Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8816/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8816 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 12.03.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata come in Parte_1 C.F._1 atti presso lo studio dell'avv. Rodolfo Spanò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in Orta di Atella (CE), Controparte_1 C.F._2 alla via S. Donato n.44;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12.03.2025, il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 29.09.2023, , Parte_1 in atti generalizzata, premettendo che in data 28.04.2001 nel Comune di Orta di
Atella (CE) aveva contratto matrimonio concordatario con il SI. e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati tre figli, allo stato tutti maggiorenni, (nato PE il 29.05.2001), (nata il [...]) e (nata il [...]), deduceva: PE R_
- - che i coniugi avevano stabilito la residenza familiare in Orta di Atella, presso un immobile acquistato contraendo un mutuo cointestato (per un rateo mensile pari ad euro 350,00), le cui rate per talune mensilità non venivano corrisposte;
- che
l'affectio coniugalis era già da tempo venuta meno a causa della prolungata assenza del marito, il quale, lavorando fuori Regione, rientrava a casa soltanto per il week- end;
-di essere casalinga e di non aver mai lavorato per scelta condivisa con il marito;
-che il marito svolge il lavoro di posatore di porfido alle dipendenze di una ditta con sede in Pescara, guadagnando circa 2000,00 al mese.
Per detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dal marito;
- porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di essa ricorrente nella misura di euro 300,00 e al mantenimento indiretto dei figli con la somma mensile di € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche;
-
l'assegnazione a essa istante della casa coniugale.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, non si Controparte_1 costituiva in giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 07.02.2024 il giudice delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, si riservava;
a scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 18.03.2024, rinviava per l'audizione dei figli all'udienza del 07.05.2024.
Alla predetta udienza, il giudice delegato, sentite le figlie e , si PE R_ riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 07.06.2024, qui di seguito integralmente trascritti: Rinviava, poi, per la discussione all'udienza del 21.02.2025 (differita al
12.03.2025).
All'udienza del 12.03.2025, il giudice relatore, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il visto del P.M.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, SI.
, il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è costituito Controparte_1 in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, la contumacia del resistente, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO/DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO
DELLA PROLE
Nulla deve disporsi in ordine al regime di affido e al diritto di visita della figlia , R_ in quanto la stessa è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, avendo compiuto il diciottesimo anno di età in data 23.11.2023.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore convivente con le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e . PE R_
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Orta di Atella (CE) alla via Fortunato
Giustino n. 7, è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente alle figlie e PE
, maggiorenni non economicamente autosufficienti, con la conseguenza che R_ sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla SI.ra . Pt_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla SI.ra
, si rileva che la parte vi ha espressamente rinunciato all'udienza tenutasi Pt_1 in data 12.03.2025.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre ed in favore della madre a titolo di mantenimento del figlio (nato nel 2001), PE ritiene il tribunale di disporre la revoca dell'assegno de quo determinato in via provvisoria ed urgente, con ordinanza depositata in data 07.06.2024, in euro
200,00.
Rileva il tribunale che i presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni sono rappresentati dall'inizio di un'attività lavorativa che permette loro di raggiungere l'indipendenza economica, oppure dalla circostanza che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia o rifiuto ingiustificato del lavoro stesso da parte dei figli. In tema di dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, che hanno raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Ora, nell'accertamento dei presupposti per il mantenimento del figlio maggiorenne, pare opportuno richiamare un'ordinanza della Suprema Corte, n. 17183/2020, la quale ha operato una lettura analitica dell'articolo 337-septies c.c., comma 1, onde fornire gli elementi guida cui il giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la decisione sull'an del contributo. All'uopo, la Suprema Corte ha evidenziato che tale accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari ( in tal senso anche Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). La Suprema Corte, peraltro, aveva già operato un'interpretazione del sistema normativo, che pone una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, evidenziando come sussiste il diritto del figlio al mantenimento nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, avuto riguardo alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Secondo la Suprema Corte, con orientamento condiviso dal tribunale, "la funzione educativa del mantenimento
è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014,
n. 18076; nonché Cass. 22 giugno 20i.6, n. 12952, in motiv.). Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto
2014, n. 18076; nello stesso senso molte altre, ad es. Cass. 11 aprile 2019, n.
10207, in motivazione). Risulta, ormai acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori o con uno di essi, va effettuata infatti dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. in tal senso Cass. 2014/ n. 18076 che richiama anche. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve, dunque, essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione, nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, dal medesimo
(Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ. 5088/2018; Cass.civ. 12952/2016).
Trasponendo tali coordinate al caso di specie, ad avviso del Collegio non possono ritenersi sussistenti i presupposti tali da giustificare la previsione, in capo all'odierno resistente, di un perdurante obbligo di mantenimento in favore del figlio
PE
Gli elementi emersi nel corso del giudizio, ovvero la circostanza rappresentata dalla ricorrente per cui ha trovato lavoro come manovale con contratto in PE scadenza il 31.03.2025, rinnovabile, e con guadagni giornalieri pari a 60,00 euro lordi (cfr. verbale d'udienza del 12.03.2025), sono elementi che evidenziano il totale inserimento nel mondo del lavoro ed una capacità a produrre reddito determinante una completa autonomia economica.
In ragione di ciò, nulla deve esser previsto a titolo di mantenimento in suo favore.
In ordine al mantenimento delle figlie minori e , considerato che le PE R_ stesse convivono con la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il tribunale che, tenuto conto dell'età delle figlie e dell'assenza di dati reddituali certi relativi al resistente stante la contumacia, eccettuate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di comparizione (ove ha riferito che il marito lavora in provincia di Pescara come posatore di porfido, cfr. verbale d'udienza del 07.02.2024), debba essere confermato l'obbligo del SI. di CP_1 concorrere al mantenimento di e nella misura complessiva di euro PE R_
400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 07.06.2024.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della SI.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Parte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ), nato Controparte_1 C.F._2
a Villaricca (NA) il 26.10.1977, residente in [...];
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1 ); C.F._2
- assegna la casa familiare, sita in Orta di Atella (CE) alla via Fortunato Giustino
n. 7;
-pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 SI.ra l'assegno mensile pari alla somma di euro 400,00 (euro 200,00 Parte_1 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento delle figlie e , maggiorenni PE R_ ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio per le ragioni di cui PE in parte motiva a decorrere dal mese di marzo 2025;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orta di Atella (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 6, Parte II, Serie A, anno 2001);
- nulla per le spese.
Così deciso, in camera di conSIlio.
Aversa, 6.5.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro