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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7106 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IM RG, elettivamente domiciliato in Via Dalmazia, 4 - Selargius presso il difensore, Ovviamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari 03940/2016 del 09/06/2016; parte attrice contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. MURA MATILDE Controparte_1 P.IVA_1
( ; elettivamente domiciliato presso il difensore;
C.F._2 parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 11/07/2016, l'imprenditore individuale
Parte_1
1.1 ha esposto quanto segue:
1.1.1 nel mese di novembre 1993, aveva ottenuto dal l'assegnazione Controparte_1 di un'area per la realizzazione di un capannone e di altre opere accessorie, destinate allo svolgimento della propria attività, assumendo, a tal fine, onerosi impegni, anche con istituti di credito;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 1.1.2 con nota del 25/11/1994, il lo aveva invitato a stipulare il Controparte_1 contratto definitivo di acquisto della predetta area, salvo, poi, inopinatamente, interrompere il procedimento di stipulazione del relativo contratto;
1.1.3 il mancato acquisto della proprietà dell'immobile aveva impedito allo di Pt_1 accedere ad un finanziamento agevolato, necessario per "fronteggiare i costi sostenuti per la realizzazione del capannone e delle relative opere, nonché di avere la liquidità necessaria per la sua gestione";
1.1.4 con sentenza n. 195 del 202/12/1998, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento di imprenditore individuale;
Parte_1
1.1.5 con atto di citazione notificato il 04/02/2000, il Curatore fallimentare aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il per ottenerne la Controparte_1 condanna al pagamento di 1.400.000.000 delle vecchie lire, sostenendo che avesse colposamente immesso il fallito nel possesso del terreno, consentendogli di costruire un capannone, senza poi trasferirgliene la proprietà;
1.1.6 il e il avevano poi definito bonariamente la Parte_2 Controparte_1 controversia, raggiungendo un accordo "in base al quale lo una volta ottenuto Pt_1
l'accesso al Concordato fallimentare e quindi tornato in bonis per effetto del concordato stesso, sarebbe stato messo nelle condizioni di adempierne gli oneri dal medesimo, che gli avrebbe corrisposto la somma necessaria a fronte del CP_1 trasferimento in favore di esso Comune del fabbricato della sull'area de qua"; Pt_1
1.1.7 con sentenza n. 65 del 26/06/2001, il Tribunale di Cagliari, aveva omologato il concordato fallimentare proposto da in base al quale egli Parte_1 avrebbe dovuto corrispondere alla massa creditoria la somma di 430 milioni delle vecchie lire;
1.1.8 il 02/08/2001 la Giunta Comunale di Arbus aveva deliberato di concludere la transazione di cui sopra, ma poi non vi aveva dato esecuzione e, segnatamente, non aveva versato la somma di 350 milioni di lire, omissione che aveva determinato la revoca del concordato fallimentare per il mancato rispetto del medesimo e la riapertura della procedura fallimentare, disposta dal Tribunale con la sentenza n. 75 del 26
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 settembre 2001;
1.1.9 dopo la riapertura del fallimento, il con la deliberazione del Controparte_1
Consiglio Comunale n. 62 del 12/10/2001, aveva confermato la volontà di stipulare la transazione con il ed il 14/11/2001, aveva stipulato col Curatore Parte_3
Fallimentare il definitivo accordo transattivo, in forza del quale il si CP_1 impegnava a corrispondere al la somma di 350 milioni delle vecchie lire, a Parte_2 fronte della cessione dell'immobile e del capannone ivi realizzato, cosa poi avvenuta;
1.1.10 a causa della riapertura della procedura fallimentare, poi chiusasi il 09/12/2013, lo veva subito danni patrimoniali per complessivi 3.031.601,82 euro, e danni Pt_1 non patrimoniali, anche morali, per € 1.000.000,00.
1.2 ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice, rigettata ogni avversa argomentazione, eccezione e conclusione: accertare e dichiarare la condotta illecita del
per non aver dato esecuzione alla delibera della propria Giunta Controparte_1
Municipale n. 227 del 02.08.2001 e non aver adempiuto alla transazione con l'attore in essa menzionata e/o comunque per le condotte e causali di cui in narrativa, determinando la pronuncia di fallimento dell'attore con decreto del Tribunale di Cagliari in data
09.12.2013 e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 4.031.601,82 o di quella maggiore o minore che Parte_1 venisse accertata in corso di causa, quale risarcimento dei danni anche non patrimoniali da quest'ultimo subiti e quantificabili nella misura di euro 3.031.601,82, quanto a quelli patrimoniali, e in euro 1.000.000,00 o in quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, quanto a quelli non patrimoniali".
2. Il si è costituito in giudizio mezzo comparsa depositata il Controparte_1
28/10/2016 con la quale:
1.1 ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati dall'attore, sul rilievo che:
1.1.1 il fatto da cui l'attore riteneva essere derivati i danni da esso lamentati era rappresentato dalla mancata esecuzione, da parte del della Controparte_1 deliberazione della Giunta Municipale n. 227 del 2 agosto 2001 e dalla conseguente mancata corresponsione di 350 milioni delle vecchie lire in suo favore;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 1.1.2 alla luce della prospettazione dell'attore – secondo cui il non aver dato esecuzione alla deliberazione di Giunta aveva causato l'impossibilità di adempiere agli obblighi concordatari e la conseguente risoluzione ex art. 137 L.F. del concordato fallimentare e la riapertura della procedura fallimentare, disposte dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 75 del 26.09.2001 – il termine di prescrizione quinquennale per la proposizione della domanda risarcitoria oggetto di causa doveva essere fatto decorrere dalla data di adozione della deliberazione di giunta n. 227 del 02/08/ 2001, o, tutt'al più, dalla data di riapertura della procedura fallimentare disp/osta con sentenza del
Tribunale in data 26/11/2001, ed era quindi scaduto nel 2006;
1.1.3 il primo valido atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla nota del
18/05/2016, pervenuta al quando il termine prescrizionale era Controparte_1 già ampiamente spirato;
1.1.4 gli artt. 2941 e 2942 c.c., non contemplano, tra le ipotesi di sospensione della prescrizione, il fallimento del titolare del diritto;
Co
ha eccepito “l'inammissibilità” della domanda risarcitoria formulata dall'attore, sostenendo che si ponesse “in contraddizione o, comunque, in rapporto di non coerenza con la […] transazione dell'intera vicenda” stipulata dal e dal in data Parte_2 CP_1
14/11/2001, “nel senso che l'avvenuta stipulazione dell'atto di transazione rappresentata un comportamento concludente di acquiescenza”;
1.3 ha contestato nel merito la fondatezza della domanda sul rilievo che:
1.3.1 a fronte di un rifiuto, a suo dire ingiustificato, da parte del di Controparte_1 stipulare il contratto di trasferimento della proprietà dell'area e del capannone, ben avrebbe potuto agire giudizialmente nei confronti del Parte_1 medesimo, per ottenere il trasferimento della proprietà e/o o il risarcimento CP_1 da responsabilità precontrattuale;
egli, invece, non aveva intrapreso alcuna iniziativa, restando inerte, di modo che non si poteva a posteriori dolere del comportamento del al quale avrebbe potuto porre rimedio utilizzando gli strumenti messigli a CP_1 disposizione dall'ordinamento;
1.3.2 non era vero che il avesse chiesto un "finanziamento a Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 condizioni agevolate" e/o che tale presunto finanziamento fosse stato mai negato in conseguenza del mancato trasferimento della proprietà dell'immobile e, comunque, che il relativo diniego fosse illegittimo e quindi suscettibile di essere contestato dall'attore;
1.3.3 mancava, inoltre il nesso di causa tra il comportamento del e la Controparte_1 dichiarazione di fallimento di mancando la prova che, se Parte_1 avesse ottenuto la proprietà dell'area e del capannone, non avrebbe evitato il fallimento;
in realtà, il fallimento era stato la conseguenza delle sue scelte imprenditoriali poco accorte e non dell'attività provvedimentale dell'Amministrazione;
1.3.4 non era vero che la mancata esecuzione della deliberazione n. 227/2001 della Giunta
Municipale avesse comportato l'impossibilità per lo di rispettare il piano Pt_1 concordatario, perché, se anche il gli avesse corrisposto la Controparte_1 somma di 350 milioni delle vecchie lire, ciò non sarebbe comunque stato sufficiente per adempiere agli obblighi di cui al concordato, poiché il piano imponeva allo i pagare alla massa creditoria 430 milioni delle vecchie lire e l'attore non Pt_1 aveva né esposto né tanto meno provato che sarebbe stato in grado di pagare tempestivamente la restante somma di 80 milioni di vecchie lire, pari, alla differenza tra quanto dovuto ai creditori (430 milioni) e quanto avrebbe ottenuto dal CP_1
(350 milioni);
[...]
1.3.5 alla deliberazione di Giunta n. 227 del 02/08/2001 doveva necessariamente far seguito una deliberazione del Consiglio Comunale, organo, competente in materia di "acquisti
e alienazioni immobiliari", ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; ed infatti, alla deliberazione della Giunta era poi seguita quella del Consiglio Comunale di CP_1 che (n. 62 del 12/10/2001), che aveva disposto di acquisire l'immobile, in seguito trasferito in esecuzione della transazione del 14/11/2001;
1.3.6
per questi motivi
, nessun inadempimento e/o ritardo poteva essere imputato al il quale, al contrario, compatibilmente coi tempi tecnici propri dei CP_1 procedimenti amministrativi e delle deliberazioni dei propri organi collegiali, aveva posto tempestivamente in essere tutti gli atti necessari per addivenire alla stipulazione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 della transazione;
1.4 ha contestato l'ammontare dei danni lamentati dall'attore;
1.5 ha rassegnato queste conclusioni: “l'Ill.mo Giudice voglia:
- in via preliminare, dichiarare estinti per prescrizione tutti i diritti azionati dal signor nel presente giudizio;
Parte_1
- in subordine, nel merito, dichiarare inammissibili e/o respingere tutte le domande proposte dal signor Pt_1
- in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari.
3. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore:
3.1 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, esponendo e sostenendo quanto segue:
3.1.1 oggetto del giudizio non era “un credito del fallito nei confronti di terzi o un diritto sui beni compresi nel fallimento” bensì “la responsabilità dell'Ente convenuto rispetto ai danni cagionati all'attore per effetto di una condotta illecita i cui effetti si sono consumati soltanto al momento della pronuncia definitiva del Tribunale di Cagliari che in data 09.12.2013 decretava il fallimento dell'attore”;
3.1.2 pertanto, era “a decorrere da tale data del 9 dicembre 2013, pertanto, che” doveva
“riferirsi il termine prescrizionale per l'esercizio dei diritti azionati dall'attore”;
3.1.3 l'eccezione di prescrizione era comunque infondata perché “prima ancora della diffida
a firma dell'avv. e inoltrata a mezzo pec al Comune di in data CP_3 CP_1
24.07.2015, cui” aveva “fatto seguito un'ulteriore diffida a firma del sottoscritto difensore in data 18 maggio 2016 -, come ricordato dalla medesima controparte, il primo atto interruttivo della prescrizione” era “costituito dall'atto di citazione della
Curatela Fallimentare il 4 febbraio 2000, con il quale veniva addebitato al medesimo
Ente di aver colposamente immesso il fallito nel possesso del terreno ricompreso nel
P.I.P. ” consentendogli di costruirvi un capannone senza essere in CP_4 grado di effettuare il trasferimento dell'area in suo favore con conseguente aggravio di oneri anche finanziari”;
3.1.4 “Con tale atto, pertanto, il veniva convenuto in giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 Tribunale di Cagliari – causa rubricata al n. 1805/00 R.A.C. di quel Tribunale, G.I.
Dott. Rossella Atzeni – per sentirlo condannare al pagamento della somma di
1.400.000.000 delle vecchie lire, oltre accessori, di cui lire 600.000.000 ex art.936
c.c. come valore del fabbricato edificato dal fallito sul terreno de quo e lire
800.000.000 a titolo di risarcimento danni conseguenti alla condotta colposa del testé descritta.”; CP_1
3.1.5 “La causa petendi ed il petitum delle due azioni giudiziarie, pertanto, risultano certamente sovrapponibili.”;
3.2 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle domande;
3.3 ha contestato che, a fronte dell'ingiustificato rifiuto da parte del di Controparte_1 stipulare il contratto di trasferimento della proprietà dell'area e del capannone, l'attore avrebbe potuto agire giudizialmente nei confronti del medesimo per ottenere il CP_1 trasferimento di detta proprietà e/o per responsabilità precontrattuale, osservando “che ciò
è esattamente quanto è stato fatto con il sopra richiamato atto di citazione della Curatela
Fallimentare del 4 febbraio 2000, con il quale veniva addebitato al medesimo Ente di non aver effettuato il trasferimento dell'area in suo favore con conseguente aggravio di oneri anche finanziari” atto col quale “il veniva convenuto in giudizio avanti Controparte_1 al Tribunale di Cagliari per sentirlo condannare al pagamento della somma di
1.400.000.000 delle vecchie lire, oltre accessori, di cui lire 600.000.000 ex art.936 c.c. come valore del fabbricato edificato dal fallito sul terreno de quo e lire 800.000.000 a titolo di risarcimento danni conseguenti alla condotta colposa del testé CP_1 descritta”; Co
ha contestato che difettasse la prova del nesso di causa tra la condotta del convenuto e i danni lamentati dall'attore;
4. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., il convenuto ha confermato le difese e le eccezioni svolte in comparsa.
5. L'attore non ha depositato la seconda memoria prevista dall'articolo 183 cpc.
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c. la convenuta ha replicato hai gli argomenti svolti dall'attore nella prima memoria.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 7. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore ha contestato l'argomento del convenuto secondo cui l'inadempimento del fideiussore avrebbe interrotto il nesso di causa tra inadempimento del e danno lamentato dall'attore. CP_1
8. Il comune non ha depositato voi terza memoria.
9. Il giudice cui la causa era assegnata ho fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni nelle parti hanno depositato una memoria conclusiva.
10. La causa è stata poi assegnata al giudice scrivente il quale ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
11. Dell'udienza odierna le parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed il giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
****
12. L'eccezione di prescrizione è infondata, perché è stata interrotta dal Curatore Fallimentare, come ha giustamente osservato l'attore nella prima memoria ex art. 183 cpc: CP_ a. “ciò che attiene al presente procedimento, infatti, è la responsabilità dell' convenuto rispetto ai danni cagionati all'attore per effetto di una condotta illecita
i cui effetti si sono consumati soltanto al momento della pronuncia definitiva del
Tribunale di Cagliari che in data 09.12.2013 decretava il fallimento dell'attore”
b. “È a decorrere da tale data del 9 dicembre 2013, pertanto, che deve riferirsi il termine prescrizionale per l'esercizio dei diritti azionati dall'attore.”;
c. “prima ancora della diffida a firma dell'avv. e inoltrata a mezzo pec al CP_3 in data 24.07.2015, cui ha fatto seguito un'ulteriore diffida a Controparte_1 firma del sottoscritto difensore in data 18 maggio 2016, come ricordato dalla medesima controparte, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'atto di citazione della Curatela Fallimentare il 4 febbraio 2000, con il quale veniva addebitato al medesimo Ente di aver colposamente immesso il fallito nel possesso del terreno ricompreso nel P.I.P. consentendogli di CP_4 costruirvi un capannone senza essere in grado di effettuare il trasferimento dell'area in suo favore con conseguente aggravio di oneri anche finanziari.”
d. “Con tale atto, pertanto, il veniva convenuto in giudizio avanti Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 al Tribunale di Cagliari – causa rubricata al n. 1805/00 R.A.C. di quel Tribunale,
G.I. Dott. Rossella Atzeni – per sentirlo condannare al pagamento della somma di
1.400.000.000 delle vecchie lire, oltre accessori, di cui lire 600.000.000 ex art.936
c.c. come valore del fabbricato edificato dal fallito sul terreno de quo e lire
800.000.000 a titolo di risarcimento danni conseguenti alla condotta colposa del testé descritta.”. CP_1
e. “La causa petendi ed il petitum delle due azioni giudiziarie, pertanto, risultano certamente sovrapponibili.”
13. La domanda è infondata perché:
a. la pretesa avanzata dal tramite il suo curatore – la cui causa Parte_2 petendi e il cui petitum, come si è detto alla lettere d)-e) del punto che precede, sono giustamente ritenute dall'attore sovrapponibili a quelle oggetto della domanda risarcitoria formulata nella presente causa – sono state oggetto della transazione del 14/11/2001, stipulata dal e dal in forza della Parte_2 Controparte_1 quale il si obbligato a pagare al 350 milioni delle vecchie lire CP_1 Parte_2 verso il trasferimento in favore del della proprietà dell'immobile che il CP_1 fallito aveva costruito e la rinuncia da parte del alla domanda e Parte_2 all'azione risarcitoria.
b. per effetto della transazione ogni diritto risarcitorio è stato pertanto estinto.
14. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico dell'attore, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
15. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dalla parte convenuta, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari minimi previsti decreto ministeriale numero 55 del 2014 successive modificazioni e integrazioni, considerato che l'infondatezza della domanda si appalesa sulla base della stessa esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, ragione che giustifica:
a. la commisurazione dei compensi allo scaglione di valore compreso tra 260.001 e
520.000 euro (il ricorso ai successivi scaglioni è facoltativa);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 b. la condanna dell'attore a pagare al convenuto un importo, equitativamente liquidabile in 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 96 comma 3 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda formulata dall'attore.
b. condanna l'attore a rifondere il convenuto delle spese processuali, così liquidate:
€ 1.772,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.169,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 5.206,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.082,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 11.229,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA e di legge;
c. condanna l'attore a pagare al convenuto 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 96 comma 3 cpc.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7106 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IM RG, elettivamente domiciliato in Via Dalmazia, 4 - Selargius presso il difensore, Ovviamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari 03940/2016 del 09/06/2016; parte attrice contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. MURA MATILDE Controparte_1 P.IVA_1
( ; elettivamente domiciliato presso il difensore;
C.F._2 parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 11/07/2016, l'imprenditore individuale
Parte_1
1.1 ha esposto quanto segue:
1.1.1 nel mese di novembre 1993, aveva ottenuto dal l'assegnazione Controparte_1 di un'area per la realizzazione di un capannone e di altre opere accessorie, destinate allo svolgimento della propria attività, assumendo, a tal fine, onerosi impegni, anche con istituti di credito;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 1.1.2 con nota del 25/11/1994, il lo aveva invitato a stipulare il Controparte_1 contratto definitivo di acquisto della predetta area, salvo, poi, inopinatamente, interrompere il procedimento di stipulazione del relativo contratto;
1.1.3 il mancato acquisto della proprietà dell'immobile aveva impedito allo di Pt_1 accedere ad un finanziamento agevolato, necessario per "fronteggiare i costi sostenuti per la realizzazione del capannone e delle relative opere, nonché di avere la liquidità necessaria per la sua gestione";
1.1.4 con sentenza n. 195 del 202/12/1998, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento di imprenditore individuale;
Parte_1
1.1.5 con atto di citazione notificato il 04/02/2000, il Curatore fallimentare aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il per ottenerne la Controparte_1 condanna al pagamento di 1.400.000.000 delle vecchie lire, sostenendo che avesse colposamente immesso il fallito nel possesso del terreno, consentendogli di costruire un capannone, senza poi trasferirgliene la proprietà;
1.1.6 il e il avevano poi definito bonariamente la Parte_2 Controparte_1 controversia, raggiungendo un accordo "in base al quale lo una volta ottenuto Pt_1
l'accesso al Concordato fallimentare e quindi tornato in bonis per effetto del concordato stesso, sarebbe stato messo nelle condizioni di adempierne gli oneri dal medesimo, che gli avrebbe corrisposto la somma necessaria a fronte del CP_1 trasferimento in favore di esso Comune del fabbricato della sull'area de qua"; Pt_1
1.1.7 con sentenza n. 65 del 26/06/2001, il Tribunale di Cagliari, aveva omologato il concordato fallimentare proposto da in base al quale egli Parte_1 avrebbe dovuto corrispondere alla massa creditoria la somma di 430 milioni delle vecchie lire;
1.1.8 il 02/08/2001 la Giunta Comunale di Arbus aveva deliberato di concludere la transazione di cui sopra, ma poi non vi aveva dato esecuzione e, segnatamente, non aveva versato la somma di 350 milioni di lire, omissione che aveva determinato la revoca del concordato fallimentare per il mancato rispetto del medesimo e la riapertura della procedura fallimentare, disposta dal Tribunale con la sentenza n. 75 del 26
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 settembre 2001;
1.1.9 dopo la riapertura del fallimento, il con la deliberazione del Controparte_1
Consiglio Comunale n. 62 del 12/10/2001, aveva confermato la volontà di stipulare la transazione con il ed il 14/11/2001, aveva stipulato col Curatore Parte_3
Fallimentare il definitivo accordo transattivo, in forza del quale il si CP_1 impegnava a corrispondere al la somma di 350 milioni delle vecchie lire, a Parte_2 fronte della cessione dell'immobile e del capannone ivi realizzato, cosa poi avvenuta;
1.1.10 a causa della riapertura della procedura fallimentare, poi chiusasi il 09/12/2013, lo veva subito danni patrimoniali per complessivi 3.031.601,82 euro, e danni Pt_1 non patrimoniali, anche morali, per € 1.000.000,00.
1.2 ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice, rigettata ogni avversa argomentazione, eccezione e conclusione: accertare e dichiarare la condotta illecita del
per non aver dato esecuzione alla delibera della propria Giunta Controparte_1
Municipale n. 227 del 02.08.2001 e non aver adempiuto alla transazione con l'attore in essa menzionata e/o comunque per le condotte e causali di cui in narrativa, determinando la pronuncia di fallimento dell'attore con decreto del Tribunale di Cagliari in data
09.12.2013 e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 4.031.601,82 o di quella maggiore o minore che Parte_1 venisse accertata in corso di causa, quale risarcimento dei danni anche non patrimoniali da quest'ultimo subiti e quantificabili nella misura di euro 3.031.601,82, quanto a quelli patrimoniali, e in euro 1.000.000,00 o in quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, quanto a quelli non patrimoniali".
2. Il si è costituito in giudizio mezzo comparsa depositata il Controparte_1
28/10/2016 con la quale:
1.1 ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati dall'attore, sul rilievo che:
1.1.1 il fatto da cui l'attore riteneva essere derivati i danni da esso lamentati era rappresentato dalla mancata esecuzione, da parte del della Controparte_1 deliberazione della Giunta Municipale n. 227 del 2 agosto 2001 e dalla conseguente mancata corresponsione di 350 milioni delle vecchie lire in suo favore;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 1.1.2 alla luce della prospettazione dell'attore – secondo cui il non aver dato esecuzione alla deliberazione di Giunta aveva causato l'impossibilità di adempiere agli obblighi concordatari e la conseguente risoluzione ex art. 137 L.F. del concordato fallimentare e la riapertura della procedura fallimentare, disposte dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 75 del 26.09.2001 – il termine di prescrizione quinquennale per la proposizione della domanda risarcitoria oggetto di causa doveva essere fatto decorrere dalla data di adozione della deliberazione di giunta n. 227 del 02/08/ 2001, o, tutt'al più, dalla data di riapertura della procedura fallimentare disp/osta con sentenza del
Tribunale in data 26/11/2001, ed era quindi scaduto nel 2006;
1.1.3 il primo valido atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla nota del
18/05/2016, pervenuta al quando il termine prescrizionale era Controparte_1 già ampiamente spirato;
1.1.4 gli artt. 2941 e 2942 c.c., non contemplano, tra le ipotesi di sospensione della prescrizione, il fallimento del titolare del diritto;
Co
ha eccepito “l'inammissibilità” della domanda risarcitoria formulata dall'attore, sostenendo che si ponesse “in contraddizione o, comunque, in rapporto di non coerenza con la […] transazione dell'intera vicenda” stipulata dal e dal in data Parte_2 CP_1
14/11/2001, “nel senso che l'avvenuta stipulazione dell'atto di transazione rappresentata un comportamento concludente di acquiescenza”;
1.3 ha contestato nel merito la fondatezza della domanda sul rilievo che:
1.3.1 a fronte di un rifiuto, a suo dire ingiustificato, da parte del di Controparte_1 stipulare il contratto di trasferimento della proprietà dell'area e del capannone, ben avrebbe potuto agire giudizialmente nei confronti del Parte_1 medesimo, per ottenere il trasferimento della proprietà e/o o il risarcimento CP_1 da responsabilità precontrattuale;
egli, invece, non aveva intrapreso alcuna iniziativa, restando inerte, di modo che non si poteva a posteriori dolere del comportamento del al quale avrebbe potuto porre rimedio utilizzando gli strumenti messigli a CP_1 disposizione dall'ordinamento;
1.3.2 non era vero che il avesse chiesto un "finanziamento a Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 condizioni agevolate" e/o che tale presunto finanziamento fosse stato mai negato in conseguenza del mancato trasferimento della proprietà dell'immobile e, comunque, che il relativo diniego fosse illegittimo e quindi suscettibile di essere contestato dall'attore;
1.3.3 mancava, inoltre il nesso di causa tra il comportamento del e la Controparte_1 dichiarazione di fallimento di mancando la prova che, se Parte_1 avesse ottenuto la proprietà dell'area e del capannone, non avrebbe evitato il fallimento;
in realtà, il fallimento era stato la conseguenza delle sue scelte imprenditoriali poco accorte e non dell'attività provvedimentale dell'Amministrazione;
1.3.4 non era vero che la mancata esecuzione della deliberazione n. 227/2001 della Giunta
Municipale avesse comportato l'impossibilità per lo di rispettare il piano Pt_1 concordatario, perché, se anche il gli avesse corrisposto la Controparte_1 somma di 350 milioni delle vecchie lire, ciò non sarebbe comunque stato sufficiente per adempiere agli obblighi di cui al concordato, poiché il piano imponeva allo i pagare alla massa creditoria 430 milioni delle vecchie lire e l'attore non Pt_1 aveva né esposto né tanto meno provato che sarebbe stato in grado di pagare tempestivamente la restante somma di 80 milioni di vecchie lire, pari, alla differenza tra quanto dovuto ai creditori (430 milioni) e quanto avrebbe ottenuto dal CP_1
(350 milioni);
[...]
1.3.5 alla deliberazione di Giunta n. 227 del 02/08/2001 doveva necessariamente far seguito una deliberazione del Consiglio Comunale, organo, competente in materia di "acquisti
e alienazioni immobiliari", ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; ed infatti, alla deliberazione della Giunta era poi seguita quella del Consiglio Comunale di CP_1 che (n. 62 del 12/10/2001), che aveva disposto di acquisire l'immobile, in seguito trasferito in esecuzione della transazione del 14/11/2001;
1.3.6
per questi motivi
, nessun inadempimento e/o ritardo poteva essere imputato al il quale, al contrario, compatibilmente coi tempi tecnici propri dei CP_1 procedimenti amministrativi e delle deliberazioni dei propri organi collegiali, aveva posto tempestivamente in essere tutti gli atti necessari per addivenire alla stipulazione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 della transazione;
1.4 ha contestato l'ammontare dei danni lamentati dall'attore;
1.5 ha rassegnato queste conclusioni: “l'Ill.mo Giudice voglia:
- in via preliminare, dichiarare estinti per prescrizione tutti i diritti azionati dal signor nel presente giudizio;
Parte_1
- in subordine, nel merito, dichiarare inammissibili e/o respingere tutte le domande proposte dal signor Pt_1
- in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari.
3. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore:
3.1 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, esponendo e sostenendo quanto segue:
3.1.1 oggetto del giudizio non era “un credito del fallito nei confronti di terzi o un diritto sui beni compresi nel fallimento” bensì “la responsabilità dell'Ente convenuto rispetto ai danni cagionati all'attore per effetto di una condotta illecita i cui effetti si sono consumati soltanto al momento della pronuncia definitiva del Tribunale di Cagliari che in data 09.12.2013 decretava il fallimento dell'attore”;
3.1.2 pertanto, era “a decorrere da tale data del 9 dicembre 2013, pertanto, che” doveva
“riferirsi il termine prescrizionale per l'esercizio dei diritti azionati dall'attore”;
3.1.3 l'eccezione di prescrizione era comunque infondata perché “prima ancora della diffida
a firma dell'avv. e inoltrata a mezzo pec al Comune di in data CP_3 CP_1
24.07.2015, cui” aveva “fatto seguito un'ulteriore diffida a firma del sottoscritto difensore in data 18 maggio 2016 -, come ricordato dalla medesima controparte, il primo atto interruttivo della prescrizione” era “costituito dall'atto di citazione della
Curatela Fallimentare il 4 febbraio 2000, con il quale veniva addebitato al medesimo
Ente di aver colposamente immesso il fallito nel possesso del terreno ricompreso nel
P.I.P. ” consentendogli di costruirvi un capannone senza essere in CP_4 grado di effettuare il trasferimento dell'area in suo favore con conseguente aggravio di oneri anche finanziari”;
3.1.4 “Con tale atto, pertanto, il veniva convenuto in giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 Tribunale di Cagliari – causa rubricata al n. 1805/00 R.A.C. di quel Tribunale, G.I.
Dott. Rossella Atzeni – per sentirlo condannare al pagamento della somma di
1.400.000.000 delle vecchie lire, oltre accessori, di cui lire 600.000.000 ex art.936
c.c. come valore del fabbricato edificato dal fallito sul terreno de quo e lire
800.000.000 a titolo di risarcimento danni conseguenti alla condotta colposa del testé descritta.”; CP_1
3.1.5 “La causa petendi ed il petitum delle due azioni giudiziarie, pertanto, risultano certamente sovrapponibili.”;
3.2 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle domande;
3.3 ha contestato che, a fronte dell'ingiustificato rifiuto da parte del di Controparte_1 stipulare il contratto di trasferimento della proprietà dell'area e del capannone, l'attore avrebbe potuto agire giudizialmente nei confronti del medesimo per ottenere il CP_1 trasferimento di detta proprietà e/o per responsabilità precontrattuale, osservando “che ciò
è esattamente quanto è stato fatto con il sopra richiamato atto di citazione della Curatela
Fallimentare del 4 febbraio 2000, con il quale veniva addebitato al medesimo Ente di non aver effettuato il trasferimento dell'area in suo favore con conseguente aggravio di oneri anche finanziari” atto col quale “il veniva convenuto in giudizio avanti Controparte_1 al Tribunale di Cagliari per sentirlo condannare al pagamento della somma di
1.400.000.000 delle vecchie lire, oltre accessori, di cui lire 600.000.000 ex art.936 c.c. come valore del fabbricato edificato dal fallito sul terreno de quo e lire 800.000.000 a titolo di risarcimento danni conseguenti alla condotta colposa del testé CP_1 descritta”; Co
ha contestato che difettasse la prova del nesso di causa tra la condotta del convenuto e i danni lamentati dall'attore;
4. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., il convenuto ha confermato le difese e le eccezioni svolte in comparsa.
5. L'attore non ha depositato la seconda memoria prevista dall'articolo 183 cpc.
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c. la convenuta ha replicato hai gli argomenti svolti dall'attore nella prima memoria.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 7. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore ha contestato l'argomento del convenuto secondo cui l'inadempimento del fideiussore avrebbe interrotto il nesso di causa tra inadempimento del e danno lamentato dall'attore. CP_1
8. Il comune non ha depositato voi terza memoria.
9. Il giudice cui la causa era assegnata ho fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni nelle parti hanno depositato una memoria conclusiva.
10. La causa è stata poi assegnata al giudice scrivente il quale ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
11. Dell'udienza odierna le parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed il giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
****
12. L'eccezione di prescrizione è infondata, perché è stata interrotta dal Curatore Fallimentare, come ha giustamente osservato l'attore nella prima memoria ex art. 183 cpc: CP_ a. “ciò che attiene al presente procedimento, infatti, è la responsabilità dell' convenuto rispetto ai danni cagionati all'attore per effetto di una condotta illecita
i cui effetti si sono consumati soltanto al momento della pronuncia definitiva del
Tribunale di Cagliari che in data 09.12.2013 decretava il fallimento dell'attore”
b. “È a decorrere da tale data del 9 dicembre 2013, pertanto, che deve riferirsi il termine prescrizionale per l'esercizio dei diritti azionati dall'attore.”;
c. “prima ancora della diffida a firma dell'avv. e inoltrata a mezzo pec al CP_3 in data 24.07.2015, cui ha fatto seguito un'ulteriore diffida a Controparte_1 firma del sottoscritto difensore in data 18 maggio 2016, come ricordato dalla medesima controparte, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'atto di citazione della Curatela Fallimentare il 4 febbraio 2000, con il quale veniva addebitato al medesimo Ente di aver colposamente immesso il fallito nel possesso del terreno ricompreso nel P.I.P. consentendogli di CP_4 costruirvi un capannone senza essere in grado di effettuare il trasferimento dell'area in suo favore con conseguente aggravio di oneri anche finanziari.”
d. “Con tale atto, pertanto, il veniva convenuto in giudizio avanti Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 al Tribunale di Cagliari – causa rubricata al n. 1805/00 R.A.C. di quel Tribunale,
G.I. Dott. Rossella Atzeni – per sentirlo condannare al pagamento della somma di
1.400.000.000 delle vecchie lire, oltre accessori, di cui lire 600.000.000 ex art.936
c.c. come valore del fabbricato edificato dal fallito sul terreno de quo e lire
800.000.000 a titolo di risarcimento danni conseguenti alla condotta colposa del testé descritta.”. CP_1
e. “La causa petendi ed il petitum delle due azioni giudiziarie, pertanto, risultano certamente sovrapponibili.”
13. La domanda è infondata perché:
a. la pretesa avanzata dal tramite il suo curatore – la cui causa Parte_2 petendi e il cui petitum, come si è detto alla lettere d)-e) del punto che precede, sono giustamente ritenute dall'attore sovrapponibili a quelle oggetto della domanda risarcitoria formulata nella presente causa – sono state oggetto della transazione del 14/11/2001, stipulata dal e dal in forza della Parte_2 Controparte_1 quale il si obbligato a pagare al 350 milioni delle vecchie lire CP_1 Parte_2 verso il trasferimento in favore del della proprietà dell'immobile che il CP_1 fallito aveva costruito e la rinuncia da parte del alla domanda e Parte_2 all'azione risarcitoria.
b. per effetto della transazione ogni diritto risarcitorio è stato pertanto estinto.
14. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico dell'attore, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
15. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dalla parte convenuta, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari minimi previsti decreto ministeriale numero 55 del 2014 successive modificazioni e integrazioni, considerato che l'infondatezza della domanda si appalesa sulla base della stessa esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, ragione che giustifica:
a. la commisurazione dei compensi allo scaglione di valore compreso tra 260.001 e
520.000 euro (il ricorso ai successivi scaglioni è facoltativa);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 b. la condanna dell'attore a pagare al convenuto un importo, equitativamente liquidabile in 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 96 comma 3 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda formulata dall'attore.
b. condanna l'attore a rifondere il convenuto delle spese processuali, così liquidate:
€ 1.772,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.169,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 5.206,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.082,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 11.229,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA e di legge;
c. condanna l'attore a pagare al convenuto 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 96 comma 3 cpc.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7106/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10