatto ed in Parte_4 diritto per le ragioni esposte in atto;
- accertare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. degli Attori e, per l'effetto, condannare gli stessi alle spese ed al risarcimento dei danni e/o comunque secondo equità.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al giudizio R.G. n. 30983/2020
e del CTP.” pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] affermando che l'attore è titolare della nuda proprietà sul 50% di un Controparte_1 immobile di cui l'attrice è proprietaria al 50% nonché usufruttuaria in relazione al 50% della nuda proprietà dell'attore; che tale immobile facente capo agli attori è sito in un edificio condominiale ed è sottostante all'unità immobiliare di proprietà del convenuto;
che nel gennaio 2020 nell'immobile degli attori era stata riscontrata l'insorgenza di infiltrazioni provenienti dal piano superiore;
di avere promosso un procedimento di istruzione preventiva in relazione a tali infiltrazioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati. costituitosi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria è stato acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di istruzione preventiva e non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalle parti attoree nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale (cap. 1, 2, 3, 4, 9, 11), di carattere generico e valutativo (5, 6, 7, 10), di carattere generico, valutativo e documentale (cap. 8).
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- nel procedimento di istruzione preventiva è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- in cui il CTU ha accertato:
o che “le problematiche infiltrative” hanno interessato “i plafoni e le pareti del bagno e i due locali adiacenti allo stesso”, con conseguente “ammaloramento dei plafoni e delle pareti verticali di tre locali (bagno e due locali adiacenti allo stesso)”;
o che “tali problematiche possano essere ricondotte ad una serie di concause con particolare riferimento al bagno a servizio dell'appartamento sovrastante”, quali: l'“allagamento accidentale del bagno”, il “non corretto funzionamento dello scarico del bidet (circostanza riferita dagli attuali inquilini)” ed il “non corretto funzionamento degli scarichi presenti nella piletta a pavimento per occlusione delle tubazioni”, con la precisazione che “il fatto che il pavimento del bagno sovrastante risulta essere rialzato rispetto all'originario piano del pavimento”, ha “contribuito ad amplificare e accrescere nel tempo la problematica infiltrativa”, e con l'ulteriore precisazione che “il monitoraggio dell'impianto di riscaldamento effettuato dalla ditta che ne ha la manutenzione, ha reso possibile poter escludere che le problematiche infiltrative possano provenire dal riscaldamento centralizzato a pavimento”; pagina 4 di 7 o che, “in considerazione dell'entità e della consistenza delle problematiche infiltrative che hanno interessato i plafoni e le pareti” dell'immobile delle parti attoree “i conseguenti danni hanno inciso sulla regolare utilizzabilità dell'immobile” stesso, e che “i ripristini dovranno essere eseguiti solo dopo che i soffitti e le pareti ammalorate si saranno asciugati completamente”;
o che “le opere e i costi per provvedere al ripristino dei locali interessati dalle problematiche infiltrative, tenuto conto dell'entità e specificità delle lavorazioni, possono essere stimati e quantificati in complessivi € 5.500,00”;
- tenuto conto di quanto emerge dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio relativamente alla causa delle infiltrazioni nell'immobile degli attori, infiltrazioni provenienti dal piano superiore, appare plausibile che le stesse siano derivate dal bagno dell'appartamento di proprietà del convenuto, con la conseguenza che quest'ultimo, in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. della cosa da cui è originato il danno, è tenuto al relativo risarcimento, nei limiti di seguito indicati;
- tenuto conto di quanto emerge dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio con riferimento ai costi delle opere di ripristino dell'immobile che era stato interessato dal fenomeno infiltrativo, il danno emergente risarcibile in favore delle parti attoree si liquida in Euro 5.500,00, oltre rivalutazione;
- quanto al danno da lucro cessante lamentato da per non avere Parte_1 potuto concedere a terzi l'immobile oggetto di infiltrazioni, occorre tenere conto dei seguenti elementi:
o nel corso delle operazioni peritali, espletate per l'accertamento dei danni provocati dalle infiltrazioni e per l'accertamento della causa delle stesse, il CTU ha accertato in occasione dei sopralluoghi effettuati, da ultimo nel luglio 2021, che le infiltrazioni -non più attive- “hanno inciso sulla regolare utilizzabilità” dell'immobile, “in considerazione dell'entità e della consistenza” delle stesse, le quali “hanno interessato i plafoni e le pareti” di “tre locali”;
o in atti è stata prodotta una lettera datata 13/2/2020, ed indirizzata alla società incaricata della gestione delle questioni inerenti alla locazione dell'immobile in oggetto, in cui il soggetto interessato alla stipula del contratto di locazione ha comunicato che “in seguito agli esiti dell'ispezione avvenuta in data 20 gennaio u.s.” si risolveva “ad annullare” la propria “adesione e quindi a non procedere con la stipula del contratto di affitto” (v. doc. 21 delle parti attoree); pagina 5 di 7 ciò posto, il danno da lucro cessante appare sussistere limitatamente al periodo ricompreso tra il gennaio 2020 ed il luglio 2021, e con riferimento alla quantificazione del danno in relazione a tale periodo appare equo liquidare la relativa somma tenendo conto del canone annuo previsto
(v. i documenti 25 e 24 delle parti attoree) per il contratto di locazione rispetto alla cui stipula il potenziale conduttore aveva revocato la propria adesione (v. doc. 21 delle parti attoree); ne consegue che il risarcimento a tale titolo si liquida nella somma complessiva di Euro 19.800,00, oltre rivalutazione;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto (individuata nel giorno 20/1/2020, visto quanto emerge dal doc. 21 delle parti attoree) sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento:
- in favore di e della somma di Euro Parte_1 Parte_2
5.500,00, oltre accessori come sopra indicato;
- in favore di della somma di Euro 19.800,00, oltre accessori come Parte_1 sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite:
- del procedimento di istruzione preventiva, liquidate in Euro 286,00 per esborsi ed Euro
2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
- del presente giudizio, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata in sede di procedimento di istruzione preventiva devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore di e Parte_1 Pt_2
della somma di Euro 5.500,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
[...]
pagina 6 di 7 2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore di della somma di Parte_1
Euro 19.800,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
3. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva, liquidate in Euro 286,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
4. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
5. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata in sede di procedimento di istruzione preventiva.
Milano, 07/09/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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