Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15092/2024 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. LO BELLO D' Pt 1 Pt 2
,
GIOVANNI e dall'avv. TORNAMBE' TERESA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
CONTRO
,in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato da Parte 3 N.Q.
FUNZIONARIO CP 2 ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura
I.N.P.S. in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_2 per sentirlo condannare al pagamento della prestazione inutilmente richiesta in via amministrativa, a seguito di decreto di omologa di questo Tribunale del 30-31/5/2024.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
in particolare, deduceva: “la prestazione richiesta è stata liquidata il 16.12.2024 (allegato 1)"; 1 CP_1 poi documentava il pagamento della somma alla cui quantificazione il ricorrente aveva aderito.
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note scritte depositate, viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivi, a seguito di udienza di trattazione scritta.
Parte ricorrente con le note scritte, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell CP 1 alla rifusione delle spese di lite, di cui l' CP_2 ha chiesto la compensazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificata la liquidazione dedotta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_2 soccombente virtuale, in quanto pagamento è avvenuto ben dopo il deposito del ricorso, motivato dalla inerzia il dell'Istituto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025.
La Giudice
Paola Marino