Decreto cautelare 20 agosto 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Decreto cautelare 9 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2021
Sentenza 20 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 20/08/2021, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/08/2021
N. 00372/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00886/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Zanardi e Nicola Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VII - Ambito Territoriale di Verona –Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VII - Ambito Territoriale di Verona –Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” – Consiglio di Istituto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle delibere del Consiglio d'Istituto n. -OMISSIS-, pubblicate il 20.7.2021, dei verbali delle corrispondenti sedute del Consiglio d'Istituto, del regolamento scolastico per l'anno scolastico 2021/2022 in punto di orario scolastico ed esclusione dell'apertura pomeridiana, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale, o comunque connesso, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi il verbale della seduta del Collegio Docenti n. -OMISSIS-del Dirigente Scolastico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l'inizio dell'anno scolastico è programmato per il 13 settembre p.v, ben cinque giorni dopo la prima camera di consiglio (8 settembre) utile alla trattazione collegiale della domanda di sospensione del contestato orario scolastico, come modificato dagli atti impugnati;
Ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per l’8 settembre 2021;
P.Q.M.
Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica inaudita altera parte.
Rimette le parti al collegio per la trattazione in contraddittorio nella Camera di consiglio 8 settembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia il giorno 20 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.