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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.2.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1008/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
cf. Parte_1
con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli, in Via de Gasperi, n.55 presso gli avvocati Paola Forgione (C.F.: pec: C.F._1 E
) del foro di Firenze, Erminio Capasso del Email_1 E foro di Napoli (Pec: ) e Vincenzo Di Maio Email_3 del Foro di Napoli (C.F.: pec: C.F._2
t) che lo rappresentano e difendono - Email_4 anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti Rep. n.37590 Racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma Persona_1
-appellante
Contro
, nata il [...] a [...] e residente in Giugliano Controparte_1 in Campania (NA) alla Via Metito n. 46, C.F. , rapp.ta e C.F._3 difesa dallo Studio Legale Associato “ , C.F. e P. IVA Controparte_2
, in persona dell'Avv. Gianluca Carrella, C.F. , P.IVA_2 C.F._4 del Foro di Nola (NA), presso il cui studio, in Palma Campania (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 4/D, elettivamente si domicilia, giusta procura speciale alle liti su foglio separato apposto in calce al presente atto a formarne parte integrante, il quale dichiara di voler ricevere le Comunicazioni di Cancelleria nonché le Notifiche relative al presente procedimento al numero di Fax 081/8656803 e/o alla seguente casella di posta elettronica certificata:
Email_5
appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1458/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord – Giudice del lavoro -a definizione del giudizio iscritto al numero di RG n. 724/2021 pubblicata il 24/03/2023 e notificata in data 6 aprile 2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 26.1.21presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto Professionale Industria e Artigianato I.S. Marconi di Giugliano in Campania dal 12.11.18 al 26.3.19, con mansioni di supplente di scuola secondaria;
di aver presentato all' domanda di Pt_1 indennità Naspi il 15.6.20 e di essere in possesso di tutti i requisiti fissati dalla legge per l'ammissione al beneficio. Rilevava che l' non aveva accolto la Pt_1 domanda, per carenza del requisito delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti. Sussistendo i requisiti di legge, avendo lavorato il giovedì per 3 ore ed il sabato per 1 ora, chiedeva condannarsi l' al pagamento dell'indennità a far data Pt_1 dalla presentazione della domanda.
Si costituiva l'ente previdenziale opponendosi al ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito accoglieva la domanda accertando il diritto della ricorrente a percepire l'indennità Naspi di cui alla domanda n. 6114815000014 , con condanna dell' al pagamento per tale Pt_1 causale della somma di euro 936,96, oltre interessi.
A fondamento del decisum il Tribunale riteneva sussistente il diritto al conseguimento del beneficio richiesto per avere la lavoratrice lavorato per almeno 36 gg., sì da rientrare nel requisito di aver svolto nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 30 gg di lavoro ex Dlg n. 22/2015. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato in data 4.5.2023 deducendo: OMESSO ESAME DELLE DEDUZIONI ED ECCEZIONI SOLLEVATE DA;
VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 3 CO.1 DECRETO Pt_1
LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 22 ; ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI , per non avere la ricorrente maturato il requisito delle 13 settimane di contributi per l'accesso alla prestazione, potendone vantare solo 9; che detto requisito era cumulativo con quello delle trenta giornate di lavoro effettive di cui al cit. art. 3 Dlg 2015 n. 22 nel testo vigente all'epoca dei fatti. Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che , in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità ; nel merito ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata da parte appellata, in quanto la lettura complessiva dell'atto consente di individuare le parti motivazionali della sentenza che vengono censurate, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado ed altresì la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Non si ravvisa, pertanto, nel caso concreto, la violazione dell'art. 434 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 54, comma 2, dl 83/2012, conv. in L. 134/2012, applicabile ratione temporis.
Nel merito la Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il Tribunale ha ritenuto sufficiente a fondare la pretesa attorea la sussistenza del solo requisito richiesto dall'art. 3, comma uno, lett. c), d.lgs. nr. 22 del 2015 ovvero quello «delle trenta giornate di lavoro effettivo […] nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione», in quanto , a giudizio del Tribunale, requisito disgiunto rispetto all'altro requisito delle 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni. La Corte dissente dalla valutazione espressa dal primo giudice Occorre far riferimento in diritto, all'art. 3 del D.lgs. nr. 22 del 2015, nella formulazione ratione temporis vigente, secondo cui:
14. «
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
[…]».
Il chiaro tenore letterale della norma non lascia adito ad alcun dubbio atteso che i requisiti suindicati devono necessariamente essere concorrenti, sicuramente nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa.
Va precisato infatti che il requisito delle «trenta giornate di lavoro effettivo» di cui alla lett. c) è stato escluso per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 (v. art.16, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, nr. 41, conv. con modif. dalla legge nr. 69 del 2021, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID 19»),ed è stato, dal 1° gennaio 2022, definitivamente eliminato (art. 1, comma 221, lett. b) della legge nr. 234 del 2021).
Si tratta, dunque, di un requisito operativo per gli eventi di disoccupazione compresi tra il 6 marzo 2015 e il 22 marzo 2021.
Nel caso di specie l'evento di disoccupazione è pacificamente ricompreso in tale arco temporale ( e precisamente dal 12.11.2018 al 26.3.2019) e, quindi, trova applicazione la normativa ratione temporis vigente, che richiedeva la concorrenza dei due requisiti sopra richiamati . Nella specie , come evidenziato e documentato dall' la ricorrente non ha Pt_1 maturato il requisito delle 13 settimane di contributi per l'accesso alla prestazione potendone vantare solo 9. L'Istituto previdenziale ha precisato che ricorrente aveva prestato attività lavorativa per un totale di 19 settimane effettive (da calendario) con un contratto di lavoro part-time a tempo determinato di 4 ore a settimanali e che le retribuzioni, a seconda delle ore svolte in ciascun mese oscillavano da un importo minimo di €. 258,00 ad un importo massimo di €. 408,00 mensili lordi. L' ha anche chiarito le modalità di calcolo per la verifica del numero di Pt_1 contributi necessari per l'accesso al diritto che si effettua sommando le retribuzioni percepite nell'anno solare e dividendo per il minimale contributivo, differente per ogni anno, con la conseguenza che ,nell'anno 2018, la ricorrente poteva vantare solo n.3 contributi settimanali mentre nell'anno 2019 solo n. 6 contributi settimanali per cui era evidente, in ragione della breve durata del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione percepita che la CP_1 non aveva maturato il requisito delle 13 settimane di contributi per l'accesso alla prestazione potendone vantare solo 9. Avverso dette specifiche deduzioni , nulla l'odierna parte appellata ha replicato o controargomentato Per tutto quanto sin qui esposto l'appello proposto dall' va accolto e , per Pt_1
l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata la domanda formulata in prime cure da . Controparte_1
Nulla per le spese del doppio grado stante la dichiarazione di esonero allegata sin dall'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide :
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da;
Controparte_1
-nulla per le spese del doppio grado di giudizio .
Così deciso in Napoli lì 10.2.2025
Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.2.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1008/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
cf. Parte_1
con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli, in Via de Gasperi, n.55 presso gli avvocati Paola Forgione (C.F.: pec: C.F._1 E
) del foro di Firenze, Erminio Capasso del Email_1 E foro di Napoli (Pec: ) e Vincenzo Di Maio Email_3 del Foro di Napoli (C.F.: pec: C.F._2
t) che lo rappresentano e difendono - Email_4 anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti Rep. n.37590 Racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma Persona_1
-appellante
Contro
, nata il [...] a [...] e residente in Giugliano Controparte_1 in Campania (NA) alla Via Metito n. 46, C.F. , rapp.ta e C.F._3 difesa dallo Studio Legale Associato “ , C.F. e P. IVA Controparte_2
, in persona dell'Avv. Gianluca Carrella, C.F. , P.IVA_2 C.F._4 del Foro di Nola (NA), presso il cui studio, in Palma Campania (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 4/D, elettivamente si domicilia, giusta procura speciale alle liti su foglio separato apposto in calce al presente atto a formarne parte integrante, il quale dichiara di voler ricevere le Comunicazioni di Cancelleria nonché le Notifiche relative al presente procedimento al numero di Fax 081/8656803 e/o alla seguente casella di posta elettronica certificata:
Email_5
appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1458/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord – Giudice del lavoro -a definizione del giudizio iscritto al numero di RG n. 724/2021 pubblicata il 24/03/2023 e notificata in data 6 aprile 2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 26.1.21presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto Professionale Industria e Artigianato I.S. Marconi di Giugliano in Campania dal 12.11.18 al 26.3.19, con mansioni di supplente di scuola secondaria;
di aver presentato all' domanda di Pt_1 indennità Naspi il 15.6.20 e di essere in possesso di tutti i requisiti fissati dalla legge per l'ammissione al beneficio. Rilevava che l' non aveva accolto la Pt_1 domanda, per carenza del requisito delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti. Sussistendo i requisiti di legge, avendo lavorato il giovedì per 3 ore ed il sabato per 1 ora, chiedeva condannarsi l' al pagamento dell'indennità a far data Pt_1 dalla presentazione della domanda.
Si costituiva l'ente previdenziale opponendosi al ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito accoglieva la domanda accertando il diritto della ricorrente a percepire l'indennità Naspi di cui alla domanda n. 6114815000014 , con condanna dell' al pagamento per tale Pt_1 causale della somma di euro 936,96, oltre interessi.
A fondamento del decisum il Tribunale riteneva sussistente il diritto al conseguimento del beneficio richiesto per avere la lavoratrice lavorato per almeno 36 gg., sì da rientrare nel requisito di aver svolto nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 30 gg di lavoro ex Dlg n. 22/2015. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato in data 4.5.2023 deducendo: OMESSO ESAME DELLE DEDUZIONI ED ECCEZIONI SOLLEVATE DA;
VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 3 CO.1 DECRETO Pt_1
LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 22 ; ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI , per non avere la ricorrente maturato il requisito delle 13 settimane di contributi per l'accesso alla prestazione, potendone vantare solo 9; che detto requisito era cumulativo con quello delle trenta giornate di lavoro effettive di cui al cit. art. 3 Dlg 2015 n. 22 nel testo vigente all'epoca dei fatti. Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che , in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità ; nel merito ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata da parte appellata, in quanto la lettura complessiva dell'atto consente di individuare le parti motivazionali della sentenza che vengono censurate, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado ed altresì la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Non si ravvisa, pertanto, nel caso concreto, la violazione dell'art. 434 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 54, comma 2, dl 83/2012, conv. in L. 134/2012, applicabile ratione temporis.
Nel merito la Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il Tribunale ha ritenuto sufficiente a fondare la pretesa attorea la sussistenza del solo requisito richiesto dall'art. 3, comma uno, lett. c), d.lgs. nr. 22 del 2015 ovvero quello «delle trenta giornate di lavoro effettivo […] nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione», in quanto , a giudizio del Tribunale, requisito disgiunto rispetto all'altro requisito delle 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni. La Corte dissente dalla valutazione espressa dal primo giudice Occorre far riferimento in diritto, all'art. 3 del D.lgs. nr. 22 del 2015, nella formulazione ratione temporis vigente, secondo cui:
14. «
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
[…]».
Il chiaro tenore letterale della norma non lascia adito ad alcun dubbio atteso che i requisiti suindicati devono necessariamente essere concorrenti, sicuramente nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa.
Va precisato infatti che il requisito delle «trenta giornate di lavoro effettivo» di cui alla lett. c) è stato escluso per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 (v. art.16, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, nr. 41, conv. con modif. dalla legge nr. 69 del 2021, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID 19»),ed è stato, dal 1° gennaio 2022, definitivamente eliminato (art. 1, comma 221, lett. b) della legge nr. 234 del 2021).
Si tratta, dunque, di un requisito operativo per gli eventi di disoccupazione compresi tra il 6 marzo 2015 e il 22 marzo 2021.
Nel caso di specie l'evento di disoccupazione è pacificamente ricompreso in tale arco temporale ( e precisamente dal 12.11.2018 al 26.3.2019) e, quindi, trova applicazione la normativa ratione temporis vigente, che richiedeva la concorrenza dei due requisiti sopra richiamati . Nella specie , come evidenziato e documentato dall' la ricorrente non ha Pt_1 maturato il requisito delle 13 settimane di contributi per l'accesso alla prestazione potendone vantare solo 9. L'Istituto previdenziale ha precisato che ricorrente aveva prestato attività lavorativa per un totale di 19 settimane effettive (da calendario) con un contratto di lavoro part-time a tempo determinato di 4 ore a settimanali e che le retribuzioni, a seconda delle ore svolte in ciascun mese oscillavano da un importo minimo di €. 258,00 ad un importo massimo di €. 408,00 mensili lordi. L' ha anche chiarito le modalità di calcolo per la verifica del numero di Pt_1 contributi necessari per l'accesso al diritto che si effettua sommando le retribuzioni percepite nell'anno solare e dividendo per il minimale contributivo, differente per ogni anno, con la conseguenza che ,nell'anno 2018, la ricorrente poteva vantare solo n.3 contributi settimanali mentre nell'anno 2019 solo n. 6 contributi settimanali per cui era evidente, in ragione della breve durata del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione percepita che la CP_1 non aveva maturato il requisito delle 13 settimane di contributi per l'accesso alla prestazione potendone vantare solo 9. Avverso dette specifiche deduzioni , nulla l'odierna parte appellata ha replicato o controargomentato Per tutto quanto sin qui esposto l'appello proposto dall' va accolto e , per Pt_1
l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata la domanda formulata in prime cure da . Controparte_1
Nulla per le spese del doppio grado stante la dichiarazione di esonero allegata sin dall'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide :
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da;
Controparte_1
-nulla per le spese del doppio grado di giudizio .
Così deciso in Napoli lì 10.2.2025
Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.