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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER AN, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5586/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Nuova Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4982/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133280675000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133280675000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3014/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.09720220133280675000 relativa a TARI 2014-2015 eccependo che l'imposta non è dovuta in quanto la società non produce rifiuti, la prescrizione dei crediti non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti, contestando altresì la maggiorazione del 200% per le sanzioni. Si costituiva in giudizio AdER che chiedeva il rigetto del ricorso.
La CGT di primo grado disponeva l'integrazione del contraddittorio con la chiamata di Roma
Capitale quale ente impositore al fine della eventuale produzione delle notifiche degli atti presupposti che, però non si costituiva in giudizio.
La CGT di Roma con sentenza n. 4982/2024 ha accolto il ricorso accogliendo l'eccezione di prescrizione con compensazione delle spese. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Roma Capitale chiedendone la riforma con condanna della ricorrente alle spese.
Nel presente giudizio di appello si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna della controparte alle spese. All'udienza del 21/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che la CGT di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo maturato il termine di prescrizione quinquennale dei tributi locali in quanto l'AdER non ha fornito la prova della notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata con conseguente violazione della procedura prevista per il recupero del credito erariale e nullità della cartella impugnata.
L'appellante Roma Capitale con il primo motivo eccepisce l'erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti producendo copia degli atti notificati in secondo grado. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge chiaramente che in quella fase l'agente della riscossione non ha prodotto la prova delle notifiche degli atti presupposti né tale prova è stata fornita da
Roma Capitale quale ente impositore non costituitosi in giudizio. La prova delle asserite notifiche è stata prodotta da Roma Capitale in grado di appello rilevando la
Corte che tale deposito è da considerarsi legittimo in considerazione del fatto che le preclusioni introdotte dal d.lgs n. 220/2023 che ha modificato l'art. 58 del dlgs n. 546/92 sono applicabili ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, successivamente al 1/9/2024 (art. 4 c. 2 d.lgs n. 220/2023), mentre il presente giudizio è stato instaurato in primo grado in epoca antecedente.
Nel merito osserva la Corte che l'appello è infondato.
Risulta infatti dagli atti prodotti e, in particolare, dalla cartolina di ricevimento del 7/1/2019, che gli avvisi TARI relativi al periodo 1/1/2014 – 30/4/2015 relativi ad un immobile locato come magazzino e non più utilizzato dalla società ricorrente, sarebbero stati consegnati ad un soggetto, del quale non è indicato né il nome né la qualifica, dall'ufficiale postale, ma è soltanto genericamente indicato come “delegato”, con apposizione da parte del ricevente di una firma dalla quale non è dato evincere il nome del soggetto che ha ricevuto il plico né se lo stesso sia un dipendente della società ricorrente o sia un estraneo. Conseguentemente ritiene la Corte che la documentazione prodotta non fornisce prova idonea a ritenere correttamente notificati gli avvisi presupposti, ragion per cui alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata nel presente procedimento (19/9/2022), ritiene questa Corte che fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione del tributo, condividendo la decisione del primo giudice che, pertanto, si ritiene di confermare.
In considerazione della fondatezza del primo motivo inerente l'ammissibilità della produzione documentale in appello si ritengono sussistere motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello del Comune. spese compensate.
Roma 21/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER AN, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5586/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Nuova Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4982/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133280675000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133280675000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3014/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.09720220133280675000 relativa a TARI 2014-2015 eccependo che l'imposta non è dovuta in quanto la società non produce rifiuti, la prescrizione dei crediti non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti, contestando altresì la maggiorazione del 200% per le sanzioni. Si costituiva in giudizio AdER che chiedeva il rigetto del ricorso.
La CGT di primo grado disponeva l'integrazione del contraddittorio con la chiamata di Roma
Capitale quale ente impositore al fine della eventuale produzione delle notifiche degli atti presupposti che, però non si costituiva in giudizio.
La CGT di Roma con sentenza n. 4982/2024 ha accolto il ricorso accogliendo l'eccezione di prescrizione con compensazione delle spese. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Roma Capitale chiedendone la riforma con condanna della ricorrente alle spese.
Nel presente giudizio di appello si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna della controparte alle spese. All'udienza del 21/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che la CGT di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo maturato il termine di prescrizione quinquennale dei tributi locali in quanto l'AdER non ha fornito la prova della notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata con conseguente violazione della procedura prevista per il recupero del credito erariale e nullità della cartella impugnata.
L'appellante Roma Capitale con il primo motivo eccepisce l'erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti producendo copia degli atti notificati in secondo grado. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge chiaramente che in quella fase l'agente della riscossione non ha prodotto la prova delle notifiche degli atti presupposti né tale prova è stata fornita da
Roma Capitale quale ente impositore non costituitosi in giudizio. La prova delle asserite notifiche è stata prodotta da Roma Capitale in grado di appello rilevando la
Corte che tale deposito è da considerarsi legittimo in considerazione del fatto che le preclusioni introdotte dal d.lgs n. 220/2023 che ha modificato l'art. 58 del dlgs n. 546/92 sono applicabili ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, successivamente al 1/9/2024 (art. 4 c. 2 d.lgs n. 220/2023), mentre il presente giudizio è stato instaurato in primo grado in epoca antecedente.
Nel merito osserva la Corte che l'appello è infondato.
Risulta infatti dagli atti prodotti e, in particolare, dalla cartolina di ricevimento del 7/1/2019, che gli avvisi TARI relativi al periodo 1/1/2014 – 30/4/2015 relativi ad un immobile locato come magazzino e non più utilizzato dalla società ricorrente, sarebbero stati consegnati ad un soggetto, del quale non è indicato né il nome né la qualifica, dall'ufficiale postale, ma è soltanto genericamente indicato come “delegato”, con apposizione da parte del ricevente di una firma dalla quale non è dato evincere il nome del soggetto che ha ricevuto il plico né se lo stesso sia un dipendente della società ricorrente o sia un estraneo. Conseguentemente ritiene la Corte che la documentazione prodotta non fornisce prova idonea a ritenere correttamente notificati gli avvisi presupposti, ragion per cui alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata nel presente procedimento (19/9/2022), ritiene questa Corte che fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione del tributo, condividendo la decisione del primo giudice che, pertanto, si ritiene di confermare.
In considerazione della fondatezza del primo motivo inerente l'ammissibilità della produzione documentale in appello si ritengono sussistere motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello del Comune. spese compensate.
Roma 21/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti