Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2407/2019, posta in decisione in data 4.10.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato ad [...] in Parte_1 C.F._1
data 28/07/1954 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] in data [...], con il patrocinio dell'Avv. LI CALSI
FABIO e con elezione di domicilio in via VIALE REGINA MARGHERITA, 59
CANICATTÌ presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1
BENEDETTO MAURIZIO e dall'Avv. e con elezione di domicilio in via Via
Quintino Sella 77 90139 Palermo presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e chiedevano con ricorso al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Agrigento l'emissione di ingiunzione di consegna, nei confronti della CP_1
di copia del contratto c/c originario avente n. 83151, copia del pedissequo
[...]
contratto di apertura di credito sul predetto c/c n. 83151, già operativo dai primi anni novanta, nonché copia di tutti gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto, fino al 31.12.2006, oltre le spese del procedimento liquidate in complessivi € 450.
Nello specifico, i correntisti esponevano: di aver sottoscritto, in data 2.4.1987, presso la filiale di Agrigento 2 del oggi il Controparte_2 Controparte_1
contratto di conto corrente già contraddistinto con il n. 83151; di aver richiesto, dall'anno 2017, il rilascio degli originari contratti di corrispondenza e di apertura di credito, copia di eventuali contratti e pattuizioni successive a quelle originarie, nonché copia degli estratti conto a far data dall'accensione e fino alla chiusura del conto avvenuta in data 31.12.2014; che la consegnava solo parte Controparte_1
della documentazione richiesta, mancando copia del contratto di conto corrente e gli estratti conto a far data dall'apertura fino al 31.12.2006.
L'adito Tribunale, con decreto n. 1066/2018, ingiungeva l di Controparte_1
consegnare la documentazione mancante.
L'Istituto di credito proponeva opposizione al suddetto decreto;
in particolare, chiedeva la revoca del decreto opposto, eccependo l'intervenuta prescrizione, ai sensi
2 dell'art. 119 comma 4, TUB, del diritto degli istanti a ricevere copia della documentazione anteriore al decennio precedente la richiesta formulata nell'atto 2017
e, segnatamente, degli estratti conto antecedenti alla data del 31.12.2006 e del contratto di conto corrente.
Si costituivano in giudizio i Capitano – Pomo, contestando quando dedotto dall'opponente e chiedendo, al contempo, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 21.5.2019, le parti discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale, con sentenza n.
721/2019, il Tribunale di Agrigento accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo.
In motivazione, il primo Giudice rilevava che l'opposizione era fondata solo in parte. Infatti, per quanto concerneva l'obbligo di consegna di copia degli estratti conto, trovava applicazione il limite prescrizionale dei dieci anni imposto dall'art.119
TUB, in base al quale il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere soltanto negli ultimi dieci anni. Per tale motivo, poiché gli estratti conto chiesti dai ricorrenti coprivano il periodo dall'apertura del rapporto sino al 2006 e, poiché la missiva di richiesta dei documenti risaliva al 2017, il termine decennale previsto dall'art. 119 TUB doveva ritenersi decorso, con la conseguenza che i correntisti erano decaduti dal diritto di ottenere la predetta documentazione. Tuttavia, il Tribunale riconosceva ai correntisti il diritto di ottenere copia dei contratti. Infatti, il Tribunale evidenziava che l'art. 119 TUB si riferiva alle sole comunicazioni periodiche, non disponendo nulla in merito alla copia dei contratti che devono invece essere consegnati al cliente, stante il dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza. Il diritto alla copia del contratto, insisteva il Tribunale, deve essere considerato alla stregua di un diritto autonomo del cliente, specifico e nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguite il contratto secondo buona fede.
3 Conclusivamente, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo in quanto emesso per la consegna di un numero di documenti maggiore rispetto a quelli spettanti, essendo prescritto il diritto di ottenere copia degli estratti conto anteriori al 2006; per contro, riconosceva il diritto degli opposti ad ottenere copia dei contratti e, pertanto, condannava l'opponente a consegnare il contratto di conto corrente intrattenuto con i ricorrenti e il relativo contratto di apertura del credito.
Avverso detta sentenza proponevano appello i sulla base di due Parte_3
motivi.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 4.10.2024.
Con il primo motivo del gravame l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto decorso il termine decennale per ottenere la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere prima del 2006. Assume che il diritto dei correntisti di ottenere la documentazione relativa al proprio rapporto bancario si prescrive in 10 anni che decorrono dalla data di chiusura del conto e non da quella delle singole operazioni.
La censura è infondata.
Al riguardo, occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione (vedi Cass. n. 35039del 29.11.2022) secondo il quale, in tema di rapporti bancari, “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”.
Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni”.(cfr. da ultimo Cass. 18227/2024).
Più specificamente, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220
4 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992 (poi trasfusa nel predetto d. lgs).
Infatti, l'art. 2220, comma 1, c.c. stabilisce che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (appunto la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
Pertanto, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio della copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura delle norme codicistiche e di legislazione speciale di cui si è dato conto: la lettera in particolare dell'art. 199 T.U.B. è chiara nel limitare il diritto a ricevere i documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, espressione che però impone di circoscrivere il diritto ai documenti relativi ai 10 anni precedenti le operazioni registrate nei conti correnti, indipendentemente dalla data di chiusura del conto.
Interpretazione avvalorata dall'art. 2220 c.c., che impone “Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione”.
D'altronde, come sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35039/2022
“ il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”.
E' appena il caso di notare che la copiosa giurisprudenza indicata dalla parte appellante è del tutto ininfluente in questo giudizio, poiché attiene a differente
5 fattispecie (principalmente le domande di restituzione di indebito conto le banche, per l'applicazione di clausole e condizioni non legittime).
Dunque, il Tribunale di Agrigento ha fatto corretta applicazione del principio suindicato ritendo prescritto il diritto degli istanti di ottenere copia degli estratti conto antecedenti al 2006, stante che la loro richiesta è avvenuta solo nel 2017 e dunque più di dieci anni dopo la registrazione delle scritture.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per manifesta contraddittorietà nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la CP_3
alla consegna del solo contratto nonostante lo stesso sia il primo atto avente data
2.4.1987 e quindi risalente ben prima del termine decennale erroneamente individuato dal Tribunale.
Anche la seconda doglianza è infondata.
Invero, il primo Giudice, in motivazione, ha operato una diversificazione in ordine alla richiesta di consegna di copia degli estratti conto antecedenti al 2006 e in ordine alla richiesta di consegna della copia dei contratti. Nel primo caso, ha applicato la disciplina relativa all'art. 119, comma 4, TUB e 2220 c.c., ritenendo che la stessa rilevi per le sole “comunicazioni periodiche” rientrando in questa definizione anche l'estratto conto relativo al rapporto, come da giurisprudenza di legittimità consolidata. Per quanto concerne, invece, la richiesta di copia dei contratti, il Tribunale ha evidenziato che gli stessi debbano essere consegnati in virtù del principio di buona fede contrattuale ai sensi dell'art. 1374 c.c. non rilevando nel caso di specie la disciplina ex art. 119 TUB. Infatti, il giudice di prime cure ha statuito che
“il diritto alla copia dei contratti è un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca si eseguire il contratto secondo buona fede. (così anche: Cass. n. 11004/2006). Pertanto, l'art. 119 TUB si riferisce alla sola documentazione periodica bancaria e non sicuramente ai contratti che costituiscono la base portante del rapporto, per i quali il diritto del cliente di riceverne copia è molto più ampio e non soggetto al limite decennale di cui all'art. 119 TUB.
6 L'esclusione è peraltro resa evidente dalla stessa lettura dell'art. 119 TUB, che si riferisce alla copia della documentazione inerente a sole “singole operazioni” poste in essere negli ultimi dieci anni, e non fa riferimento ai contratti bancari. Ciò non vuol dire che l'obbligo della banca di conservazione del contratto non abbia limiti temporali. Concluso definitivamente il rapporto contrattuale, infatti, l'obbligo di conservazione del contratto da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizione ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura ex art. 294 c.c. del rapporto.”
Ebbene, alla luce di quanto dedotto, è chiaramente evincibile il percorso logico motivazionale posto alla base della decisione del giudice di primo grado, non incorrendo lo in un vizio di motivazione illogica. Il Giudice, infatti, ha Pt_4
motivato le due diverse scelte decisionali sulla base di due normative differenti.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €2.500, per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L.
228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti,
a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 721/2019, pronunziata dal Tribunale di Agrigento in data 21.5.2019;
2) condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado del giudizio che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.500,00, oltre accessori;
7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, in data 23.1.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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