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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 5986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5986 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2827 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
AR RI BA PR Presidente rel.
IA TA NI Di GE IU
Eleonora Guarnera IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2827 /2025 R.G. riunita al n. 3704/2025 promossa da:
, nata a [...] l'[...], (c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato il [...] a [...] (C.F: Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Basile C.F._2 giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data
23/04/1992, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per lo scioglimento del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge.
Ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, quanto alla richiesta di omologa della separazione consensuale si deve rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate nelle note depositate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicché la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore, che sarà nominato, l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Catania in [...] Parte_1
11/12/1971 e , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 indicate nel ricorso e confermate in seno alle note di trattazione, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, ed ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CATANIA (atto n. 113 parte I anno 1992).
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente est.
AR RI BA PR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
AR RI BA PR Presidente rel.
IA TA NI Di GE IU
Eleonora Guarnera IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2827 /2025 R.G. riunita al n. 3704/2025 promossa da:
, nata a [...] l'[...], (c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato il [...] a [...] (C.F: Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Basile C.F._2 giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data
23/04/1992, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per lo scioglimento del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge.
Ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, quanto alla richiesta di omologa della separazione consensuale si deve rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate nelle note depositate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicché la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore, che sarà nominato, l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Catania in [...] Parte_1
11/12/1971 e , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 indicate nel ricorso e confermate in seno alle note di trattazione, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, ed ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CATANIA (atto n. 113 parte I anno 1992).
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente est.
AR RI BA PR