Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2567 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Simona Atzori, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Christian Stara, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 30.07.2024, e coniugatisi in Santa Parte_1 Controparte_1
Giusta con matrimonio concordatario il 31.10.2009, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione era nato il
28.10.2010 il figlio (ii) di essere entrambi privi di occupazione;
(iii) di avere Persona_1
entrambi acquisito, in virtù di attività svolte in passato, capacità lavorativa specifica, la ricorrente
1
Santa Giusta, era stata concessa in comodato d'uso gratuito al nucleo familiare dai genitori del
(iv) di non essere titolari di diritti su immobili;
(v) di essere comproprietari di due CP_1 autovetture e di un piccolo furgone (quest'ultimo in uso al solo;
(vi) che l'affectio CP_1
coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, cessata nell'aprile del 2024, quando si era Parte_1
trasferita con il figlio nell'abitazione dei propri genitori. _1
2. La causa, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.01.2025.
§§§
3. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto il definitivo venir meno fra le parti dell'affectio coniugalis può dedursi dalla cessazione della convivenza e dalla manifestazione della volontà di separarsi, contenuta nel ricorso (personalmente sottoscritto dai ricorrenti) e ribadita nell'interesse dei coniugi nella memoria depositata il 13.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che,
quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto del minore di Persona_1
ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione della causa:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (c.f. e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. );
[...] C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Giusta di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 15 – Parte II – Serie A – anno 2009, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
c) il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori ed avrà il collocamento _1
prevalente e la residenza anagrafica presso la madre;
d) il minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione,
mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori
2 continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
e) , salvo diversi accordi e compatibilmente con gli impegni ed interessi Controparte_1
del ragazzo, potrà vedere e tenere con sé : _1
i) due pomeriggi infrasettimanali, dal primo pomeriggio al dopo cena;
ii) a fine settimana alternati, dal sabato sera alla domenica;
iii) quanto alle festività principali, si seguirà il criterio dell'alternanza, ovverosia e a decorrere dall'anno in corso, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con il padre, e con la madre il 25 ed il 31 dicembre. Viceversa, l'anno successivo. Analogamente accadrà per le prossime festività pasquali, allorché
trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo col padre, mentre lo stesso _1
farà, nel 2026, con la madre, e così via, alternativamente, sino al raggiungimento della maggiore età;
f) corrisponderà a , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del minore , l'assegno mensile di € 200,00, oltre al 50 % delle _1
spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte da SSN e per la pratica di uno sport);
g) l'Assegno Unico erogato dall'INPS per il minore sarà percepito per l'intero da _1
, collocataria del minore, con espressa rinuncia da parte del Parte_1 CP_1
che si impegna, se necessario, a formalizzare detta rinuncia presso il competente Ufficio;
h) i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto in favore del figlio minore;
i) il Signor trasferisce alla GN la propria quota di Controparte_1 Parte_1
comproprietà sulla Renault Captur TG EV469TK, che pertanto resterà in piena ed esclusiva disponibilità della moglie. Viceversa, la GN trasferisce al Parte_1
Signor la propria quota di comproprietà sul furgone Citroen Jumpy tg. Controparte_1
3 ER067HX e sull'autovettura Alfa Romeo 147 TG. CY116LL, che conseguentemente resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità del marito.
j) i coniugi dichiarano di aver già proceduto alla ripartizione fra loro degli arredi e corredi tutti contenuti nella ex abitazione coniugale (indipendentemente dalla titolarità
comune o esclusiva degli stessi), e di aver quindi definito ogni rapporto economico tra di loro, nulla più avendo da pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra;
4) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 18.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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