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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 ivi residente in via Zio Nino
e nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
) residente a [...]
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Tanina De Luca e dall'Avv. Francesco Cialella
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 17.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Portoferraio (LI) il 02/12/2006 e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 23.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 6.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
[...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Portoferraio (LI) il 2.12.2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Anno 2006 Parte I;
Serie: Atto N. 24
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere beni mobili e immobili in comune da dividere;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
4) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
5) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 6.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 ivi residente in via Zio Nino
e nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
) residente a [...]
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Tanina De Luca e dall'Avv. Francesco Cialella
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 17.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Portoferraio (LI) il 02/12/2006 e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 23.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 6.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
[...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Portoferraio (LI) il 2.12.2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Anno 2006 Parte I;
Serie: Atto N. 24
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere beni mobili e immobili in comune da dividere;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
4) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
5) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 6.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra