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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMPAGNA FR PIETRO PAOLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1210/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Brindisi-Taranto
Difeso da
1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250061197917000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi. L'Avv. Difensore_1 insiste per la condanna al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Riscossione notificava in data 04/08/2025 alla signora Ricorrente_1 cartella di pagamento n. 068/2025/00611979/17/000, relativa al ruolo n. 2025/010687, reso esecutivo in data 14/05/2025, per la somma complessiva di € 228,52 dovuta alla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto in relazione all'omesso versamento del diritto annuale del 2021 (REA TA 103962). La contribuente, con ricorso depositato telematicamente il 22 settembre 2025, impugnava la predetta cartella avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, eccependone l'illegittimità per:
1- intervenuto recesso dalla Società_1 di Nominativo_2 & C. Snc;
2- violazione dell'art. 2290 c.c. in tema di responsabilità del socio uscente. Ha allegato documentazione e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese e compensi di giudizio. La Camera di Commercio di Brindisi-Taranto si è costituita con proprie controdeduzioni depositate in data 17/10/2025, rilevando preliminarmente la correttezza e fondatezza dei motivi di impugnativa. Ha, altresì, dato atto dell'intervenuto pagamento del ruolo sottoteso all'atto riscossivo impugnato in data 05/10/2025 da parte del socio amministratore e coobbligato Nominativo_2 , formulando richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
2 Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, nel caso in esame, la somma portata dall'atto impugnato è stata integralmente pagata in data 5 ottobre 2025 dal signor Nominativo_2, socio amministratore della Società_1 di Nominativo_2 & C. Snc, società cui è riferito il diritto annuale in recupero. Tanto emerge dalla ricevuta allegata alla produzione di parte. A questa ineludibile circostanza di fatto non può che conseguire, per quanto previsto e disposto dall'art. 46 del DLgs. 546/1992, la dichiarazione di estinzione di questo processo per cessata materia del contendere con spese compensate. In ordine al regolamento delle spese processuali, tenuto conto che il recesso esercitato dalla signora Nominativo_1 è opponibile ai terzi a far data dalla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese di Taranto, avvenuta il 17/02/2019 con prot. n. 3048/2009 (cfr. Cass. 15169/2024), e considerata altresì la limitazione della sua responsabilità come socio uscente, reputa la Corte che le stesse debbano essere poste a carico della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto per il principio della soccombenza virtuale e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. 546/1992, dichiara estinto il giudizio RG 1210/2025 per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento dei compensi di giudizio che liquida in complessivi € 100,00, oltre il costo del contributo unificato e gli accessori di legge se dovuti. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice
FR PI LO PA
3
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMPAGNA FR PIETRO PAOLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1210/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Brindisi-Taranto
Difeso da
1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250061197917000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi. L'Avv. Difensore_1 insiste per la condanna al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Riscossione notificava in data 04/08/2025 alla signora Ricorrente_1 cartella di pagamento n. 068/2025/00611979/17/000, relativa al ruolo n. 2025/010687, reso esecutivo in data 14/05/2025, per la somma complessiva di € 228,52 dovuta alla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto in relazione all'omesso versamento del diritto annuale del 2021 (REA TA 103962). La contribuente, con ricorso depositato telematicamente il 22 settembre 2025, impugnava la predetta cartella avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, eccependone l'illegittimità per:
1- intervenuto recesso dalla Società_1 di Nominativo_2 & C. Snc;
2- violazione dell'art. 2290 c.c. in tema di responsabilità del socio uscente. Ha allegato documentazione e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese e compensi di giudizio. La Camera di Commercio di Brindisi-Taranto si è costituita con proprie controdeduzioni depositate in data 17/10/2025, rilevando preliminarmente la correttezza e fondatezza dei motivi di impugnativa. Ha, altresì, dato atto dell'intervenuto pagamento del ruolo sottoteso all'atto riscossivo impugnato in data 05/10/2025 da parte del socio amministratore e coobbligato Nominativo_2 , formulando richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
2 Alla udienza di trattazione del 14 gennaio 2026, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, nel caso in esame, la somma portata dall'atto impugnato è stata integralmente pagata in data 5 ottobre 2025 dal signor Nominativo_2, socio amministratore della Società_1 di Nominativo_2 & C. Snc, società cui è riferito il diritto annuale in recupero. Tanto emerge dalla ricevuta allegata alla produzione di parte. A questa ineludibile circostanza di fatto non può che conseguire, per quanto previsto e disposto dall'art. 46 del DLgs. 546/1992, la dichiarazione di estinzione di questo processo per cessata materia del contendere con spese compensate. In ordine al regolamento delle spese processuali, tenuto conto che il recesso esercitato dalla signora Nominativo_1 è opponibile ai terzi a far data dalla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese di Taranto, avvenuta il 17/02/2019 con prot. n. 3048/2009 (cfr. Cass. 15169/2024), e considerata altresì la limitazione della sua responsabilità come socio uscente, reputa la Corte che le stesse debbano essere poste a carico della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto per il principio della soccombenza virtuale e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. 546/1992, dichiara estinto il giudizio RG 1210/2025 per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento dei compensi di giudizio che liquida in complessivi € 100,00, oltre il costo del contributo unificato e gli accessori di legge se dovuti. Così deciso in Taranto il 14 gennaio 2026
Il Giudice
FR PI LO PA
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