Art. 2.
Le spese di cui all'art. 1 saranno rimborsate integralmente dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in base ai conti di debito presentati mensilmente dall'Amministrazione ferroviaria medesima.
Le spese di cui all'art. 1 saranno rimborsate integralmente dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in base ai conti di debito presentati mensilmente dall'Amministrazione ferroviaria medesima.