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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi iscritti ai nn. 4515/2022 e 3687/2023 R.G., il primo dei quali (iscritto al n. 4515/2022 R.G.) proposto da AL D’URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- ricorrente -
contro FALLIMENTO “LA PALMA S.R.L.” in liquidazione, in persona del curatore;
CONDOMINIO LA PALMA, in persona dell’amministratore pro tempore;
CONDOMINIO PARZIALE DI CUI ALLE PALAZZINE “D” E “C” DEL CONDOMINIO LA PALMA, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore;
PA NA e GI NA;
- intimati -
risarcimento danni ad immobile da parti condominiali Civile Sent. Sez. 3 Num. 3742 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 19/02/2026 Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -2- avverso la sentenza n. 2344/2021 della CORTE d’APPELLO di CATANIA, pubblicata il 13/12/2021, in causa iscr. al n. 232/20 r.g.; ed il secondo (iscritto al n. 3687/2023 R.G.) proposto da PA e GI NA, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avv. Aldo PISTONE;
- ricorrenti principali - contro AL D’URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- controricorrente al ricorso principale - - ricorrente incidentale - nonché contro UR del Fallimento “LA PALMA S.r.l. in liquidazione”, in persona del curatore pro tempore, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avv. IO BLANCO;
- controricorrente al ricorso principale - - ricorrente incidentale - contro AL D’URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- controricorrente al ricorso incidentale - - ricorrente incidentale - contro Condominio “La Palma” generale, via Nuovaluce 73, Tremestieri Etneo, in persona dell’amministratore pro tempore come indicato in ricorso;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1993/2022 della CORTE d’APPELLO di CATANIA, pubblicata il 26/10/2022, in causa iscr. al n. 232/20 r.g.; ricorsi riuniti con separata ordinanza, resa in esito alla camera di consiglio della medesima udienza pubblica in cui è stato discusso il secondo di detti ricorsi, cui si rinvia per le conclusioni ivi prese;
Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -3- udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/02/2026 dal Presidente Dott. RA DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alessandro PEPE, il quale ha concluso per il rigetto;
udito l’avvocato AL D’UR, che insiste per l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso. Fatti di causa 1. La controversia ha ad oggetto la domanda di AL D’UR, proposta davanti al Tribunale di Catania, con atto di citazione notificato il 27/09/2016, nei confronti del “Condominio generale la Palma” e del “Condominio parziale delle Palazzine C e D”, per i danni patiti fin dal 2008 al proprio immobile in Tremestieri Etneo, sottostante ad un solaio in uso in parte a ciascuno dei convenuti, con richiesta di loro condanna all’esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione delle cause e al risarcimento di tutti i danni, nonché di declaratoria di non debenza degli oneri condominiali per il periodo in cui l’immobile era stato inagibile. 2. Costituitisi i CO delle Palazzine C e D, fu su loro richiesta autorizzata la chiamata in causa la curatela del fallimento della “La Palma snc in liquidazione”, quale successore nella proprietà del bene cui avevano ascritto le infiltrazioni e i danni;
e intervennero spontaneamente due dei condòmini di altra palazzina (la “H”) e, quindi, del Condominio generale La Palma, PA e GI IN, chiedendo l’estromissione di quel Condominio, siccome estraneo alle aree a cui erano state ascritte le cause dei danni, ma deducendo pure un giudicato esterno in forza della sentenza n. 1305/2011 della Corte d’appello di Catania, resa in esito a Cass. 18487/2010. 3. Il Tribunale di Catania respinse la domanda, con sentenza n. 2902/2019 e in sostanziale accoglimento delle eccezioni di giudicato, condannando l’attore al pagamento delle spese in favore di tutti i convenuti;
ma il D’UR interpose appello, iscritto al n. 232/2020 r.g. Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -4- della corte territoriale etnea, al quale resistettero i CO della Palazzine C e D, la UR del Fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” e gli interventori in primo grado PA e GI IN. 4. La Corte territoriale, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio generale La Palma e questo restato contumace, con una prima sentenza (pubblicata il 13/12/2021 col n. 2344) “pronunciando non definitivamente” sul gravame, lo dichiarò improcedibile nei confronti del Fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” - sia per carenza di litisconsorzio necessario sostanziale nella domanda risarcitoria, sia perché ogni domanda era riservata al tribunale fallimentare - e condannò l’appellante alle spese del grado in favore della UR, correggendo pure la statuizione di condanna alle spese in primo grado nei rapporti con la medesima controparte, in ragione dell’ammissione di essa al patrocinio a spese dello Stato. 5. Avverso tale sentenza propose immediato ricorso per cassazione AL D’UR, con atto notificato in data 08/02/2022, articolato su due motivi e iscritto al n. 4515/2022 del r.g. di questa Corte, al quale non resistette alcuna delle parti intimate. 6. Proseguita l’istruzione dell’appello, fu disposta ed espletata c.t.u., al cui esito la Corte territoriale pronunciò sentenza definitiva (pubblicata il 26/10/2022 col n. 1993), con la quale: negò l’improcedibilità della domanda contro la UR;
negò rilievo al pregresso giudicato, identificando come diversi ed ulteriori i fatti e i danni cui quello si riferiva;
negò la prescrizione del diritto al risarcimento;
individuò le cause dei danni nelle aree di pertinenza delle palazzine C+D, ma nella disponibilità dell’intero condominio “generale”, pure nella misura in cui erano rimaste in proprietà della venditrice poi fallita, per come usate impropriamente e da tutti inadeguatamente manutenute;
rilevò la carenza di domande dell’originario attore contro il fallimento;
escluse il concorso della condotta del danneggiato;
riconobbe il danno emergente, ma solo in Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -5- parte il lucro cessante (tra l’altro, avendo escluso la zona “M” e riferendolo distintamente, in ragione della diversa estensione della inutilizzabilità, ai periodi giugno 2008 - maggio 2015 ed al successivo fino a marzo 2022), applicati elementi desunti dalla Banca dati dell’OMI dell’Agenzia delle Entrate sul valore locativo;
riconobbe la rivalutazione;
accolse, così, la domanda risarcitoria contro i CO delle palazzine C e D e contro il Condominio generale, condannandoli, in solido tra loro, da un lato, a pagare al D’UR la somma di € 23.435 a titolo di danno emergente e di € 144.489 a titolo di lucro cessante, oltre accessori, nonché, dall’altro, all’esecuzione delle opere indicate dal c.t.u.; accolse la domanda di manleva dei CO delle Palazzine C e D nei confronti del Fallimento “La Palma RL in liq.ne”; respinse la domanda di esenzione dai contributi condominiali;
regolò le spese del doppio grado ponendo quelle dell’appellante D’UR e quelle di c.t.u. a carico dei CO condannati e degli interventori in primo grado PA e GI IN, dichiarando irripetibili le spese relative al Fallimento e compensando quelle tra le altre parti. 7. Per la cassazione di tale ultima sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, notificato a partire dal 07/02/2023 e poi iscritto al n. 3687/23 r.g. di questa Corte, PA e GI IN, con atto articolato su diciassette motivi;
resistono con separati controricorsi, coi quali dispiegano ricorso incidentale: la UR del Fallimento “La Palma RL in liquidazione”, con atto depositato il 17/03/2023 e articolato su undici motivi;
AL D’UR, con atto depositato il 31/03/2023 e articolato su tre motivi. Inoltre, al ricorso incidentale della UR resiste il D’UR, con ricorso incidentale depositato il 23/04/2023 e articolato su tre motivi;
al ricorso incidentale del D’UR resistono, con ulteriore controricorso, PA e GI IN. 8. Disposta la trattazione in pubblica udienza per il 28/11/2025, il ricorso è stato poi rifissato per l’odierna pubblica udienza del Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -6- 06/02/2026, per consentire, in esito alla trattazione contestuale, la riunione con il ricorso dispiegato dal D’UR avverso la sentenza non definitiva (o parziale) n. 2344/2021 della medesima Corte d’appello di Catania e resa nella medesima causa n. 232/2020 r.g. di quell’ufficio, iscritto al n. 4515/2022 r.g. di questa Corte, richiamata al precedente punto 4. 9. Il Pubblico Ministero e il ricorrente, che ha pure depositato unitaria memoria sui due ricorsi, hanno concluso come in epigrafe. 10. In esito alla discussione contestuale di entrambi i ricorsi, con separata ordinanza indicata in epigrafe, è stata disposta la riunione dei due ricorsi e, precisamente, di quello iscritto per secondo a quello iscritto per primo: i fatti di causa del ricorso riunito al presente sono quindi esposti nella ripetuta ordinanza, alla quale si fa, anche a tal fine, qui integrale rinvio. Ragioni della decisione 1. Va, preliminarmente, dato atto della riunione, al presente ricorso (iscritto al n. 4515/2022 del r.g. di questa Corte) e con separata coeva (ma logicamente preliminare) ordinanza, del ricorso iscritto al n. 3687/2023 r.g., in applicazione del consolidato principio per il quale (per tutte: Cass., ord. 28/06/2019, n. 17603; Cass. 10/04/2017, n. 9192; Cass. 10/07/2001, n. 9377; Cass. 10/05/1983, n. 3202) è doverosa la riunione dei “ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva)”, “trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall’articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza”. Infatti, occorre porre rimedio alla contemporanea separata pendenza, dinanzi a questa Corte, dei ricorsi relativi a sentenze rese in secondo grado nel corso della medesima controversia, iscritta al n. 232/2020 r.g. della Corte d’appello di Catania: un primo, iscritto al n. 4515/2022 r.g., avverso la sentenza n. 2344/2021 della detta Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -7- Corte territoriale, depositata il 13/12/2021, non definitiva in quanto parziale;
un secondo, iscritto al n. 3687/2023 r.g., avverso la sentenza n. 1993/2022 della stessa Corte d’appello, pubblicata il 26/10/2022, qualificabile come definitiva, avendo pronunciato su tutti i rapporti tra le parti in causa. 2. Va, poi, rilevata la rituale notifica del ricorso iscritto per primo al r.g. di questa Corte (proposto avverso la sentenza non definitiva - o, rectius, parziale, siccome idonea a definire i rapporti processuali almeno nei confronti di una delle parti - n. 2344 del 13/12/2021 della Corte d’appello di Catania), eseguita con messaggio di posta elettronica certificata consegnato in data 08/02/2022 agli avv. SE ME (difensori, in appello, di PA e GI IN), IO LA (difensore, in appello, del Fallimento), nonché AN PO (difensore, in appello, dei soli CO delle Palazzine C e D;
e non anche, come invece risulta dall’intestazione della sentenza del Tribunale per il primo grado, del Condominio generale), nonché con messaggio di posta elettronica certificata consegnato il 09/02/2022 a tale SE AN, indicato dal ricorrente nella relata quale amministratore e legale rappresentante pro tempore del Condominio generale La Palma (e senza alcuna possibilità, per questa Corte, di verificare la corrispondenza al vero di tale asserita qualità). A tale ricorso si applica, quindi, ratione temporis, il rito di legittimità anteriore a quello modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. 3. Tale primo ricorso è articolato su due motivi e contesta la statuizione di condanna alle spese dell’appellante AL D’UR in favore della UR: con il primo, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., poiché il ricorrente non era la parte in causa che aveva chiamato in giudizio la UR e non aveva svolto domande nei suoi confronti, così da non poter essere ritenuto responsabile dell’improcedibilità della domanda dispiegata, dai convenuti, nei confronti del Fallimento Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -8- stesso;
con il secondo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., poiché egli aveva chiesto l’estromissione del Fallimento dal giudizio, neppure essendo egli responsabile della dichiarata improcedibilità della domanda nei confronti di questo, dispiegata esclusivamente dai chiamanti CO. 4. I motivi, assorbita in quella del secondo la trattazione del primo, non possono trovare accoglimento. È vero che, per regola generale e consolidata (fin da Cass. 19/05/1980, n. 3289), la parte originaria soccombente sopporta le spese del chiamato, anche se essa non abbia provveduto a chiamare in causa il terzo, tranne il solo caso in cui la chiamata sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria (su tale ultimo punto, tra molte: Cass., ord. 18/04/2023, n. 10364, ove ulteriori richiami). 5. E, tuttavia, le spese del grado di appello sono state correttamente poste a carico appunto dell’appellante: da un lato, non opera l’appena vista eccezione alla regola generale, non apparendo manifestamente infondato il dispiegamento - da parte dei chiamanti - almeno della domanda di accertamento dell’entità del concorso delle diverse concause nella produzione del danno e, così, della concreta misura della responsabilità pure nei confronti del proprietario dei beni, poi fallito, impregiudicata la questione della opponibilità della pronuncia alla curatela e della sua azionabilità nei confronti del fallito tornato in bonis o dei suoi successori;
dall’altro, la medesima regola generale deve trovare applicazione pure in relazione ad una sentenza parziale, idonea a definire i rapporti processuali tra solo alcune delle parti, poiché è a quel momento che vanno regolate le spese, quanto meno in base al principio di causalità: infatti, l’appellante stesso ha evocato in giudizio per il gravame anche la UR del Fallimento, senza che consti, nel ricorso oggi in esame, che egli abbia specificato alcunché al riguardo, né mai poi argomentato sull’improcedibilità delle domande contro la medesima, anche solo da altri, dispiegate. Il rigetto del ricorso Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -9- iscritto al n. 4515/2022 r.g. non implica una pronuncia sulle spese, visto che, avverso di esso, le parti intimate sono rimaste tali. 6. La conseguenza è che la sentenza non definitiva o parziale, in difetto di sua impugnativa e non constando riserva di impugnazione ad opera delle parti diverse dall’appellante, originario attore, diventa irretrattabile. Infatti, “costituisce principio consolidato che nel caso di sentenza d’appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d’ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva” (in tal senso, tra le altre: Cass., ord. 15/09/2025, n. 25205; Cass., ord. 11/07/2024, n. 19145; Cass., ord. 03/05/2012, n. 6689; Cass. 08/06/2007, n. 13513). 7. Tale conclusione, applicata alla fattispecie in esame, implica la definitività del rilievo di “improcedibilità” della “domanda formulata nei confronti del Fallimento ‘La Palma s.r.l. in liquidazione’” (v. quarta, non numerata, pagina della sentenza non definitiva, righe undicesima e seguenti), posto a base della finale statuizione (v. dispositivo della detta sentenza) di declaratoria di improcedibilità, nei confronti della UR del Fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione”, del solo appello proposto dal D’UR avverso la sentenza di primo grado, di rigetto integrale delle sue domande. 8. Su questa premessa, può passarsi alla disamina della res controversa disegnata dalla successiva sentenza definitiva, oggetto dei trentaquattro motivi sviluppati dalle parti contrapposte col Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -10- ricorso iscritto al n. 3687/23 r.g. e quelli incidentali, l’uno e gli altri riuniti al primo come da ordinanza in epigrafe indicata. 9. Al riguardo, il ricorso principale risulta notificato, quanto alle parti restate intimate, con messaggi di posta elettronica certificata consegnati il 07/02/2023 sia all’avv. Angiolamaria PO, difensore in appello dei soli Condomini delle Palazzine “C” e “D”, sia a tale SE AN, indicato dai ricorrenti nella relata di notifica quale amministratore e legale rappresentante pro tempore del Condominio generale La Palma: anche in tal caso non si ha modo di riscontrare la corrispondenza al vero della qualità prospettata in capo al destinatario della notifica, la quale deve aversi per rituale. 10. Tanto implica che al ricorso in esame e ai relativi controricorsi e ricorsi incidentali si applica, a differenza del precedente (e mantenendo ognuno la disciplina rispettivamente applicabile ratione temporis: in generale, sul punto, v. Cass., ord. 13/12/2024, n. 32365), la disciplina del rito di legittimità dettata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: tra l’altro, quella dei termini, dei requisiti di contenuto-forma e delle modalità di deposito dei ricorsi, principale e incidentali. Non viene invece in questione, alla stregua delle difese delle parti e potendosi allora qui dare per presupposta, la conclusione della sufficienza del deposito del ricorso incidentale, affermata dalle prime pronunce di legittimità (Cass. 31/12/2025, n. 34998; Cass., ord. 28/08/2025, n. 24051; Cass., Sez. U., ord. 28/08/2025, n. 24046; Cass., ord. 02/04/2025, n. 8678; Cass. 09/07/2024, n. 18683), pure nell’ipotesi del dispiegamento, con esso, di censure alla sentenza gravata che coinvolgano altre parti, restate però intimate davanti a questa Corte. 11. È, ora, inevitabile qui tratteggiare i motivi ivi sviluppati: A) col ricorso principale PA e GI IN lamentano sostanzialmente (e così sommariamente o descrittivamente riassunte le amplissime rubriche, illustrazioni e argomentazioni): Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -11- A1: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione degli artt. 324-327 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. e altro, quanto agli effetti della mancata citazione in appello del Condominio generale;
A2: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed altro, per l’illegittimità dell’ordine di rinnovare la notifica in appello al Condominio generale;
A3: ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., omesso esame della relata della notifica originaria dell’atto di appello, da cui non risultava alcuna notifica al Condominio generale;
A4: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione del “giudicato” di cui alla sentenza non definitiva resa dalla Corte d’appello di Catania, n. 2344/21, sulla scindibilità delle cause e sull’improcedibilità dell’appello contro la curatela, sicché non vi era litisconsorzio con il Condominio generale;
A5: ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione del comando recato dalla sentenza non definitiva e motivazione illogica, tra l’altro perché è stata ordinata l’esecuzione di opere in solido su beni altrui;
A6: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., illegittima estensione della domanda risarcitoria oltre i limiti originari dell’atto di citazione;
A7: in via subordinata e ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della c.t.u., la quale è stata percipiente e si è espletata su documenti irritualmente acquisiti;
A8: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della c.t.u. anche perché illegittimamente ha esteso l’ambito della domanda risarcitoria originaria;
A9: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della c.t.u. sulla quantificazione dei danni da destinazione commerciale, poiché mai provatine i presupposti e tardiva la produzione di documentazione sul punto;
Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -12- A10: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’erroneità della quantificazione dei danni con riferimento a singole porzioni di immobile;
A11: in via subordinata e ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della c.t.u. per acquisizione di un documento nuovo sulla condominialità dell’area; A12: in via subordinata e ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la mancata considerazione della riconduzione dei danni alla zona “M” a quanto già era oggetto del giudicato del 2011, ma pure l’erronea attribuzione di responsabilità al Condominio generale per parti di beni pertinenti al solo condominio della Palazzina “D”; A13: in via subordinata e ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’erroneità della qualifica di comuni (pure al Condominio generale) degli spazi da cui si originano i danni, mentre vi erano atti pubblici e altri elementi per negarlo;
A14: in via subordinata e ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il travisamento dei documenti sulla prova del concorso del danneggiato, sicché occorreva diminuire risarcimento in misura corrispondente;
A15: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la non novità dell’eccezione di prescrizione, almeno parziale, formulata dai ricorrenti principali IN;
A16: in via subordinata e ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione con i controcrediti per contributi condominiali non corrisposti;
A17: in via subordinata, l’illegittimità della condanna alle spese;
B) col ricorso incidentale la UR del Fallimento La Palma RL lamenta sostanzialmente (così descrittivamente riassunte le ampie rubriche, illustrazioni e argomentazioni): B1: ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324-329 cod. proc. Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -13- civ., poiché era stata pronunciata sentenza parziale di improcedibilità domanda contro il fallimento;
B2: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione del giudicato derivante dalla richiamata sentenza parziale;
B3: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., vizio di extrapetizione, poiché vi era stata espressa rinuncia alla domanda di manleva nei confronti della UR o, almeno, la sua subordinazione al ritorno in bonis dell’impresa fallita;
B4: ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., vizio di extrapetizione sulla rinuncia alla domanda di manleva;
B5: ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle stesse norme di cui al motivo 1, in relazione alla circostanza che la sentenza parziale aveva già provveduto su spese di primo grado;
B6: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione del giudicato su quanto sopra;
B7: in via subordinata e ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., poiché la pronuncia sull’estensione delle cause dei danni non era stata preceduta da sollecitazione di contraddittorio sul punto, anche perché, dopo la limitazione della domanda al caso di ritorno in bonis dell’impresa fallita, la UR non aveva partecipato allo sviluppo del procedimento;
B8: in via subordinata e ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione del contraddittorio in relazione a tanto;
B9: in via subordinata e ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 183, 281 sexies e 345 co. 3 cod. proc. civ., poiché la c.t.u. si è basata su documenti irritualmente acquisiti;
B10: in via subordinata, la medesima doglianza del motivo precedente, ma ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.; Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -14- B11: in via subordinata e ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., poiché erronea o ingiusta è stata la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite per entrambi i gradi, per le ragioni sviluppate ai motivi 5 e 6; C) col ricorso incidentale avverso quello principale dei IN, AL D’UR lamenta sostanzialmente (così descrittivamente riassunte le rubriche, illustrazioni e argomentazioni), formulando ogni motivo ai sensi dei nn. 3-4-5 dell’art. 360 cod. proc. civ.: C1: la nullità della sentenza e vizio motivazionale sui criteri di quantificazione e sulla liquidazione del danno da lucro cessante;
C2: in subordine rispetto al motivo precedente, la nullità della sentenza e vizio motivazionale sull’esatta individuazione della inutilizzabilità totale dell’immobile; C3: in via subordinata al motivo precedente, la nullità della sentenza, vizio motivazionale e omesso esame in ordine al momento di inutilizzabilità totale dell’immobile; D) col ricorso incidentale avverso l’incidentale della UR, AL D’UR denuncia sostanzialmente (così descrittivamente riassunte le rubriche, illustrazioni e argomentazioni): D1: ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e vizio motivazionale sui criteri di quantificazione e sulla liquidazione del danno da lucro cessante;
D2: ai sensi dei nn. 3-4-5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e vizio motivazionale sull’esatta individuazione dell’inutilizzabilità totale dell’immobile; D3: ai sensi dei nn. 3-4-5 dell’art. 360 cod. proc. civ., in subordine rispetto al motivo precedente, la nullità della sentenza e vizio motivazionale sulla inutilizzabilità totale dell’immobile. 12. Va, a questo punto, dato atto che, in difetto di reazione da parte dei CO, che, nonostante la loro condanna solidale al pagamento di una somma ed all’esecuzione di opere, restano qui Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -15- intimati nonostante la rituale notifica del ricorso principale (e ribadita l’impossibilità della verifica dell’identità e carica del destinatario di quella col legale rappresentante dell’intimato Condominio generale, già contumace in appello), la sentenza definitiva passa in giudicato (stavolta, formale e sostanziale) nei loro confronti (salva ed impregiudicata la valutazione degli effetti di un esito eventualmente positivo dell’impugnazione, ad opera di due dei condòmini del Condominio generale, in virtù della generale loro autonoma legittimazione individuale - concorrente, mancando di personalità giuridica il condominio, con quello dell’amministratore - ad agire e resistere a tutela dei propri diritti di comproprietario pro quota: su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. 18/04/2019, n. 10934, oppure Cass. 01/07/2024, n. 18003). Tanto consegue alla natura scindibile delle cause sviluppate dal danneggiato nei confronti dei CO ed estese da questi alla UR, trattandosi effettivamente di pretese verso una pluralità di corresponsabili a titolo diverso, senza che il titolo di responsabilità dell’uno dipenda da quello dell’altro (per tutte: Cass. 14/07/2009, n. 16391; Cass., ord. 21/08/2018, n. 20860) e, quindi, configurandosi un’ipotesi di solidarietà passiva. 13. Quanto al ricorso principale di PA e GI IN, non assume rilievo la palese violazione del precetto dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla novella arrecata dal d.lgs. n. 149 del 2022 più su richiamato, in ordine alla chiara e sintetica esposizione dei motivi: il ricorso si protrae per cinquantasei pagine, immemore delle disposizioni dettate per la composizione dell’atto anche dal D.M. 110/23 (la cui violazione non integra, di per sé, una ragione di inammissibilità del ricorso: Cass. 23/12/2025, n. 33933), riuscendo a individuare nella gravata sentenza ben diciassette motivi, illustrati con modalità che rendono particolarmente ardua la ricostruzione della tesi di diritto sostenuta e delle ragioni di fatto a suo suffragio, sovente avvinte in una inestricabile commistione. Infatti, nonostante tale tecnica espositiva, non è del tutto preclusa Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -16- la possibilità di estrapolare, in qualche modo, la sostanza delle prolisse e talora confuse doglianze dei ricorrenti;
a tutto concedere, tanto potrà rilevare in sede di liquidazione delle spese di lite (Cass., ord. 15/10/2025, n. 27552). 14. Tanto premesso, non possono accogliersi i primi quattro motivi, congiuntamente esaminati per intima connessione, che configurano un giudicato derivante dalla sentenza non definitiva sulla non inscindibilità delle cause e sulla non solidarietà delle posizioni giuridiche di originari convenuti e chiamati: è ben vero che in detta sentenza non definitiva si legge che “le posizioni giuridiche dei Condomini chiamati in causa e del soggetto giuridico fallito possono essere eventualmente concorrenti, non alternative e né solidali, in ordine alla causazione dei danni lamentati”, per la diversità del relativo titolo, sicché “l’accertamento delle rispettive responsabilità può essere oggetto, quindi, di processi diversi, trattabili in unico contesto giudiziale solo per ragioni di economia processuale, ma non di efficacia delle relative statuizioni”; e tuttavia, da un lato, tale argomentazione è solo una delle giustificazioni della declaratoria di improcedibilità della causa, appunto e proprio in quanto scindibile, nei confronti della UR, ma evidentemente per la dirimente ragione che i relativi accertamenti e le relative pronunce restano riservate al giudice fallimentare: pertanto, tale argomentazione è, di per sé sola, insuscettibile di passare in giudicato;
dall’altro lato, poi, nella fattispecie in esame, l’ordine di integrazione del contraddittorio, ove mai potesse dirsi impropriamente emesso su di un inesistente presupposto di inscindibilità, ben potrebbe riqualificarsi come reso ai sensi del diverso art. 332 cod. proc. civ. e, perciò, legittimamente in grado di estendere il contraddittorio in appello pure nei confronti del Condominio generale, benché non coinvolto dall’originaria spontanea iniziativa dell’appellante. 15. Il quinto motivo del ricorso principale è, poi, inammissibile per eterogeneità delle censure, poiché con queste si Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -17- ripropone la tesi del giudicato sulla non scindibilità, che si è vista - al precedente punto 14 - non corretta, pretendendo di trarre da quella anche un profilo di illogicità della motivazione su ulteriori profili, come l’incongruità di una condanna ad intervenire su beni altrui;
eppure, una tale mera illogicità non solo non integra più, dalla novella del 2012 del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., un vizio deducibile per cassazione, ma soprattutto (ove si riesca a desumere in tal senso l’esatta portata della complessa articolazione espositiva) si risolve piuttosto nella contestazione della correttezza o della fondatezza degli assunti: ciò che, con immediata evidenza, non integra alcuno dei soli gravi vizi ormai ammissibili dopo la richiamata novella del 2012. 16. Il sesto motivo, invece, depurato dalla doglianza di vizio motivazionale (non configurabile per ragioni analoghe a quanto appena detto), può dirsi fondato, nella misura in cui l’oggetto della domanda, che i ricorrenti principali lamentano ampliato rispetto alla prospettazione originaria, è stato individuato nella gravata sentenza - con motivazione assertiva e, pertanto, non esaustiva - in esito alle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., indicate in modo del tutto generico ed omnicomprensivo (v. la quinta, non numerata, pagina della sentenza qui gravata), mentre i ricorrenti documentano nel loro ricorso che la precisa individuazione dei danni invocati è avvenuta con la memoria di cui al terzo dei termini previsti da quella disposizione: vale a dire, tardivamente. 17. E neppure gli altri argomenti sviluppati subito dopo (seconda metà della quinta e prima metà della sesta, non numerata, pagina) dalla sentenza qui gravata dànno adeguatamente conto della riconducibilità dei danni oggetto della risarcitoria ad eventi o fatti posteriori e diversi o, comunque, della loro non sussumibilità entro la precedente pronuncia, soprattutto dinanzi alle ampie e articolate contestazioni delle controparti quanto alla specifica loro ricomprensione nell’atto introduttivo di lite e nei soli atti coi quali una Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -18- precisazione della domanda era ancora consentita: contestazioni analitiche, che meritavano molto maggiori attenzione e puntualità, invece mancate. 18. Pertanto, risulta inficiata l’intera ricostruzione della Corte d’appello sull’estensione della domanda del D’UR e, pertanto, a catena: sulla non operatività del precedente giudicato, sulla legittimità degli accertamenti condotti dal consulente tecnico di ufficio, sulla correttezza dell’individuazione dei beni da cui si originavano i danni, sulla quantificazione di questi stessi. 19. L’accoglimento del sesto motivo comporta, vista la loro espressa formulazione in via subordinata, l’assorbimento dei motivi dal settimo al sedicesimo del ricorso principale;
mentre analoga pronuncia di assorbimento merita il diciassettesimo, relativo al capo sulle spese, ma solo perché la cassazione sul merito della gravata sentenza definitiva impone che il giudice del rinvio proceda a nuova regolamentazione di quelle, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della controversia. 20. Per passare al ricorso incidentale proposto dalla UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione”, la conclusione sopra raggiunta al precedente punto 7 consente di rilevare con immediatezza, quale conseguenza della preclusione derivante dalla mancata impugnazione della sentenza non definitiva in ordine alla statuizione processuale sulle domande contro la UR del Fallimento “La Palma RL in liquidazione”, la fondatezza dei motivi da uno a sei, sopra riassunti sub B1 e B2 del precedente punto 11: tutti, da differenti angolazioni, rivolti contro i capi della sentenza definitiva che pronunciano su domande a vario titolo dispiegate nei confronti della UR, nonostante la preclusione (così correttamente inteso il richiamo al “giudicato”) derivante dalla statuizione della sentenza non definitiva o parziale resa nel corso dello stesso grado d’appello. 21. L’accoglimento dei primi sei motivi di tale ricorso incidentale implica l’assorbimento di quelli dal settimo al decimo, Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -19- siccome formulati in modo espresso in via subordinata;
e analoga pronuncia di assorbimento merita l’undicesimo, relativo al capo sulle spese, anche in questo caso solo perché la cassazione sul merito della gravata sentenza definitiva impone al giudice del rinvio di procedere a nuova regolamentazione di quelle, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della controversia. 22. Va ora esaminato il ricorso incidentale di AL D’UR avverso il ricorso principale di PA e GI IN: ma, al riguardo, non può prescindersi dal rilievo della sua tardività. Esso è stato, invero, depositato il 31/03/2023 e, quindi, oltre il termine, qualificato perentorio per giurisprudenza consolidata di legittimità (basti un richiamo, tra le prime, a Cass. 18/06/1981, n. 4001, seguita da innumerevoli altre), statuito dall’art. 370 cod. proc. civ. nel testo oggi vigente ed applicabile ratione temporis;
né incidendo sulla relativa qualifica la novella del richiamato d.lgs. 149 del 2022 (Cass., ord. n. 8678/25 e sent. n. 18683/24, già citate). Di esso e dei motivi ivi sviluppati (e delle doglianze ivi agitate, tratteggiate sopra, sub C1, C2 e C3 del punto 11), non si può, così, tener conto, dovendosene dichiarare l’inammissibilità. 23. Il ricorso incidentale proposto da AL D’UR contro il ricorso incidentale della UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione”, invece, è stato tempestivamente proposto;
ma i relativi motivi, investendo sostanzialmente la liquidazione del danno, restano assorbiti dall’accoglimento dei motivi in ordine all’an debeatur dei ricorsi principale e incidentale della UR e le relative questioni potranno essere riproposte in sede di rinvio. 24. Fermo il giudicato già rilevato sopra al punto 12, l’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale (rigettati i primi quattro, inammissibile il quinto e assorbiti quelli dal settimo al diciassettesimo) e dei primi sei motivi del ricorso incidentale della UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” (assorbiti i restanti), con declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -20- proposto da AL D’UR avverso il ricorso principale (proposto da PA e GI IN) e di assorbimento del ricorso incidentale dal medesimo D’UR proposto nei confronti del ricorso incidentale della UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione”, implica, per la necessità di altri accertamenti di fatto (alla cui stregua valutare pure la regolazione delle spese successive alla sentenza parziale anche quanto alla chiamata UR, da regolarsi in relazione alla soccombenza finale delle parti rimaste in causa), la cassazione della gravata sentenza definitiva in relazione alle censure qui accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, pure per le spese di questo giudizio di legittimità. 25. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale AL D’UR e al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale da lui proposto avverso il ricorso principale, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte: a) Dà atto della riunione del ricorso iscritto al n. 3687/2023 r.g. al presente ricorso, iscritto al n. 4515/2022 r.g.; b) Rigetta il ricorso iscritto al n. 4515/2022 r.g.; c) Del ricorso iscritto al n. 3687/2023 r.g.: rigetta i primi quattro motivi, dichiara inammissibile il quinto, accoglie il sesto e dichiara assorbiti i restanti;
d) Del ricorso incidentale proposto dalla UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” contro il ricorso principale iscritto al n. 3687/2023 r.g.: accoglie i primi sei motivi, assorbiti i restanti;
Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -21- e) Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da AL D’UR avverso il ricorso principale iscritto al n. 3687/2023 r.g.; f) Dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da AL D’UR avverso il ricorso incidentale dispiegato dalla UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” avverso il ricorso principale iscritto al n. 3687/2023 r.g.; g) Cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, addì 6 febbraio 2026. Il Presidente estensore (RA De EF)
- ricorrente -
contro FALLIMENTO “LA PALMA S.R.L.” in liquidazione, in persona del curatore;
CONDOMINIO LA PALMA, in persona dell’amministratore pro tempore;
CONDOMINIO PARZIALE DI CUI ALLE PALAZZINE “D” E “C” DEL CONDOMINIO LA PALMA, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore;
PA NA e GI NA;
- intimati -
risarcimento danni ad immobile da parti condominiali Civile Sent. Sez. 3 Num. 3742 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 19/02/2026 Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -2- avverso la sentenza n. 2344/2021 della CORTE d’APPELLO di CATANIA, pubblicata il 13/12/2021, in causa iscr. al n. 232/20 r.g.; ed il secondo (iscritto al n. 3687/2023 R.G.) proposto da PA e GI NA, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avv. Aldo PISTONE;
- ricorrenti principali - contro AL D’URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- controricorrente al ricorso principale - - ricorrente incidentale - nonché contro UR del Fallimento “LA PALMA S.r.l. in liquidazione”, in persona del curatore pro tempore, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avv. IO BLANCO;
- controricorrente al ricorso principale - - ricorrente incidentale - contro AL D’URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- controricorrente al ricorso incidentale - - ricorrente incidentale - contro Condominio “La Palma” generale, via Nuovaluce 73, Tremestieri Etneo, in persona dell’amministratore pro tempore come indicato in ricorso;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1993/2022 della CORTE d’APPELLO di CATANIA, pubblicata il 26/10/2022, in causa iscr. al n. 232/20 r.g.; ricorsi riuniti con separata ordinanza, resa in esito alla camera di consiglio della medesima udienza pubblica in cui è stato discusso il secondo di detti ricorsi, cui si rinvia per le conclusioni ivi prese;
Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -3- udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/02/2026 dal Presidente Dott. RA DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alessandro PEPE, il quale ha concluso per il rigetto;
udito l’avvocato AL D’UR, che insiste per l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso. Fatti di causa 1. La controversia ha ad oggetto la domanda di AL D’UR, proposta davanti al Tribunale di Catania, con atto di citazione notificato il 27/09/2016, nei confronti del “Condominio generale la Palma” e del “Condominio parziale delle Palazzine C e D”, per i danni patiti fin dal 2008 al proprio immobile in Tremestieri Etneo, sottostante ad un solaio in uso in parte a ciascuno dei convenuti, con richiesta di loro condanna all’esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione delle cause e al risarcimento di tutti i danni, nonché di declaratoria di non debenza degli oneri condominiali per il periodo in cui l’immobile era stato inagibile. 2. Costituitisi i CO delle Palazzine C e D, fu su loro richiesta autorizzata la chiamata in causa la curatela del fallimento della “La Palma snc in liquidazione”, quale successore nella proprietà del bene cui avevano ascritto le infiltrazioni e i danni;
e intervennero spontaneamente due dei condòmini di altra palazzina (la “H”) e, quindi, del Condominio generale La Palma, PA e GI IN, chiedendo l’estromissione di quel Condominio, siccome estraneo alle aree a cui erano state ascritte le cause dei danni, ma deducendo pure un giudicato esterno in forza della sentenza n. 1305/2011 della Corte d’appello di Catania, resa in esito a Cass. 18487/2010. 3. Il Tribunale di Catania respinse la domanda, con sentenza n. 2902/2019 e in sostanziale accoglimento delle eccezioni di giudicato, condannando l’attore al pagamento delle spese in favore di tutti i convenuti;
ma il D’UR interpose appello, iscritto al n. 232/2020 r.g. Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -4- della corte territoriale etnea, al quale resistettero i CO della Palazzine C e D, la UR del Fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” e gli interventori in primo grado PA e GI IN. 4. La Corte territoriale, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio generale La Palma e questo restato contumace, con una prima sentenza (pubblicata il 13/12/2021 col n. 2344) “pronunciando non definitivamente” sul gravame, lo dichiarò improcedibile nei confronti del Fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” - sia per carenza di litisconsorzio necessario sostanziale nella domanda risarcitoria, sia perché ogni domanda era riservata al tribunale fallimentare - e condannò l’appellante alle spese del grado in favore della UR, correggendo pure la statuizione di condanna alle spese in primo grado nei rapporti con la medesima controparte, in ragione dell’ammissione di essa al patrocinio a spese dello Stato. 5. Avverso tale sentenza propose immediato ricorso per cassazione AL D’UR, con atto notificato in data 08/02/2022, articolato su due motivi e iscritto al n. 4515/2022 del r.g. di questa Corte, al quale non resistette alcuna delle parti intimate. 6. Proseguita l’istruzione dell’appello, fu disposta ed espletata c.t.u., al cui esito la Corte territoriale pronunciò sentenza definitiva (pubblicata il 26/10/2022 col n. 1993), con la quale: negò l’improcedibilità della domanda contro la UR;
negò rilievo al pregresso giudicato, identificando come diversi ed ulteriori i fatti e i danni cui quello si riferiva;
negò la prescrizione del diritto al risarcimento;
individuò le cause dei danni nelle aree di pertinenza delle palazzine C+D, ma nella disponibilità dell’intero condominio “generale”, pure nella misura in cui erano rimaste in proprietà della venditrice poi fallita, per come usate impropriamente e da tutti inadeguatamente manutenute;
rilevò la carenza di domande dell’originario attore contro il fallimento;
escluse il concorso della condotta del danneggiato;
riconobbe il danno emergente, ma solo in Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -5- parte il lucro cessante (tra l’altro, avendo escluso la zona “M” e riferendolo distintamente, in ragione della diversa estensione della inutilizzabilità, ai periodi giugno 2008 - maggio 2015 ed al successivo fino a marzo 2022), applicati elementi desunti dalla Banca dati dell’OMI dell’Agenzia delle Entrate sul valore locativo;
riconobbe la rivalutazione;
accolse, così, la domanda risarcitoria contro i CO delle palazzine C e D e contro il Condominio generale, condannandoli, in solido tra loro, da un lato, a pagare al D’UR la somma di € 23.435 a titolo di danno emergente e di € 144.489 a titolo di lucro cessante, oltre accessori, nonché, dall’altro, all’esecuzione delle opere indicate dal c.t.u.; accolse la domanda di manleva dei CO delle Palazzine C e D nei confronti del Fallimento “La Palma RL in liq.ne”; respinse la domanda di esenzione dai contributi condominiali;
regolò le spese del doppio grado ponendo quelle dell’appellante D’UR e quelle di c.t.u. a carico dei CO condannati e degli interventori in primo grado PA e GI IN, dichiarando irripetibili le spese relative al Fallimento e compensando quelle tra le altre parti. 7. Per la cassazione di tale ultima sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, notificato a partire dal 07/02/2023 e poi iscritto al n. 3687/23 r.g. di questa Corte, PA e GI IN, con atto articolato su diciassette motivi;
resistono con separati controricorsi, coi quali dispiegano ricorso incidentale: la UR del Fallimento “La Palma RL in liquidazione”, con atto depositato il 17/03/2023 e articolato su undici motivi;
AL D’UR, con atto depositato il 31/03/2023 e articolato su tre motivi. Inoltre, al ricorso incidentale della UR resiste il D’UR, con ricorso incidentale depositato il 23/04/2023 e articolato su tre motivi;
al ricorso incidentale del D’UR resistono, con ulteriore controricorso, PA e GI IN. 8. Disposta la trattazione in pubblica udienza per il 28/11/2025, il ricorso è stato poi rifissato per l’odierna pubblica udienza del Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -6- 06/02/2026, per consentire, in esito alla trattazione contestuale, la riunione con il ricorso dispiegato dal D’UR avverso la sentenza non definitiva (o parziale) n. 2344/2021 della medesima Corte d’appello di Catania e resa nella medesima causa n. 232/2020 r.g. di quell’ufficio, iscritto al n. 4515/2022 r.g. di questa Corte, richiamata al precedente punto 4. 9. Il Pubblico Ministero e il ricorrente, che ha pure depositato unitaria memoria sui due ricorsi, hanno concluso come in epigrafe. 10. In esito alla discussione contestuale di entrambi i ricorsi, con separata ordinanza indicata in epigrafe, è stata disposta la riunione dei due ricorsi e, precisamente, di quello iscritto per secondo a quello iscritto per primo: i fatti di causa del ricorso riunito al presente sono quindi esposti nella ripetuta ordinanza, alla quale si fa, anche a tal fine, qui integrale rinvio. Ragioni della decisione 1. Va, preliminarmente, dato atto della riunione, al presente ricorso (iscritto al n. 4515/2022 del r.g. di questa Corte) e con separata coeva (ma logicamente preliminare) ordinanza, del ricorso iscritto al n. 3687/2023 r.g., in applicazione del consolidato principio per il quale (per tutte: Cass., ord. 28/06/2019, n. 17603; Cass. 10/04/2017, n. 9192; Cass. 10/07/2001, n. 9377; Cass. 10/05/1983, n. 3202) è doverosa la riunione dei “ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva)”, “trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall’articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza”. Infatti, occorre porre rimedio alla contemporanea separata pendenza, dinanzi a questa Corte, dei ricorsi relativi a sentenze rese in secondo grado nel corso della medesima controversia, iscritta al n. 232/2020 r.g. della Corte d’appello di Catania: un primo, iscritto al n. 4515/2022 r.g., avverso la sentenza n. 2344/2021 della detta Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -7- Corte territoriale, depositata il 13/12/2021, non definitiva in quanto parziale;
un secondo, iscritto al n. 3687/2023 r.g., avverso la sentenza n. 1993/2022 della stessa Corte d’appello, pubblicata il 26/10/2022, qualificabile come definitiva, avendo pronunciato su tutti i rapporti tra le parti in causa. 2. Va, poi, rilevata la rituale notifica del ricorso iscritto per primo al r.g. di questa Corte (proposto avverso la sentenza non definitiva - o, rectius, parziale, siccome idonea a definire i rapporti processuali almeno nei confronti di una delle parti - n. 2344 del 13/12/2021 della Corte d’appello di Catania), eseguita con messaggio di posta elettronica certificata consegnato in data 08/02/2022 agli avv. SE ME (difensori, in appello, di PA e GI IN), IO LA (difensore, in appello, del Fallimento), nonché AN PO (difensore, in appello, dei soli CO delle Palazzine C e D;
e non anche, come invece risulta dall’intestazione della sentenza del Tribunale per il primo grado, del Condominio generale), nonché con messaggio di posta elettronica certificata consegnato il 09/02/2022 a tale SE AN, indicato dal ricorrente nella relata quale amministratore e legale rappresentante pro tempore del Condominio generale La Palma (e senza alcuna possibilità, per questa Corte, di verificare la corrispondenza al vero di tale asserita qualità). A tale ricorso si applica, quindi, ratione temporis, il rito di legittimità anteriore a quello modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. 3. Tale primo ricorso è articolato su due motivi e contesta la statuizione di condanna alle spese dell’appellante AL D’UR in favore della UR: con il primo, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., poiché il ricorrente non era la parte in causa che aveva chiamato in giudizio la UR e non aveva svolto domande nei suoi confronti, così da non poter essere ritenuto responsabile dell’improcedibilità della domanda dispiegata, dai convenuti, nei confronti del Fallimento Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -8- stesso;
con il secondo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., poiché egli aveva chiesto l’estromissione del Fallimento dal giudizio, neppure essendo egli responsabile della dichiarata improcedibilità della domanda nei confronti di questo, dispiegata esclusivamente dai chiamanti CO. 4. I motivi, assorbita in quella del secondo la trattazione del primo, non possono trovare accoglimento. È vero che, per regola generale e consolidata (fin da Cass. 19/05/1980, n. 3289), la parte originaria soccombente sopporta le spese del chiamato, anche se essa non abbia provveduto a chiamare in causa il terzo, tranne il solo caso in cui la chiamata sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria (su tale ultimo punto, tra molte: Cass., ord. 18/04/2023, n. 10364, ove ulteriori richiami). 5. E, tuttavia, le spese del grado di appello sono state correttamente poste a carico appunto dell’appellante: da un lato, non opera l’appena vista eccezione alla regola generale, non apparendo manifestamente infondato il dispiegamento - da parte dei chiamanti - almeno della domanda di accertamento dell’entità del concorso delle diverse concause nella produzione del danno e, così, della concreta misura della responsabilità pure nei confronti del proprietario dei beni, poi fallito, impregiudicata la questione della opponibilità della pronuncia alla curatela e della sua azionabilità nei confronti del fallito tornato in bonis o dei suoi successori;
dall’altro, la medesima regola generale deve trovare applicazione pure in relazione ad una sentenza parziale, idonea a definire i rapporti processuali tra solo alcune delle parti, poiché è a quel momento che vanno regolate le spese, quanto meno in base al principio di causalità: infatti, l’appellante stesso ha evocato in giudizio per il gravame anche la UR del Fallimento, senza che consti, nel ricorso oggi in esame, che egli abbia specificato alcunché al riguardo, né mai poi argomentato sull’improcedibilità delle domande contro la medesima, anche solo da altri, dispiegate. Il rigetto del ricorso Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -9- iscritto al n. 4515/2022 r.g. non implica una pronuncia sulle spese, visto che, avverso di esso, le parti intimate sono rimaste tali. 6. La conseguenza è che la sentenza non definitiva o parziale, in difetto di sua impugnativa e non constando riserva di impugnazione ad opera delle parti diverse dall’appellante, originario attore, diventa irretrattabile. Infatti, “costituisce principio consolidato che nel caso di sentenza d’appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d’ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva” (in tal senso, tra le altre: Cass., ord. 15/09/2025, n. 25205; Cass., ord. 11/07/2024, n. 19145; Cass., ord. 03/05/2012, n. 6689; Cass. 08/06/2007, n. 13513). 7. Tale conclusione, applicata alla fattispecie in esame, implica la definitività del rilievo di “improcedibilità” della “domanda formulata nei confronti del Fallimento ‘La Palma s.r.l. in liquidazione’” (v. quarta, non numerata, pagina della sentenza non definitiva, righe undicesima e seguenti), posto a base della finale statuizione (v. dispositivo della detta sentenza) di declaratoria di improcedibilità, nei confronti della UR del Fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione”, del solo appello proposto dal D’UR avverso la sentenza di primo grado, di rigetto integrale delle sue domande. 8. Su questa premessa, può passarsi alla disamina della res controversa disegnata dalla successiva sentenza definitiva, oggetto dei trentaquattro motivi sviluppati dalle parti contrapposte col Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -10- ricorso iscritto al n. 3687/23 r.g. e quelli incidentali, l’uno e gli altri riuniti al primo come da ordinanza in epigrafe indicata. 9. Al riguardo, il ricorso principale risulta notificato, quanto alle parti restate intimate, con messaggi di posta elettronica certificata consegnati il 07/02/2023 sia all’avv. Angiolamaria PO, difensore in appello dei soli Condomini delle Palazzine “C” e “D”, sia a tale SE AN, indicato dai ricorrenti nella relata di notifica quale amministratore e legale rappresentante pro tempore del Condominio generale La Palma: anche in tal caso non si ha modo di riscontrare la corrispondenza al vero della qualità prospettata in capo al destinatario della notifica, la quale deve aversi per rituale. 10. Tanto implica che al ricorso in esame e ai relativi controricorsi e ricorsi incidentali si applica, a differenza del precedente (e mantenendo ognuno la disciplina rispettivamente applicabile ratione temporis: in generale, sul punto, v. Cass., ord. 13/12/2024, n. 32365), la disciplina del rito di legittimità dettata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: tra l’altro, quella dei termini, dei requisiti di contenuto-forma e delle modalità di deposito dei ricorsi, principale e incidentali. Non viene invece in questione, alla stregua delle difese delle parti e potendosi allora qui dare per presupposta, la conclusione della sufficienza del deposito del ricorso incidentale, affermata dalle prime pronunce di legittimità (Cass. 31/12/2025, n. 34998; Cass., ord. 28/08/2025, n. 24051; Cass., Sez. U., ord. 28/08/2025, n. 24046; Cass., ord. 02/04/2025, n. 8678; Cass. 09/07/2024, n. 18683), pure nell’ipotesi del dispiegamento, con esso, di censure alla sentenza gravata che coinvolgano altre parti, restate però intimate davanti a questa Corte. 11. È, ora, inevitabile qui tratteggiare i motivi ivi sviluppati: A) col ricorso principale PA e GI IN lamentano sostanzialmente (e così sommariamente o descrittivamente riassunte le amplissime rubriche, illustrazioni e argomentazioni): Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -11- A1: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione degli artt. 324-327 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. e altro, quanto agli effetti della mancata citazione in appello del Condominio generale;
A2: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed altro, per l’illegittimità dell’ordine di rinnovare la notifica in appello al Condominio generale;
A3: ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., omesso esame della relata della notifica originaria dell’atto di appello, da cui non risultava alcuna notifica al Condominio generale;
A4: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione del “giudicato” di cui alla sentenza non definitiva resa dalla Corte d’appello di Catania, n. 2344/21, sulla scindibilità delle cause e sull’improcedibilità dell’appello contro la curatela, sicché non vi era litisconsorzio con il Condominio generale;
A5: ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione del comando recato dalla sentenza non definitiva e motivazione illogica, tra l’altro perché è stata ordinata l’esecuzione di opere in solido su beni altrui;
A6: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., illegittima estensione della domanda risarcitoria oltre i limiti originari dell’atto di citazione;
A7: in via subordinata e ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della c.t.u., la quale è stata percipiente e si è espletata su documenti irritualmente acquisiti;
A8: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della c.t.u. anche perché illegittimamente ha esteso l’ambito della domanda risarcitoria originaria;
A9: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della c.t.u. sulla quantificazione dei danni da destinazione commerciale, poiché mai provatine i presupposti e tardiva la produzione di documentazione sul punto;
Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -12- A10: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’erroneità della quantificazione dei danni con riferimento a singole porzioni di immobile;
A11: in via subordinata e ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della c.t.u. per acquisizione di un documento nuovo sulla condominialità dell’area; A12: in via subordinata e ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la mancata considerazione della riconduzione dei danni alla zona “M” a quanto già era oggetto del giudicato del 2011, ma pure l’erronea attribuzione di responsabilità al Condominio generale per parti di beni pertinenti al solo condominio della Palazzina “D”; A13: in via subordinata e ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’erroneità della qualifica di comuni (pure al Condominio generale) degli spazi da cui si originano i danni, mentre vi erano atti pubblici e altri elementi per negarlo;
A14: in via subordinata e ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il travisamento dei documenti sulla prova del concorso del danneggiato, sicché occorreva diminuire risarcimento in misura corrispondente;
A15: in via subordinata e ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la non novità dell’eccezione di prescrizione, almeno parziale, formulata dai ricorrenti principali IN;
A16: in via subordinata e ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione con i controcrediti per contributi condominiali non corrisposti;
A17: in via subordinata, l’illegittimità della condanna alle spese;
B) col ricorso incidentale la UR del Fallimento La Palma RL lamenta sostanzialmente (così descrittivamente riassunte le ampie rubriche, illustrazioni e argomentazioni): B1: ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324-329 cod. proc. Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -13- civ., poiché era stata pronunciata sentenza parziale di improcedibilità domanda contro il fallimento;
B2: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione del giudicato derivante dalla richiamata sentenza parziale;
B3: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., vizio di extrapetizione, poiché vi era stata espressa rinuncia alla domanda di manleva nei confronti della UR o, almeno, la sua subordinazione al ritorno in bonis dell’impresa fallita;
B4: ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., vizio di extrapetizione sulla rinuncia alla domanda di manleva;
B5: ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle stesse norme di cui al motivo 1, in relazione alla circostanza che la sentenza parziale aveva già provveduto su spese di primo grado;
B6: ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione del giudicato su quanto sopra;
B7: in via subordinata e ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., poiché la pronuncia sull’estensione delle cause dei danni non era stata preceduta da sollecitazione di contraddittorio sul punto, anche perché, dopo la limitazione della domanda al caso di ritorno in bonis dell’impresa fallita, la UR non aveva partecipato allo sviluppo del procedimento;
B8: in via subordinata e ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione del contraddittorio in relazione a tanto;
B9: in via subordinata e ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 183, 281 sexies e 345 co. 3 cod. proc. civ., poiché la c.t.u. si è basata su documenti irritualmente acquisiti;
B10: in via subordinata, la medesima doglianza del motivo precedente, ma ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.; Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -14- B11: in via subordinata e ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., poiché erronea o ingiusta è stata la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite per entrambi i gradi, per le ragioni sviluppate ai motivi 5 e 6; C) col ricorso incidentale avverso quello principale dei IN, AL D’UR lamenta sostanzialmente (così descrittivamente riassunte le rubriche, illustrazioni e argomentazioni), formulando ogni motivo ai sensi dei nn. 3-4-5 dell’art. 360 cod. proc. civ.: C1: la nullità della sentenza e vizio motivazionale sui criteri di quantificazione e sulla liquidazione del danno da lucro cessante;
C2: in subordine rispetto al motivo precedente, la nullità della sentenza e vizio motivazionale sull’esatta individuazione della inutilizzabilità totale dell’immobile; C3: in via subordinata al motivo precedente, la nullità della sentenza, vizio motivazionale e omesso esame in ordine al momento di inutilizzabilità totale dell’immobile; D) col ricorso incidentale avverso l’incidentale della UR, AL D’UR denuncia sostanzialmente (così descrittivamente riassunte le rubriche, illustrazioni e argomentazioni): D1: ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e vizio motivazionale sui criteri di quantificazione e sulla liquidazione del danno da lucro cessante;
D2: ai sensi dei nn. 3-4-5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e vizio motivazionale sull’esatta individuazione dell’inutilizzabilità totale dell’immobile; D3: ai sensi dei nn. 3-4-5 dell’art. 360 cod. proc. civ., in subordine rispetto al motivo precedente, la nullità della sentenza e vizio motivazionale sulla inutilizzabilità totale dell’immobile. 12. Va, a questo punto, dato atto che, in difetto di reazione da parte dei CO, che, nonostante la loro condanna solidale al pagamento di una somma ed all’esecuzione di opere, restano qui Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -15- intimati nonostante la rituale notifica del ricorso principale (e ribadita l’impossibilità della verifica dell’identità e carica del destinatario di quella col legale rappresentante dell’intimato Condominio generale, già contumace in appello), la sentenza definitiva passa in giudicato (stavolta, formale e sostanziale) nei loro confronti (salva ed impregiudicata la valutazione degli effetti di un esito eventualmente positivo dell’impugnazione, ad opera di due dei condòmini del Condominio generale, in virtù della generale loro autonoma legittimazione individuale - concorrente, mancando di personalità giuridica il condominio, con quello dell’amministratore - ad agire e resistere a tutela dei propri diritti di comproprietario pro quota: su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. 18/04/2019, n. 10934, oppure Cass. 01/07/2024, n. 18003). Tanto consegue alla natura scindibile delle cause sviluppate dal danneggiato nei confronti dei CO ed estese da questi alla UR, trattandosi effettivamente di pretese verso una pluralità di corresponsabili a titolo diverso, senza che il titolo di responsabilità dell’uno dipenda da quello dell’altro (per tutte: Cass. 14/07/2009, n. 16391; Cass., ord. 21/08/2018, n. 20860) e, quindi, configurandosi un’ipotesi di solidarietà passiva. 13. Quanto al ricorso principale di PA e GI IN, non assume rilievo la palese violazione del precetto dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla novella arrecata dal d.lgs. n. 149 del 2022 più su richiamato, in ordine alla chiara e sintetica esposizione dei motivi: il ricorso si protrae per cinquantasei pagine, immemore delle disposizioni dettate per la composizione dell’atto anche dal D.M. 110/23 (la cui violazione non integra, di per sé, una ragione di inammissibilità del ricorso: Cass. 23/12/2025, n. 33933), riuscendo a individuare nella gravata sentenza ben diciassette motivi, illustrati con modalità che rendono particolarmente ardua la ricostruzione della tesi di diritto sostenuta e delle ragioni di fatto a suo suffragio, sovente avvinte in una inestricabile commistione. Infatti, nonostante tale tecnica espositiva, non è del tutto preclusa Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -16- la possibilità di estrapolare, in qualche modo, la sostanza delle prolisse e talora confuse doglianze dei ricorrenti;
a tutto concedere, tanto potrà rilevare in sede di liquidazione delle spese di lite (Cass., ord. 15/10/2025, n. 27552). 14. Tanto premesso, non possono accogliersi i primi quattro motivi, congiuntamente esaminati per intima connessione, che configurano un giudicato derivante dalla sentenza non definitiva sulla non inscindibilità delle cause e sulla non solidarietà delle posizioni giuridiche di originari convenuti e chiamati: è ben vero che in detta sentenza non definitiva si legge che “le posizioni giuridiche dei Condomini chiamati in causa e del soggetto giuridico fallito possono essere eventualmente concorrenti, non alternative e né solidali, in ordine alla causazione dei danni lamentati”, per la diversità del relativo titolo, sicché “l’accertamento delle rispettive responsabilità può essere oggetto, quindi, di processi diversi, trattabili in unico contesto giudiziale solo per ragioni di economia processuale, ma non di efficacia delle relative statuizioni”; e tuttavia, da un lato, tale argomentazione è solo una delle giustificazioni della declaratoria di improcedibilità della causa, appunto e proprio in quanto scindibile, nei confronti della UR, ma evidentemente per la dirimente ragione che i relativi accertamenti e le relative pronunce restano riservate al giudice fallimentare: pertanto, tale argomentazione è, di per sé sola, insuscettibile di passare in giudicato;
dall’altro lato, poi, nella fattispecie in esame, l’ordine di integrazione del contraddittorio, ove mai potesse dirsi impropriamente emesso su di un inesistente presupposto di inscindibilità, ben potrebbe riqualificarsi come reso ai sensi del diverso art. 332 cod. proc. civ. e, perciò, legittimamente in grado di estendere il contraddittorio in appello pure nei confronti del Condominio generale, benché non coinvolto dall’originaria spontanea iniziativa dell’appellante. 15. Il quinto motivo del ricorso principale è, poi, inammissibile per eterogeneità delle censure, poiché con queste si Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -17- ripropone la tesi del giudicato sulla non scindibilità, che si è vista - al precedente punto 14 - non corretta, pretendendo di trarre da quella anche un profilo di illogicità della motivazione su ulteriori profili, come l’incongruità di una condanna ad intervenire su beni altrui;
eppure, una tale mera illogicità non solo non integra più, dalla novella del 2012 del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., un vizio deducibile per cassazione, ma soprattutto (ove si riesca a desumere in tal senso l’esatta portata della complessa articolazione espositiva) si risolve piuttosto nella contestazione della correttezza o della fondatezza degli assunti: ciò che, con immediata evidenza, non integra alcuno dei soli gravi vizi ormai ammissibili dopo la richiamata novella del 2012. 16. Il sesto motivo, invece, depurato dalla doglianza di vizio motivazionale (non configurabile per ragioni analoghe a quanto appena detto), può dirsi fondato, nella misura in cui l’oggetto della domanda, che i ricorrenti principali lamentano ampliato rispetto alla prospettazione originaria, è stato individuato nella gravata sentenza - con motivazione assertiva e, pertanto, non esaustiva - in esito alle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., indicate in modo del tutto generico ed omnicomprensivo (v. la quinta, non numerata, pagina della sentenza qui gravata), mentre i ricorrenti documentano nel loro ricorso che la precisa individuazione dei danni invocati è avvenuta con la memoria di cui al terzo dei termini previsti da quella disposizione: vale a dire, tardivamente. 17. E neppure gli altri argomenti sviluppati subito dopo (seconda metà della quinta e prima metà della sesta, non numerata, pagina) dalla sentenza qui gravata dànno adeguatamente conto della riconducibilità dei danni oggetto della risarcitoria ad eventi o fatti posteriori e diversi o, comunque, della loro non sussumibilità entro la precedente pronuncia, soprattutto dinanzi alle ampie e articolate contestazioni delle controparti quanto alla specifica loro ricomprensione nell’atto introduttivo di lite e nei soli atti coi quali una Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -18- precisazione della domanda era ancora consentita: contestazioni analitiche, che meritavano molto maggiori attenzione e puntualità, invece mancate. 18. Pertanto, risulta inficiata l’intera ricostruzione della Corte d’appello sull’estensione della domanda del D’UR e, pertanto, a catena: sulla non operatività del precedente giudicato, sulla legittimità degli accertamenti condotti dal consulente tecnico di ufficio, sulla correttezza dell’individuazione dei beni da cui si originavano i danni, sulla quantificazione di questi stessi. 19. L’accoglimento del sesto motivo comporta, vista la loro espressa formulazione in via subordinata, l’assorbimento dei motivi dal settimo al sedicesimo del ricorso principale;
mentre analoga pronuncia di assorbimento merita il diciassettesimo, relativo al capo sulle spese, ma solo perché la cassazione sul merito della gravata sentenza definitiva impone che il giudice del rinvio proceda a nuova regolamentazione di quelle, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della controversia. 20. Per passare al ricorso incidentale proposto dalla UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione”, la conclusione sopra raggiunta al precedente punto 7 consente di rilevare con immediatezza, quale conseguenza della preclusione derivante dalla mancata impugnazione della sentenza non definitiva in ordine alla statuizione processuale sulle domande contro la UR del Fallimento “La Palma RL in liquidazione”, la fondatezza dei motivi da uno a sei, sopra riassunti sub B1 e B2 del precedente punto 11: tutti, da differenti angolazioni, rivolti contro i capi della sentenza definitiva che pronunciano su domande a vario titolo dispiegate nei confronti della UR, nonostante la preclusione (così correttamente inteso il richiamo al “giudicato”) derivante dalla statuizione della sentenza non definitiva o parziale resa nel corso dello stesso grado d’appello. 21. L’accoglimento dei primi sei motivi di tale ricorso incidentale implica l’assorbimento di quelli dal settimo al decimo, Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -19- siccome formulati in modo espresso in via subordinata;
e analoga pronuncia di assorbimento merita l’undicesimo, relativo al capo sulle spese, anche in questo caso solo perché la cassazione sul merito della gravata sentenza definitiva impone al giudice del rinvio di procedere a nuova regolamentazione di quelle, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della controversia. 22. Va ora esaminato il ricorso incidentale di AL D’UR avverso il ricorso principale di PA e GI IN: ma, al riguardo, non può prescindersi dal rilievo della sua tardività. Esso è stato, invero, depositato il 31/03/2023 e, quindi, oltre il termine, qualificato perentorio per giurisprudenza consolidata di legittimità (basti un richiamo, tra le prime, a Cass. 18/06/1981, n. 4001, seguita da innumerevoli altre), statuito dall’art. 370 cod. proc. civ. nel testo oggi vigente ed applicabile ratione temporis;
né incidendo sulla relativa qualifica la novella del richiamato d.lgs. 149 del 2022 (Cass., ord. n. 8678/25 e sent. n. 18683/24, già citate). Di esso e dei motivi ivi sviluppati (e delle doglianze ivi agitate, tratteggiate sopra, sub C1, C2 e C3 del punto 11), non si può, così, tener conto, dovendosene dichiarare l’inammissibilità. 23. Il ricorso incidentale proposto da AL D’UR contro il ricorso incidentale della UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione”, invece, è stato tempestivamente proposto;
ma i relativi motivi, investendo sostanzialmente la liquidazione del danno, restano assorbiti dall’accoglimento dei motivi in ordine all’an debeatur dei ricorsi principale e incidentale della UR e le relative questioni potranno essere riproposte in sede di rinvio. 24. Fermo il giudicato già rilevato sopra al punto 12, l’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale (rigettati i primi quattro, inammissibile il quinto e assorbiti quelli dal settimo al diciassettesimo) e dei primi sei motivi del ricorso incidentale della UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” (assorbiti i restanti), con declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -20- proposto da AL D’UR avverso il ricorso principale (proposto da PA e GI IN) e di assorbimento del ricorso incidentale dal medesimo D’UR proposto nei confronti del ricorso incidentale della UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione”, implica, per la necessità di altri accertamenti di fatto (alla cui stregua valutare pure la regolazione delle spese successive alla sentenza parziale anche quanto alla chiamata UR, da regolarsi in relazione alla soccombenza finale delle parti rimaste in causa), la cassazione della gravata sentenza definitiva in relazione alle censure qui accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, pure per le spese di questo giudizio di legittimità. 25. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale AL D’UR e al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale da lui proposto avverso il ricorso principale, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte: a) Dà atto della riunione del ricorso iscritto al n. 3687/2023 r.g. al presente ricorso, iscritto al n. 4515/2022 r.g.; b) Rigetta il ricorso iscritto al n. 4515/2022 r.g.; c) Del ricorso iscritto al n. 3687/2023 r.g.: rigetta i primi quattro motivi, dichiara inammissibile il quinto, accoglie il sesto e dichiara assorbiti i restanti;
d) Del ricorso incidentale proposto dalla UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” contro il ricorso principale iscritto al n. 3687/2023 r.g.: accoglie i primi sei motivi, assorbiti i restanti;
Ric. 2022 n. 04515 e riunito Ric. 2023 n. 03687 sez.
3 - ud. 06-02-2026 -21- e) Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da AL D’UR avverso il ricorso principale iscritto al n. 3687/2023 r.g.; f) Dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da AL D’UR avverso il ricorso incidentale dispiegato dalla UR del fallimento “La Palma s.r.l. in liquidazione” avverso il ricorso principale iscritto al n. 3687/2023 r.g.; g) Cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, addì 6 febbraio 2026. Il Presidente estensore (RA De EF)