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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 796/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 796/2021
All'udienza del 12/06/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv ANDREUCCI MARIO . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA. I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Sono presentiai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. e la d.ssa Persona_1
Persona_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. l'avv. Andreucci insiste per la condanna alle spese dichiarandosi antistatario. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 19.32, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 796/2021 a cui sono riunite la causa n.799/2021 promosse da:
IL in persona del suo legale Parte_1 rappresenta e con il patrocinio dell'avv. Mario Andreucci ricorrente contro
in Controparte_1 persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore con il patrocinio dell'avv. Rossella Quarta
Oggetto: opposizione avvisi di addebito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente si è costituito lamentando di aver ricevuto a mezzo pec due avvisi di addebito riportanti i seguenti numeri n. 362 2021 00000441 82 000 e 362 2021 00000534 82 000 per i seguenti importi: il primo avviso per euro 7.684,68 e il secondo per euro 127.293,34 entrambi contestati per accertate evasioni contributive derivanti da presunte differenze retributive dovute alla gestione lavoratori dipendenti oltre alle relative sanzioni per il periodo da ottobre 2014 a settembre 2019.
La cooperativa lamenta l'inammissibilità e l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo opposte, atteso che le pretese CP_ dell' si fondano sulle risultanze di un verbale di accertamento ampiamente contestato dalla società opponente. CP_ Contesta come gli ispettori in sede di accertamento abbiano erroneamente ricompreso all'interno del valore degli acquisti da terzi anche i prodotti forniti dalla cooperativa della società Parte_2 opponente e operante ai sensi dell'art. 1 del dlgs. n. 228/2001 il quale ha modificato l'art. 2135 c.c.
B) Si è costituito L' il quale ha contestato quanto dedotto dalla opponente chiedendo, pertanto, il CP_1 rigetto del ricorso.
1 C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
La presente causa attiene alla medesima questione sostanziale e giuridica trattata dalla Corte d'Appello di
Firenze, sentenza divenuta irrevocabile, n. 161/2023.
Questo Giudicante non può far altro che condividere il principio di diritto espresso all'interno della suddetta sentenza, che viene qui richiamata integralmente ai sensi dell'art. 118 cpc.
In particolare, la questione verte in merito al disconoscimento dell'inquadramento della società opponente quale cooperativa agricola, sulla base del presupposto che la stessa avrebbe acquistato prodotti da terzi in una percentuale pari al 60% del totale lavorato e pertanto ben superiore al prodotto conferito dai soci della cooperativa stessa.
Tale disconoscimento ha comportato la decadenza della società dai benefici contributivi fruiti nel periodo oggetto di contestazione. La società sostiene che i prodotti provenienti dalla cooperativa Parte_2 sono stati erroneamente imputati nel totale dei prodotti acquistati da terzi mentre in realtà il rapporto che c'è tra la società e la è simile a quanto avviene all'interno di un Consorzio, così Parte_2 Parte_1 come previsto dall'art. 1 del dlgs. n. 228/2001.
Per dirimere la controversia la Corte d'Appello richiama quanto espresso sul punto da parte della Corte di
Cassazione nella ordinanza n. 831/2018 e nella sentenza n. 16614/2016 all'interno delle quali viene statuito che: “ le attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) possono anche essere svolte in via esclusiva dalle società cooperative fra imprenditori agricoli e dai consorzi produttivi purché resti prevalente l'apporto dei soci o la destinazione a questi ultimi beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
Non ricorrere un imprenditore agricolo ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135 comma 3 c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra attività svolta di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica della coltivazione ex art. 2135, comma 1 c.c.. il corrispondete onere probatorio.”
Nel caso in esame, così come nel caso sottoposto al vaglio della Corte d'Appello risulta che le c.d. attività connesse riguardanti i prodotti di erano in sostanza divise tra le due cooperative, cosa che Parte_3 non è vitata dalla legge. Tale attività è legittima anche in considerazione del fatto che è socia Parte_2 della società . Parte_4
In ossequio alla Giurisprudenza sopra citata, le attività definite come connesse possono anche essere svolte in via esclusiva dalle società cooperative fra imprenditori agricoli.
Pertanto, i prodotti di non si possono considerare acquistati da terzi dato che la Parte_3 Parte_3
socia della società opponente e che i suddetti prodotti provengono a loro volta dai propri soci, i
[...]
2 quali sono coltivatori diretti non venendo meno, quindi, il collegamento funzionale dell'attività con la terra, intesa quale fattore produttivo.
Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite
Tenuto conto della novità e della complessità della questione, e dell'intervento successivo della Corte di merito le spese sono compensate nei limiti della metà, considerata l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Accerta e dichiara come non dovute dall'opponente le somme a titolo di contributi e le somme aggiuntive accertate nei verbali impugnati riportanti i seguenti numeri: n. 362 2021 00000441 82 000 e 362
2021 00000534 82 000; CP_ 2) Compensa le spese di lite nei limiti della metà e pone la restante parte a carico dell' liquidate in euro
2200,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 796/2021
All'udienza del 12/06/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv ANDREUCCI MARIO . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA. I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Sono presentiai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. e la d.ssa Persona_1
Persona_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. l'avv. Andreucci insiste per la condanna alle spese dichiarandosi antistatario. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 19.32, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 796/2021 a cui sono riunite la causa n.799/2021 promosse da:
IL in persona del suo legale Parte_1 rappresenta e con il patrocinio dell'avv. Mario Andreucci ricorrente contro
in Controparte_1 persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore con il patrocinio dell'avv. Rossella Quarta
Oggetto: opposizione avvisi di addebito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente si è costituito lamentando di aver ricevuto a mezzo pec due avvisi di addebito riportanti i seguenti numeri n. 362 2021 00000441 82 000 e 362 2021 00000534 82 000 per i seguenti importi: il primo avviso per euro 7.684,68 e il secondo per euro 127.293,34 entrambi contestati per accertate evasioni contributive derivanti da presunte differenze retributive dovute alla gestione lavoratori dipendenti oltre alle relative sanzioni per il periodo da ottobre 2014 a settembre 2019.
La cooperativa lamenta l'inammissibilità e l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo opposte, atteso che le pretese CP_ dell' si fondano sulle risultanze di un verbale di accertamento ampiamente contestato dalla società opponente. CP_ Contesta come gli ispettori in sede di accertamento abbiano erroneamente ricompreso all'interno del valore degli acquisti da terzi anche i prodotti forniti dalla cooperativa della società Parte_2 opponente e operante ai sensi dell'art. 1 del dlgs. n. 228/2001 il quale ha modificato l'art. 2135 c.c.
B) Si è costituito L' il quale ha contestato quanto dedotto dalla opponente chiedendo, pertanto, il CP_1 rigetto del ricorso.
1 C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
La presente causa attiene alla medesima questione sostanziale e giuridica trattata dalla Corte d'Appello di
Firenze, sentenza divenuta irrevocabile, n. 161/2023.
Questo Giudicante non può far altro che condividere il principio di diritto espresso all'interno della suddetta sentenza, che viene qui richiamata integralmente ai sensi dell'art. 118 cpc.
In particolare, la questione verte in merito al disconoscimento dell'inquadramento della società opponente quale cooperativa agricola, sulla base del presupposto che la stessa avrebbe acquistato prodotti da terzi in una percentuale pari al 60% del totale lavorato e pertanto ben superiore al prodotto conferito dai soci della cooperativa stessa.
Tale disconoscimento ha comportato la decadenza della società dai benefici contributivi fruiti nel periodo oggetto di contestazione. La società sostiene che i prodotti provenienti dalla cooperativa Parte_2 sono stati erroneamente imputati nel totale dei prodotti acquistati da terzi mentre in realtà il rapporto che c'è tra la società e la è simile a quanto avviene all'interno di un Consorzio, così Parte_2 Parte_1 come previsto dall'art. 1 del dlgs. n. 228/2001.
Per dirimere la controversia la Corte d'Appello richiama quanto espresso sul punto da parte della Corte di
Cassazione nella ordinanza n. 831/2018 e nella sentenza n. 16614/2016 all'interno delle quali viene statuito che: “ le attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) possono anche essere svolte in via esclusiva dalle società cooperative fra imprenditori agricoli e dai consorzi produttivi purché resti prevalente l'apporto dei soci o la destinazione a questi ultimi beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
Non ricorrere un imprenditore agricolo ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135 comma 3 c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra attività svolta di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica della coltivazione ex art. 2135, comma 1 c.c.. il corrispondete onere probatorio.”
Nel caso in esame, così come nel caso sottoposto al vaglio della Corte d'Appello risulta che le c.d. attività connesse riguardanti i prodotti di erano in sostanza divise tra le due cooperative, cosa che Parte_3 non è vitata dalla legge. Tale attività è legittima anche in considerazione del fatto che è socia Parte_2 della società . Parte_4
In ossequio alla Giurisprudenza sopra citata, le attività definite come connesse possono anche essere svolte in via esclusiva dalle società cooperative fra imprenditori agricoli.
Pertanto, i prodotti di non si possono considerare acquistati da terzi dato che la Parte_3 Parte_3
socia della società opponente e che i suddetti prodotti provengono a loro volta dai propri soci, i
[...]
2 quali sono coltivatori diretti non venendo meno, quindi, il collegamento funzionale dell'attività con la terra, intesa quale fattore produttivo.
Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite
Tenuto conto della novità e della complessità della questione, e dell'intervento successivo della Corte di merito le spese sono compensate nei limiti della metà, considerata l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Accerta e dichiara come non dovute dall'opponente le somme a titolo di contributi e le somme aggiuntive accertate nei verbali impugnati riportanti i seguenti numeri: n. 362 2021 00000441 82 000 e 362
2021 00000534 82 000; CP_ 2) Compensa le spese di lite nei limiti della metà e pone la restante parte a carico dell' liquidate in euro
2200,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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