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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. n. 1496/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 07/04/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1131/2018 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. MELFA Parte_1 P.IVA_1
MICHELE)
Parte opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. Controparte_1
(Avv. PERITORE GIUSEPPE) P.IVA_2
Parte opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 8 aprile 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
introducendo il giudizio di merito a seguito dell'ordinanza Controparte_1
del 10.11.2017, con la quale il Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.r.g.es. 160/2016, promossa dalla in virtù di Controparte_2 due contratti di mutuo (mutuo fondiario del 9 luglio 2008 e mutuo fondiario del 3.10.2012),
2 aveva rigettato l'istanza di sospensione fissando alle parti il termine perentorio del 30.03.2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
-in relazione al contratto di mutuo fondiario del 9/7/2008, l'applicazione di interessi moratori usurari per superamento del tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 e la nullità della clausola determinativa degli interessi per applicazione di interessi indeterminati e/o indeterminabili e comunque più sfavorevoli di quelli pubblicizzati in contratto, in violazione della Delibera CICR del 4/3/2003 e dell'art. 117 Tub;
- in relazione al contratto di mutuo fondiario del 3/10/2012, la nullità del contratto di finanziamento in quanto il mutuo sarebbe stato erogato per sanare le passività relative al contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria di € 200.000,00 del 8/7/2009, in relazione al quale la banca aveva applicato condizioni illegittime (in particolare, interessi usurari per superamento del tasso soglia e commissione trimestrale per la messa a disposizione fondi indeterminata); deduceva, ancora, l'applicazione di interessi usurari per superamento del tasso soglia previsto dalla Legge 108/96, la nullità della clausola determinativa degli interessi per l'applicazione di interessi indeterminati e/o indeterminabili e comunque più sfavorevoli di quelli pubblicizzati in contratto, in violazione della Delibera CICR del 4/3/2003 e dell'art. 117
TUB.
Su questi presupposti, chiedeva dichiarare non dovute le somme pretese dalla banca nella misura di € 107.633,73.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'opposizione perché infondata.
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'opposizione è fondata solo in parte.
Con riferimento al contratto di mutuo fondiario del 9/7/2008, dalla relazione del ctu, dott.
, depositata 12.2.2025, è emersa l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà del Persona_1 tasso moratorio.
Il ctu ha infatti accertato che il tasso di mora è pari al 9,53%, quindi inferiore al tasso soglia che per il periodo di riferimento era pari al 12,090.
3 È risultata invece fondata la contestazione relativa alla previsione di un tasso di interesse passivo indeterminato.
Il ctu ha infatti accertato che tale tasso di interesse presenta una variabilità trimestrale ancorata al valore dell'Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno utile nei mesi di gennaio aprile luglio e ottobre di ogni anno più uno spread del 2%, un tasso minimo (floor) pari al 2,50% ed un tasso di mora pari al tasso convenzionale più uno spread del 2,50%
Tuttavia, il contratto non indica se il parametro di riferimento sia relativo al divisore pari a 360
o 365 giorni e non viene indicato il valore Euribor iniziale.
Ciò naturalmente non permette di identificare in modo univoco il tasso di interesse.
Si ritiene quindi, come rettamente affermato dal ctu, che il tasso convenzionale, così per come indicato, sia indeterminato.
Applicando quindi il tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB, discende che il debito dell'opponente (prendendo come riferimento l'opzione che include le commissioni previste in contratto) è pari a € 300.932,51.
Pertanto, con riferimento a tale contratto di mutuo, la banca ha diritto di agire esecutivamente nei limiti dell'importo predetto.
Con riferimento al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria di € 254.200,00 stipulato in data 3/10/2012 a rogito Notaio dottor – Repertorio n. 38100 – Raccolta n. Persona_2
16639, è innanzitutto infondata l'eccezione di nullità.
L'opponete assumeva che il secondo contratto di mutuo sarebbe nullo per carenza di causa o comunque perché stipulato in frode alla legge poiché la somma mutuata era stata interamente utilizzata per far fronte a pregresse passività maturate sul rapporto di conto corrente del
8/7/2009, stipulato in data 8/7/2009, il quale prevedeva a sua volta interessi usurari e commissioni indeterminate.
Ora, non ignora questo Tribunale che, in base al prevalente orientamento della giurisprudenza, tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo si istaura un «collegamento negoziale», di modo che laddove il saldo debitore del conto corrente in realtà non sussista (derivando ad esempio dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti
4 illegittimi) ne deriva la nullità del mutuo per mancanza di causa concreta ex art. 1418cc
(v. C. App. di Torino, 15 giugno 2015).
Tuttavia nel caso in esame non può affermarsi che il contratto di mutuo sia stato stipulato per sanare le passività inesistenti del rapporto di conto corrente.
Ciò emerge dagli accertamenti del ctu, il quale ha dato innanzitutto atto che sia gli interessi corrispettivi che moratori di tale rapporto non sono usurari.
L'ausiliario ha accertato, di contro, che la commissione disponibilità fondi è indeterminata
(“La CMDF oltre a non essere adeguatamente definita è anche oltre le soglie previste per legge
(2% annuo – 0,5% trimestrale”).
Tuttavia, tale commissione ha determinato un addebitato pari a € 5.983,52, per cui non può di certo sostenersi, stante l'entità del mutuo (€ 254.200,00 ), che vi sia il collegamento negoziale cui si è fatto cenno.
È poi infondata l'eccezione di usurarietà.
Il ctu ha accertato che il tasso di mora è pari al 6,974%, quindi inferiore al tasso soglia pari al
11,525. Par L'ausiliario ha poi dato atto che si riscontra nel contratto una difformità tra e il tasso effettivo.
Ciò tuttavia non comporta la sostituzione del tasso contrattuale con quello sostitutivo di cui all'art 117 TUB. Par Infatti, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Par L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo - ipotesi che non è applicabile al caso di specie relativo ad un mutuo fondiario- nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto Par a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle.
5 Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra Par
e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB;
pertanto l'erronea Par indicazione dell' nel corpo del contratto, indicato in misura leggermente difforme da quella prevista dal documento di sintesi per mero refuso, non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito;
quindi, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla mediante l'erronea CP_1
Par quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (nè tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n.
10832 del 26/10/2017).
Pertanto, con riferimento a tale contratto di mutuo, la banca ha diritto di agire esecutivamente per l'intera somma intimata.
Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione vanno interamente compensate
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura e in solido nel rapporto con il ctu
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accerta che, con riferimento al mutuo fondiario del 9 luglio 2008, la banca ha diritto di agire esecutivamente fino all'importo di € 300.932,51 e che, per il mutuo fondiario del 3.10.2012, la banca ha diritto di agire esecutivamente per l'intera somma intimata;
compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura e in solido nel rapporto con il ctu.
Agrigento, 8 aprile 2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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