TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5859 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Quartu Parte_1
Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. Roberta Melas, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
nato a [...] il [...] CP_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
Confermare l'affido esclusivo del minore , nato in [...] il [...] alla madre Persona_1 la quale potrà assumere ogni decisione nell'interesse del figlio. Il padre potrà vedere Parte_1
il figlio previo accordo con la madre.
Stabilire che il sig. corrisponda a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio Parte_2
minore la somma di euro 250.00 da versare alla sig.ra ntro il 5 di ogni mese con rivalutazione Pt_1
annuale secondo gli indici ISTAT.
Disporre che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio.
Col favore delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Erario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/09/2023, premesso di avere intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla quale in data 4/09/2011 era nato il figlio;
che le parti CP_1 Per_1
non avevano mai convissuto, e che il minore era sempre stato collocato presso la residenza materna;
che, interrotta la relazione affettiva, il si era trasferito a vivere all'estero al fine di reperire CP_1
una occupazione;
che da allora si era limitato a sentire il figlio con sporadiche telefonate;
che il convenuto svolgeva l'attività di pizzaiolo;
che la ricorrente, guida turistica, nell'ultima dichiarazione dei redditi risalente al 2022 aveva avuto un reddito di euro 3.200,00; che sin dalla nascita si era occupata in via esclusiva del mantenimento del figlio, con l'ausilio dei propri genitori, giacché il padre non aveva mai provveduto;
che il minore frequentava l'Associazione Ramidoro ETS, il cui costo di euro 4.000,00 annui, interamente da lei sostenuto;
che il si era completamente CP_1
disinteressato del minore, non lo vedeva e non partecipava in alcun modo alla sua cura e crescita;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre con facoltà del padre di vederlo previo accordo, o, in subordine, l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, e in ogni caso, determinazione di un assegno di euro 250,00 per il mantenimento del figlio.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito e pertanto è stata dichiarata la sua contumacia. Sentita la ricorrente, che ha confermato il ricorso e dichiarato che il figlio, ormai dodicenne, non vede il padre da anni, il quale, per quanto a lei noto, vive e lavora in Spagna, soggiungendo di avere ripreso a lavorare come guida turistica guadagnando circa 20.000,00 euro annui, il giudice delegato, in via temporanea e urgente, ha affidato il minore in via esclusiva alla madre con diritto di visita del padre previo accordo fra le parti, prevedendo in capo al padre il versamento della somma di euro 250,00 al mese per il mantenimento del figlio.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di affidamento del minore in via esclusiva alla madre è fondata.
L'affido esclusivo della prole rappresenta una deroga al regime generale dell'affido condiviso (art. 337ter c.c.), la cui individuazione, in assenza di tipizzazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice circa la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore il cui affidamento occorra escludere (come nel caso di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le esigenze di cura,
istruzione e educazione del figlio), e la idoneità del genitore affidatario (Cassaz. n. 26587/2009, n.
11068/2011).
Nel caso in esame, è allegata la totale e costante inosservanza dei doveri genitoriali da parte del convenuto, che non adempie all'obbligo di mantenimento del figlio e non intrattiene con lui nessun tipo rapporto o contatto, neppure a distanza.
Il grave disinteresse del padre per la vita e le esigenze del figlio appare, d'altra parte, confermato dal suo comportamento processuale.
Il profondo disinteresse del padre e il connesso rischio per la sicurezza e il benessere del figlio,
suggeriscono l'opportunità di attribuire alla madre la facoltà di assumere autonomamente ogni decisione, anche di maggiore importanza, relativa alla istruzione, educazione, salute e scelta della residenza anagrafica del figlio.
Quanto al mantenimento del figlio, posto il dovere dei genitori di provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale o casalinga (art. 316 bis cc., art. 337ter
c.c.), considerato il reddito della ricorrente di circa 20.000 euro annui e (in mancanza di qualsiasi risultanza istruttoria) valutata la piena capacità lavorativa quantomeno generica del convenuto, tenuto altresì conto dell'assenza di contribuzione diretta da parte di questo, appare congruo determinare un assegno di euro 250 al mese quale contributo al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. Affida il minore in via esclusiva alla madre la quale potrà Persona_1 Parte_1
assumere autonomamente ogni decisione, anche di maggiore importanza, nell'interesse del figlio in tema di istruzione, educazione, salute, residenza anagrafica;
2. Il padre potrà incontrare il figlio previ accordi con la madre;
3. Dispone che corrisponda in favore di entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, la somma di euro 250, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4. Dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere);
5. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, in data 5/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti