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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 06/02/2026, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2009/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8092/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004354309 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21056/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7.04.2025 ad AD (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate NE) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il 29.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe notificata in data 28.3.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 205,44, comprensivo dei diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito: 1) le intervenute decadenza e prescrizione, trattandosi di pretesa tributaria relativa al 2019, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale ed essendogli stata notificata la cartella impugnata in questa sede in data 28.3.2025, oltre il termine di prescrizione;
2) la nullità degli “avvisi di accertamento” (all'evidenza e per logica deve ritenersi che il ricorrente si riferisca alla cartella, atteso che assume di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento) per mancata sottoscrizione;
3) il difetto di altri atti idonei ad interrompere la prescrizione;
4) la nullità dell'iscrizione a ruolo per scadenza dei termini di riscossione ex art. 36-bis d.p.r. 600/73 e 17 d.p.r. 602/73; 5) la nullità della cartella per omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
6) la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa in uno con gli accessori e 7) la nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “1) Tratta[re il] … presente ricorso in camera di consiglio;
2) Dichiarare fondati i motivi di cui al presente ricorso;
3) dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della cartella esattoriale impugnata, nonché la sua nullità, per assoluta carenza di motivazioni e per violazione alle disposizioni contenute nello statuto del contribuente di cui alla legge 212/2000. 4) accertare e dichiarare, l'assoluta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della cartella esattoriale, nonché la sua nullità, per intervenuta decadenza e prescrizione dei termini di cui al D.L. 953/82. 5) conseguentemente dichiarare, l'assoluta inammissibilità ed improcedibilità, nonchè l'infondatezza dell'atto impugnato. 6) dichiarare la nullità assoluta della cartella di pagamento impugnata per decadenza dei termini di riscossione ex art. 36 bis – Dpr
600/73 e 17 602/73, alla luce soprattutto delle recenti sentenze giurisprudenziali della Suprema Corte S. U. n. 19865/2004 e della Corte Costituzionale n. 180 del 15 luglio 2005; 7) nullità della cartella impugnata per omessa notifica degli avvisi di accertamento. 8) Accertare e dichiarare la prescrizione del tributo (tasse auto anno 2019), atteso che la cartella di pagamento è stata notificata solo in data 28/03/2025, oltre il termine di prescrizione previsto per legge;
In via subordinata: nel merito, di voler annullare totalmente la pretesa impositiva per assoluta infondatezza della stessa. In ogni caso, di voler condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'Avv. Difensore_1 per fatto e facendo anticipo”.
In data 21.05. 2025 si è costituita AD, che ha concluso nei seguenti termini: “Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in relazione alle eccezioni relative alla omessa notifica degli atti prodromici, riguardando esclusivamente l'ente impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
La Regione Campania, pur essendole stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
All'udienza dell'1.12.2025, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Va rigettata la doglianza relativa all'asserita mancanza dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (v. ricorso p. 3). Ed invero a p. 3 dell'atto impugnato è indicato espressamente il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione dell'atto impugnato e a p. 5 del medesimo atto è indicato pure espressamente il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
3) Parimenti va disattesa la censura circa il difetto di sottoscrizione della cartella impugnata, stante la palese riferibilità dell'atto al soggetto emanante (v., ex multis, Cass. n. 19327 del 15/07/2024), il che ha consentito, del resto, l'impugnazione dell'atto in parola nei confronti anche del corretto contraddittore che ha emanato l'atto stesso.
4) Non risulta però provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da AD, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 10.08.2022 e di ogni altro atto interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale. Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
5. Il ricorso va, quindi, accolto.
6. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed AD mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -NE; condanna la
Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 1° dicembre 2025.
Il Presidente estensore
TA RI
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8092/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004354309 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21056/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7.04.2025 ad AD (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate NE) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il 29.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe notificata in data 28.3.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 205,44, comprensivo dei diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito: 1) le intervenute decadenza e prescrizione, trattandosi di pretesa tributaria relativa al 2019, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale ed essendogli stata notificata la cartella impugnata in questa sede in data 28.3.2025, oltre il termine di prescrizione;
2) la nullità degli “avvisi di accertamento” (all'evidenza e per logica deve ritenersi che il ricorrente si riferisca alla cartella, atteso che assume di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento) per mancata sottoscrizione;
3) il difetto di altri atti idonei ad interrompere la prescrizione;
4) la nullità dell'iscrizione a ruolo per scadenza dei termini di riscossione ex art. 36-bis d.p.r. 600/73 e 17 d.p.r. 602/73; 5) la nullità della cartella per omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
6) la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa in uno con gli accessori e 7) la nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “1) Tratta[re il] … presente ricorso in camera di consiglio;
2) Dichiarare fondati i motivi di cui al presente ricorso;
3) dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della cartella esattoriale impugnata, nonché la sua nullità, per assoluta carenza di motivazioni e per violazione alle disposizioni contenute nello statuto del contribuente di cui alla legge 212/2000. 4) accertare e dichiarare, l'assoluta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della cartella esattoriale, nonché la sua nullità, per intervenuta decadenza e prescrizione dei termini di cui al D.L. 953/82. 5) conseguentemente dichiarare, l'assoluta inammissibilità ed improcedibilità, nonchè l'infondatezza dell'atto impugnato. 6) dichiarare la nullità assoluta della cartella di pagamento impugnata per decadenza dei termini di riscossione ex art. 36 bis – Dpr
600/73 e 17 602/73, alla luce soprattutto delle recenti sentenze giurisprudenziali della Suprema Corte S. U. n. 19865/2004 e della Corte Costituzionale n. 180 del 15 luglio 2005; 7) nullità della cartella impugnata per omessa notifica degli avvisi di accertamento. 8) Accertare e dichiarare la prescrizione del tributo (tasse auto anno 2019), atteso che la cartella di pagamento è stata notificata solo in data 28/03/2025, oltre il termine di prescrizione previsto per legge;
In via subordinata: nel merito, di voler annullare totalmente la pretesa impositiva per assoluta infondatezza della stessa. In ogni caso, di voler condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'Avv. Difensore_1 per fatto e facendo anticipo”.
In data 21.05. 2025 si è costituita AD, che ha concluso nei seguenti termini: “Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in relazione alle eccezioni relative alla omessa notifica degli atti prodromici, riguardando esclusivamente l'ente impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
La Regione Campania, pur essendole stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
All'udienza dell'1.12.2025, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Va rigettata la doglianza relativa all'asserita mancanza dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (v. ricorso p. 3). Ed invero a p. 3 dell'atto impugnato è indicato espressamente il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione dell'atto impugnato e a p. 5 del medesimo atto è indicato pure espressamente il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
3) Parimenti va disattesa la censura circa il difetto di sottoscrizione della cartella impugnata, stante la palese riferibilità dell'atto al soggetto emanante (v., ex multis, Cass. n. 19327 del 15/07/2024), il che ha consentito, del resto, l'impugnazione dell'atto in parola nei confronti anche del corretto contraddittore che ha emanato l'atto stesso.
4) Non risulta però provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da AD, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 10.08.2022 e di ogni altro atto interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale. Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
5. Il ricorso va, quindi, accolto.
6. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed AD mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -NE; condanna la
Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 1° dicembre 2025.
Il Presidente estensore
TA RI