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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1538/2023 tra le parti:
ATTORE cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. DEL PINTO MARCO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf Controparte_1 C.F._3
- difesa: avv. CALZOLAI SIMONE, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità e risarcimento danno da illecito endofamiliare
Pagina 1 di 14 Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accertare e dichiarare che il convenuto NO è padre naturale dell'attore Controparte_1
NO e per l'effetto pronunciare dichiarazione giudiziale di paternità ex art Parte_1
269 c.c., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di nascita del NO senza tuttavia Parte_1 modificare l'attuale cognome Parte_2 conseguentemente, dopo aver accertato e dichiarato la paternità del convenuto NO
[...]
emettere i provvedimenti ritenuti utili per il mantenimento del NO CP_1 Parte_1 ordinando al NO il versamento di un assegno per il mantenimento mensile
[...] CP_1 nella misura minima di Euro 800,00 – salva ogni maggiore o minor somma ritenuta di giustizia
- soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre il rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie;
* conseguentemente, dopo aver accertato e dichiarato la paternità del convenuto NO
[...]
condannare lo stesso al risarcimento del danno: CP_1 non patrimoniale ex art. 2059 c.c. da illecito endofamiliare, quantificabile in Euro 180.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo equità dal Giudicante e patrimoniale ex art. 2043 c.c. per l'omissione del suo mantenimento, quantificabile in Euro
110.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo equità dal
Giudicante; con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese 15% ed agli accessori di legge.
L'attore precisa, inoltre, anche in via istruttoria le conclusioni formulate in sede di memoria n.
2 ex art. 171 ter c.p.c. e reitera altresì espressamente le contestazioni evidenziate in sede di memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. che si intendono in que-sta sede integralmente riportate e trascritte.”.
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale di Prato, contraiis reiectis:
IN TESI accertato che il convenuto non è padre dell'attore, rigettare la domanda di riconoscimento proposta nei suoi confronti e conseguentemente tutte le richieste risarcitorie e di mantenimento;
IN IPOTESI ove venisse accertata la paternità del convenuto,
Pagina 2 di 14 In via principale: rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare ex 2059 c.c. e del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare altresì la richiesta di mantenimento per avere l'attore raggiunto l'autosufficienza economica, o per non averla raggiunta per sua colpa In via subordinata: rigettare tutte le richieste risarcitorie e, quanto al mantenimento, ove l'attore non avesse ancora raggiunto l'autosufficienza economica, e ciò non sia dipeso da colpa dell'attore medesimo, disporre a carico del convenuto la misura del mantenimento in rapporto alle concrete disponibilità del convenuto effettuando un giudizio di comparazione tra i redditi propri e quelli dell'altro genitore ( come emerse nella Persona_1 istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
Il convenuto si dichiara remissivo alla sottoposizione alla prova immunoematologica.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 18/1/2025.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato a adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di accertare e dichiarare che è suo padre Controparte_1 naturale e, per l'effetto, pronunciare dichiarazione giudiziale di paternità, nonché di emettere i provvedimenti ritenuti utili per il mantenimento del medesimo, ordinando a controparte il versamento della somma mensile di euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal medesimo a causa del comportamento del padre.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto: (1) che nell'anno 1994 la madre del medesimo, ha iniziato una relazione sentimentale con Parte_3 [...]
interrotta dopo un anno;
(2) che nel 1996 la madre dell'attore ha contratto CP_1 matrimonio con ma in costanza di matrimonio e, precisamente, Controparte_2 nell'anno 1997, la relazione con è ripresa e da tale relazione è nato Controparte_1
l'odierno attore, in data 30.10.1998, riconosciuto dal marito della (3) che la Pt_1 madre dell'attore ha avvisato immediatamente che il figlio era suo, Controparte_1 attesa anche l'evidente somiglianza fisica tra i due;
(4) che, a questo punto, la madre dell'attore ha informato il marito dell'adulterio e quest'ultimo ha esperito vittoriosamente il giudizio di disconoscimento della paternità; (5) che nelle more della separazione consensuale tra la ed il proprio coniuge la stessa ha continuato ad Pt_1
Pagina 3 di 14 avere una relazione sentimentale con l'odierno convenuto nell'intento di formare una vera e propria famiglia non appena possibile, frequentando anche i nonni e gli zii materni di;
(6) che, tuttavia, nell'anno 2001 la madre dell'attore e l'odierno Pt_1 convenuto hanno interrotto la loro relazione sentimentale e da quel momento l ha cessato ogni rapporto con il figlio, allontanandosi dalla sua vita e CP_1 rifiutandosi di riconoscerlo, come promesso;
(7) che, una volta divenuto maggiorenne,
l'attore è venuto a conoscenza dei fatti suindicati;
(8) che, pertanto, una volta verificato che il convenuto è il padre di il medesimo dovrà essere condannato al Pt_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal medesimo;
(9) che la grave e perdurante assenza del padre nella vita dell'attore ha causato un grave stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione totale della figura paterna sia sotto il profilo del mancato sviluppo della relazione affettiva – tanto di aver sviluppato patologie psichiatriche – sia sotto quello della negazione del conseguente status sociale;
(10) che inoltre dovrà essere riconosciuto un contributo al mantenimento del medesimo, tenuto conto che è ancora studente e quindi non è ancora economicamente indipendente;
(11) che, alla luce del fatto che il medesimo si è ormai affermato nel tessuto sociale con il cognome della madre, chiede di poter mantenere il cognome materno.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale ha dedotto: (1) di aver frequentato la sig.ra negli anni 1994-1996 quando
Pt_1 il medesimo aveva 18/19 anni e la 33/34; (2) che in quel periodo vi sono stati
Pt_1 dei rapporti occasionali sia con la sig.ra che con ragazze coetanee;
(3) che la
Pt_1 frequentazione con la sig.ra non era stabile, perché spesso la medesima spariva
Pt_1 per lunghi periodi per poi ricontattarlo;
(4) che detto rapporto è stato interrotto a seguito del matrimonio della sig.ra la quale è ricomparsa dopo qualche anno,
Pt_1 aveva avuto un figlio e cominciò a frequentare gli amici dell medesimo;
(5) CP_1 che in detto periodo l' venne presentato al figlio piccolo della quale CP_1 Pt_1
'amico della mamma'; (6) che non corrisponde al vero che il medesimo era informato del fatto che fosse suo figlio e che avrebbe acconsentito al riconoscimento;
(7) Pt_1 che nel 2012 la scrisse una lettera raccomandata al convenuto con la quale Pt_1 veniva sollevata la questione della presunta paternità del minore, tuttavia il convenuto non aveva alcun elemento né ricordo tangibile per poter dare credito a quanto sostenuto dalla (8) di essere sposato, di avere due figli ancora minorenni e di Pt_1 percepire uno stipendio di euro 1.500,00 mensili;
(9) che, sebbene il medesimo ricorda
Pagina 4 di 14 di aver avuto solo rapporti protetti con la madre di , si dichiara remissivo alla Pt_1 sottoposizione al test del DNA;
(10) che tuttavia non potrà essere accolta la domanda risarcitoria di parte attrice in assenza della consapevolezza della procreazione;
(11) che anche sotto il profilo economico si evidenzia che l'attore ha ricevuto fino ad oggi quanto necessario per tutte le sue esigenze di vita;
(12) che anche la richiesta di mantenimento ordinario non può essere accolta essendo del tutto sproporzionata rispetto ai mezzi ed alle disponibilità economiche del medesimo.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e nel caso in cui sia accertata la paternità del medesimo, che vengano respinte le ulteriori domande o, in subordine, che, per quanto attiene alla determinazione del contributo al mantenimento, disporne in misura proporzionale alle concrete disponibilità del medesimo.
La causa, istruita tramite documenti, testimonianze e ctu biologica, è stata rimessa al
Collegio per la decisione con provvedimento del 14.1.2025 da parte del giudice delegato, sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Preliminarmente, il Tribunale conferma il giudizio emesso dal giudice istruttore circa le istanze istruttorie formulate dalle parti, confermando l'ordinanza emessa in data
25.1.2024.
Secondariamente, il Tribunale rileva, sempre in via preliminare, che sebbene parte convenuta non abbia depositato, nel termine di legge, le note di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi valide le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi precedenti, potendosi applicare anche al nuovo rito l'orientamento ormai granitico formatosi sul punto all'interno della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza
11222/2018: “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.”).
1. Dichiarazione giudiziale di paternità.
La domanda è fondata e merita accoglimento nel merito alla luce delle risultanze istruttorie sul punto. Prima di tutto si osserva che parte convenuta non ha negato di aver avuto una relazione sentimentale con la madre dell'attore, sebbene abbia riferito
Pagina 5 di 14 di aver avuto con la medesima rapporti intimi sempre protetti, circostanza questa smentita dai risultati della ctu genetica svolta che ha accertato che in base all'analisi del
DNA dei profili genetici delle parti e della loro successiva comparazione ed analisi statistica è il padre biologico di “con la massima Controparte_1 Parte_1 probabilità ottenibile a livello scientifico.”.
Non si ritengono condivisibili le argomentazioni svolte dal convenuto circa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, come avanzata negli scritti difensivi conclusivi. Sebbene, infatti, all'esito del procedimento il convenuto non si sia opposto all'accoglimento di detta domanda, non ha provveduto spontaneamente ad effettuare il riconoscimento, attendendo comunque l'esito del presente giudizio. Non può, pertanto, affermarsi che la materia del contendere sia cessata.
Nessun rilievo circa la volontà dell'attore di mantenere il cognome materno, segno della sua identità personale ormai formatasi, tenuto conto dell'età del medesimo e del fatto che sin da piccolissimo si è sempre identificato con il cognome materno. L'art. 262
c.c. al secondo e al terzo comma prevede, infatti, “se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo;
il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.” (cfr.
Cass. 19734/2015: “In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5 c.p.c..”; ed ancora Cass. 26062/2014 in motivazione: “la questione, nei termini astratti proposti nel ricorso, può trovare adeguata risposta nella giurisprudenza di questa Corte, laddove si è affermato che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, avente copertura costituzionale assoluta, quale strumento identificativo di ogni individuo. È stato poi precisato che la ratio della norma non va individuata nell'esigenza di rendere la posizione del figlio naturale quanto più simile possibile a quella del figlio legittimo,
Pagina 6 di 14 ma in quella di garantire l'interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.
L'organo giurisdizionale deve pertanto aver riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento da parte del padre, ed è chiamato ad emettere, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome dell'uno o dell'altro genitore, un provvedimento contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero e prudente apprezzamento, nell'ambito del quale assume rilievo centrale non tanto l'interesse dei genitori, quanto quello del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito. Ne consegue che, oltre che nei casi in cui ne possa derivare un diretto pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del padre, l'assunzione del patronimico con esclusione del cognome materno non può essere disposta quando l'esclusione di detto cognome, ormai naturalmente associato al minore nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolva in una ingiusta privazione di un elemento distintivo della sua personalità.”).
2. Domanda di mantenimento.
Parte attrice ha avanzato domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento ordinario nei confronti del padre allegando di essere studente universitario, peraltro fuori sede, e, pertanto, di non aver raggiunto l'indipendenza economica nonostante la maggiore età.
All'esito del giudizio tale domanda deve essere respinta in assenza della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, prova che doveva essere assolta dal richiedente l'assegno.
In particolare, si osserva che a fondamento di tale domanda l'attore ha prodotto un contratto di locazione, scaduto in data 30.9.2023 (cfr. doc. 8) e mai rinnovato nonché un documento denominato 'tasse universitarie' (doc. 9 parte attrice) dal quale non è possibile ricavare un'iscrizione attuale dell'attore ad una facoltà universitaria né imputare quei pagamenti alle tasse universitarie. Non vi è in atti né la prova dell'iscrizione alla facoltà universitaria né dei relativi esami sostenuti, prova che poteva essere fornita dall'attore mediante produzione del c.d. libretto universitario digitalizzato (cfr. Cass. 26875/2023: “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondato il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e
Pagina 7 di 14 prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.”).
Pertanto, in assenza di ulteriori allegazioni e produzioni documentali, tenuto conto anche dell'età dell'attore, nato nel 1998, la domanda deve essere respinta.
3. Risarcimento del danno non patrimoniale.
Parte attrice ha, altresì, avanzato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del convenuto, sul presupposto del suo essere padre, potendosi configurare un illecito endofamiliare da parte del medesimo.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Come affermato pedissequamente dalla giurisprudenza di legittimità la violazione dei doveri connessi alla genitorialità trova la sua sanzione non soltanto nelle misure tipiche del diritto di famiglia ma può certamente integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. a tutela del diritto fondamentale del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori secondo il dettato costituzionale di cui all'art. 30: “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.” (cfr. Cass. 26301/2021; Cass. 28989/2019; Cass.
SS.UU. 26972/2008). Ciò significa che il solo fatto di aver generato un figlio comporta per ognuno dei genitori un dovere non solo di mantenimento economico del medesimo ma anche di assistenza morale, di educazione, di, sostanzialmente, cure amorevoli nei confronti del figlio. “L'assenza ed il disinteresse del genitore privano il minore, oltre che di apporti patrimoniali anche di beni immateriali essenziali, senza possibilità di rimedio, poiché si tratta di prestazioni infungibili e che devono essere assicurate con continuità negli anni della crescita;
di conseguenza, la condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'azione autonoma finalizzata al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla prole (Cass. 28551/2023).”(Cass.
14770/2024).
La contestazione resa sul punto da parte convenuta, circa l'assenza di conoscenza da parte del medesimo della sua paternità rispetto all'attore, è priva di fondamento, tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità
Pagina 8 di 14 nonché di quanto emerso all'esito del presente giudizio. Secondo il dettato del
Supremo Collegio: “l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento.” (Cass. 26205/2013).
Le prove orali espletate nel presente giudizio hanno dato prova di una ricostruzione fattuale ben diversa rispetto a quanto allegato dal convenuto, ricostruzione che può dirsi certamente attendibile.
La madre dell'attore, escussa all'udienza del 23.4.2024, ha reso una testimonianza circostanziata, precisa e del tutto attendibile riferendo che quando è rimasta incinta di la stessa non era certa di chi fosse il padre perché intratteneva rapporti intimi Pt_1 non protetti sia con il proprio coniuge di allora, che conseguentemente ha proceduto al disconoscimento della paternità, sia con l'odierno convenuto, specificando che ha dedotto la paternità soltanto quando ha cominciato a vedere le somiglianze fisiche tra il bambino e l E di tali somiglianze la madre dell'attore ha messo a
CP_1 conoscenza anche il convenuto (cfr. verbale udienza 23.4.2024: “poi quando è nato il bambino ci siamo visti, gliel'ho fatto vedere e poi quando si è cominciato a vedere le varie somiglianze ci siamo resi conto che era figlio suo (…). Quando ero incinta di Pt_1 CP_1 mi chiese di chi fosse il figlio che aspettavo ma io non lo sapevo perché avevo rapporti intimi non protetti sia con mio marito che con . Poi dopo la nascita, quando è stata evidente la
CP_1 somiglianza, se ne è accorto e io anche. era contento e a quel punto io dissi tutto a
CP_1 CP_1 mio marito per poter rimettere le cose al loro posto. voleva riconoscere come
CP_1 Pt_1 figlio suo e costruire una famiglia, non poteva riconoscerlo perché il bambino aveva il cognome di mio marito. Io mi sono separata, ho detto a mio marito che il figlio non era suo. A quel punto io e abbiamo cominciato a vederci alla luce del sole. Lui ha cominciato a frequentare casa
CP_1 mia e i miei parenti. Sono stata anche a casa di a far conoscere il bambino perché lo
CP_1 sapevano anche i genitori di .”).
CP_1
Pagina 9 di 14 Tali circostanze hanno trovato riscontro anche dalle ulteriori testimonianze assunte, posto che gli zii materni dell'attore hanno confermato che dopo la separazione della madre di , l'odierno convenuto frequentava sia la stessa che il bambino, Pt_1 stando insieme come una coppia (cfr. testimonianza resa da all'udienza Testimone_1 del 23.4.2024 nonché testimonianza resa da “quando ci fece questa Tes_2 comunicazione era ancora sposata. Dopo di che si separò. cominciò a frequentare la CP_1 famiglia e la casa, stava con il bambino, sembravano una famiglia.”).
Queste dichiarazioni risultano attendibili, non confutate dal teste di parte convenuta né dalla documentazione prodotta in giudizio. In particolare, si osserva che dalla lettera di risposta inviata dal convenuto alla madre dell'attore nel 2012 non emerge con chiarezza che il convenuto non fosse consapevole, o comunque, non avesse quantomeno il dubbio, che fosse suo figlio, non avendo negato, con Pt_1 chiarezza, la propria paternità ma facendo esternazioni poco chiare e piuttosto generiche.
Come, peraltro, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “sussiste la responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare del padre che non abbia riconosciuto il figlio ove egli abbia avuto la piena possibilità di essere consapevole della probabilità della propria paternità, ma ne abbia ignorato tutti i segnali, essendo in tale situazione suo onere ricorrere ad un'indagine tecnica e non essendo configurabile un concorso di colpa del figlio stesso per aver richiesto solo a distanza di anni l'accertamento giudiziale della paternità.”(cfr. Cass. 26205/2013). Se ne deduce, pertanto, che ammesso e non concesso che il convenuto non sapesse della propria paternità nel periodo di frequentazione con la madre dell'attore, quantomeno nel 2012 avrebbe dovuto coglierne i segnali, alla luce del tenore circostanziato della raccomandata ricevuta e nella consapevolezza di avere avuto una relazione sentimentale intima con la stessa, e magari ricorrere ad un'indagine di natura tecnica.
Ne consegue l'avvenuto accertamento della violazione dei doveri genitoriali da parte del padre di , violazione che certamente ha comportato un danno di natura Pt_1 non patrimoniale per il figlio. Tale assenza ha, certamente, la peculiarità di ledere la formazione della personalità del figlio stesso, il quale ha subito, in via presuntiva, un vuoto emotivo, relazionale e sociale dovuto all'assenza paterna, di fatto, sin dalla sua nascita. Occorre, infatti, considerare che l'attore era troppo piccolo per ricordarsi della frequentazione con il proprio padre biologico nei primissimi anni della propria vita e dopo il 2003 il medesimo è cresciuto con il cognome della sola madre, in totale assenza della figura paterna, assenza che indubbiamente ha inciso sulla sua crescita e sul suo
Pagina 10 di 14 benessere emotivo: “La privazione del rapporto genitoriale rappresenta infatti una tipica ipotesi di illecito endofamiliare che segna la vita del figlio abbandonato. Il diritto di un minore di godere dell'apporto di entrambi i genitori al fine di uno sviluppo armonico della propria identità costituisce una situazione giuridica soggettiva di rango primario, come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di sua lesione.”(Tribunale di Milano, Sez. IX, ordinanza del 23/7/2014).
Non si ritiene, al contrario, di poter affermare che la malattia psichiatrica di cui risulta essere affetto l'attore (cfr. certificato medico in atti) sia conseguenza del comportamento assente del padre, in assenza di prova del nesso causale, peraltro allegato del tutto genericamente dall'odierno attore.
In ordine alla quantificazione del danno si osserva che all'interno della giurisprudenza di legittimità si è formato un orientamento secondo il quale tale tipologia di danno, dovendo essere risarcito equitativamente, possa essere quantificato applicando in via analogica e con i dovuti correttivi, le tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (cfr. Cass. 34986/2022: “in tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con
l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.”; Cass. 28551/2023).
Pertanto, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano, tenuto conto che dall'istruttoria svolta vi è prova che il padre si sia disinteressato del figlio quantomeno dal 2001, si ritiene che possa essere riconosciuta all'attore la somma di euro 86.042,00, somma già rivalutata e comprensiva di interessi legali all'attualità. A tale somma si giunge riducendo di 2/3 l'importo che risulterebbe dall'applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, riduzione che si giustifica per il fatto che non ha mai convissuto con il padre e che comunque, in futuro, il Pt_1 rapporto potrebbe essere coltivato. A tale somma dovranno, infine, essere aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Risarcimento del danno patrimoniale.
Parte attrice ha domandato anche la condanna di controparte al risarcimento del danno patrimoniale subito consistito nel pregiudizio economico per l'omissione del suo mantenimento e per la perdita di occasioni che ne è conseguita potendo contare
Pagina 11 di 14 nell'arco della sua esistenza solamente sullo stipendio e sulla possibilità economica della madre, la quale si è fatta integralmente carico di tutte le spese per il figlio.
Sul punto occorre innanzitutto evidenziare che per quanto attiene all'omesso mantenimento avvenuto nel periodo in cui l'attore era minorenne non sussiste legittimazione del medesimo ad avanzare tale domanda, posto che il diritto al contributo al mantenimento e conseguentemente la legittimazione processuale al fine di ottenere il rimborso risiede in capo all'altro genitore (cfr. Cass. 7960/2017; Cass.
27653/2011; Cass. 9386/1999: “Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ. Quanto agli interessi sul capitale del figlio minore, essi, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'art. 324 cod. civ., sicché deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età.”).
Inoltre, si evidenzia che le allegazioni di parte attrice risultano piuttosto generiche, non corroborate da alcun supporto probatorio. Non è allegato alcun pregiudizio specifico né sussiste prova del c.d. danno da perdita di chance, limitandosi l'attore ad utilizzare formule di stile. La giurisprudenza di legittimità, sebbene abbia ritenuto legittimo il ricorso all'equità, tuttavia ha affermato che, trattandosi di spese già sostenute, sussiste la necessità che queste siano, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso (cfr. Cass. 22506/2010) e, con riguardo al danno da perdita di chance ha affermato, a più riprese, che l'accertamento del nesso causale tra fatto illecito ed evento di danno non si sottrae al regime probatorio ordinario (cfr. Cass. ordinanza
24050/2023; Cass. ordinanza 2261/2022: “In tema di risarcimento del danno da perdita di
"chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del
Pagina 12 di 14 conseguente pregiudizio. (Nella specie, in cui l'attore non era stato ammesso a partecipare alla prova scritta di un concorso indetto da un'azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso).”).
Tale domande deve, pertanto, essere respinta.
5. Spese processuali.
Alla luce dell'esito del giudizio il Tribunale ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% ponendo la parte restante a carico del convenuto. Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del concreto valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi).
Le spese tecniche, come liquidate in corso di causa, dovranno essere poste a carico del convenuto in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. accerta e dichiara che nato a [...] il [...] è figlio Parte_1 naturale di nato a [...] il [...] e per l'effetto, Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile di Firenze l'annotazione della presente sentenza;
3. Condanna parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti da che si liquidano in euro 86.042,00, oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
4. Respinge le ulteriori domande formulate dall'attore;
5. Compensa tra le parti nella misura di ½ le spese processuali ponendo la parte restante a carico di parte convenuta che si liquida in euro 7.051,50 per
Pagina 13 di 14 compensi, euro 620,05 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
6. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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