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Articolo 3 della Legge 15 maggio 1954, n. 227
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Legge 15 maggio 1954, n. 227
Articolo 3 della Legge 15 maggio 1954, n. 227
Versione
13 giugno 1954
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 giugno 1954
Vedi fonte istituzionale
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