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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2024, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2450 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Grottolella (AV), presso lo C.F._1 studio dell'avv. Palmira Nigro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Pompei, alla via Nolana 198, C.F._2 presso lo studio dell' avv. Annalisa Fabbrocino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc la parte resistente chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Scafati in data 04/07/2005 tra il Sig. e , dando Parte_1 Controparte_1 disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguente e fissare una nuova udienza per il prosieguo del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Il P.M. in data 21.2.2024 concludeva perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso della prole, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2-5-2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scafati il 4-7-2005 con
, evidenziando che dall'unione erano nati due figli, , in Controparte_1 Per_1 data 19-9-2012 e , in data 19-12-2005. Per_2
A fondamento della domanda deduceva che in data 14-4-2015 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi a seguito di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata e che le parti avevano concordato l'affido congiunto dei minori, con residenza presso la casa coniugale, assegnata alla madre, regolamentazione del diritto di visita del padre e previsione, a carico di questi, di un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Aggiungeva di aver creato dopo la separazione un nuovo nucleo familiare con
, priva di occupazione, da cui aveva avuto un altro figlio, Controparte_2
, nato il [...] e che si trovava in difficoltà economiche, Persona_3 dovendo sostenere in via esclusiva la nuova famiglia.
Pertanto chiedeva che l'importo posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento dei figli avuti con la fosse ridotto ad € 300,00 oltre alla CP_1 metà delle spese straordinarie.
Si costituiva , la quale aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva Controparte_1 di confermare quanto disposto in sede di separazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, nonché di incrementare ad € 750,00 mensili il contributo in favore dei figli minori posto a carico del padre. Chiedeva inoltre che fosse previsto in suo favore un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili.
All'udienza di comparizione, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il
Presidente confermava i provvedimenti di cui agli accordi di separazione e nominava, il G.I.
La resistente depositava una memoria integrativa, in cui, oltre a ribadire le iniziali richieste, chiedeva che fosse disposto a carico del ricorrente il versamento delle somme dovute per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento pari ad € 550,00 determinato in sede di separazione consensuale e mai versate Il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e, all'udienza del 27-
9-2023, il ricorrente chiedeva in via preliminare che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni sullo status, precisate le conclusioni da parte della sola parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM.
2. La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi più di sei mesi dal 25-3-2015, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale concluso con decreto n. 2864/2015 del 14-4-2015 ed essendo da quel momento perdurato lo stato di separazione.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio e che il ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per l'ulteriore istruttoria relativa alle statuizioni accessorie, la causa, con separata ordinanza in pari data, va rimessa sul ruolo dinanzi all'istruttore per gli ulteriori adempimenti.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato da in data 2-5-2021 Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scafati in data 4-7-2005 da e;
Parte_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scafati per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 64, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
c) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
d) spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 3-6-2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Blasi Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2450 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Grottolella (AV), presso lo C.F._1 studio dell'avv. Palmira Nigro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Pompei, alla via Nolana 198, C.F._2 presso lo studio dell' avv. Annalisa Fabbrocino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc la parte resistente chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Scafati in data 04/07/2005 tra il Sig. e , dando Parte_1 Controparte_1 disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguente e fissare una nuova udienza per il prosieguo del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Il P.M. in data 21.2.2024 concludeva perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso della prole, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2-5-2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scafati il 4-7-2005 con
, evidenziando che dall'unione erano nati due figli, , in Controparte_1 Per_1 data 19-9-2012 e , in data 19-12-2005. Per_2
A fondamento della domanda deduceva che in data 14-4-2015 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi a seguito di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata e che le parti avevano concordato l'affido congiunto dei minori, con residenza presso la casa coniugale, assegnata alla madre, regolamentazione del diritto di visita del padre e previsione, a carico di questi, di un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Aggiungeva di aver creato dopo la separazione un nuovo nucleo familiare con
, priva di occupazione, da cui aveva avuto un altro figlio, Controparte_2
, nato il [...] e che si trovava in difficoltà economiche, Persona_3 dovendo sostenere in via esclusiva la nuova famiglia.
Pertanto chiedeva che l'importo posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento dei figli avuti con la fosse ridotto ad € 300,00 oltre alla CP_1 metà delle spese straordinarie.
Si costituiva , la quale aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva Controparte_1 di confermare quanto disposto in sede di separazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, nonché di incrementare ad € 750,00 mensili il contributo in favore dei figli minori posto a carico del padre. Chiedeva inoltre che fosse previsto in suo favore un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili.
All'udienza di comparizione, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il
Presidente confermava i provvedimenti di cui agli accordi di separazione e nominava, il G.I.
La resistente depositava una memoria integrativa, in cui, oltre a ribadire le iniziali richieste, chiedeva che fosse disposto a carico del ricorrente il versamento delle somme dovute per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento pari ad € 550,00 determinato in sede di separazione consensuale e mai versate Il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e, all'udienza del 27-
9-2023, il ricorrente chiedeva in via preliminare che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni sullo status, precisate le conclusioni da parte della sola parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM.
2. La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi più di sei mesi dal 25-3-2015, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale concluso con decreto n. 2864/2015 del 14-4-2015 ed essendo da quel momento perdurato lo stato di separazione.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio e che il ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per l'ulteriore istruttoria relativa alle statuizioni accessorie, la causa, con separata ordinanza in pari data, va rimessa sul ruolo dinanzi all'istruttore per gli ulteriori adempimenti.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato da in data 2-5-2021 Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scafati in data 4-7-2005 da e;
Parte_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scafati per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 64, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
c) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
d) spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 3-6-2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Blasi Dott.ssa Marianna Lopiano