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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 9 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1500/2023 R.G. e vertente
fra
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pagano e nel di lui studio Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Giovanni XXIII, 7, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, domiciliato in Potenza Per_1
via Pretoria 263, come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità civile.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.5.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità civile (art. 1 legge 222/1984).
Con memoria depositata il 25.1.2024 si è costituito l' eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della C.T.U..
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposta la rinnovazione della CTU anche alla luce documentazione sanitaria nel frattempo sopravvenuta.
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da ridurre e meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dal mese dell'ultimo ricovero per cure specialistiche, agosto 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Il riconoscimento del requisito sanitario dal momento successivo alla visita del ctu, a agosto del
2023, comporta la compensazione delle spese tra le parti nella misura dei 4/5, mentre per la restante quota di 1/5, pari alla somma di euro 539,40 oltre accessori di legge (corrispondente a 1/5 della tariffa base di euro 2697,00) saranno poste a carico dell' ed in favore del ricorrente. CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni altra Parte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari legittimanti la corresponsione dell'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza da agosto 2023;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'assegno ordinario CP_1
d'invalidità, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 539,40 (1/5 della tariffa base) CP_1
oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario;
d) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con separato decreto. CP_1
Potenza, 9 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla