Versione
30 aprile 1952
30 aprile 1952
Art. 25.
Fermi restando i requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall' art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1 gennaio 1962 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:
=====================================================================
|Aliquota ridotta del| |Aliqota ridotta del|
|periodo minimo di | |periodo minimo di |
|contribuzione per la | |contribuzione per |
|pensione di | |la pensione di |
|----------------------| |---------------------|
| inva- | vecchiaia | | inva- | vecchiaia |
|lidita | | | lidita | |
|----------|-----------| |---------|-----------|
1952..........| 1/5 | 1/15 | 1957....| 3/5 | 7/15 |
1953..........| 2/5 | 2/15 | 1958....| 3/5 | 8/15 |
1954..........| 2/5 | 3/15 | 1959....| 4/5 | 9/15 |
1955..........| 2/5 | 4/15 | 1960....| 4/5 | 11/15 |
1956..........| 3/5 | 5/15 | 1961....| 4/5 | 13/15 |
Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall' art. 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 ,
modificato dall' art. 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126 .
Per coloro che si avvalgono della facolta' di prosecuzione
volontaria, di cui al precedente art. 5, nel periodo di validita' delle disposizioni di cui al presente articolo, i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Fermi restando i requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall' art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1 gennaio 1962 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:
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|Aliquota ridotta del| |Aliqota ridotta del|
|periodo minimo di | |periodo minimo di |
|contribuzione per la | |contribuzione per |
|pensione di | |la pensione di |
|----------------------| |---------------------|
| inva- | vecchiaia | | inva- | vecchiaia |
|lidita | | | lidita | |
|----------|-----------| |---------|-----------|
1952..........| 1/5 | 1/15 | 1957....| 3/5 | 7/15 |
1953..........| 2/5 | 2/15 | 1958....| 3/5 | 8/15 |
1954..........| 2/5 | 3/15 | 1959....| 4/5 | 9/15 |
1955..........| 2/5 | 4/15 | 1960....| 4/5 | 11/15 |
1956..........| 3/5 | 5/15 | 1961....| 4/5 | 13/15 |
Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall' art. 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 ,
modificato dall' art. 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126 .
Per coloro che si avvalgono della facolta' di prosecuzione
volontaria, di cui al precedente art. 5, nel periodo di validita' delle disposizioni di cui al presente articolo, i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/1984, n. 612Provvedimento: Nel caso di violazione delle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria, le somme aggiuntive che sono dovute (ex art. 25 della legge 4 aprile 1952 n. 218) dal datore di lavoro inadempiente costituiscono sanzioni civili, che, pur avendo anche funzione risarcitoria, con presunzione iuris et de iure, sono dirette al rafforzamento dell'Obbligo contributivo col quale si compenetrano, dando luogo ad un'unica obbligazione e, quindi, ad un'unica somma capitale, con la conseguenza che sull'intera somma, così integrata, spettano all'ente assicuratore gli interessi moratori nella misura legale. ( V 3891/81, mass n 414542; ( Conf 6579/80, mass n 410379).*Leggi di più...
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