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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Lisi;
Parte_1
-ricorrente-
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fabio Fanigliuolo;
-resistente- oggetto: pensione di reversibilità;
Fatto e diritto Con atto depositato l'08.04.2024, il ricorrente in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione del padre
, deceduto in data 21.09.2022, assumendo di essere stato, al momento Persona_1 della morte di quest'ultimo, inabile al lavoro ed a suo carico. L' costituitosi in data 16.12.2024, chiedeva il rigetto del ricorso eccependo, CP_1 in particolare, l'infondatezza del ricorso stante l'insussistenza dell'inabilità al lavoro e dell'ulteriore requisito della “vivenza a carico”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di CTU medico-legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
La presente vicenda litigiosa attiene al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità di cui all'art. 22 della Legge 21/07/1965, n. 903 che, in caso di morte del titolare, riconosce la suddetta prestazione assistenziale in favore del coniuge, dei figli minorenni nonché dei figli superstiti maggiorenni soltanto ove questi ultimi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso. Si tratta di una prestazione che, come efficacemente evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, “mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che possa derivare dalla morte di un congiunto. Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare, proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte” (Corte cost., 05/04/2022, n. 88). Ne discende che il requisito sanitario costitutivo della inabilità al lavoro deve essere accertato dal giudice avendo riguardo al momento del decesso del pensionato sicché lo stato di inabilità sopravvenuto rimane irrilevante attesa l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (cfr. Cass. n. 15440/2004). Il concetto di inabilità al lavoro richiesto ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico ai figli maggiorenni è stato “ridisegnato” dall'art. 8 della L. n. 222 del 1984 ove “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Si rammenta che “l'accertamento del requisito di inabilità deve essere operato secondo un criterio concreto in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19485). “Non è sufficiente una riduzione della capacità lavorativa che renda difficoltosa la collocazione in un'attività remunerativa;
è necessario valutare la possibilità effettiva di dedicarsi a qualunque attività lavorativa in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19575). Ebbene, nel caso di specie, le risultanze tecniche dell'accertamento medico legale evidenziano l'insussistenza del requisito sanitario sotteso alla pretesa attorea. Difatti, all'esito di una visita completa e particolareggiata nonché di un attento esame della documentazione versata in atti, il consulente tecnico d'ufficio, ha condivisibilmente concluso nel senso di ritenere che il ricorrente “all'epoca del decesso del padre avvenuto il 21 settembre 2022, NON presentava condizioni cliniche emodinamiche, cardiache, psicofisiche ed osteoarticolari, che potessero inficiare la possibilità di espletare qualsiasi attività lavorativa in maniera assoluta e permanente ai sensi dell'art. 8 L.n. 222/84 (ai fini del diritto alla pensione di reversibilità)”; giudizio significativamente confermato dal consulente tecnico, anche a seguito delle osservazioni ( tardivamente) formulate da parte ricorrente ove si censura una sottovalutazione di talune patologie riscontrate nel LA (in particolare dell'obesità, del diabete mellito insulino dipendente tipo secondo e del ritardo intellettivo). Ebbene, nell'aderire al giudizio tecnico formulato dal ctu, è d'uopo precisare che il ctu, nell'analizzare il quadro clinico del periziando, diversamente da quanto sostenuto ex adverso in sede di osservazioni, ha, invece, compiutamente valorizzato le implicazioni funzionali delle suddette affezioni (vds pag. 6 ctu ove si legge”1)Spondilo- artrosi cervico-dorso-lombo-sacrale in soggetto obeso con limitazione funzionale dei movimenti della cerniera cervicale e lombo-sacrale ai gradi estremi delle escursioni articolari a modesta incidenza funzionale in soggetto obeso. Gonartrosi dx e sx. I movimenti attivi e passivi delle ginocchia risultano moderatamente ridotti. 2)Lieve ritardo intellettivo. Paziente vigile, orientato, collaborante. Non deficit di lato. Comportamento consono. Non evidenti turbe timiche. Deambulazione autonoma. 3)Diabete mellito I.D. è una malattia a patogenesi molto complessa. Nell'ambito delle manifestazioni patologiche abbiamo due tipi di diabete di tipo 1 e di tipo 2. Per quanto riguarda il particolare il diabete di tipo 2, patologia cui è affetto il periziando, si sono accumulate nel tempo maggiori evidenze che lo collocano all'interno di un cluster di condizioni morbose quali ad esempi l'ipertensione arteriosa, le iperlipoproteinemie, l'obesità condizioni che affiancano l'alterazione del metabolismo glucidico con effetti peggiorativi sulla qualità e la durata della vita dei pazienti. Oltre l'innalzamento della glicemia i fattori piu' temibili per la salute del soggetto sono certamente le complicanze tardive che compaiono cioe' diversi anni dopo l'insorgenza della iperglicemia. La maggior parte delle complicanze sono cardiovascolari o meglio microvascolari già presenti nel sig. ”) in termini sfavorevoli al riconoscimento del requisito sanitario Pt_1 per cui è causa. Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono parimenti irripetibili e sono, dunque, da porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso presentato, con atto depositato in data 8.04.2024, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
a) rigetta la domanda attorea;
b) dichiara le spese di lite irripetibili e pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di CTU liquidate con separato decreto. Lecce, 06.10.2025 il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato
Ordinario in Tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Lisi;
Parte_1
-ricorrente-
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fabio Fanigliuolo;
-resistente- oggetto: pensione di reversibilità;
Fatto e diritto Con atto depositato l'08.04.2024, il ricorrente in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione del padre
, deceduto in data 21.09.2022, assumendo di essere stato, al momento Persona_1 della morte di quest'ultimo, inabile al lavoro ed a suo carico. L' costituitosi in data 16.12.2024, chiedeva il rigetto del ricorso eccependo, CP_1 in particolare, l'infondatezza del ricorso stante l'insussistenza dell'inabilità al lavoro e dell'ulteriore requisito della “vivenza a carico”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di CTU medico-legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
La presente vicenda litigiosa attiene al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità di cui all'art. 22 della Legge 21/07/1965, n. 903 che, in caso di morte del titolare, riconosce la suddetta prestazione assistenziale in favore del coniuge, dei figli minorenni nonché dei figli superstiti maggiorenni soltanto ove questi ultimi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso. Si tratta di una prestazione che, come efficacemente evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, “mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che possa derivare dalla morte di un congiunto. Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare, proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte” (Corte cost., 05/04/2022, n. 88). Ne discende che il requisito sanitario costitutivo della inabilità al lavoro deve essere accertato dal giudice avendo riguardo al momento del decesso del pensionato sicché lo stato di inabilità sopravvenuto rimane irrilevante attesa l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (cfr. Cass. n. 15440/2004). Il concetto di inabilità al lavoro richiesto ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico ai figli maggiorenni è stato “ridisegnato” dall'art. 8 della L. n. 222 del 1984 ove “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Si rammenta che “l'accertamento del requisito di inabilità deve essere operato secondo un criterio concreto in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19485). “Non è sufficiente una riduzione della capacità lavorativa che renda difficoltosa la collocazione in un'attività remunerativa;
è necessario valutare la possibilità effettiva di dedicarsi a qualunque attività lavorativa in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19575). Ebbene, nel caso di specie, le risultanze tecniche dell'accertamento medico legale evidenziano l'insussistenza del requisito sanitario sotteso alla pretesa attorea. Difatti, all'esito di una visita completa e particolareggiata nonché di un attento esame della documentazione versata in atti, il consulente tecnico d'ufficio, ha condivisibilmente concluso nel senso di ritenere che il ricorrente “all'epoca del decesso del padre avvenuto il 21 settembre 2022, NON presentava condizioni cliniche emodinamiche, cardiache, psicofisiche ed osteoarticolari, che potessero inficiare la possibilità di espletare qualsiasi attività lavorativa in maniera assoluta e permanente ai sensi dell'art. 8 L.n. 222/84 (ai fini del diritto alla pensione di reversibilità)”; giudizio significativamente confermato dal consulente tecnico, anche a seguito delle osservazioni ( tardivamente) formulate da parte ricorrente ove si censura una sottovalutazione di talune patologie riscontrate nel LA (in particolare dell'obesità, del diabete mellito insulino dipendente tipo secondo e del ritardo intellettivo). Ebbene, nell'aderire al giudizio tecnico formulato dal ctu, è d'uopo precisare che il ctu, nell'analizzare il quadro clinico del periziando, diversamente da quanto sostenuto ex adverso in sede di osservazioni, ha, invece, compiutamente valorizzato le implicazioni funzionali delle suddette affezioni (vds pag. 6 ctu ove si legge”1)Spondilo- artrosi cervico-dorso-lombo-sacrale in soggetto obeso con limitazione funzionale dei movimenti della cerniera cervicale e lombo-sacrale ai gradi estremi delle escursioni articolari a modesta incidenza funzionale in soggetto obeso. Gonartrosi dx e sx. I movimenti attivi e passivi delle ginocchia risultano moderatamente ridotti. 2)Lieve ritardo intellettivo. Paziente vigile, orientato, collaborante. Non deficit di lato. Comportamento consono. Non evidenti turbe timiche. Deambulazione autonoma. 3)Diabete mellito I.D. è una malattia a patogenesi molto complessa. Nell'ambito delle manifestazioni patologiche abbiamo due tipi di diabete di tipo 1 e di tipo 2. Per quanto riguarda il particolare il diabete di tipo 2, patologia cui è affetto il periziando, si sono accumulate nel tempo maggiori evidenze che lo collocano all'interno di un cluster di condizioni morbose quali ad esempi l'ipertensione arteriosa, le iperlipoproteinemie, l'obesità condizioni che affiancano l'alterazione del metabolismo glucidico con effetti peggiorativi sulla qualità e la durata della vita dei pazienti. Oltre l'innalzamento della glicemia i fattori piu' temibili per la salute del soggetto sono certamente le complicanze tardive che compaiono cioe' diversi anni dopo l'insorgenza della iperglicemia. La maggior parte delle complicanze sono cardiovascolari o meglio microvascolari già presenti nel sig. ”) in termini sfavorevoli al riconoscimento del requisito sanitario Pt_1 per cui è causa. Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono parimenti irripetibili e sono, dunque, da porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso presentato, con atto depositato in data 8.04.2024, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
a) rigetta la domanda attorea;
b) dichiara le spese di lite irripetibili e pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di CTU liquidate con separato decreto. Lecce, 06.10.2025 il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato
Ordinario in Tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.