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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 30 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 875/2024 R.G. e vertente fra
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Blasi Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Valeria Salvati e dall'avv. Vito Dimoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 20.3.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo nr. 09280202300002603000, facente seguito alle cartelle di pagamento azionate ed identificate con i seguenti numeri 39220220001656534000 e n. 39220230000943649000, notificato il giorno 8.3.2024, per complessivi euro 5.902,78 e derivante da una verifica effettuata dall' circa il corretto versamento di contributi inerenti la gestione CP_1 commercianti, deducendone la illegittimità per essere socia sprovvista della qualifica di amministratore della società non operando, neanche saltuariamente per conto Parte_2
1 della stessa;
nonché la mancata notifica dei prodromici atti di accertamento in riferimento alle cartelle opposte.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, In via preliminare , sospendere il fermo amministrativo nr. 09280202300002603000 che interessa l'autovettura Mecedes Classe A 180
D SP targata FR 575 VD di proprietà della SI.ra , essendo per altro l'unico Parte_1 mezzo di trasporto di proprietà della ricorrente.
- in via altrettanto preliminare, sospendere l'esecutività degli avvisi di addebito opposti stante la fondatezza dei motivi addotti (fumus) nonché tenuto conto degli effetti gravi ed irreparabili che potrebbero derivare per la ricorrente in caso di esecuzione forzata (periculum).
- nel merito, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09280202300002603000 e per suo tramite gli avvisi di addebito n. 39220220001656534000 e n. 39220230000943649000, per tutte le ragioni esposte ai punti sub 1), 2) e 3) del presente ricorso, dichiarando altresì non dovuti i relativi importi in quanto configuranti un indebito ai sensi delle Sentenze sentenze n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/2019 nonché in virtù dell'intervenuta prescrizione dei crediti in esse contenuti;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di lite ed onorari da distrarsi in favore del procuratore il quale si dichiara antistatario.
Non si costituiva l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
Dichiarata la contumacia della parte non costituita la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la
2 famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del
12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza –verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo nr.
3 09280202300002603000, facente seguito alle cartelle di pagamento azionate ed identificate con i seguenti numeri 39220220001656534000 e n. 39220230000943649000, notificato il giorno 8.3.2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di €
5.902,78, a titolo di contributi e sanzioni , in conseguenza della sua iscrizione, su accertamento d'ufficio del 25.08.2021, alla Gestione Commercianti con decorrenza dal
15.06.2018, quale socia unica della società Parte_2
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l' non ha fornito alcuna prova dei caratteri CP_1 dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito della società a responsabilità limitata di cui è socia unica.
Si osserva, peraltro, che gli assunti dell' risultano sconfessati dalla documentazione in CP_1 atti, ove si evince che la ricorrente abbia diversa occupazione che, al di là delle mere affermazioni e in assenza di una compiuta prova fornita dell' , appare incompatibile con CP_3 il prescritto carattere di abitualità e prevalenza dell'attività nell'ambito della Parte_2 in cui risulta socia unica e non anche amministratore.
[...]
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va annullato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202300002603000 e per suo tramite gli avvisi di addebito n.
39220220001656534000 en. 39220230000943649000, notificato il giorno 8.3.2024.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite con le parti resistenti non costituite.
Per il resto, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 20.3.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202300002603000 e per suo tramite gli avvisi di addebito n. 39220220001656534000 en.
39220230000943649000, notificato il giorno 8.3.2024;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.100,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4 Potenza, 30 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppin aValestra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 30 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 875/2024 R.G. e vertente fra
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Blasi Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Valeria Salvati e dall'avv. Vito Dimoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 20.3.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo nr. 09280202300002603000, facente seguito alle cartelle di pagamento azionate ed identificate con i seguenti numeri 39220220001656534000 e n. 39220230000943649000, notificato il giorno 8.3.2024, per complessivi euro 5.902,78 e derivante da una verifica effettuata dall' circa il corretto versamento di contributi inerenti la gestione CP_1 commercianti, deducendone la illegittimità per essere socia sprovvista della qualifica di amministratore della società non operando, neanche saltuariamente per conto Parte_2
1 della stessa;
nonché la mancata notifica dei prodromici atti di accertamento in riferimento alle cartelle opposte.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, In via preliminare , sospendere il fermo amministrativo nr. 09280202300002603000 che interessa l'autovettura Mecedes Classe A 180
D SP targata FR 575 VD di proprietà della SI.ra , essendo per altro l'unico Parte_1 mezzo di trasporto di proprietà della ricorrente.
- in via altrettanto preliminare, sospendere l'esecutività degli avvisi di addebito opposti stante la fondatezza dei motivi addotti (fumus) nonché tenuto conto degli effetti gravi ed irreparabili che potrebbero derivare per la ricorrente in caso di esecuzione forzata (periculum).
- nel merito, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09280202300002603000 e per suo tramite gli avvisi di addebito n. 39220220001656534000 e n. 39220230000943649000, per tutte le ragioni esposte ai punti sub 1), 2) e 3) del presente ricorso, dichiarando altresì non dovuti i relativi importi in quanto configuranti un indebito ai sensi delle Sentenze sentenze n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/2019 nonché in virtù dell'intervenuta prescrizione dei crediti in esse contenuti;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di lite ed onorari da distrarsi in favore del procuratore il quale si dichiara antistatario.
Non si costituiva l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
Dichiarata la contumacia della parte non costituita la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la
2 famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del
12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza –verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo nr.
3 09280202300002603000, facente seguito alle cartelle di pagamento azionate ed identificate con i seguenti numeri 39220220001656534000 e n. 39220230000943649000, notificato il giorno 8.3.2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di €
5.902,78, a titolo di contributi e sanzioni , in conseguenza della sua iscrizione, su accertamento d'ufficio del 25.08.2021, alla Gestione Commercianti con decorrenza dal
15.06.2018, quale socia unica della società Parte_2
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l' non ha fornito alcuna prova dei caratteri CP_1 dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito della società a responsabilità limitata di cui è socia unica.
Si osserva, peraltro, che gli assunti dell' risultano sconfessati dalla documentazione in CP_1 atti, ove si evince che la ricorrente abbia diversa occupazione che, al di là delle mere affermazioni e in assenza di una compiuta prova fornita dell' , appare incompatibile con CP_3 il prescritto carattere di abitualità e prevalenza dell'attività nell'ambito della Parte_2 in cui risulta socia unica e non anche amministratore.
[...]
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va annullato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202300002603000 e per suo tramite gli avvisi di addebito n.
39220220001656534000 en. 39220230000943649000, notificato il giorno 8.3.2024.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite con le parti resistenti non costituite.
Per il resto, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 20.3.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202300002603000 e per suo tramite gli avvisi di addebito n. 39220220001656534000 en.
39220230000943649000, notificato il giorno 8.3.2024;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.100,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4 Potenza, 30 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppin aValestra
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