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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/03/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1344/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 26.09.2023 da:
nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Castignano (AP), Borgo Garibaldi n. 161, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalinda Paolini, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele n. 44/a;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]CP_1 C.F._2
(AN), via Perugino n. 89, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Pernini del Foro di Ancona, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Senigallia (AN), via Mamiani n. 2;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: filiazione naturale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 26.09.2023, ha dedotto di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con dal novembre 2019 fino a luglio 2021, senza CP_1
mai coabitare;
dalla relazione è nato il figlio in data 01.10.2020 a Senigallia (AN); la Persona_1 relazione in realtà era di fatto finita dal momento della conoscenza della gravidanza a febbraio 2020, tuttavia, fino al luglio del 2021 essi avevano continuato a frequentarsi, pur se esclusivamente per il minore;
con autorizzazione del che aveva anche sottoscritto la richiesta di trasferimento CP_1
di residenza del figlio, la ricorrente con il bambino, in data 19.09.2022, si era trasferita a Castignano
(AP) ove attualmente risiede abitualmente con il figlio minore, mentre il resistente abita invece a
Senigallia; i genitori avevano già adottato tra di loro una provvisoria regolamentazione in merito all'affidamento, ai tempi di permanenza presso il padre e al contributo al mantenimento del figlio minore da parte di quest'ultimo, ma essa non poteva considerarsi definitiva: pertanto la ricorrente chiedeva al Tribunale di adottare la relativa disciplina.
Parte resistente, , si è costituita in giudizio, impugnando e contestando gli assunti in CP_2
fatto e in diritto posti a fondamento della domanda proposta da parte ricorrente. In particolare, egli ha rappresentato di essersi sempre preso cura di suo figlio, provvedendo al soddisfacimento di ogni suo bisogno, sia materiale che affettivo. Dunque, ha formulato le sue conclusioni così come riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 10.10.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti sono comparse personalmente, assistite dai rispettivi difensori, davanti al Giudice istruttore all'udienza del 06.02.2024; il Giudice, sentite le parti, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, da intendersi anche quale proposta transattiva ed ha rinviato ad altra udienza per ogni determinazione in ordine alla proposta conciliativa e, in caso di mancata accettazione di tale proposta, per la decisione sui mezzi istruttori. Alla successiva udienza del 14.03.2024, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata nella precedente udienza dal Giudice, con la precisazione di orario, nel senso che “il resistente accompagnerà il minore dalla madre in Castignano alle ore 18.30 della domenica e che nel periodo di chiusura della scuola materna lo accompagnerà dalla madre a Castignano alle ore 19.00 del lunedì”; all'esito della discussione orale della causa, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che le condizioni relative all'accordo intervenuto tra le parti, in recepimento della proposta formulata dal Giudice istruttore all'udienza del 06.02.2024 - così come precisata all'udienza del 14.03.2024 - avente ad oggetto l'entità del mantenimento da porre a carico del padre in favore del figlio minore, nonché l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita del padre al medesimo, appaiono adeguate ad assicurare il benessere psicofisico del minore, valutate anche le possibilità economiche dei genitori.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, sulla base della proposta conciliativa del GI.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, prende atto dell'accordo tra le parti e così provvede:
- il minore, , viene affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Persona_1
condiviso, con collocazione prevalente presso la madre al noto indirizzo in Castignano
(AP);
- il padre contribuirà al mantenimento del minore con il versamento di euro 270,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo di intesa di questo Tribunale e l'Ordine degli Avvocati;
- salvo diverso accordo, il padre potrà tenere il minore con sé dalle 19:30 del CP_1
venerdì fino alle 19 circa della domenica nella sua abitazione sita in Senigallia (AN); il minore verrà accompagnato all'abitazione del padre dalla madre, CP_1 [...]
mentre sarà il padre a riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre in Parte_1
Castignano (AP) alle ore 18.30 della domenica e, comunque, prima della cena. Nel periodo di chiusura della scuola materna, l' potrà tenere con sé il bambino tutti i fine CP_1
settimana fino al lunedì quando lo riaccompagnerà alle ore 19.00 presso la madre in
Castignano (AP). Nel periodo estivo, l' potrà tenere con sé il bambino anche per CP_1
quindici giorni non consecutivi, fino al compimento del quinto anno di età del minore. In seguito, potrà tenerlo con sé per quindici giorni consecutivi. In caso di festività infrasettimanali, limitate ad un solo giorno, il bambino rimarrà con la madre per evitargli il disagio dei viaggi. Il padre potrà tenere con sé il bambino il giorno della Vigilia di Natale
e il giorno di Natale, il giorno di San Silvestro e il giorno di Capodanno, il giorno dell'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
Spese legali compensate.
Ascoli Piceno, 18.03.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1344/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 26.09.2023 da:
nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Castignano (AP), Borgo Garibaldi n. 161, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalinda Paolini, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele n. 44/a;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]CP_1 C.F._2
(AN), via Perugino n. 89, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Pernini del Foro di Ancona, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Senigallia (AN), via Mamiani n. 2;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: filiazione naturale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 26.09.2023, ha dedotto di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con dal novembre 2019 fino a luglio 2021, senza CP_1
mai coabitare;
dalla relazione è nato il figlio in data 01.10.2020 a Senigallia (AN); la Persona_1 relazione in realtà era di fatto finita dal momento della conoscenza della gravidanza a febbraio 2020, tuttavia, fino al luglio del 2021 essi avevano continuato a frequentarsi, pur se esclusivamente per il minore;
con autorizzazione del che aveva anche sottoscritto la richiesta di trasferimento CP_1
di residenza del figlio, la ricorrente con il bambino, in data 19.09.2022, si era trasferita a Castignano
(AP) ove attualmente risiede abitualmente con il figlio minore, mentre il resistente abita invece a
Senigallia; i genitori avevano già adottato tra di loro una provvisoria regolamentazione in merito all'affidamento, ai tempi di permanenza presso il padre e al contributo al mantenimento del figlio minore da parte di quest'ultimo, ma essa non poteva considerarsi definitiva: pertanto la ricorrente chiedeva al Tribunale di adottare la relativa disciplina.
Parte resistente, , si è costituita in giudizio, impugnando e contestando gli assunti in CP_2
fatto e in diritto posti a fondamento della domanda proposta da parte ricorrente. In particolare, egli ha rappresentato di essersi sempre preso cura di suo figlio, provvedendo al soddisfacimento di ogni suo bisogno, sia materiale che affettivo. Dunque, ha formulato le sue conclusioni così come riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 10.10.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti sono comparse personalmente, assistite dai rispettivi difensori, davanti al Giudice istruttore all'udienza del 06.02.2024; il Giudice, sentite le parti, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, da intendersi anche quale proposta transattiva ed ha rinviato ad altra udienza per ogni determinazione in ordine alla proposta conciliativa e, in caso di mancata accettazione di tale proposta, per la decisione sui mezzi istruttori. Alla successiva udienza del 14.03.2024, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata nella precedente udienza dal Giudice, con la precisazione di orario, nel senso che “il resistente accompagnerà il minore dalla madre in Castignano alle ore 18.30 della domenica e che nel periodo di chiusura della scuola materna lo accompagnerà dalla madre a Castignano alle ore 19.00 del lunedì”; all'esito della discussione orale della causa, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che le condizioni relative all'accordo intervenuto tra le parti, in recepimento della proposta formulata dal Giudice istruttore all'udienza del 06.02.2024 - così come precisata all'udienza del 14.03.2024 - avente ad oggetto l'entità del mantenimento da porre a carico del padre in favore del figlio minore, nonché l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita del padre al medesimo, appaiono adeguate ad assicurare il benessere psicofisico del minore, valutate anche le possibilità economiche dei genitori.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, sulla base della proposta conciliativa del GI.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, prende atto dell'accordo tra le parti e così provvede:
- il minore, , viene affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Persona_1
condiviso, con collocazione prevalente presso la madre al noto indirizzo in Castignano
(AP);
- il padre contribuirà al mantenimento del minore con il versamento di euro 270,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo di intesa di questo Tribunale e l'Ordine degli Avvocati;
- salvo diverso accordo, il padre potrà tenere il minore con sé dalle 19:30 del CP_1
venerdì fino alle 19 circa della domenica nella sua abitazione sita in Senigallia (AN); il minore verrà accompagnato all'abitazione del padre dalla madre, CP_1 [...]
mentre sarà il padre a riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre in Parte_1
Castignano (AP) alle ore 18.30 della domenica e, comunque, prima della cena. Nel periodo di chiusura della scuola materna, l' potrà tenere con sé il bambino tutti i fine CP_1
settimana fino al lunedì quando lo riaccompagnerà alle ore 19.00 presso la madre in
Castignano (AP). Nel periodo estivo, l' potrà tenere con sé il bambino anche per CP_1
quindici giorni non consecutivi, fino al compimento del quinto anno di età del minore. In seguito, potrà tenerlo con sé per quindici giorni consecutivi. In caso di festività infrasettimanali, limitate ad un solo giorno, il bambino rimarrà con la madre per evitargli il disagio dei viaggi. Il padre potrà tenere con sé il bambino il giorno della Vigilia di Natale
e il giorno di Natale, il giorno di San Silvestro e il giorno di Capodanno, il giorno dell'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
Spese legali compensate.
Ascoli Piceno, 18.03.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo