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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UG SC, Presidente
ROTA MARCO, Relatore
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2022 depositato il 07/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ispica - Corso Umberto, 45 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1403 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo di p.e.c. in data 11.4.2022 al comune di Ispica per l'instaurazione della causa e trasmesso per via telematica al questa Corte in data 7.9.2022 ai fini della costituzione in giudizio, Nominativo_1, quale legale rappresentante della Ricorrente_1 s.a.s., patrocinata dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1403 emesso dal Comune di Ispica, e notificato in data 10.2.2022, per il recupero di somme pari a complessivi € 5.654,00 dovute a titolo di TARI per l'anno
2016.
Il ricorrente eccepisce l'avvenuta decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2948, comma 2, c.c. in data anteriore alla notifica dell'atto opposto avuto riguardo all'inapplicabilità, a tale modalità estintiva, del principio giurisprudenziale della scissione degli effetti della notificazione tale che l'effetto interruttivo può aver luogo unicamente dal momento in cui il contribuente, destinatario dell'atto impositivo, ha avuto conoscenza effettiva della pretesa tributaria.
Il Comune di Ispica, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace per l'intero corso del procedimento.
All'udienza del 15.9.2025 la causa è stata discussa in pubblica udienza e quindi assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in primis, non può che esaminare il profilo, comunque rilevabile d'ufficio, della decadenza ed osserva che l'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 d.lgs. 504 del 1992 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento. In particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
Tutti gli avvisi di accertamento, pertanto, devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
E tuttavia la TARI, introdotta dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si configura come un tributo caratterizzato da un regime di autoliquidazione da parte del contribuente, tale che questi, sulla base delle tariffe deliberate dal Comune e delle superfici effettivamente occupate o detenute,
è tenuto a calcolare autonomamente l'importo dovuto e a versarlo spontaneamente secondo le scadenze di pagamento stabilite dal Comune, senza necessità di un preventivo atto di liquidazione da parte dell'ente impositore. Il regime di autoliquidazione non esclude la possibilità per l'ente impositore di procedere ad accertamenti d'ufficio in caso di omesso versamento o di versamenti parziali e, tuttavia, tali accertamenti devono essere notificati nel rispetto del termine quinquennale, pena la decadenza del potere impositivo.
Pertanto il dies a quo del termine di decadenza deve essere individuato con riferimento al momento in cui il versamento "avrebbe dovuto essere effettuato" secondo la disciplina del tributo;
per la TARI, tale momento coincide generalmente con l'anno d'imposta e con le scadenze per esso previste dal regolamento comunale
Sicché, avuto riguardo all'annualità in questione (2016), al suddetto termine di presentazione della dichiarazione TARI da cui decorre il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006 ed alla sospensione del termine di decadenza per 85 giorni per effetto della previsione di cui all'art. 67 D.L. 18/2020, il termine finale di riferimento per il legittimo esercizio dell'attività di riscossione del tributo risulta cadere in data 26.3.2023, data entro la quale è stato notificato l'avviso qui gravato.
E d'altronde la tempestiva notifica dell'avviso vale ad impedire il verificarsi della decadenza ed a far acquisire alla P. A. il relativo diritto di credito, il quale diviene così (a mente della norma di ordine generale dettata dall'art. 2967 c.c.) soggetto alle disposizioni sulla prescrizione non potendo darsi il contemporaneo decorso di entrambi i termini bensì “decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza” (Cass. SS.UU. n.
16783/2012).
In conclusione, il ricorso va respinto senza far luogo alla liquidazione delle spese di lite in ragione della contumacia dell'ente impositore.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, respinge il ricorso.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UG SC, Presidente
ROTA MARCO, Relatore
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2022 depositato il 07/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ispica - Corso Umberto, 45 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1403 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo di p.e.c. in data 11.4.2022 al comune di Ispica per l'instaurazione della causa e trasmesso per via telematica al questa Corte in data 7.9.2022 ai fini della costituzione in giudizio, Nominativo_1, quale legale rappresentante della Ricorrente_1 s.a.s., patrocinata dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1403 emesso dal Comune di Ispica, e notificato in data 10.2.2022, per il recupero di somme pari a complessivi € 5.654,00 dovute a titolo di TARI per l'anno
2016.
Il ricorrente eccepisce l'avvenuta decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2948, comma 2, c.c. in data anteriore alla notifica dell'atto opposto avuto riguardo all'inapplicabilità, a tale modalità estintiva, del principio giurisprudenziale della scissione degli effetti della notificazione tale che l'effetto interruttivo può aver luogo unicamente dal momento in cui il contribuente, destinatario dell'atto impositivo, ha avuto conoscenza effettiva della pretesa tributaria.
Il Comune di Ispica, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace per l'intero corso del procedimento.
All'udienza del 15.9.2025 la causa è stata discussa in pubblica udienza e quindi assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in primis, non può che esaminare il profilo, comunque rilevabile d'ufficio, della decadenza ed osserva che l'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 d.lgs. 504 del 1992 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento. In particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
Tutti gli avvisi di accertamento, pertanto, devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
E tuttavia la TARI, introdotta dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si configura come un tributo caratterizzato da un regime di autoliquidazione da parte del contribuente, tale che questi, sulla base delle tariffe deliberate dal Comune e delle superfici effettivamente occupate o detenute,
è tenuto a calcolare autonomamente l'importo dovuto e a versarlo spontaneamente secondo le scadenze di pagamento stabilite dal Comune, senza necessità di un preventivo atto di liquidazione da parte dell'ente impositore. Il regime di autoliquidazione non esclude la possibilità per l'ente impositore di procedere ad accertamenti d'ufficio in caso di omesso versamento o di versamenti parziali e, tuttavia, tali accertamenti devono essere notificati nel rispetto del termine quinquennale, pena la decadenza del potere impositivo.
Pertanto il dies a quo del termine di decadenza deve essere individuato con riferimento al momento in cui il versamento "avrebbe dovuto essere effettuato" secondo la disciplina del tributo;
per la TARI, tale momento coincide generalmente con l'anno d'imposta e con le scadenze per esso previste dal regolamento comunale
Sicché, avuto riguardo all'annualità in questione (2016), al suddetto termine di presentazione della dichiarazione TARI da cui decorre il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006 ed alla sospensione del termine di decadenza per 85 giorni per effetto della previsione di cui all'art. 67 D.L. 18/2020, il termine finale di riferimento per il legittimo esercizio dell'attività di riscossione del tributo risulta cadere in data 26.3.2023, data entro la quale è stato notificato l'avviso qui gravato.
E d'altronde la tempestiva notifica dell'avviso vale ad impedire il verificarsi della decadenza ed a far acquisire alla P. A. il relativo diritto di credito, il quale diviene così (a mente della norma di ordine generale dettata dall'art. 2967 c.c.) soggetto alle disposizioni sulla prescrizione non potendo darsi il contemporaneo decorso di entrambi i termini bensì “decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza” (Cass. SS.UU. n.
16783/2012).
In conclusione, il ricorso va respinto senza far luogo alla liquidazione delle spese di lite in ragione della contumacia dell'ente impositore.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, respinge il ricorso.