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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3017/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3017/2023 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GIUSEPPE BISANTIS;
Parte opponente e
e per essa la mandataria (c.f. ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO FERRARO;
Parte opposta e in persona del rappresentante legale pro tempore, (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI D'ELIA; C.F._1
Parte opposta e
i Tartaglia Marino n. 29/2022 Trib. Salerno, in persona del curatore Controparte_4 avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA Persona_1 P.IVA_3
SANTAMARIA;
Parte opposta e
, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI GRATTACASO;
CP_5
Parte opposta
Oggi 2 aprile 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Stefania Grisi, per delega del procuratore costituito;
Per parte opposta l'avv. Maura De Angelis, per delega del procuratore costituito;
Controparte_1 per parte opposta l'avv. Antonella Santamaria, procuratore costituito, presente anche Controparte_4 per delega dei difensori della e di . CP_3 CP_5
pagina 1 di 10 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3017/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GIUSEPPE BISANTIS;
Parte opponente nei confronti della e per essa la mandataria (c.f. ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO FERRARO;
Parte opposta
Nonché della in persona del rappresentante legale pro tempore, (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI D'ELIA; C.F._1
Parte opposta e nei confronti del i Tartaglia Marino n. 29/2022 Trib. Salerno, in persona del curatore Controparte_4 avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA Persona_1 P.IVA_3
SANTAMARIA;
Parte opposta nonché dell'
, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI GRATTACASO;
CP_5
Parte opposta
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 10 Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi notificato in data 27.3.2023 la Parte_1 in qualità di debitrice esecutata nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare n. R.G.E. n.
368/2017, ha convenuto in giudizio la il , la Controparte_1 Controparte_4
e l'avv. professionista delegato, Controparte_6 CP_5 chiedendo, in via principale, di accertare la nullità dell'intera procedura esecutiva e di dichiarare di nullità dell'asta telematica asincrona svoltasi in data 24.5.2022, e, in subordine, di revocare la decadenza dal beneficio della conversione già concesso in favore della società opponente.
L'opponente – rammentato che, prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita, parte debitrice era stata ammessa al beneficio della conversione, ma successivamente era stata dichiarata decaduta dal G.E. con provvedimento del 7.12.2021 – ha dedotto che, all'esito della procedura di vendita senza incanto del
24.5.2022, i lotti 1 e 2 erano stati aggiudicati, rispettivamente al prezzo di € 18.800,00 e di € 75.000,00, in favore della e che, una volta saldato il prezzo, i lotti aggiudicati erano stati Controparte_6 trasferiti con decreto di trasferimento (n. cron. 2348/22 e n. rep. 4494/2022) emesso in data 17.11.2022, poi oggetto di opposizione agli atti esecuti promossa dal debitore.
In sede cautelare, con ordinanza del 30.1.2023, il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento impugnato, evidenziando che la doglianza dell'opponente circa la nullità dell'aggiudicazione del lotto n. 2 era infondata, atteso che l'aggiudicataria, pur presentando formalmente due buste telematiche, aveva voluto in concreto presentare soltanto un'offerta, costituendo la seconda una mera duplicazione della prima in quanto contenente gli stessi allegati e la ricevuta dello stesso bonifico di € 7.500,00.
Rigettata la richiesta cautelare, l'opponente ha quindi ritualmente introdotto il presente giudizio di merito, concludendo per la declaratoria di nullità della procedura esecutiva e dell'aggiudicazione.
Con comparsa depositata in data 2.5.2023, la si è costituita in giudizio di merito Controparte_1 impugnando e contestando l'avverso libello introduttivo, eccependo l'inammissibilità della spiegata opposizione per essere i motivi di doglianza stati già vagliati con ricorso ex art. 591 ter c.p.c. rigettato dal
G.E. in data 12.7.2022.
Nel merito, parte opposta, richiamando in punto di motivazione l'ordinanza di rigetto del G.E. e la relazione del professionista delegato, ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione atteso che la seconda offerta depositata dall'aggiudicataria consisteva in una duplicazione della prima e, quindi, correttamente era stata ritenuta valida ed efficace.
Si è costituita nella presente fase di merito, anche la eccependo, in Controparte_6 via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa non avendo parte opponente spiegato opposizione avverso i provvedimenti antecedenti al decreto di trasferimento, restandogli preclusa pagina 4 di 10 in questa sede ogni contestazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 10.7.2023 si è costituito il Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto con condanna delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, in seguito a diversi rinvii dovuti alla riassegnazione del presente procedimento, all'udienza del 2.10.2024 la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
In data 10.3.2025 si è costituito in giudizio anche l'avv. citato quale professionista CP_5 delegato, chiedendo il rigetto della proposta opposizione e l'accertamento della regolarità dell'asta telematica asincrona in data 24.5.2022.
All'udienza odierna del 2.4.2025 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
In primo luogo, va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'avv. ausiliario CP_5 nominato nella procedura esecutiva e non parte nella stessa (v. Cass. n. 16219 del 2022).
Considerato il potere-dovere del giudice di qualificare la domanda proposta in maniera corretta al di là del nome ad essa attribuita dalla parte, si evidenzia che la spiegata opposizione avente ad oggetto non già l'an debeatur, esperibile attraverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma il quomodo dell'esecuzione, attesa la censura sulle irregolarità delle operazioni di vendita relativamente al lotto n. 2, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c..
Così come configurata l'opposizione in rito si presenta ammissibile.
La Cassazione ha sancito che i vizi degli atti del sub-procedimento di vendita dinanzi al professionista delegato sono denunciabili col rimedio di cui all'art. 591-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) al solo scopo di superare eventuali difficoltà in cui sia incorso il delegato nell'espletamento dell'incarico, mentre, laddove si tratti di risolvere, con efficacia di giudicato, le controversie insorte tra le parti del procedimento o tra gli offerenti, è necessario proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in via derivata, contro il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni (di regola, il decreto di trasferimento) (Cass. civ. n. 36081/2023).
Sul punto la Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto: 1) gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.; 2) gli atti coi quali il giudice dell'esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell'esecuzione nell'adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
3) il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell'esecuzione mette capo ad un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato;
4) pagina 5 di 10 eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c. possono essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617
c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
09/05/2019, n. 12238).
Sempre in tema di esecuzione immobiliare, la Cassazione ha altresì sancito che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie anteriore alla cosiddetta riforma Cartabia, chi intende denunciare vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista ha la facoltà di proporre il reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. avverso l'atto reputato viziato o, per illegittimità derivata, contro quelli successivi del medesimo sub-procedimento per i quali è previsto il predetto specifico rimedio oppure può proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase (cioè, di norma, il decreto di trasferimento), salvo che nella sequenza procedimentale si inserisca un provvedimento del giudice contenente condizioni di vendita significativamente nuove, il quale deve essere specificamente impugnato ex art. 617 c.p.c. al fine di evitarne il consolidamento con la conseguente inoppugnabilità di tutti gli atti compiuti anteriormente dal delegato (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
28/02/2023, n. 6083).
Nel caso di specie risulta che nell'ambito della procedura esecutiva parte opponente ha spiegato reclamo ex art. 591 ter c.p.c. contestando le operazioni di vendita del professionista delegato, rigettato successivamente dal G.E. in data 12.7.2022, e che avverso tale provvedimento non risulta essere stato spiegato reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c..
Invero, l'opponente ha direttamente spiegato opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. in data 22.12.2022 avverso il decreto di trasferimento, primo atto del G.E. successivo alle operazioni di vendita contestate, al fine di farne valere l'invalidità riflessa per propagazione dei vizi degli atti del subprocedimento di vendita e non per contestare vizi propri del decreto di trasferimento stesso.
Va pertanto ritenuta l'ammissibilità e la tempestività della spiegata opposizione.
Passando al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'ordinanza di vendita ha natura di atto del procedimento e contenuto di natura variegata, orientata a disciplinare ogni adempimento utile alla monetizzazione redditizia del bene, comprendendo la descrizione del bene in vendita, l'eventuale distinzione dei beni in lotti (art. 577 c.p.c.), le indicazioni per l'individuazione del prezzo base della vendita determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., l'offerta minima, le forme di pubblicità ritenute necessarie, insieme al tempo consentito per la loro effettuazione, il termine
(non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni) per la presentazione delle offerte irrevocabili d'acquisto, l'importo della cauzione e la modalità del suo pagamento, la calendarizzazione dell'udienza per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra gli offerenti, in un giorno pagina 6 di 10 immediatamente successivo allo spirare del termine di presentazione delle offerte, il termine e la modalità per il versamento del saldo prezzo.
La fase della vendita nelle espropriazioni immobiliari è racchiusa tra l'emissione dell'ordinanza che ne scandisce tempi e modalità e la pronuncia del decreto di trasferimento del bene, a seguito dell'aggiudicazione del cespite.
La Cassazione ha sancito che nell'espropriazione forzata immobiliare l'intera fase liquidativa è retta, per tutto il suo corso (e cioè a dire, sino all'atto terminativo costituito dal decreto di trasferimento), dall'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dispone la vendita dei cespiti pignorati, che di tal fase rappresenta la lex specialis, ovvero detta le condizioni e modalità di esplicazione, nell'esercizio di poteri ad hoc affidati al giudice (Cass. 05/10/2018, n. 24570).
In altre pronunce, la Corte di legittimità ha ribadito la specialità dell'ordinanza di vendita che, rappresentando lex specialis dello specifico sub procedimento in cui quella si concreta, deve prevalere sulle altre (eventuali) previsioni inerenti la vendita coattiva;
in mancanza, gli atti esecutivi consistenti nell'aggiudicazione e nel conseguente decreto di trasferimento sono invalidi. (Cass., 07/05/2015, n. 9255,
Cass., 29/09/2015, n. 11171).
Il combinato disposto dell'art. 569, comma 4, c.p.c., e dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c. rimette alla disciplina secondaria il compito di precisare le regole tecnico-operative della vendita telematica.
Salve le specifiche previsioni regolamentari sui profili tecnici, rimane ferma anche per la vendita telematica la disciplina prevista da codice di rito e, in particolare, il disposto dell'art. 572, comma 2, c.p.c., il quale attribuisce il potere di procedere alla deliberazione sulle offerte al giudice dell'esecuzione, nonché, nel caso di delega delle operazioni di vendita, al professionista nominato dal giudice medesimo.
Sotto tale profilo, quindi, l'unico soggetto deputato ad una valutazione di ammissibilità dell'offerta resta il giudice o il professionista delegato.
Nella medesima prospettiva si colloca anche la disciplina di rango secondario dettata dal D.M. n. 32/2015.
Invero l'art. 18 del D.M. n. 32 del 2015 stabilisce che la verifica relativa alla regolarità delle offerte sia compiuta dal giudice o dal referente della procedura (ovverosia, il professionista delegato), fermo che nell'ambito della vendita telematica le offerte devono essere trasmesse dal sistema del PVP Giustizia al gestore della vendita, atteso che solo in tal modo è possibile eseguire il controllo sulle stesse.
Nel caso in esame l'avviso di vendita – quale atto del professionista delegato che contiene la notizia della vendita dell'immobile con funzione di informare gli interessati circa le modalità, i tempi e la partecipazione alla vendita nonché l'indicazione dei tempi e le modalità della vendita – ha pedissequamente richiamato le prescrizioni e le indicazioni di cui all'ordinanza di delega del 7.12.2021 a firma del G.E.
pagina 7 di 10 Le contestazioni della parte opponente circa le irregolarità e i vizi procedurali della vendita telematica del
24.5.2022 si fondano sull'assunto che il professionista delegato avrebbe illegittimamente escluso la prima domanda di partecipazione presentata da in data 23.5.2022 alle ore Controparte_6
20:56:50 e ritenuto valida la seconda domanda di partecipazione presentata dalla stessa società in data
23.5.2022 alle ore 21:29:39.
Ciò in quanto la seconda offerta sarebbe stata trasmessa senza la relativa cauzione atteso che la società offerente avrebbe utilizzato per il secondo deposito lo stesso bonifico di € 7.500,00 identificato con
CRO/TNR 00009089105 del 20.5.2022, ore 11:23, già allegato nella prima busta telematica.
L'assunto non può essere condiviso considerato che in base alle statuizioni contenute nell'avviso di vendita, richiamando puntualmente l'art. 571, comma 2 c.c., l'offerta telematica deve essere dichiarata inefficace allorquando pervenga oltre il termine stabilito, sia inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso o nell'ipotesi in cui l'offerente non presti cauzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura espropriativa in misura non inferiore al 10% del prezzo offerto.
In sede di verifica di ammissibilità delle offerte presentate, il professionista delegato esaminando le offerte pervenute ha costatato che le due buste telematiche inviate dalla Controparte_6 risultavano in concreto essere le medesime ivi incluso il bonifico della cauzione di € 7.500,00.
Per tale ragione, va ritenuto che la presentazione di offerte multiple, anche se identiche, da parte dello stesso offerente consegue in concreto la validità di una sola delle stesse, risultando essere le altre inefficaci.
Nel caso di specie, il professionista delegato risulta abbia operato correttamente vagliando le uniche due offerte tempestive ricevute e deliberando l'esclusione di una delle offerte presentate dalla
[...]
attesa la mera duplicazione delle buste telematiche inviate. Controparte_6
Invero, esaminando la busta contenente l'offerta per il lotto n. 2, si rileva che la stessa si presenta ammissibile in quanto depositata entro il termine di presentazione delle offerte indicato nell'avviso di vendita, non inferiore al prezzo di € 75.000,00 posto a base d'asta e debitamente cauzionata mediante il versamento sul conto corrente della procedura esecutiva della somma pari al 10% del prezzo offerto
(bonifico bancario n. CRO/TNR 00009089105 di € 7.500,00).
A ciò sia aggiunga che risulta riscontrabile un difetto di interesse alla contestazione atteso che, non potendosi prospettare l'inefficacia di entrambe le offerte, al più il professionista delegato avrebbe dovuto dichiarare inefficace la seconda offerta e regolare la prima, valutazione che avrebbe portato ugualmente all'aggiudicazione in favore della . CP_3
Altresì infondato risulta il motivo di opposizione concernete il mancato deposito delle buste telematiche da parte del professionista delegato, atteso che all'esito dell'asta telematica le due offerte sono state automaticamente riportate per il tramite della piattaforma “aste telematiche” nel verbale di aggiudicazione, pagina 8 di 10 depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva, in cui sono descritte analiticamente tutte le informazioni necessarie per l'identificazione delle offerte presentate.
Infine, il motivo di opposizione spiegato in via subordinata sulla prospettata illegittimità della revoca dell'ordinanza del 9.12.2021 con cui il G.E. aveva dichiarato decaduta la società debitrice dal beneficio della conversione risulta essere inammissibile per evidente tardività, atteso che ogni contestazione sul provvedimento di decadenza del doveva essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento stesso, non potendosi invocare la nullità dell'atto susseguente (nel caso di specie il decreto di trasferimento) se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto (nel caso di specie ordinanza di decadenza dal beneficio della conversione), salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo (v. Cass. civ. Sez. III Sent.,
10/12/2019, n. 32136).
In definitiva, l'opposizione con riguardo ai motivi spiegati in via principale va rigettata e con riguardo ai motivi spiegati in via subordinati va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite relativa alla presente fase di merito seguono la soccombenza e possono liquidarsi come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, considerate le attività effettivamente svolte e applicando valori prossimi ai minimi vista la sostanziale reiterazione delle difese già esposte nella fase cautelare, il mancato svolgimento di istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale (fase studio € 1.300,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase decisionale € 2.200,00).
La richiesta di condanna per lite temeraria va rigettata atteso che, ferma la valutazione della infondatezza e inammissibilità dei motivi di opposizione, la condotta della parte opponente, nella presente fase, non risulta connotata da dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_5
2. Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con riguardo ai motivi spiegati in via principale:
3. Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con riguardo al motivo spiegato in via subordinata;
4. Condanna la l pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
del della
[...] Controparte_4 Controparte_6
e di , liquidando le stesse in € 4.500,00 per ciascuna parte, oltre rimborso
[...] Parte_2 per spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidato, C.P.A. e IVA, se dovuti, come per legge, pagina 9 di 10 oltre spese vive occorse e occorrende, con attribuzione all'avv. GIOVANNI GRATTACASO per dichiarato anticipo con riferimento alla posizione di . CP_5
Salerno, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3017/2023 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GIUSEPPE BISANTIS;
Parte opponente e
e per essa la mandataria (c.f. ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO FERRARO;
Parte opposta e in persona del rappresentante legale pro tempore, (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI D'ELIA; C.F._1
Parte opposta e
i Tartaglia Marino n. 29/2022 Trib. Salerno, in persona del curatore Controparte_4 avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA Persona_1 P.IVA_3
SANTAMARIA;
Parte opposta e
, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI GRATTACASO;
CP_5
Parte opposta
Oggi 2 aprile 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Stefania Grisi, per delega del procuratore costituito;
Per parte opposta l'avv. Maura De Angelis, per delega del procuratore costituito;
Controparte_1 per parte opposta l'avv. Antonella Santamaria, procuratore costituito, presente anche Controparte_4 per delega dei difensori della e di . CP_3 CP_5
pagina 1 di 10 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3017/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GIUSEPPE BISANTIS;
Parte opponente nei confronti della e per essa la mandataria (c.f. ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO FERRARO;
Parte opposta
Nonché della in persona del rappresentante legale pro tempore, (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI D'ELIA; C.F._1
Parte opposta e nei confronti del i Tartaglia Marino n. 29/2022 Trib. Salerno, in persona del curatore Controparte_4 avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA Persona_1 P.IVA_3
SANTAMARIA;
Parte opposta nonché dell'
, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI GRATTACASO;
CP_5
Parte opposta
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 10 Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi notificato in data 27.3.2023 la Parte_1 in qualità di debitrice esecutata nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare n. R.G.E. n.
368/2017, ha convenuto in giudizio la il , la Controparte_1 Controparte_4
e l'avv. professionista delegato, Controparte_6 CP_5 chiedendo, in via principale, di accertare la nullità dell'intera procedura esecutiva e di dichiarare di nullità dell'asta telematica asincrona svoltasi in data 24.5.2022, e, in subordine, di revocare la decadenza dal beneficio della conversione già concesso in favore della società opponente.
L'opponente – rammentato che, prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita, parte debitrice era stata ammessa al beneficio della conversione, ma successivamente era stata dichiarata decaduta dal G.E. con provvedimento del 7.12.2021 – ha dedotto che, all'esito della procedura di vendita senza incanto del
24.5.2022, i lotti 1 e 2 erano stati aggiudicati, rispettivamente al prezzo di € 18.800,00 e di € 75.000,00, in favore della e che, una volta saldato il prezzo, i lotti aggiudicati erano stati Controparte_6 trasferiti con decreto di trasferimento (n. cron. 2348/22 e n. rep. 4494/2022) emesso in data 17.11.2022, poi oggetto di opposizione agli atti esecuti promossa dal debitore.
In sede cautelare, con ordinanza del 30.1.2023, il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento impugnato, evidenziando che la doglianza dell'opponente circa la nullità dell'aggiudicazione del lotto n. 2 era infondata, atteso che l'aggiudicataria, pur presentando formalmente due buste telematiche, aveva voluto in concreto presentare soltanto un'offerta, costituendo la seconda una mera duplicazione della prima in quanto contenente gli stessi allegati e la ricevuta dello stesso bonifico di € 7.500,00.
Rigettata la richiesta cautelare, l'opponente ha quindi ritualmente introdotto il presente giudizio di merito, concludendo per la declaratoria di nullità della procedura esecutiva e dell'aggiudicazione.
Con comparsa depositata in data 2.5.2023, la si è costituita in giudizio di merito Controparte_1 impugnando e contestando l'avverso libello introduttivo, eccependo l'inammissibilità della spiegata opposizione per essere i motivi di doglianza stati già vagliati con ricorso ex art. 591 ter c.p.c. rigettato dal
G.E. in data 12.7.2022.
Nel merito, parte opposta, richiamando in punto di motivazione l'ordinanza di rigetto del G.E. e la relazione del professionista delegato, ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione atteso che la seconda offerta depositata dall'aggiudicataria consisteva in una duplicazione della prima e, quindi, correttamente era stata ritenuta valida ed efficace.
Si è costituita nella presente fase di merito, anche la eccependo, in Controparte_6 via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa non avendo parte opponente spiegato opposizione avverso i provvedimenti antecedenti al decreto di trasferimento, restandogli preclusa pagina 4 di 10 in questa sede ogni contestazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 10.7.2023 si è costituito il Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto con condanna delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, in seguito a diversi rinvii dovuti alla riassegnazione del presente procedimento, all'udienza del 2.10.2024 la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
In data 10.3.2025 si è costituito in giudizio anche l'avv. citato quale professionista CP_5 delegato, chiedendo il rigetto della proposta opposizione e l'accertamento della regolarità dell'asta telematica asincrona in data 24.5.2022.
All'udienza odierna del 2.4.2025 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
In primo luogo, va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'avv. ausiliario CP_5 nominato nella procedura esecutiva e non parte nella stessa (v. Cass. n. 16219 del 2022).
Considerato il potere-dovere del giudice di qualificare la domanda proposta in maniera corretta al di là del nome ad essa attribuita dalla parte, si evidenzia che la spiegata opposizione avente ad oggetto non già l'an debeatur, esperibile attraverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma il quomodo dell'esecuzione, attesa la censura sulle irregolarità delle operazioni di vendita relativamente al lotto n. 2, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c..
Così come configurata l'opposizione in rito si presenta ammissibile.
La Cassazione ha sancito che i vizi degli atti del sub-procedimento di vendita dinanzi al professionista delegato sono denunciabili col rimedio di cui all'art. 591-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) al solo scopo di superare eventuali difficoltà in cui sia incorso il delegato nell'espletamento dell'incarico, mentre, laddove si tratti di risolvere, con efficacia di giudicato, le controversie insorte tra le parti del procedimento o tra gli offerenti, è necessario proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in via derivata, contro il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni (di regola, il decreto di trasferimento) (Cass. civ. n. 36081/2023).
Sul punto la Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto: 1) gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.; 2) gli atti coi quali il giudice dell'esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell'esecuzione nell'adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
3) il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell'esecuzione mette capo ad un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato;
4) pagina 5 di 10 eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c. possono essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617
c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
09/05/2019, n. 12238).
Sempre in tema di esecuzione immobiliare, la Cassazione ha altresì sancito che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie anteriore alla cosiddetta riforma Cartabia, chi intende denunciare vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista ha la facoltà di proporre il reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. avverso l'atto reputato viziato o, per illegittimità derivata, contro quelli successivi del medesimo sub-procedimento per i quali è previsto il predetto specifico rimedio oppure può proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase (cioè, di norma, il decreto di trasferimento), salvo che nella sequenza procedimentale si inserisca un provvedimento del giudice contenente condizioni di vendita significativamente nuove, il quale deve essere specificamente impugnato ex art. 617 c.p.c. al fine di evitarne il consolidamento con la conseguente inoppugnabilità di tutti gli atti compiuti anteriormente dal delegato (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
28/02/2023, n. 6083).
Nel caso di specie risulta che nell'ambito della procedura esecutiva parte opponente ha spiegato reclamo ex art. 591 ter c.p.c. contestando le operazioni di vendita del professionista delegato, rigettato successivamente dal G.E. in data 12.7.2022, e che avverso tale provvedimento non risulta essere stato spiegato reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c..
Invero, l'opponente ha direttamente spiegato opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. in data 22.12.2022 avverso il decreto di trasferimento, primo atto del G.E. successivo alle operazioni di vendita contestate, al fine di farne valere l'invalidità riflessa per propagazione dei vizi degli atti del subprocedimento di vendita e non per contestare vizi propri del decreto di trasferimento stesso.
Va pertanto ritenuta l'ammissibilità e la tempestività della spiegata opposizione.
Passando al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'ordinanza di vendita ha natura di atto del procedimento e contenuto di natura variegata, orientata a disciplinare ogni adempimento utile alla monetizzazione redditizia del bene, comprendendo la descrizione del bene in vendita, l'eventuale distinzione dei beni in lotti (art. 577 c.p.c.), le indicazioni per l'individuazione del prezzo base della vendita determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., l'offerta minima, le forme di pubblicità ritenute necessarie, insieme al tempo consentito per la loro effettuazione, il termine
(non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni) per la presentazione delle offerte irrevocabili d'acquisto, l'importo della cauzione e la modalità del suo pagamento, la calendarizzazione dell'udienza per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra gli offerenti, in un giorno pagina 6 di 10 immediatamente successivo allo spirare del termine di presentazione delle offerte, il termine e la modalità per il versamento del saldo prezzo.
La fase della vendita nelle espropriazioni immobiliari è racchiusa tra l'emissione dell'ordinanza che ne scandisce tempi e modalità e la pronuncia del decreto di trasferimento del bene, a seguito dell'aggiudicazione del cespite.
La Cassazione ha sancito che nell'espropriazione forzata immobiliare l'intera fase liquidativa è retta, per tutto il suo corso (e cioè a dire, sino all'atto terminativo costituito dal decreto di trasferimento), dall'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dispone la vendita dei cespiti pignorati, che di tal fase rappresenta la lex specialis, ovvero detta le condizioni e modalità di esplicazione, nell'esercizio di poteri ad hoc affidati al giudice (Cass. 05/10/2018, n. 24570).
In altre pronunce, la Corte di legittimità ha ribadito la specialità dell'ordinanza di vendita che, rappresentando lex specialis dello specifico sub procedimento in cui quella si concreta, deve prevalere sulle altre (eventuali) previsioni inerenti la vendita coattiva;
in mancanza, gli atti esecutivi consistenti nell'aggiudicazione e nel conseguente decreto di trasferimento sono invalidi. (Cass., 07/05/2015, n. 9255,
Cass., 29/09/2015, n. 11171).
Il combinato disposto dell'art. 569, comma 4, c.p.c., e dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c. rimette alla disciplina secondaria il compito di precisare le regole tecnico-operative della vendita telematica.
Salve le specifiche previsioni regolamentari sui profili tecnici, rimane ferma anche per la vendita telematica la disciplina prevista da codice di rito e, in particolare, il disposto dell'art. 572, comma 2, c.p.c., il quale attribuisce il potere di procedere alla deliberazione sulle offerte al giudice dell'esecuzione, nonché, nel caso di delega delle operazioni di vendita, al professionista nominato dal giudice medesimo.
Sotto tale profilo, quindi, l'unico soggetto deputato ad una valutazione di ammissibilità dell'offerta resta il giudice o il professionista delegato.
Nella medesima prospettiva si colloca anche la disciplina di rango secondario dettata dal D.M. n. 32/2015.
Invero l'art. 18 del D.M. n. 32 del 2015 stabilisce che la verifica relativa alla regolarità delle offerte sia compiuta dal giudice o dal referente della procedura (ovverosia, il professionista delegato), fermo che nell'ambito della vendita telematica le offerte devono essere trasmesse dal sistema del PVP Giustizia al gestore della vendita, atteso che solo in tal modo è possibile eseguire il controllo sulle stesse.
Nel caso in esame l'avviso di vendita – quale atto del professionista delegato che contiene la notizia della vendita dell'immobile con funzione di informare gli interessati circa le modalità, i tempi e la partecipazione alla vendita nonché l'indicazione dei tempi e le modalità della vendita – ha pedissequamente richiamato le prescrizioni e le indicazioni di cui all'ordinanza di delega del 7.12.2021 a firma del G.E.
pagina 7 di 10 Le contestazioni della parte opponente circa le irregolarità e i vizi procedurali della vendita telematica del
24.5.2022 si fondano sull'assunto che il professionista delegato avrebbe illegittimamente escluso la prima domanda di partecipazione presentata da in data 23.5.2022 alle ore Controparte_6
20:56:50 e ritenuto valida la seconda domanda di partecipazione presentata dalla stessa società in data
23.5.2022 alle ore 21:29:39.
Ciò in quanto la seconda offerta sarebbe stata trasmessa senza la relativa cauzione atteso che la società offerente avrebbe utilizzato per il secondo deposito lo stesso bonifico di € 7.500,00 identificato con
CRO/TNR 00009089105 del 20.5.2022, ore 11:23, già allegato nella prima busta telematica.
L'assunto non può essere condiviso considerato che in base alle statuizioni contenute nell'avviso di vendita, richiamando puntualmente l'art. 571, comma 2 c.c., l'offerta telematica deve essere dichiarata inefficace allorquando pervenga oltre il termine stabilito, sia inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso o nell'ipotesi in cui l'offerente non presti cauzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura espropriativa in misura non inferiore al 10% del prezzo offerto.
In sede di verifica di ammissibilità delle offerte presentate, il professionista delegato esaminando le offerte pervenute ha costatato che le due buste telematiche inviate dalla Controparte_6 risultavano in concreto essere le medesime ivi incluso il bonifico della cauzione di € 7.500,00.
Per tale ragione, va ritenuto che la presentazione di offerte multiple, anche se identiche, da parte dello stesso offerente consegue in concreto la validità di una sola delle stesse, risultando essere le altre inefficaci.
Nel caso di specie, il professionista delegato risulta abbia operato correttamente vagliando le uniche due offerte tempestive ricevute e deliberando l'esclusione di una delle offerte presentate dalla
[...]
attesa la mera duplicazione delle buste telematiche inviate. Controparte_6
Invero, esaminando la busta contenente l'offerta per il lotto n. 2, si rileva che la stessa si presenta ammissibile in quanto depositata entro il termine di presentazione delle offerte indicato nell'avviso di vendita, non inferiore al prezzo di € 75.000,00 posto a base d'asta e debitamente cauzionata mediante il versamento sul conto corrente della procedura esecutiva della somma pari al 10% del prezzo offerto
(bonifico bancario n. CRO/TNR 00009089105 di € 7.500,00).
A ciò sia aggiunga che risulta riscontrabile un difetto di interesse alla contestazione atteso che, non potendosi prospettare l'inefficacia di entrambe le offerte, al più il professionista delegato avrebbe dovuto dichiarare inefficace la seconda offerta e regolare la prima, valutazione che avrebbe portato ugualmente all'aggiudicazione in favore della . CP_3
Altresì infondato risulta il motivo di opposizione concernete il mancato deposito delle buste telematiche da parte del professionista delegato, atteso che all'esito dell'asta telematica le due offerte sono state automaticamente riportate per il tramite della piattaforma “aste telematiche” nel verbale di aggiudicazione, pagina 8 di 10 depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva, in cui sono descritte analiticamente tutte le informazioni necessarie per l'identificazione delle offerte presentate.
Infine, il motivo di opposizione spiegato in via subordinata sulla prospettata illegittimità della revoca dell'ordinanza del 9.12.2021 con cui il G.E. aveva dichiarato decaduta la società debitrice dal beneficio della conversione risulta essere inammissibile per evidente tardività, atteso che ogni contestazione sul provvedimento di decadenza del doveva essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento stesso, non potendosi invocare la nullità dell'atto susseguente (nel caso di specie il decreto di trasferimento) se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto (nel caso di specie ordinanza di decadenza dal beneficio della conversione), salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo (v. Cass. civ. Sez. III Sent.,
10/12/2019, n. 32136).
In definitiva, l'opposizione con riguardo ai motivi spiegati in via principale va rigettata e con riguardo ai motivi spiegati in via subordinati va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite relativa alla presente fase di merito seguono la soccombenza e possono liquidarsi come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, considerate le attività effettivamente svolte e applicando valori prossimi ai minimi vista la sostanziale reiterazione delle difese già esposte nella fase cautelare, il mancato svolgimento di istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale (fase studio € 1.300,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase decisionale € 2.200,00).
La richiesta di condanna per lite temeraria va rigettata atteso che, ferma la valutazione della infondatezza e inammissibilità dei motivi di opposizione, la condotta della parte opponente, nella presente fase, non risulta connotata da dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_5
2. Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con riguardo ai motivi spiegati in via principale:
3. Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con riguardo al motivo spiegato in via subordinata;
4. Condanna la l pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
del della
[...] Controparte_4 Controparte_6
e di , liquidando le stesse in € 4.500,00 per ciascuna parte, oltre rimborso
[...] Parte_2 per spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidato, C.P.A. e IVA, se dovuti, come per legge, pagina 9 di 10 oltre spese vive occorse e occorrende, con attribuzione all'avv. GIOVANNI GRATTACASO per dichiarato anticipo con riferimento alla posizione di . CP_5
Salerno, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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