Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 15545/2020, avente ad oggetto: riconoscimento compensi per consulenza finalizzata all'attivazione di tirocini e vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Discetti
Attrice
e
(p. I.V.A. ), con sede in Napoli alla Via CP_1 P.IVA_1
Medina n°5, in persona del l.r.p.t., ing. Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianpiero Brayda e Fabio
Orefice
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Accertare e dichiarare che è stato conferito l'incarico professionale indicato in citazione;
2) Accertare e dichiarare l'inadempimento della in CP_1 ordine al pagamento dei compensi pattuiti e per l'effetto condannarla al pagamento della somma pari ad € 91470 oltre iva o altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda;
per la convenuta:
1) Riconoscere e dichiarare l'infondatezza della domanda così come proposta dalla dott.ssa e, pertanto, Parte_1 rigettarla;
2) Di conseguenza, riconoscere come dovuto l'importo di €
3.037,20 i.v.a. inclusa;
3) Condannare la dott.ssa al risarcimento dei Parte_1 danni per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, anche e soprattutto in relazione al comportamento della attrice medesima;
4) Condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la per ottenerne la Parte_1 CP_1 condanna al pagamento della somma di euro 91470,00.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che in data
12.01.2015 aveva concesso in comodato d'uso gratuito alla convenuta una stanza arredata all'interno del proprio ufficio ubicato in Napoli alla via Antonio e Luigi Sementini n. 25 int.1; che in pari data era stato stipulato un accordo di consulenza riferito al “progetto garanzia giovani” in base al quale avrebbe svolto attività di procacciamento, selezione e profilazione dei tirocinanti, di front office, di contrattazione con le aziende private ed enti pubblici e di progettazione;
che era stato concordato quale compenso un importo pari al 30% di quello stabilito dalla Regione Campania per ciascun piano d'intervento personalizzato (PIP); che a seguito della sua attività, che si protratta sino ad aprile 2018, erano sono stati attivati 507 tirocini per un compenso pari ad euro 106.470 - così calcolati: Pip medio euro 700,00 x 30% x 507; che la aveva CP_1 corrisposto un primo acconto a seguito di fattura n. 2/2016 pari ad euro 10.000,00 oltre iva ed un secondo acconto per la fattura n.12/2017 pari ad euro 5.000,00 oltre iva;
che a causa del mancato pagamento delle restanti somme da parte della aveva CP_1 proposto istanza di mediazione presso l'organismo Controparte_3 ma la convenuta non aveva partecipato al procedimento;
che vantava un credito residuo per compensi non corrisposti di € 91470 oltre iva
La si è opposta alla domanda sostenendo: che aveva CP_1 ricevuto dalla Regione Campania il pagamento per i soli soggetti segnalati che avevano portato a conclusione tutto il percorso previsto dal progetto Garanzia Giovani Campania;
che molti dei candidati proposti dalla avevano rinunciato prima del Pt_1 termine dell'intera procedura ed altri erano stati scartati ab origine o in corso d'opera; che la Regione Campania aveva riconosciuto non cinquecentosette ma centotrentadue tirocini;
che aveva ricevuto dalla Regione Campania l'importo di € 71124,00(ha precisato che le somme riconosciute non erano uguali per tutti i tirocini); che tenuto conto della alla provvigione del 30% riconosciuta all'attrice ed avendo già versato € 18300,00 era tenuta a versare unicamente l'importo di € 3037,20(€ 21337,20 – e
18300,00).
Ciò detto, passando al merito del giudizio, la domanda dell'attrice è solo parzialmente fondata.
Non è contestato l'affidamento dell'incarico di consulenza in relazione al quale l'attrice ha lamentato il mancato riconoscimento e pagamento del compenso integrale.
E' controversa la misura del compenso maturato.
Quanto a tale profilo della controversa non è oggetto di contestazione da parte della convenuta la misura della provvigione riconosciuta alla . Pt_1 Il conflitto tra la parti riguarda il numero dei tirocini in relazione ai quali la Regione ha pagato il corrispettivo alla convenuta e conseguentemente il numero di tirocini sulla da considerare per individuare l'importo dovuto all'attrice.
Ciò detto, è decisivo che la ha dedotto che in base Pt_1
Cont all'intesa raggiunta la si era impegnata a versarle il 30% di quanto stabilito dalla Regione per ciascun piano d'intervento personalizzato.
Il tenore dell'intesa prospettato dall'attrice è coerente con la difesa della convenuta che ha sostenuto che il compenso della doveva essere calcolato solo con riguardo ai tirocini Pt_1 portati a termine e quindi pagati dalla Regione.
Il riferimento all'importo stabilito dalla regione per ogni piano d'intervento personalizzato non può che essere inteso come rinvio a quanto riconosciuto dalla Regione per ogni tirocinio effettivamente iniziato e portato a termine.
Diversamente l'accordo avrebbe comportato il pagamento di una somma pari al 30% dell'importo astrattamente riconoscibile dalla
Regione per il tirocinio ed a prescindere dall'effettiva erogazione dell'importo da parte della Regione.
Tale portata dell'intesa, in effetti nemmeno propugnata dalla
, non può essere condivisa in quanto implicherebbe che la Pt_1 convenuta dovrebbe versare all'attrice più di quanto incassato dalla Regione.
In mancanza di elementi di segno diversi, per individuare i tirocini completati e le somme pagate dalla Regione, elementi che costituiscono il fondamento della pretesa della non può che Pt_1 farsi riferimento alle deduzioni della convenuta, le quali tra l'altro sono state precise e sono state documentate.
Tali conclusioni non potrebbero essere superate in caso di positivo esperimento della prova testi richiesta dall'attrice. I testi non potrebbero che confermare circostanze già considerate(in particolare il capo 3 è riferito al tenore dell'intesa che va inteso come già sopra riportato).
Quanto alla ctu non vi era spazio per la sua ammissione.
Nel caso in esame non sussiste una difficoltà di valutazione di dati tecnici ma il difetto dell'allegazione di elementi di fatto idonei a sorreggere la domanda dell'attrice nella misura indicata in citazione.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 3037,20 con interessi legali dal 6.7.2020 al saldo.
La notevole differenza tra l'importo richiesto e quello spettante unitamente al rilievo che l'importo dovuto è stato offerto dalla convenuta fin dall'inizio del giudizio integrano le circostanze eccezionali che consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della difesa ed eccezione disattesa, CP_1 così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento della somma di € euro
3.037,20 con interessi legali dal 6.7.2020 al saldo;
2) compensa le spese del giudizio.
Napoli, 13.6.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa