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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG 2568/2022, promosso da
nata a [...] il 01 marzo1958, residente in Parte_1
Roma via Guido Banti n. 41 c.f. rappresentata e difesa dall' avv. CodiceFiscale_1
LA TE ( ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Civitavecchia via A. Doria n° 9 in virtù di procura in atti ( Email_1
Ricorrente CONTRO
nata a [...] il [...] c.f residente Controparte_1 C.F._3
a Santa Marinella via Mar Mediterraneo n. 17 nata a [...] il [...] residente a [...]
Mediterraneo n. 17 CodiceFiscale_4
Resistenti contumaci Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.2.22 e ritualmente notificato la al signora Pt_1 conveniva in giudizio e per sentir: 1)Accertare e dichiarare Controparte_1 CP_3 che le convenute e sono occupanti senza titolo del Controparte_1 CP_3 locale/autorimessa, di proprietà della ricorrente, posto al piano interrato distinto con il numero 5 di mq. 13 circa a confine con area di manovra, proprietà società venditrice, proprietà , salvo altri Censito in Catasto Fabbricati del detto Comune al Persona_1 foglio 11, particella 1305, sub 28.Cat. C/6, CI 5 Mq 13, R.C. Euro 73,18, via IV novembre n. 62, piano S1; 2)Condannare le convenute medesime al rilascio immediato dell'immobile sopraddetto in favore della parte attrice;
3)Condannare le convenute, in solido, al pagamento della somma di € 5.200,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che il giudice determinerà e riterrà di giustizia, a titolo di indennità di occupazione ovvero a titolo di ristoro per il depauperamento della ricorrente, causato dalla indisponibilità dell'immobile, a fronte dell'ingiustificato arricchimento della convenuta;
4)Condannare le convenute, in solido, al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge, oltre le spese per il procedimento di mediazione. Premetteva la ricorrente di essere proprietaria di una unità immobiliare abitativa sita a Santa Marinella via IV novembre n. 64 e della sua pertinenza consistente in un locale autorimessa posto al piano interrato distinto con il numero 5 di mq.13 circa a confine con area di manovra, proprietà società venditrice, proprietà , salvo altri Persona_1
1 Censito in Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 11, particella 1305, sub 28.Cat. C/6, CI 5 Mq 13, R.C. Euro 73,18, via IV novembre n. 62, piano S1, interno 5; che detto locale autorimessa era stato concesso, in via temporanea, da metà aprile a metà luglio 2018, in uso alle sig.re , e sua figlia ,attraverso un agente immobiliare Controparte_1 CP_3 di Santa Mariella per il deposito di alcuni beni mobili a fronte di una indennità di occupazione, versata solo per quei mesi inizialmente, e poi mai più corrisposta, continuando però ad usufruire del locale;
Che nonostante le reiterate richieste di restituzione della disponibilità del locale, anche a mezzo racc. A.R. il box non era stato restituito. Le convenute sono rimaste contumaci Espletata la prova orale e dati atto della mancata comparizione delle convenute per rendere interpello la causa veniva decisa all'udienza del 18.12.25. La domanda attorea va accolta per quanto di ragione. La detenzione dell'immobile di causa ad opera delle convenute può considerarsi provata dalla mancata risposta delle dette all'interrogatorio formale alle stesse deferito e dalle dichiarazioni del teste . Testimone_1
Risulta, poi, in atti (doc.2) la richiesta del difensore della attrice, in data 25/5/2020 e la risposta dell'Avv Marco Testa (doc.3) che per le convenute in data 4/7/2020 (doc.3) , confermava la circostanza della detenzione del locale. Non risulta provato il titolo della detenzione. Per quanto sopra va ordinato l'immediato rilascio del bene in favore della ricorrente. Quanto alla pretesa risarcitoria di parte ricorrente la stessa va respinta. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. N. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge
2 comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Per quanto sopra la domanda risarcitoria della ricorrente va respinta in difetto di prova del danno. Le spese di lite, anche della fase di mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo nel giudizio RG 2568/22 così provvede: accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione e condanna CP_1
e occupanti senza titolo, all'immediato rilascio in favore
[...] CP_2 della ricorrente del locale/autorimessa e pertinenza dell'immobile sito a Santa Marinella via IV novembre n. 62 piano S1 distinto con il numero 5 di mq. 13 circa a confine con area di manovra, proprietà società venditrice, proprietà , salvo altri Censito in Persona_1
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 11, particella 1305, sub 28.Cat. C/6, CI 5 Mq 13, R.C. Euro 73,18; rigetta le altre domande;
condanna le resistenti alla refusione in favore della ricorrente della spese di lite che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 3900,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 18.12.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
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