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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1541/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
9.5.2023 a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
, corrente a San Giorgio di Nogaro (Udine), in Viale Controparte_1
Venezia n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo del Foro di Udine;
attore
CONTRO
C.F. , con sede a Roma, in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore speciale dott. giusta procura ricevuta il 4.11.2020 dal notaio Controparte_3 Per_1
di Roma, rep. 90119 racc. 26330, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti
[...]
informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giorgio Capuis del Foro di Venezia,
domiciliatario;
pagina 1 di 12 (C.F. ), con sede a Udine, in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa, per procura unita mediante CP_5
strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimiliano Basevi del Foro
di Udine, domiciliatario;
convenute con la chiamata in causa di
(C.F. n. ) Controparte_6 P.IVA_3
ex , in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_7 Controparte_8
giusta procura ricevuta il 24.5.2023 dal notaio di Milano, rep. n. 54207 racc. 25241, Persona_2
rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione,
dall'avv. Marco Ferraro del Foro di Roma, domiciliatario;
chiamata in causa in punto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
Per l'attore: nel merito in via principale, per le causali esposte in narrativa, previo rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, annullarsi il predetto contratto assicurativo perché viziato da errore a mentre dell'art. 1429 c.c. o da dolo, anche incidente, ex art. 1439,1440 c.c. Condannarsi le parti convenute e/o terze chiamate, in base ai propri titoli di responsabilità, come meglio individuate in epigrafe, al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal Signor pari a € 200.000 Parte_1
come meglio descritti in narrativa e come verranno accertati in corso di causa, salvo quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche con valutazione equitativa del Giudice. Nel merito in via subordinata: In denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che le parti convenute hanno violato le regole di cui all'art. 1337 e art. 1175 c.c. nelle pagina 2 di 12 trattative con per la stipula del contratto assicurativo come meglio descritto in Parte_1
narrativa e per l'effetto condannare pertanto in solido tra loro e in uno con la terza chiamata al risarcimento del danno patito dall'attore della somma di euro 200.000 o di quella diversa che si riterrà
di giustizia e o sarà precisata in corso di causa. Spese e onorari integralmente rifusi In via istruttoria:
ammettersi le istanze istruttorie così come formulate in sede di memorie ex art. 171 n. 2 e 3 c.p.c., per quanto non ammesso, nonché deferirsi giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. alla CP_4 CP_4
sulla seguente circostanza: “giuro e giurando affermo e riconosco che circa un mese dopo la denuncia del sinistro in oggetto, per conto della la Signora si recò presso Controparte_4 Parte_2
l'azienda di alla presenza della moglie di quest'ultimo e del Sig. , Parte_1 Parte_3
confermando che le polizze assicurative relative al sinistro e alla responsabilità civile risultavano difformi e incomplete rispetto a quelle analoghe in precedenza stipulate da con altra Pt_1
compagnia Assicuratrice e già consegnate da alla società convenuta con richiesta di Parte_1
mantenere le stesse garanzie e proponendo di conseguenza, un incontro ulteriore per trovare un accordo bonario”.
Per la convenuta in via preliminare ๏ accertarsi e dichiararsi la Controparte_2
carenza di interesse ad agire dell'odierno attore e conseguente dichiararsi l'inammissibilità dell'azione promossa dal signor;
๏ dichiararsi inammissibili, improcedibili e comunque rigettarsi le Pt_1
nuove domande azionate da controparte con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. nel merito ๏ rigettarsi le domande avversarie;
๏ rigettarsi le domande azionate nei confronti di
[...]
; ๏ con espressa riserva di agire, in regresso ovvero in rivalsa, nei confronti dei Controparte_2
corresponsabili della causazione dell'evento che venissero ravvisati;
in via istruttoria: ๏ disporsi ex art..
210 c.p.c. nei confronti di e parte attrice di esibire l'accordo Controparte_9
transattivo ed ogni documento contrattuale inerente il sinistro di cui è causa nonché le evidenze dei pagamenti eseguiti dalla predetta società nei riguardi di parte attrice a titolo di risarcimento del danno di cui è causa;
in ogni caso: ๏ con vittoria di spese diritti onorari ed anticipazioni nel presente giudizio.
pagina 3 di 12 Per la convenuta in via preliminare: • respingere, per difetto di interesse ex Controparte_4
art. 100 c.p.c., la domanda di annullamento del contratto ex art. 1429 n. 4 c.c. proposta dall'attore nei confronti della e, per l'effetto, rigettare la correlata domanda risarcitoria;
• Controparte_4
respingere la domanda di annullamento del contratto per dolo proposta dall'attore con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di data 29.11.2023 per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) e per essere la stessa nuova, tardivamente introdotta in giudizio e, in ogni caso, inammissibile;
rigettare, per l'effetto, la correlata domanda risarcitoria;
• respingere la domanda di risarcimento danni ex artt. 1337 e 1175 c.c.
formulata dall'attore con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di data 29.11.2023, poiché anch'essa nuova, tardivamente introdotta in giudizio e, dunque, inammissibile;
• spese e competenze di lite rifuse;
In via ulteriormente preliminare: • dichiarare la nullità ex art. 164 c. 4 c.p.c. dell'atto di citazione per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero per mancata esposizione dei fatti sui quali essa si fonda;
• respingere la domanda di annullamento del contratto per dolo proposta dall'attore con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di data 29.11.2023 per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) e per essere la stessa nuova, tardivamente introdotta in giudizio e, in ogni caso, inammissibile;
rigettare,
per l'effetto, la correlata domanda risarcitoria;
• respingere la domanda di risarcimento danni ex artt.
1337 e 1175 c.c. formulata dall'attore con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di data 29.11.2023,
poiché anch'essa nuova, tardivamente introdotta in giudizio e, dunque, inammissibile;
• spese e competenze di lite rifuse;
Nel merito: • respingere, poiché infondate, tutte le domande svolte dall'attore nei confronti della • spese e competenze di lite rifuse. In subordine: • nella Controparte_4
denegata ipotesi di accoglimento anche di una sola delle domande attoree, contenere l'obbligazione risarcitoria nei limiti del danno effettivamente provato in corso di causa, condannando la
[...]
a tenere indenne e manlevare la società convenuta di ogni Controparte_10
somma eventualmente dovuta all'attore per i titoli azionati, comprese le spese di lite;
• spese e competenze di lite rifuse, anche ai sensi dell'art. 1917 c. 3 c.c..
Per la chiamata in causa: in via principale: respingere la domanda svolta dall' Controparte_1
nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in
[...] Controparte_11
pagina 4 di 12 diritto;
• In via subordinata: -Voglia limitare o contenere l'obbligo indennitario in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. e secondo condizioni e limiti di operatività come da contratto, con riconoscimento della franchigia contrattuale come dovuta. • con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresa IVA e C.A. oltre spese generali nel primo caso e se del caso parziale compensazione nell'altro. • In via istruttoria insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. n.q. di titolare dell' , prova testimoniale diretta, Parte_1 Controparte_1
con i signori Via Tomadini 24, Udine;
Sig. Via Andreuzzi n.8, Testimone_1 CP_12
San daniele del Friuli (UD), Sig.ra , Via A. Manzoni 9/B, Buttrio (UD) sui seguenti Testimone_2
capitoli di prova:
1. Nel Gennaio 2023, dopo le festività dell'epifania, su richiesta del sig.
[...]
, la Dott.ssa si recava presso l' e, con il signor Pt_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
suo collaboratore riceveva copia di una polizza che garantiva i rischi dell'attività Testimone_1
agricola per la sua sostituzione;
2. a distanza di qualche giorno, la Dott.ssa il sig. e il CP_4 Tes_1
Sig. altro collaboratore, incontravano il sig. presso la sede, ed il sig. CP_12 Parte_1 CP_12
che aveva esaminato la copia della polizza consegnata qualche giorno prima ai evidenziava al Pt_4
Sig. che le garanzie offerte della polizza erano a copertura della sola attività Pt_1 Parte_5
agricola svolta su campi di cui egli aveva la disponibilità (quale proprietario ovvero conduttore) mentre i rischi inerenti l'attività di agrimeccanica fornita a favore di terzi con mezzi meccanici e gli eventuali danni involontariamente a loro cagionati non erano coperti;
3. In quella occasione il sig. Pt_1
riferiva che l'attività conto terzi era marginale rispetto a quella agricola e che la mietitrebbia Class
IO 760 targata BN160B, assicurata obbligatoriamente per la RCA, era garantita anche per il rischio incendio con la e che non era sua intenzione svincolarsi dalla predetta compagnia e CP_13
trasferire la polizza ad altro assicuratore;
4. In occasione di un terzo e di ulteriori incontri a seguire presso l' tra il Sig. e, per l' il sig. il sig. Controparte_1 Pt_1 Parte_6 CP_12
e la Sig.ra , presentavano alcuni prodotti assicurativi, tra cui le caratteristiche Tes_1 Testimone_2
della polizza dalla - a copertura dell'attività agromeccanica e Pt_7 Controparte_2
quella agricola - e la polizza RCA per i trattori e le macchine agricole, con estensione al rischio pagina 5 di 12 incendio;
5. il Sig. proponeva di allargare la copertura del contratto anche all'ipotesi CP_12 Pt_7
di incendio delle macchine agricole semoventi quando ricoverate sottotetto dei fabbricati assicurati,
altrimenti non garantito dalla RCA;
6. La mietitrebbia Class IO 760 targata BN160B, nonostante fosse già assicurata con per la RCA e per il rischio incendio, veniva inserita nella CP_13
copertura dei mezzi ricoverati sottotetto dei fabbricati assicurati;
7. In data 25.01.2022, passato qualche giorno dalla proposta, il sig. sottoscriveva con il sig. e al dott. , per Pt_1 Tes_1 Controparte_14
due polizze (una per l'attività di impresa agricola e una per l'attività Controparte_4 Pt_7
agromeccanica) e otto polizze per la responsabilità civile per la circolazione e per il rischio incendio di altrettanti trattori agricoli;
ma non per la mietitrebbia Class IO 760. Nonché la prova testimoniale contraria a quella eventualmente ammessa alle controparti, con gli stessi testimoni sopra indicati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima Parte_1
impresa agricola, evocate in giudizio e l'agente della stessa Controparte_2 [...]
ha esposto che: -aveva stipulato con la società assicuratrice suindicata, a mezzo del citato CP_4
agente, la polizza assicurativa n. 111123331459 per il rischio incendio e danni ai beni, con copertura sino al 31.1.2023; -in data 31.8.2022, alle ore 10.50, mentre era intento, presso l'azienda agricola di a Carlino (Udine), alla raccolta del mais con la mietitrebbia targata BN160B, Parte_3
quest'ultima era stata interessata da un incendio che l'aveva distrutta, danneggiando anche, essendosi l'incendio esteso al terreno, cento quintali di granella di mais e la superficie di un adiacente terreno coltivato ad erba medica;
-il sinistro era stato denunciato il giorno successivo, 1.9.2022 e il danno alla mietitrebbia era stato quantificato in € 200.000,00, mentre il sig. gli aveva richiesto il Parte_3
risarcimento dei danni arrecati al terreno;
non aveva liquidato alcun Controparte_2
indennizzo, sostenendo che le condizioni di polizza avrebbero espressamente escluso i danni a cose in consegna e custodia e a quelle trasportate, nonché i danni da inquinamento;
-il sig. aveva Pt_1
espressamente richiesto a la predisposizione di un contratto dotato di coperture Controparte_4
pagina 6 di 12 adeguate per il rischio di incendio e per la responsabilità civile e i danni a terzi;
la non conformità del prodotto assicurativo fatto sottoscrivere al sig. rappresentava motivo di annullabilità per vizio Pt_1
del consenso ex art. 1429 n. 4 c.c.. Ciò premesso, l'attore ha concluso per l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi della norma dianzi citata e per la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali, nella misura di € 200.000 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Si è costituita rappresentando che: -il contratto di Controparte_2
assicurazione era cessato, atteso che era stata revocata la copertura assicurativa con comunicazione del
6.12.2022, conseguendone l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire;
-in ogni caso, nessun errore di diritto poteva essere addotto, atteso che era tale quello incidente sull'esistenza,
sull'applicabilità e sulla portata di una norma giuridica imperativa o dispositiva;
-il era Parte_8
stato correttamente informato e lui stesso aveva riferito di essersi già garantito con altra società
assicuratrice per il rischio incendio in relazione alla circolazione della macchine operatrici;
-il sig.
aveva inteso attivare le sole garanzie per i danni ai beni e alle persone che potessero accedere Pt_1
all'interno della proprietà aziendale;
il danno verificatosi esulava dall'oggetto del contratto e comunque l'annullamento dello stesso avrebbe escluso la possibilità di far valere coperture assicurative di sorta.
Contestato anche il quantum dell'indimostrata pretesa attorea, la convenuta ha rassegnato le conclusioni di merito riportate nell'epigrafe.
3. Si è costituita anche eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_4
interesse ad agire, in quanto il rapporto assicurativo era cessato il 31.1.2023, nonché la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi. In linea di fatto, la convenuta ha esposto che il sig.
, alla richiesta dell'incaricato dell'agente di chiarire se la mietitrebbia Class IO 760 Pt_1
targata BN 160B, obbligatoriamente assicurata per la responsabilità civile, fosse garantita anche per il rischio incendio, aveva confermato l'esistenza della citata copertura assicurativa, fornita da CP_13
che non era di suo interesse trasferire ad altro assicuratore. Conseguentemente era stata proposta
[...]
al sig. la polizza proponendo al cliente di inserire, in deroga alle condizioni Pt_1 Pt_7
generali del contratto, la copertura per le macchine agricole semoventi purché ricoverate sotto il tetto pagina 7 di 12 dei fabbricati assicurati, atteso che l'incendio fuori dal perimetro aziendale, per quanto riferito dal sig.
, sarebbe stato indennizzato sulla polizza per la responsabilità civile. Dopo qualche giorno di Pt_1
riflessione l'odierno attore aveva sottoscritto i documenti contrattuali, e cioè due polizze per Pt_7
l'attività di impresa agricola e per l'attività agromeccanica e otto polizze RCA per altrettante trattrici agricole. La convenuta ha poi osservato che la domanda risarcitoria era stata formulata come consequenziale a quella caducatoria e quindi poteva riferirsi al solo interesse negativo;
ha poi contestato l'assenza di qualsiasi elemento a supporto della quantificazione indicata, mancando financo la prova della proprietà della . Richiesto il differimento dell'udienza per evocare Parte_9 [...]
propria assicuratrice per la responsabilità civile, ha concluso per CP_6 Controparte_4
l'accertamento del difetto d'interesse alla domanda di annullamento, per la declaratoria di nullità
dell'atto di citazione, per la reiezione delle domande, in subordine per la riduzione della pretesa risarcitoria.
4. Differita l'udienza per consentire la chiamata in causa di quest'ultima Controparte_6
si è costituita, aderendo alla difesa dell'assicurata e sottolineando che vi era stata una trattativa,
all'esito della quale l'attore aveva ritenuto la polizza proposta conferente al rischio. Non vi era alcuna prova che il sig. avesse richiesto una garanzia anche per l'incendio della mietitrebbia e per i Pt_1
conseguenti danni a terzi e che l'agente -pur avendone tutto l'interesse economico- non avesse proposto una copertura per la mietitrebbia. Affermata l'assenza di prova del danno ed evidenziata la prospettabilità, in ogni caso, del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c., la chiamata ha concluso per la reiezione della domanda attorea nei confronti della convenuta, in subordine per la limitazione dell'obbligo indennitario in applicazione degli artt. 1223, 1225, 1227 c.c..
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle richieste delle parti. Mutata la persona del giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.; nel precisare le conclusioni, l'attore ha deferito il giuramento decisorio alla convenuta, sulla formula sopra riportata, giuramento alla cui ammissione si sono opposte le altre parti.
pagina 8 di 12 6. Si osserva preliminarmente che l'attore ha formulato nella citazione la domanda di annullamento del contratto di assicurazione per errore “a mente dell'art. 1429 n. 4 c.c.”, mentre nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la domanda di annullamento è stata riferita genericamente all'art. 1429 c.c. e, contestualmente, è stata proposta in via principale una concorrente e alternativa domanda di annullamento del citato contratto per dolo, anche incidente. Le cause di annullamento del contratto per vizio della volontà concretano fattispecie distinte, da cui scaturiscono autonome azioni di impugnativa negoziale;
ancora, la domanda di annullamento per dolo è inconciliabile con quella per errore, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione del contratto nel caso di errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Ne consegue che la domanda di annullamento per dolo svolta nella prima memoria integrativa non in sostituzione della domanda di annullamento per errore, ma in alternativa alla stessa deve ritenersi inammissibile
7. Ancorché la polizza assicurativa cui si riferisce la domanda sia scaduta, deve ritenersi l'interesse alla pronuncia sulla domanda di annullamento, tenuto conto della domanda risarcitoria formulata sul presupposto della stessa.
8. Nell'atto di citazione viene dedotto -al di là dell'erroneo richiamo all'errore di diritto- un errore sull'oggetto del contratto, cioè sul rischio assicurato con la polizza assicurativa n. 111123331459
“per il rischio incendio e danni ai beni”, che il sig. aveva inteso essere esteso alla Pt_1
mietitrebbia poi colpita da incendio in data 30.8.2022 e ai danni presso terzi. L'attore ha affermato di aver espressamente richiesto alla società agente convenuta “la predisposizione di un contratto
speculare a quello vigente in precedenza con altra compagnia assicuratrice ed ovviamente dotato di
coperture adeguate per il rischio incendio e per la responsabilità civile e i danni ai terzi” ed ha allegato di aver “esibito e esplicitato all'agente assicurativo” la polizza precedente, che, tuttavia, non è
stata specificata.
9. Delle produzioni della convenuta si evince che il 25.1.2022 il sig. Controparte_4
ha sottoscritto ben dieci polizze delle quali quella di cui si chiede l'annullamento Pt_1 CP_2
si riferisce all'attività agromeccanica, cioè all'attività fornita a terzi con mezzi meccanici, altra attiene pagina 9 di 12 all'attività di impresa agricola esercitata nei terreni di proprietà, le restanti otto sono polizze di assicurazione per la responsabilità civile di trattrici agricole.
Le condizioni generali della polizza cui si riferisce la domanda di annullamento escludevano dall'assicurazione, con caratteri in grassetto, “1) i trattori e le macchine operatrici agricole semoventi”
(sez. I Beni assicurati Partita 4); il sig. ha specificamente sottoscritto la seguente clausola di Pt_1
deroga alla condizione generale appena richiamata: “Partita 4- Macchinari, attrezzature, impianti e
mobilio ad uso professionale. A deroga dell'art. 1) Beni esclusi sono comprese le macchine agricole
semoventi e non, esclusivamente quando sono poste sottotetto dei fabbricati assicurati”. La convenuta ha allegato che tale condizione particolare venne inserita in relazione alla Controparte_4
dichiarazione del sig. secondo cui la mietitrebbia era coperta da polizza per la responsabilità Pt_1
civile di , che copriva anche il rischio incendio;
appare condivisibile l'osservazione di CP_13
circa l'evidente interesse dell'agente a far sottoscrivere garanzie in più, onde Controparte_2
conseguire maggiori provvigioni.
10. Le testimonianze assunte hanno consentito di accertare che: -alla stipulazione delle polizze si addivenne dopo alcuni incontri tra il sig. e il subagente della convenuta sig. Pt_1
che ha confermato di aver chiesto al sig. se la mietitrebbia di cui si discute fosse CP_12 Pt_1
coperta da polizza RCA estesa al rischio incendio e che il sig. confermò tale circostanza, Pt_1
riferendosi ad una polizza ancora in essere;
-alla presenza della subagente sig.ra CP_13 Tes_2
(collaboratrice di varie agenzie), il sig. suggerì al sig. di stipulare due polizze distinte CP_12 Pt_1
per l'attività agromeccanica e per quella agricola e gli fu spiegato che la polizza non Pt_7
contemplava quali beni assicurabili le macchine operatrici semoventi, quali la mietitrebbia che il sig.
aveva riferito essere assicurata con altra società per l'incendio; all'odierno attore fu spiegato Pt_1
il contenuto delle polizze e fu prevista la clausola particolare sopra indicata per la mietitrebbia.
11. Non è stato pertanto provato il dedotto errore, la sua essenzialità e riconoscibilità, né è
emerso alcun contegno decettivo;
il tenore della polizza contestata era del resto chiaro sull'oggetto della copertura, delineato da una condizione particolare oggetto di specifica trattativa.
pagina 10 di 12 12. La richiesta attorea di deferimento del giuramento decisorio è manifestamente inammissibile, in ragione della non decisività delle circostanze dedotte;
l'ammissione dei fatti rappresentati, relativi a dichiarazioni della sig.ra non potrebbe infatti automaticamente Parte_2
condurre all'accoglimento della domanda, ma richiederebbe una valutazione di tali fatti da parte del giudice, in correlazione agli altri elementi istruttori (si veda Cass., sez. II civ., ord. 19.1.2022, n. 1551).
13. In difetto di prova delle dedotte errate rappresentazioni e di comportamenti decettivi,
nonché dell'inadempimento di obblighi informativi a carico dell'intermediario assicurativo, la domanda risarcitoria deve essere respinta, dovendosi peraltro osservare che parte attrice non ha nemmeno provato di essere proprietaria della mietitrebbia di cui si discute e la reale entità del danno.
14. Le spese processuali seguono la soccombenza;
l'attore deve essere condannato a rifonderle in favore di ciascuna delle parti convenuta e chiamata, nella misura indicata nel dispositivo,
corrispondente ai valori medi di cui ai parametri del D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della causa, per le prime tre fasi, nella misura minima per la fase decisoria, non essendo state autorizzate scritture conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) dichiara l'inammissibilità del giuramento decisorio che l'attore, nel precisare le conclusioni, ha chiesto di deferire;
b) dichiara inammissibile la domanda di annullamento per dolo del contratto assicurativo n. 111123331459, concluso dall'attore in data 25.1.2022 con Pt_7 Controparte_2
c) rigetta le domande attoree di annullamento per errore del predetto contratto assicurativo e di risarcimento del danno;
pagina 11 di 12 d) condanna l'attore a rifondere alle società convenute e a quella chiamata in causa le spese processuali, liquidate in favore di ciascuna di tali parti in € 12.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo;
Udine, 9 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1541/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
9.5.2023 a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
, corrente a San Giorgio di Nogaro (Udine), in Viale Controparte_1
Venezia n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo del Foro di Udine;
attore
CONTRO
C.F. , con sede a Roma, in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore speciale dott. giusta procura ricevuta il 4.11.2020 dal notaio Controparte_3 Per_1
di Roma, rep. 90119 racc. 26330, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti
[...]
informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giorgio Capuis del Foro di Venezia,
domiciliatario;
pagina 1 di 12 (C.F. ), con sede a Udine, in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa, per procura unita mediante CP_5
strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimiliano Basevi del Foro
di Udine, domiciliatario;
convenute con la chiamata in causa di
(C.F. n. ) Controparte_6 P.IVA_3
ex , in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_7 Controparte_8
giusta procura ricevuta il 24.5.2023 dal notaio di Milano, rep. n. 54207 racc. 25241, Persona_2
rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione,
dall'avv. Marco Ferraro del Foro di Roma, domiciliatario;
chiamata in causa in punto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
Per l'attore: nel merito in via principale, per le causali esposte in narrativa, previo rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, annullarsi il predetto contratto assicurativo perché viziato da errore a mentre dell'art. 1429 c.c. o da dolo, anche incidente, ex art. 1439,1440 c.c. Condannarsi le parti convenute e/o terze chiamate, in base ai propri titoli di responsabilità, come meglio individuate in epigrafe, al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal Signor pari a € 200.000 Parte_1
come meglio descritti in narrativa e come verranno accertati in corso di causa, salvo quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche con valutazione equitativa del Giudice. Nel merito in via subordinata: In denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che le parti convenute hanno violato le regole di cui all'art. 1337 e art. 1175 c.c. nelle pagina 2 di 12 trattative con per la stipula del contratto assicurativo come meglio descritto in Parte_1
narrativa e per l'effetto condannare pertanto in solido tra loro e in uno con la terza chiamata al risarcimento del danno patito dall'attore della somma di euro 200.000 o di quella diversa che si riterrà
di giustizia e o sarà precisata in corso di causa. Spese e onorari integralmente rifusi In via istruttoria:
ammettersi le istanze istruttorie così come formulate in sede di memorie ex art. 171 n. 2 e 3 c.p.c., per quanto non ammesso, nonché deferirsi giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. alla CP_4 CP_4
sulla seguente circostanza: “giuro e giurando affermo e riconosco che circa un mese dopo la denuncia del sinistro in oggetto, per conto della la Signora si recò presso Controparte_4 Parte_2
l'azienda di alla presenza della moglie di quest'ultimo e del Sig. , Parte_1 Parte_3
confermando che le polizze assicurative relative al sinistro e alla responsabilità civile risultavano difformi e incomplete rispetto a quelle analoghe in precedenza stipulate da con altra Pt_1
compagnia Assicuratrice e già consegnate da alla società convenuta con richiesta di Parte_1
mantenere le stesse garanzie e proponendo di conseguenza, un incontro ulteriore per trovare un accordo bonario”.
Per la convenuta in via preliminare ๏ accertarsi e dichiararsi la Controparte_2
carenza di interesse ad agire dell'odierno attore e conseguente dichiararsi l'inammissibilità dell'azione promossa dal signor;
๏ dichiararsi inammissibili, improcedibili e comunque rigettarsi le Pt_1
nuove domande azionate da controparte con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. nel merito ๏ rigettarsi le domande avversarie;
๏ rigettarsi le domande azionate nei confronti di
[...]
; ๏ con espressa riserva di agire, in regresso ovvero in rivalsa, nei confronti dei Controparte_2
corresponsabili della causazione dell'evento che venissero ravvisati;
in via istruttoria: ๏ disporsi ex art..
210 c.p.c. nei confronti di e parte attrice di esibire l'accordo Controparte_9
transattivo ed ogni documento contrattuale inerente il sinistro di cui è causa nonché le evidenze dei pagamenti eseguiti dalla predetta società nei riguardi di parte attrice a titolo di risarcimento del danno di cui è causa;
in ogni caso: ๏ con vittoria di spese diritti onorari ed anticipazioni nel presente giudizio.
pagina 3 di 12 Per la convenuta in via preliminare: • respingere, per difetto di interesse ex Controparte_4
art. 100 c.p.c., la domanda di annullamento del contratto ex art. 1429 n. 4 c.c. proposta dall'attore nei confronti della e, per l'effetto, rigettare la correlata domanda risarcitoria;
• Controparte_4
respingere la domanda di annullamento del contratto per dolo proposta dall'attore con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di data 29.11.2023 per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) e per essere la stessa nuova, tardivamente introdotta in giudizio e, in ogni caso, inammissibile;
rigettare, per l'effetto, la correlata domanda risarcitoria;
• respingere la domanda di risarcimento danni ex artt. 1337 e 1175 c.c.
formulata dall'attore con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di data 29.11.2023, poiché anch'essa nuova, tardivamente introdotta in giudizio e, dunque, inammissibile;
• spese e competenze di lite rifuse;
In via ulteriormente preliminare: • dichiarare la nullità ex art. 164 c. 4 c.p.c. dell'atto di citazione per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero per mancata esposizione dei fatti sui quali essa si fonda;
• respingere la domanda di annullamento del contratto per dolo proposta dall'attore con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di data 29.11.2023 per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) e per essere la stessa nuova, tardivamente introdotta in giudizio e, in ogni caso, inammissibile;
rigettare,
per l'effetto, la correlata domanda risarcitoria;
• respingere la domanda di risarcimento danni ex artt.
1337 e 1175 c.c. formulata dall'attore con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di data 29.11.2023,
poiché anch'essa nuova, tardivamente introdotta in giudizio e, dunque, inammissibile;
• spese e competenze di lite rifuse;
Nel merito: • respingere, poiché infondate, tutte le domande svolte dall'attore nei confronti della • spese e competenze di lite rifuse. In subordine: • nella Controparte_4
denegata ipotesi di accoglimento anche di una sola delle domande attoree, contenere l'obbligazione risarcitoria nei limiti del danno effettivamente provato in corso di causa, condannando la
[...]
a tenere indenne e manlevare la società convenuta di ogni Controparte_10
somma eventualmente dovuta all'attore per i titoli azionati, comprese le spese di lite;
• spese e competenze di lite rifuse, anche ai sensi dell'art. 1917 c. 3 c.c..
Per la chiamata in causa: in via principale: respingere la domanda svolta dall' Controparte_1
nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in
[...] Controparte_11
pagina 4 di 12 diritto;
• In via subordinata: -Voglia limitare o contenere l'obbligo indennitario in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. e secondo condizioni e limiti di operatività come da contratto, con riconoscimento della franchigia contrattuale come dovuta. • con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresa IVA e C.A. oltre spese generali nel primo caso e se del caso parziale compensazione nell'altro. • In via istruttoria insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. n.q. di titolare dell' , prova testimoniale diretta, Parte_1 Controparte_1
con i signori Via Tomadini 24, Udine;
Sig. Via Andreuzzi n.8, Testimone_1 CP_12
San daniele del Friuli (UD), Sig.ra , Via A. Manzoni 9/B, Buttrio (UD) sui seguenti Testimone_2
capitoli di prova:
1. Nel Gennaio 2023, dopo le festività dell'epifania, su richiesta del sig.
[...]
, la Dott.ssa si recava presso l' e, con il signor Pt_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
suo collaboratore riceveva copia di una polizza che garantiva i rischi dell'attività Testimone_1
agricola per la sua sostituzione;
2. a distanza di qualche giorno, la Dott.ssa il sig. e il CP_4 Tes_1
Sig. altro collaboratore, incontravano il sig. presso la sede, ed il sig. CP_12 Parte_1 CP_12
che aveva esaminato la copia della polizza consegnata qualche giorno prima ai evidenziava al Pt_4
Sig. che le garanzie offerte della polizza erano a copertura della sola attività Pt_1 Parte_5
agricola svolta su campi di cui egli aveva la disponibilità (quale proprietario ovvero conduttore) mentre i rischi inerenti l'attività di agrimeccanica fornita a favore di terzi con mezzi meccanici e gli eventuali danni involontariamente a loro cagionati non erano coperti;
3. In quella occasione il sig. Pt_1
riferiva che l'attività conto terzi era marginale rispetto a quella agricola e che la mietitrebbia Class
IO 760 targata BN160B, assicurata obbligatoriamente per la RCA, era garantita anche per il rischio incendio con la e che non era sua intenzione svincolarsi dalla predetta compagnia e CP_13
trasferire la polizza ad altro assicuratore;
4. In occasione di un terzo e di ulteriori incontri a seguire presso l' tra il Sig. e, per l' il sig. il sig. Controparte_1 Pt_1 Parte_6 CP_12
e la Sig.ra , presentavano alcuni prodotti assicurativi, tra cui le caratteristiche Tes_1 Testimone_2
della polizza dalla - a copertura dell'attività agromeccanica e Pt_7 Controparte_2
quella agricola - e la polizza RCA per i trattori e le macchine agricole, con estensione al rischio pagina 5 di 12 incendio;
5. il Sig. proponeva di allargare la copertura del contratto anche all'ipotesi CP_12 Pt_7
di incendio delle macchine agricole semoventi quando ricoverate sottotetto dei fabbricati assicurati,
altrimenti non garantito dalla RCA;
6. La mietitrebbia Class IO 760 targata BN160B, nonostante fosse già assicurata con per la RCA e per il rischio incendio, veniva inserita nella CP_13
copertura dei mezzi ricoverati sottotetto dei fabbricati assicurati;
7. In data 25.01.2022, passato qualche giorno dalla proposta, il sig. sottoscriveva con il sig. e al dott. , per Pt_1 Tes_1 Controparte_14
due polizze (una per l'attività di impresa agricola e una per l'attività Controparte_4 Pt_7
agromeccanica) e otto polizze per la responsabilità civile per la circolazione e per il rischio incendio di altrettanti trattori agricoli;
ma non per la mietitrebbia Class IO 760. Nonché la prova testimoniale contraria a quella eventualmente ammessa alle controparti, con gli stessi testimoni sopra indicati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima Parte_1
impresa agricola, evocate in giudizio e l'agente della stessa Controparte_2 [...]
ha esposto che: -aveva stipulato con la società assicuratrice suindicata, a mezzo del citato CP_4
agente, la polizza assicurativa n. 111123331459 per il rischio incendio e danni ai beni, con copertura sino al 31.1.2023; -in data 31.8.2022, alle ore 10.50, mentre era intento, presso l'azienda agricola di a Carlino (Udine), alla raccolta del mais con la mietitrebbia targata BN160B, Parte_3
quest'ultima era stata interessata da un incendio che l'aveva distrutta, danneggiando anche, essendosi l'incendio esteso al terreno, cento quintali di granella di mais e la superficie di un adiacente terreno coltivato ad erba medica;
-il sinistro era stato denunciato il giorno successivo, 1.9.2022 e il danno alla mietitrebbia era stato quantificato in € 200.000,00, mentre il sig. gli aveva richiesto il Parte_3
risarcimento dei danni arrecati al terreno;
non aveva liquidato alcun Controparte_2
indennizzo, sostenendo che le condizioni di polizza avrebbero espressamente escluso i danni a cose in consegna e custodia e a quelle trasportate, nonché i danni da inquinamento;
-il sig. aveva Pt_1
espressamente richiesto a la predisposizione di un contratto dotato di coperture Controparte_4
pagina 6 di 12 adeguate per il rischio di incendio e per la responsabilità civile e i danni a terzi;
la non conformità del prodotto assicurativo fatto sottoscrivere al sig. rappresentava motivo di annullabilità per vizio Pt_1
del consenso ex art. 1429 n. 4 c.c.. Ciò premesso, l'attore ha concluso per l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi della norma dianzi citata e per la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali, nella misura di € 200.000 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Si è costituita rappresentando che: -il contratto di Controparte_2
assicurazione era cessato, atteso che era stata revocata la copertura assicurativa con comunicazione del
6.12.2022, conseguendone l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire;
-in ogni caso, nessun errore di diritto poteva essere addotto, atteso che era tale quello incidente sull'esistenza,
sull'applicabilità e sulla portata di una norma giuridica imperativa o dispositiva;
-il era Parte_8
stato correttamente informato e lui stesso aveva riferito di essersi già garantito con altra società
assicuratrice per il rischio incendio in relazione alla circolazione della macchine operatrici;
-il sig.
aveva inteso attivare le sole garanzie per i danni ai beni e alle persone che potessero accedere Pt_1
all'interno della proprietà aziendale;
il danno verificatosi esulava dall'oggetto del contratto e comunque l'annullamento dello stesso avrebbe escluso la possibilità di far valere coperture assicurative di sorta.
Contestato anche il quantum dell'indimostrata pretesa attorea, la convenuta ha rassegnato le conclusioni di merito riportate nell'epigrafe.
3. Si è costituita anche eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_4
interesse ad agire, in quanto il rapporto assicurativo era cessato il 31.1.2023, nonché la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi. In linea di fatto, la convenuta ha esposto che il sig.
, alla richiesta dell'incaricato dell'agente di chiarire se la mietitrebbia Class IO 760 Pt_1
targata BN 160B, obbligatoriamente assicurata per la responsabilità civile, fosse garantita anche per il rischio incendio, aveva confermato l'esistenza della citata copertura assicurativa, fornita da CP_13
che non era di suo interesse trasferire ad altro assicuratore. Conseguentemente era stata proposta
[...]
al sig. la polizza proponendo al cliente di inserire, in deroga alle condizioni Pt_1 Pt_7
generali del contratto, la copertura per le macchine agricole semoventi purché ricoverate sotto il tetto pagina 7 di 12 dei fabbricati assicurati, atteso che l'incendio fuori dal perimetro aziendale, per quanto riferito dal sig.
, sarebbe stato indennizzato sulla polizza per la responsabilità civile. Dopo qualche giorno di Pt_1
riflessione l'odierno attore aveva sottoscritto i documenti contrattuali, e cioè due polizze per Pt_7
l'attività di impresa agricola e per l'attività agromeccanica e otto polizze RCA per altrettante trattrici agricole. La convenuta ha poi osservato che la domanda risarcitoria era stata formulata come consequenziale a quella caducatoria e quindi poteva riferirsi al solo interesse negativo;
ha poi contestato l'assenza di qualsiasi elemento a supporto della quantificazione indicata, mancando financo la prova della proprietà della . Richiesto il differimento dell'udienza per evocare Parte_9 [...]
propria assicuratrice per la responsabilità civile, ha concluso per CP_6 Controparte_4
l'accertamento del difetto d'interesse alla domanda di annullamento, per la declaratoria di nullità
dell'atto di citazione, per la reiezione delle domande, in subordine per la riduzione della pretesa risarcitoria.
4. Differita l'udienza per consentire la chiamata in causa di quest'ultima Controparte_6
si è costituita, aderendo alla difesa dell'assicurata e sottolineando che vi era stata una trattativa,
all'esito della quale l'attore aveva ritenuto la polizza proposta conferente al rischio. Non vi era alcuna prova che il sig. avesse richiesto una garanzia anche per l'incendio della mietitrebbia e per i Pt_1
conseguenti danni a terzi e che l'agente -pur avendone tutto l'interesse economico- non avesse proposto una copertura per la mietitrebbia. Affermata l'assenza di prova del danno ed evidenziata la prospettabilità, in ogni caso, del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c., la chiamata ha concluso per la reiezione della domanda attorea nei confronti della convenuta, in subordine per la limitazione dell'obbligo indennitario in applicazione degli artt. 1223, 1225, 1227 c.c..
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle richieste delle parti. Mutata la persona del giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.; nel precisare le conclusioni, l'attore ha deferito il giuramento decisorio alla convenuta, sulla formula sopra riportata, giuramento alla cui ammissione si sono opposte le altre parti.
pagina 8 di 12 6. Si osserva preliminarmente che l'attore ha formulato nella citazione la domanda di annullamento del contratto di assicurazione per errore “a mente dell'art. 1429 n. 4 c.c.”, mentre nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la domanda di annullamento è stata riferita genericamente all'art. 1429 c.c. e, contestualmente, è stata proposta in via principale una concorrente e alternativa domanda di annullamento del citato contratto per dolo, anche incidente. Le cause di annullamento del contratto per vizio della volontà concretano fattispecie distinte, da cui scaturiscono autonome azioni di impugnativa negoziale;
ancora, la domanda di annullamento per dolo è inconciliabile con quella per errore, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione del contratto nel caso di errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Ne consegue che la domanda di annullamento per dolo svolta nella prima memoria integrativa non in sostituzione della domanda di annullamento per errore, ma in alternativa alla stessa deve ritenersi inammissibile
7. Ancorché la polizza assicurativa cui si riferisce la domanda sia scaduta, deve ritenersi l'interesse alla pronuncia sulla domanda di annullamento, tenuto conto della domanda risarcitoria formulata sul presupposto della stessa.
8. Nell'atto di citazione viene dedotto -al di là dell'erroneo richiamo all'errore di diritto- un errore sull'oggetto del contratto, cioè sul rischio assicurato con la polizza assicurativa n. 111123331459
“per il rischio incendio e danni ai beni”, che il sig. aveva inteso essere esteso alla Pt_1
mietitrebbia poi colpita da incendio in data 30.8.2022 e ai danni presso terzi. L'attore ha affermato di aver espressamente richiesto alla società agente convenuta “la predisposizione di un contratto
speculare a quello vigente in precedenza con altra compagnia assicuratrice ed ovviamente dotato di
coperture adeguate per il rischio incendio e per la responsabilità civile e i danni ai terzi” ed ha allegato di aver “esibito e esplicitato all'agente assicurativo” la polizza precedente, che, tuttavia, non è
stata specificata.
9. Delle produzioni della convenuta si evince che il 25.1.2022 il sig. Controparte_4
ha sottoscritto ben dieci polizze delle quali quella di cui si chiede l'annullamento Pt_1 CP_2
si riferisce all'attività agromeccanica, cioè all'attività fornita a terzi con mezzi meccanici, altra attiene pagina 9 di 12 all'attività di impresa agricola esercitata nei terreni di proprietà, le restanti otto sono polizze di assicurazione per la responsabilità civile di trattrici agricole.
Le condizioni generali della polizza cui si riferisce la domanda di annullamento escludevano dall'assicurazione, con caratteri in grassetto, “1) i trattori e le macchine operatrici agricole semoventi”
(sez. I Beni assicurati Partita 4); il sig. ha specificamente sottoscritto la seguente clausola di Pt_1
deroga alla condizione generale appena richiamata: “Partita 4- Macchinari, attrezzature, impianti e
mobilio ad uso professionale. A deroga dell'art. 1) Beni esclusi sono comprese le macchine agricole
semoventi e non, esclusivamente quando sono poste sottotetto dei fabbricati assicurati”. La convenuta ha allegato che tale condizione particolare venne inserita in relazione alla Controparte_4
dichiarazione del sig. secondo cui la mietitrebbia era coperta da polizza per la responsabilità Pt_1
civile di , che copriva anche il rischio incendio;
appare condivisibile l'osservazione di CP_13
circa l'evidente interesse dell'agente a far sottoscrivere garanzie in più, onde Controparte_2
conseguire maggiori provvigioni.
10. Le testimonianze assunte hanno consentito di accertare che: -alla stipulazione delle polizze si addivenne dopo alcuni incontri tra il sig. e il subagente della convenuta sig. Pt_1
che ha confermato di aver chiesto al sig. se la mietitrebbia di cui si discute fosse CP_12 Pt_1
coperta da polizza RCA estesa al rischio incendio e che il sig. confermò tale circostanza, Pt_1
riferendosi ad una polizza ancora in essere;
-alla presenza della subagente sig.ra CP_13 Tes_2
(collaboratrice di varie agenzie), il sig. suggerì al sig. di stipulare due polizze distinte CP_12 Pt_1
per l'attività agromeccanica e per quella agricola e gli fu spiegato che la polizza non Pt_7
contemplava quali beni assicurabili le macchine operatrici semoventi, quali la mietitrebbia che il sig.
aveva riferito essere assicurata con altra società per l'incendio; all'odierno attore fu spiegato Pt_1
il contenuto delle polizze e fu prevista la clausola particolare sopra indicata per la mietitrebbia.
11. Non è stato pertanto provato il dedotto errore, la sua essenzialità e riconoscibilità, né è
emerso alcun contegno decettivo;
il tenore della polizza contestata era del resto chiaro sull'oggetto della copertura, delineato da una condizione particolare oggetto di specifica trattativa.
pagina 10 di 12 12. La richiesta attorea di deferimento del giuramento decisorio è manifestamente inammissibile, in ragione della non decisività delle circostanze dedotte;
l'ammissione dei fatti rappresentati, relativi a dichiarazioni della sig.ra non potrebbe infatti automaticamente Parte_2
condurre all'accoglimento della domanda, ma richiederebbe una valutazione di tali fatti da parte del giudice, in correlazione agli altri elementi istruttori (si veda Cass., sez. II civ., ord. 19.1.2022, n. 1551).
13. In difetto di prova delle dedotte errate rappresentazioni e di comportamenti decettivi,
nonché dell'inadempimento di obblighi informativi a carico dell'intermediario assicurativo, la domanda risarcitoria deve essere respinta, dovendosi peraltro osservare che parte attrice non ha nemmeno provato di essere proprietaria della mietitrebbia di cui si discute e la reale entità del danno.
14. Le spese processuali seguono la soccombenza;
l'attore deve essere condannato a rifonderle in favore di ciascuna delle parti convenuta e chiamata, nella misura indicata nel dispositivo,
corrispondente ai valori medi di cui ai parametri del D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della causa, per le prime tre fasi, nella misura minima per la fase decisoria, non essendo state autorizzate scritture conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) dichiara l'inammissibilità del giuramento decisorio che l'attore, nel precisare le conclusioni, ha chiesto di deferire;
b) dichiara inammissibile la domanda di annullamento per dolo del contratto assicurativo n. 111123331459, concluso dall'attore in data 25.1.2022 con Pt_7 Controparte_2
c) rigetta le domande attoree di annullamento per errore del predetto contratto assicurativo e di risarcimento del danno;
pagina 11 di 12 d) condanna l'attore a rifondere alle società convenute e a quella chiamata in causa le spese processuali, liquidate in favore di ciascuna di tali parti in € 12.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo;
Udine, 9 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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