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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Rita RIGONI Presidente
Dott. Massimo COLTRO Consigliere
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 56/2025 R.G. promossa
DA
LE DE AR ST (c.f. ), C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Paolo Ghezze, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Belluno, piazza Santo Stefano n. 13, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 IZ CA UG (c.f. , rappresentata e difesa C.F._2
in giudizio dall'avv.to Martina Colomasi, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 357/2024 del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 12 dicembre 2024, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza del
28 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In parziale riforma della sentenza n. 357/2024 del Tribunale di Belluno, dichiarare compensate le spese di lite per reciproca soccombenza. In subordine, rideterminarle in riduzione. Spese del grado rifuse solo in caso di resistenza”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Rigettare l'appello proposto dal sig. IN De DI AN, con vittoria di spese e competenze”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Esprime parere contrario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 settembre 2023, AT CA GA adiva il Tribunale di Belluno chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito IN De DI AN, con il quale aveva contratto matrimonio il
25 agosto 2012 e da cui aveva avuto il figlio ZO, oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2 La ricorrente deduceva che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta del marito, così chiedendo l'addebito della separazione, domanda successivamente rinunciata nel corso del processo. Inoltre, AT CA GA faceva richiesta di condanna di IN De DI AN al rilascio dell'abitazione coniugale, in proprietà del padre della ricorrente, e in subordine chiedeva che l'occupazione fosse dichiarata senza titolo a seguito della pronuncia di separazione.
Il convenuto si costitutiva in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda di addebito e della pretesa di rilascio della casa coniugale che, di converso, pretendeva gli fosse assegnata, affermando che la moglie si era trasferita altrove fin dal 2019.
Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 357/2024, pubblicata il 12 dicembre
2024, dopo avere dichiarato la separazione personale tra i coniugi e dando atto della rinuncia della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, affermava essere pacifico in atti che IN De DI AN continuava ad occupare la casa famigliare in proprietà del padre di AT CA GA e che, a seguito della separazione il medesimo non avesse più alcun titolo per continuare a disporne, non potendo essere oggetto del giudizio qualsivoglia questione relativa al diritto di proprietà o di abitazione sull'immobile così come ogni questione relativa alle pretese di rilascio, dovendo dette domande essere fatte valere in separato giudizio.
Il primo Giudice osservava che la domanda del resistente onde ottenere l'assegnazione della casa famigliare era destituita di ogni fondamento, in difetto dei presupposti di legge per provvedere nel senso dal medesimo richiesto, mancando la convivenza del coniuge assegnatario con i figli non ancora economicamente autosufficienti, non potendo l'assegnazione essere misura economica assistenziale per il coniuge economicamente più debole.
Il Tribunale concludeva pronunciando la separazione personale tra i coniugi, dichiarando che IN De DI AN non aveva titolo per continuare ad
3 occupare la casa coniugale e condannando il resistente al pagamento delle spese di lite secondo sua ritenuta soccombenza.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello IN De DI AN censurando unicamente la statuizione relativa alla condanna alle spese di lite ed articolando in argomento due motivi di gravame.
In particolare, l'appellante ha lamentato che il primo Giudice lo avrebbe erroneamente ritenuto unico soccombente, essendo in realtà, non solo respinta la sua domanda di assegnazione della casa famigliare, ma anche ritenuta inammissibile la domanda di rilascio dell'immobile proposta dalla moglie. A detta di IN De
DI AN, stante la reciproca soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto correttamente compensare le spese di lite. Con il secondo motivo di appello,
l'impugnante ha ritenuto essere eccessiva la liquidazione delle spese, considerata la mera redazione di un atto introduttivo e l'omessa redazione delle scritture conclusive.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento in giudizio, AT CA GA si è costituita nella presente sede di gravame, concludendo per il rigetto dell'appello. La convenuta ha affermato che correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto soccombente controparte, a fronte del rigetto della sua pretesa di rimanere presso l'abitazione famigliare, addirittura chiedendone infondatamente l'assegnazione, immobile che peraltro l'appellante continuerebbe ad occupare anche dopo la pronuncia di separazione. Inoltre, a conferma della insussistenza di qualsivoglia soccombenza reciproca, così come allegata da
IN De DI AN, l'appellata ha rammentato che, pur a fronte del rigetto in rito della sua domanda di ottenere il rilascio della casa coniugale, sarebbe stata in ogni caso accolta la sua richiesta subordinata di accertamento della insussistenza di titolo in capo al marito per continuare a detenere la medesima a seguito della pronuncia di separazione.
4 *****
1 – Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di gravame. Giova evidenziare quali domande e difese delle parti sono state oggetto di decisione da parte del Tribunale. Con il proprio ricorso introduttivo del giudizio e per quello che interessa il presente giudizio di gravame, AT CA
GA, asseritamente vittima di abusi e violenze da parte del marito, ha allegato di avere lasciato la casa coniugale, in proprietà di suo padre, abitazione rimasta nella esclusiva disponibilità di IN De DI AN il quale si sarebbe rifiutato di rilasciarla nonostante richiesta. Sulla scorta di dette premesse in fatto, la ricorrente ha concluso chiedendo la separazione con addebito in capo al convenuto, domanda quest'ultima rinunciata in corso di causa, nonché chiedendo la condanna di controparte al rilascio immediato dell'immobile e, in subordine, la declaratoria che l'occupazione dello stesso da parte di IN De DI AN sarebbe priva di titolo a seguito della pronuncia di separazione. Da parte sua, l'odierno appellante in prime cure ha evidenziato di abitare presso l'immobile oggetto di questione da oltre venti anni, ovvero dal 2012, in quanto coniuge dell'appellata e questo anche successivamente che quest'ultima ha lasciato l'abitazione stessa, così chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, con conseguente rigetto della domanda principale di rilascio e subordinata di accertamento proposte da AT CA
GA.
1.1– Come già accennato, la pretesa di rilascio dell'immobile avanzata dall'odierna appellata è stata reputata inammissibile, sebbene la casa familiare, in proprietà del padre della ricorrente, sia occupata in via esclusiva da IN De DI
AN. Nel contempo, è stata rigettata nel merito la domanda di assegnazione del medesimo immobile proposta da quest'ultimo, posto il difetto dei presupposti di legge per provvedere nel senso richiesto dall'odierno appellante. Se è pur vero che il
Tribunale ha dichiarato che IN De DI AN non ha titolo per
5 continuare ad occupare l'immobile adibito ad abitazione coniugale, in realtà, non può affermarsi di per ciò stesso che il medesimo sia effettivamente soccombente rispetto alla domanda subordinata proposta da AT CA GA, posto che detta pronuncia di accertamento altro non è che il presupposto del rigetto della domanda di assegnazione, ovvero l'assenza di qualsivoglia titolo giustificante detta pretesa in conseguenza della intervenuta separazione tra i coniugi.
1.2 – Consegue che, a fronte della incontestata pronuncia sullo stato coniugale e della rinuncia della domanda di addebito, per le quali non può predicarsi soccombenza alcuna, le reciproche domande di rilascio ed assegnazione della casa coniugale sono state entrambe respinte in rito o nel merito, con conseguente soccombenza reciproca che avrebbe dovuto giustificare correttamente l'integrale compensazione delle spese di primo grado. La sentenza impugnata va, dunque, in punto riformata.
2 – Come già accennato, provvedendosi alla compensazione integrale delle spese di primo grado, deve reputarsi assorbito il secondo motivo di appello con cui si censura l'eccessiva liquidazione di dette spese al cui pagamento è stato condannato l'impugnante.
3 – Le spese di lite relative al presente grado di giudizio possono essere anch'esse giustificatamente compensate, considerato l'esito complessivo del giudizio relativo alle pretese di merito fatte valere reciprocamente dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 357/2024 del
Tribunale di Belluno, pubblicata in data 12 dicembre 2024, così provvede:
1. compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra AT
CA GA e IN De DI AN.
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
6 3. compensa integralmente le spese del presente grado di appello.
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 28 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Rita RIGONI Presidente
Dott. Massimo COLTRO Consigliere
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 56/2025 R.G. promossa
DA
LE DE AR ST (c.f. ), C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Paolo Ghezze, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Belluno, piazza Santo Stefano n. 13, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 IZ CA UG (c.f. , rappresentata e difesa C.F._2
in giudizio dall'avv.to Martina Colomasi, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 357/2024 del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 12 dicembre 2024, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza del
28 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In parziale riforma della sentenza n. 357/2024 del Tribunale di Belluno, dichiarare compensate le spese di lite per reciproca soccombenza. In subordine, rideterminarle in riduzione. Spese del grado rifuse solo in caso di resistenza”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Rigettare l'appello proposto dal sig. IN De DI AN, con vittoria di spese e competenze”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Esprime parere contrario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 settembre 2023, AT CA GA adiva il Tribunale di Belluno chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito IN De DI AN, con il quale aveva contratto matrimonio il
25 agosto 2012 e da cui aveva avuto il figlio ZO, oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2 La ricorrente deduceva che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta del marito, così chiedendo l'addebito della separazione, domanda successivamente rinunciata nel corso del processo. Inoltre, AT CA GA faceva richiesta di condanna di IN De DI AN al rilascio dell'abitazione coniugale, in proprietà del padre della ricorrente, e in subordine chiedeva che l'occupazione fosse dichiarata senza titolo a seguito della pronuncia di separazione.
Il convenuto si costitutiva in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda di addebito e della pretesa di rilascio della casa coniugale che, di converso, pretendeva gli fosse assegnata, affermando che la moglie si era trasferita altrove fin dal 2019.
Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 357/2024, pubblicata il 12 dicembre
2024, dopo avere dichiarato la separazione personale tra i coniugi e dando atto della rinuncia della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, affermava essere pacifico in atti che IN De DI AN continuava ad occupare la casa famigliare in proprietà del padre di AT CA GA e che, a seguito della separazione il medesimo non avesse più alcun titolo per continuare a disporne, non potendo essere oggetto del giudizio qualsivoglia questione relativa al diritto di proprietà o di abitazione sull'immobile così come ogni questione relativa alle pretese di rilascio, dovendo dette domande essere fatte valere in separato giudizio.
Il primo Giudice osservava che la domanda del resistente onde ottenere l'assegnazione della casa famigliare era destituita di ogni fondamento, in difetto dei presupposti di legge per provvedere nel senso dal medesimo richiesto, mancando la convivenza del coniuge assegnatario con i figli non ancora economicamente autosufficienti, non potendo l'assegnazione essere misura economica assistenziale per il coniuge economicamente più debole.
Il Tribunale concludeva pronunciando la separazione personale tra i coniugi, dichiarando che IN De DI AN non aveva titolo per continuare ad
3 occupare la casa coniugale e condannando il resistente al pagamento delle spese di lite secondo sua ritenuta soccombenza.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello IN De DI AN censurando unicamente la statuizione relativa alla condanna alle spese di lite ed articolando in argomento due motivi di gravame.
In particolare, l'appellante ha lamentato che il primo Giudice lo avrebbe erroneamente ritenuto unico soccombente, essendo in realtà, non solo respinta la sua domanda di assegnazione della casa famigliare, ma anche ritenuta inammissibile la domanda di rilascio dell'immobile proposta dalla moglie. A detta di IN De
DI AN, stante la reciproca soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto correttamente compensare le spese di lite. Con il secondo motivo di appello,
l'impugnante ha ritenuto essere eccessiva la liquidazione delle spese, considerata la mera redazione di un atto introduttivo e l'omessa redazione delle scritture conclusive.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento in giudizio, AT CA GA si è costituita nella presente sede di gravame, concludendo per il rigetto dell'appello. La convenuta ha affermato che correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto soccombente controparte, a fronte del rigetto della sua pretesa di rimanere presso l'abitazione famigliare, addirittura chiedendone infondatamente l'assegnazione, immobile che peraltro l'appellante continuerebbe ad occupare anche dopo la pronuncia di separazione. Inoltre, a conferma della insussistenza di qualsivoglia soccombenza reciproca, così come allegata da
IN De DI AN, l'appellata ha rammentato che, pur a fronte del rigetto in rito della sua domanda di ottenere il rilascio della casa coniugale, sarebbe stata in ogni caso accolta la sua richiesta subordinata di accertamento della insussistenza di titolo in capo al marito per continuare a detenere la medesima a seguito della pronuncia di separazione.
4 *****
1 – Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di gravame. Giova evidenziare quali domande e difese delle parti sono state oggetto di decisione da parte del Tribunale. Con il proprio ricorso introduttivo del giudizio e per quello che interessa il presente giudizio di gravame, AT CA
GA, asseritamente vittima di abusi e violenze da parte del marito, ha allegato di avere lasciato la casa coniugale, in proprietà di suo padre, abitazione rimasta nella esclusiva disponibilità di IN De DI AN il quale si sarebbe rifiutato di rilasciarla nonostante richiesta. Sulla scorta di dette premesse in fatto, la ricorrente ha concluso chiedendo la separazione con addebito in capo al convenuto, domanda quest'ultima rinunciata in corso di causa, nonché chiedendo la condanna di controparte al rilascio immediato dell'immobile e, in subordine, la declaratoria che l'occupazione dello stesso da parte di IN De DI AN sarebbe priva di titolo a seguito della pronuncia di separazione. Da parte sua, l'odierno appellante in prime cure ha evidenziato di abitare presso l'immobile oggetto di questione da oltre venti anni, ovvero dal 2012, in quanto coniuge dell'appellata e questo anche successivamente che quest'ultima ha lasciato l'abitazione stessa, così chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, con conseguente rigetto della domanda principale di rilascio e subordinata di accertamento proposte da AT CA
GA.
1.1– Come già accennato, la pretesa di rilascio dell'immobile avanzata dall'odierna appellata è stata reputata inammissibile, sebbene la casa familiare, in proprietà del padre della ricorrente, sia occupata in via esclusiva da IN De DI
AN. Nel contempo, è stata rigettata nel merito la domanda di assegnazione del medesimo immobile proposta da quest'ultimo, posto il difetto dei presupposti di legge per provvedere nel senso richiesto dall'odierno appellante. Se è pur vero che il
Tribunale ha dichiarato che IN De DI AN non ha titolo per
5 continuare ad occupare l'immobile adibito ad abitazione coniugale, in realtà, non può affermarsi di per ciò stesso che il medesimo sia effettivamente soccombente rispetto alla domanda subordinata proposta da AT CA GA, posto che detta pronuncia di accertamento altro non è che il presupposto del rigetto della domanda di assegnazione, ovvero l'assenza di qualsivoglia titolo giustificante detta pretesa in conseguenza della intervenuta separazione tra i coniugi.
1.2 – Consegue che, a fronte della incontestata pronuncia sullo stato coniugale e della rinuncia della domanda di addebito, per le quali non può predicarsi soccombenza alcuna, le reciproche domande di rilascio ed assegnazione della casa coniugale sono state entrambe respinte in rito o nel merito, con conseguente soccombenza reciproca che avrebbe dovuto giustificare correttamente l'integrale compensazione delle spese di primo grado. La sentenza impugnata va, dunque, in punto riformata.
2 – Come già accennato, provvedendosi alla compensazione integrale delle spese di primo grado, deve reputarsi assorbito il secondo motivo di appello con cui si censura l'eccessiva liquidazione di dette spese al cui pagamento è stato condannato l'impugnante.
3 – Le spese di lite relative al presente grado di giudizio possono essere anch'esse giustificatamente compensate, considerato l'esito complessivo del giudizio relativo alle pretese di merito fatte valere reciprocamente dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 357/2024 del
Tribunale di Belluno, pubblicata in data 12 dicembre 2024, così provvede:
1. compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra AT
CA GA e IN De DI AN.
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
6 3. compensa integralmente le spese del presente grado di appello.
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 28 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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