CASS
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2024, n. 19376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19376 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR AN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 05/01/2024 del GIP TRIBUNALE di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 19376 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO I . Il Presidente del Tribunale di Cosenza con il provvedimento impugnato nel procedimento relativo all'opposizione al provvedimento di revoca all'ammissione al patrocinio a spese dello stato di IG SA nel procedimento 9/22 SITMP emesso dal Tribunale di Cosenza sezione di misure di prevenzione ha rilevato che nessuno era comparso alle udienze del 29.02.2023 e 21.11.2023 e, ritenuta applicabile la disposizione di cui all'art. 181 cod.proc.pen., ha dichiarato la cancella zione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio. 2 IG SA ha presentato ricorso a mezzo degli avvocati di fiducia e ha dedotto violazione di legge in quanto nel giudizio di opposizione ex art. 99 DPR 115/2002 in un affare penale si applicano le norme del codice di procedura penale;
il difensore del ricorrente era comparso alla prima udienza del 27.06.2023 insistendo per l'accoglimento del ricorso previa dichiarazione di contumacia del Ministero della giustizia cui era stato notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice delegato si era riservato;
successivamente era stato acquisito il sotto fascicolo 6/22 relativo al procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio presso il Tribunale di Cosenza misure di prevenzione e il difensore di fiducia aveva depositato memorie per l'udienza del 19.09.2023. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il motivo proposto è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza. 2 5. Ed invero, ha ragione il difensore ricorrente nel lamentare che, secondo giurisprudenza costante, la presenza dell'interessato e/o del suo difensore non fosse necessaria;
che il procedimento in questione ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 risultava assoggettato alle regole del procedimento penale e non a quelle del rito civile, erroneamente richiamate nell'ordinanza impugnata. Da tempo in sede di legittimità si è consolidato l'indirizzo per cui le controversie che vertono sull'ammissione alla fruzione del diritto al patrocino a spese dello Stato, nelle quali assume un rilievo preminente l'effettività della difesa nel processo penale, hanno carattere accessorio al processo penale appunto dalle cui regole occorre dunque attingere. La Corte ha già avuto modo di puntualizzare che il ricorso avverso il provvedimento emesso nel giudizio di opposizione alla revoca del decreto di ammissione, ovvero al rigetto della ammissione deve essere proposto alle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, ( Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Esposito, Rv250134; Sez 4 n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv 273254;Sez. 4 , n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424). Deve riaffermarsi il principio che lo stesso sistema delle preclusioni processuali- la cui utilità è esclusivamente rivolta, in un processo di parti, a regolare in modo ordinato la definizione della materia del contendere e delle modalità di accertamento dei fatti che ne formano oggetto- è incompatibile con un procedimento il cui oggetto è predefinito ed in cui le modalità di accertamento sono largamente prestabilite dalla legge, nel quale, tuttavia, l'obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte, ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza, per ottenere la concessione del patrocinio a spese dello Stato. 5.1. Il provvedimento che ci occupa, dunque richiama - non correttamente- l'art. 99 Dpr. 115/02 e gli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. Ciò che rileva è il tempestivo deposito dell'atto introduttivo, che realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale e che nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista né per la presenza dell'interessato o del difensore (cfr Sez 4 n. 4944,Attanasio, del 12.01.2023 n.m. ) Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dall'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (Sez. 4, n. 10009 del 3/12/2021, dep. 2022, Prevete, Rv. 282858). Da tali considerazioni, segue che erroneamente e sulla base di ritenute violazioni processuali in realtà del tutto inesistenti relative all'assenza delle parti, il Tribunale di di Cosenza ha disposto il sostanziale rigetto dell'opposizione, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. 6. Pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con 3 la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. Così deciso 7.05.2024
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 19376 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO I . Il Presidente del Tribunale di Cosenza con il provvedimento impugnato nel procedimento relativo all'opposizione al provvedimento di revoca all'ammissione al patrocinio a spese dello stato di IG SA nel procedimento 9/22 SITMP emesso dal Tribunale di Cosenza sezione di misure di prevenzione ha rilevato che nessuno era comparso alle udienze del 29.02.2023 e 21.11.2023 e, ritenuta applicabile la disposizione di cui all'art. 181 cod.proc.pen., ha dichiarato la cancella zione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio. 2 IG SA ha presentato ricorso a mezzo degli avvocati di fiducia e ha dedotto violazione di legge in quanto nel giudizio di opposizione ex art. 99 DPR 115/2002 in un affare penale si applicano le norme del codice di procedura penale;
il difensore del ricorrente era comparso alla prima udienza del 27.06.2023 insistendo per l'accoglimento del ricorso previa dichiarazione di contumacia del Ministero della giustizia cui era stato notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice delegato si era riservato;
successivamente era stato acquisito il sotto fascicolo 6/22 relativo al procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio presso il Tribunale di Cosenza misure di prevenzione e il difensore di fiducia aveva depositato memorie per l'udienza del 19.09.2023. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il motivo proposto è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza. 2 5. Ed invero, ha ragione il difensore ricorrente nel lamentare che, secondo giurisprudenza costante, la presenza dell'interessato e/o del suo difensore non fosse necessaria;
che il procedimento in questione ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 risultava assoggettato alle regole del procedimento penale e non a quelle del rito civile, erroneamente richiamate nell'ordinanza impugnata. Da tempo in sede di legittimità si è consolidato l'indirizzo per cui le controversie che vertono sull'ammissione alla fruzione del diritto al patrocino a spese dello Stato, nelle quali assume un rilievo preminente l'effettività della difesa nel processo penale, hanno carattere accessorio al processo penale appunto dalle cui regole occorre dunque attingere. La Corte ha già avuto modo di puntualizzare che il ricorso avverso il provvedimento emesso nel giudizio di opposizione alla revoca del decreto di ammissione, ovvero al rigetto della ammissione deve essere proposto alle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, ( Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Esposito, Rv250134; Sez 4 n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv 273254;Sez. 4 , n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424). Deve riaffermarsi il principio che lo stesso sistema delle preclusioni processuali- la cui utilità è esclusivamente rivolta, in un processo di parti, a regolare in modo ordinato la definizione della materia del contendere e delle modalità di accertamento dei fatti che ne formano oggetto- è incompatibile con un procedimento il cui oggetto è predefinito ed in cui le modalità di accertamento sono largamente prestabilite dalla legge, nel quale, tuttavia, l'obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte, ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza, per ottenere la concessione del patrocinio a spese dello Stato. 5.1. Il provvedimento che ci occupa, dunque richiama - non correttamente- l'art. 99 Dpr. 115/02 e gli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. Ciò che rileva è il tempestivo deposito dell'atto introduttivo, che realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale e che nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista né per la presenza dell'interessato o del difensore (cfr Sez 4 n. 4944,Attanasio, del 12.01.2023 n.m. ) Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dall'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (Sez. 4, n. 10009 del 3/12/2021, dep. 2022, Prevete, Rv. 282858). Da tali considerazioni, segue che erroneamente e sulla base di ritenute violazioni processuali in realtà del tutto inesistenti relative all'assenza delle parti, il Tribunale di di Cosenza ha disposto il sostanziale rigetto dell'opposizione, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. 6. Pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con 3 la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. Così deciso 7.05.2024