Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1684/2023 promossa da:
( ), in proprio e quale erede della madre signora Parte_1 C.F._1
( rappresentata e difesa dall'avv. MAGNANI FRANCESCA e Persona_1 C.F._2
CAVALLA GREGORIO giusta procura in atti;
attrice contro
(GIA' ) Controparte_1 Controparte_2
( ) in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SILVESTRI DIEGO P.IVA_1
giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale erede della madre Parte_1
chiamava in giudizio l' spiegando che la propria madre, affetta da varie Persona_1 CP_3
pregresse patologie, accedeva in data 12/04/2014 al Pronto Soccorso dell'Ospedale C.G. Mazzoni di
Ascoli Piceno per insorgenza a domicilio di astenia, sonnolenza ed amnesia. Effettuate visite ed esami era programmato un intervento di tromboendoarterectomia (TEA) sinistra per il giorno 21/07/2014 con prescrizione di terapia domiciliare pre-operatoria. Il citato intervento era posticipato dall'Ospedale
Mazzoni al 28/07/2014 ed eseguito in tale data senza complicanze intra o peri operatorie. Trascorsi 6 giorni dall'intervento, in data 6.8.2014, la accusava un improvviso dolore acuto al braccio Per_1
destro, associato a riduzione del visus;
accedeva nuovamente all'Ospedale di Ascoli Piceno dal quale, dopo la visita in PS, era trasferita all'ospedale di San Benedetto del Tronto ove, all'ingresso, le era diagnosticato “ictus ischemico con segni di infarcimento emorragico nel territorio della arteria pagina 1 di 7
26.8.2014, era nuovamente trasferita al Reparto di Chirurgia dell'Ospedale Mazzoni, ove era sottoposta a tentativo di embolectomia secondo Fogarty ed angioplastica, che tuttavia non riusciva, onde si procedeva il giorno successivo ad amputazione in urgenza dell'arto al III medio della coscia;
trasferita in terapia intensiva, decedeva il giorno stesso.
Pertanto, ritenendo l'odierna attrice l'esistenza di evidenti responsabilità dei sanitari dell'ospedale di
Ascoli Piceno nella gestione del caso clinico, adiva l'intestato Tribunale per mezzo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e, a seguito del deposito della relazione da parte dei CCTTUU – che concludevano per l'assenza di responsabilità in capo alla struttura ospedaliera - instaurava il presente procedimento.
L'attrice criticava, sotto diversi profili, le conclusioni raggiunte dal collegio peritale nominato in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e, chiedendo la rinnovazione della CTU, concludeva “nel merito e in via principale: accertarsi e dichiararsi che la morte della signora per tutto quanto Persona_1 indicato in narrativa, è avvenuta per fatto e colpa attribuibili ai sanitari dell'
[...]
5 DELL' Controparte_4 [...]
oggi sostituita da Controparte_5 Controparte_6
oggi sostituita da (C.F./P.I. ), con sede Controparte_6 P.IVA_1
in Ancona (AN), Via Cristoforo Colombo n. 106, in persona del legale rappresentante p.t., quale
Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell'ex ex art. 42, c. 9, L.R. CP_2
19/2022, e conseguentemente condannare la convenuta al ristoro di tutte le spese sostenute e al risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice, che si quantificano in € 309.580,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, oltre ad una somma equitativamente determinata a titolo di danno iure hereditatis in relazione a quanto patito tra il primo ricovero e il decesso, oltre a rivalutazione monetaria e interessi moratori al tasso legale sulla somma che verrà liquidata a titolo di risarcimento, via via rivalutata, dalla data del fatto alla data del saldo;
oltre al ristoro di tutte le somme corrisposte a titolo di spese vive nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. n. 2490/2019 RG, quantificabili in € 27,00 per diritti di cancelleria, € 259,00 per contributo unificato, € 1.000,00 per l'attività del dott. ed € 1.222,00 per l'attività del dott. Per_2
(entrambi nel collegio ctu), per un totale di € 2.508,00 (ricevute pagamenti), otre ad € Per_3
16.470,00 per l'attività di assistenza medico legale di parte del dott. nel merito, in via Persona_4 subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga accertato che l'evento morte della signora Per_1 si sarebbe potuto comunque verificare, accertare che l'operato dei sanitari dell' OSPEDALE
[...]
pagina 2 di 7 “ Controparte_4 Controparte_7
oggi sostituita da
[...] Controparte_6 ha determinato comunque una “perdita di chance di vita” per la signora e Persona_1
conseguentemente condannare la convenuta al ristoro di tutte le spese sostenute e al risarcimento dei danni subiti dall'esponente nelle somme che il Giudice riterrà di giustizia ed equità. 1) Si chiede sin d'ora la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con nomina di un nuovo CTU per rispondere al seguente quesito: “Letti gli atti, esaminati i documenti, ricercata la documentazione medica necessaria ovunque si trovi, il CTU: dica se siano ravvisabili profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia nella condotta dei Sanitari dell'Ospedale di Ascoli Piceno in relazione al CP_8
decesso della signora ovvero se i Sanitari del Nosocomio abbiano violato una o più Persona_1
regole doverose di condotta quali risultano da una condivisa prassi, dal codice di deontologia medica e/o da Linee Guida nazionali ed internazionali, nonchè da leggi o regolamenti. In particolare: 1) dica se vi sia una responsabilità professionale, sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico, dica se ai fini dell'intervento, inizialmente programmato per il 21/07/14, era corretto indicare alla paziente di sospendere il 7 giorni prima, assumendo CL (Enoxaparina) al dosaggio di 4000 U/die CP_9
(una somministrazione giornaliera), o se tale dosaggio era meramente “profilattico”, NON coerente con quanto indicato dalle Linee Guida e dalla Letteratura scientifica;
2) dica se l'eparina era notevolmente sotto dosata (almeno dimezzata), a fronte della necessità per la paziente, sulla base del suo peso corporeo indicato in cartella clinica (64 Kg), di un dosaggio compreso tra 4000 e 6400 U x
2/die; 3) dica se era corretto mantenere il dosaggio profilattico anche quando l'intervento, da espletarsi in elezione, veniva rinviato di ben sette giorni (ossia al 28/07); 4) dica se era corretto reinserire il poi in terapia domiciliare a seguito della dimissione per 4 giorni, al medesimo Pt_2
dosaggio pre-intervento (4000 U/die). - quantifichi, anche in termini di perdita di chances, sia iure proprio che iure hereditatis, il danno subito dalla ricorrente ascrivibile alla responsabilità dell' di Ascoli Piceno”. Controparte_10
Si costituiva in giudizio la convenuta, affermando l'assoluta correttezza delle conclusioni raggiunte dai
CTU in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c. con conseguente inammissibilità della richiesta di rinnovo della stessa in presenza di un mero dissenso alle conclusioni raggiunte. Pertanto, stante la ritenuta assenza di nesso causale tra il decesso della paziente e il comportamento dei sanitari, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito rigettare le domande attoree perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
nel merito ed in via subordinata, senza rinuncia alcuna a quanto sopra, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, tenere in considerazione ai fini della quantificazione del danno, tutto quanto argomentato in narrativa ed,
pagina 3 di 7 anche, nello specifico la valutazione delle condizioni morbose pregresse ed i conseguenti riflessi sul nesso di causalità giuridica e sulla quantificazione del danno. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Ritenuta, dal precedente giudice istruttore, la causa matura per la decisione, era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, mutato il giudice istruttore, era decisa, all'esito dell'udienza del
30.6.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – con la presente pronuncia pubblicata mediante “consolle del magistrato”.
La domanda dell'attrice si è palesata infondata e, pertanto, andrà rigettata, non essendo emerse condotte sanitarie causalmente idonee a determinare il decesso della paziente.
Va innanzitutto precisato come questo giudice ritenga pienamente utilizzabile, oltre che del tutto condivisibile, la relazione di CTU depositata nell'alveo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., svoltosi tra le medesime parti del presente procedimento. E ciò sia in considerazione dell'esaustività e completezza delle risposte date dai CCTTUU ai quesiti agli stessi sottoposti, sia in considerazione dell'assenza di errori logici o giuridici, contraddizioni o carenze motivazionali della relazione che si palesa del tutto coerente con la documentazione in atti oltre che condotta con rigore scientifico.
Ne discende che, questo giudice, intende fare proprie le conclusioni cui sono giunti i CCTTUU, non condividendosi, d'altro canto, le critiche svolte all'impianto motivazionale della relazione depositata dal collegio peritale, invero in alcun modo idonee a superare le argomentazioni portate all'attenzione di questo Ufficio dai consulenti nominati.
In particolare, dalla documentazione in atti è emerso che la paziente si rivolgeva all'Ospedale di Ascoli
Piceno ove le veniva diagnosticata, a seguito di una TAC, “moderata sclerosi parietale dell'arco aortico...ectasia del bulbo carotideo con apposizione calcifica parietale eccentrica ad estrinsecazione mediale, estesa ad interessare l'origine dell'ACE omolaterale con stenosi severa della stessa... irregolarità della ACI estesa per 7 mm circa, determinante stenosi di circa 50%. . . origine Pt_3
sinistra stenosi pre-occlusiva...”. Correttamente, dunque, i sanitari decideva di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico di tromboendoarterectomia (TEA) sinistra per il giorno 21.07.2014, intervento che veniva poi rinviato al successivo 28.7.2014.
Poiché la paziente era affertta da numerose ed importanti comorbilità, quali stenosi moderate valvolari mitralica e tricuspidale, fibrillazione atriale cronica in trattamento con TAO ed ipertensione arteriosa i sanitari le prescrivevano di sospendere il trattamento con anticoagulanti orali una settimana prima dell'intervento, con assunzione di CL 4000 UI/die s.c.
Come ampiamente ed esaustivamente spiegato dai CCTTUU, infatti, allorchè un paziente in terapia con anticoaguranti del sangue debba essere sottoposto ad un intervento chirurgico, diviene essenziale per i pagina 4 di 7 medici bilanciare la necessità, da un lato, di evitare gravi emorragie nel corso dell'intervento chirurgico e, dall'altro, la necessità di scongiurare i rischi di embolie. Si legge, a pag. 20 della CTU, dopo ampi richiami alla letteratura scientifica internazionale in materia, che “la corretta gestione della fase peri- operatoria in un paziente in terapia con TAO è fondamentale per evitare eventi tromboembolici e limitare il rischio di sanguinamento correlato all'intervento. Condizione imprescindibile è che un paziente in terapia anticoagulante orale arrivi all'intervento con un'adeguata funzione emostatica. In altre parole è fondamentale che il paziente non abbia attività anticoagulante del farmaco in circolo al momento dell'intervento. Per i TAO il target di INR con cui un paziente deve arrivare all'intervento è
≤ 1.4.”.
La terapia da adottare nella fase peri-operatoria, dipende, dunque, dalla specifica storia clinica del paziente e, come ampiamente spiegato dai CCTTUU, va valutata dai medici caso per caso. In particolare, osservavano i CCTTUU (pag. 18) che “nei pazienti in terapia con anticoagulanti orali che devono essere sottoposti a procedure chirurgiche o invasive viene generalmente raccomandata la sospensione della terapia anticoagulante e la sua sostituzione con una terapia “ponte” con eparina a basso peso molecolare per via sottocutanea, allo scopo di prevenire il rischio tromboembolico al quale questi pazienti sono particolarmente esposti”. Spiegavano tuttavia i CCTTUU che “non c'è peraltro una terapia ponte standardizzata e unanimemente condivisa e la dose terapeutica varia a secondo degli Autori (11-14): a tutt'oggi, nessuna sperimentazione ha confrontato la a basso dosaggio Pt_4 verso quella a dosaggio terapeutico come terapia ponte, per valutare l'efficacia di entrambe in termini di prevenzione della tromboembolia arteriosa e di sicurezza in termini di rischio di sanguinamento associato. Sebbene sia plausibile che il basso dosaggio conferirà un rischio inferiore di complicanze emorragiche, non si può escludere la possibilità che tale trattamento sarà meno efficace nella prevenzione della tromboembolia arteriosa rispetto a un regime con dosi terapeutiche” (così si legge a pag. 18). Richiamando ampia letteratura scientifica affermavano tuttavia che “l'attuale preferenza della maggior parte degli Autori è quella di: ridurre al minimo il tempo in cui i pazienti interrompono la terapia anticoagulante orale, generalmente riprendendo la terapia il giorno dell'intervento; riservare la terapia ponte per i pazienti a più alto rischio di tromboembolia;
usare dosi "profilattiche" piuttosto che "terapeutiche" di eparina dopo interventi chirurgici importanti”.
In altri termini, come efficacemente spiegato dai CCTTUU, in un'ottica di bilanciamento di interessi occorre procedere caso per caso ad una stima del rapporto rischio beneficio in termini prognostici. “Nel definire una strategia ottimale di terapia ponte e l'intensità della scoagulazione bisogna quindi quantificare il rischio tromboembolico della patologia di base e quantificare il rischio emorragico dell'intervento e del paziente e modulare sui suddetti rischi la terapia ponte perioperatoria”.
pagina 5 di 7 Nel caso che ci occupa, va innanzitutto sottolineato come l'operazione cui andava necessariamente sottoposta la paziente comportava ex se un rischio emorragico molto elevato, posto che “come è unanimemente riconosciuto la chirurgia del collo – particolarmente quella vascolare delle arterie carotidi- per la particolare anatomia della zona è una chirurgia ad alto rischio di sanguinamento e pertanto la terapia anticoagulante, necessaria durante una parte dell'atto operatorio (clampaggio dei vasi), dovrebbe essere ridotta nelle fasi preparatorie e nel post-operatorio immediato” (così relazione pag. 28). Allo stesso tempo alto era il rischio tromboembolico della paziente in considerazione delle comorbilità da cui era affetta, con la conseguenza che “secondo prassi comune risultava opportuna la sospensione dell'anticoagulante ed il passaggio transitorio alle eparine a basso peso molecolare
(“bridging”). Considerato il RISCHIO EMORRAGICO ALTO presente nel caso in oggetto, tuttavia la scelta di ridurre al minimo l'anticoagulazione operata dai sanitari di Ascoli Piceno non è da ritenersi censurabile” (così pag. 27). D'altro canto, come più volte ribadito dai CCTTUU – richiamando ampia letteratura scientifica – “al momento inoltre non esistono sufficienti evidenze scientifiche che validino il tipo di regime da utilizzare, il dosaggio della e lo schema da utilizzare dovendosi Pt_5
necessariamente effettuare una valutazione personalizzata in funzione dei rischi del paziente e della procedura invasiva a cui deve essere sottoposto”, con la conseguenza che “la scelta prudenziale operata dai sanitari di Ascoli Piceno, considerato l'elevato rischio emorragico della procedura invasiva a cui doveva essere sottoposta la de cuius, nel suo complesso non è da ritenersi censurabile”.
Le citate, coerenti e ampiamente motivate conclusioni dei consulenti nominati in sede di ATP non sono state in alcun modo smentite dalle censure alla CTU mosse dalla parte attrice che, a ben vedere, si è limitata a criticare il percorso motivazionale dei consulenti del Tribunale senza tuttavia dare adeguata e motivata evidenza della fondatezza delle ragioni poste a supporto del proprio dissenso.
Innanzitutto, infatti, non vi è evidenza che lo spostamento dell'intervento di sette giorni – spostamento di cui non sono note le ragioni – abbia avuto una qualche incidenza causale sulla successiva tromboembolia accusata dalla paziente che ha portato alla amputazione dell'arto e al successivo decesso. Si legge, sul punto, nella stessa relazione dei CCTTUU che “il rinvio di una settimana del primo intervento programmato (tromboendoarteriectomia carotidea sinistra) che ha implicato la prosecuzione della bridging therapy pre-operatoria […] non ha comportato danno alcuno alla paziente, la quale è stata sottoposta con successo all'intervento e dimessa dopo appena due giorni”.
D'altro canto, alcuna informazione si ha in atti – né parte attrice allega elementi utili in tal senso – in ordine alla corretta gestione della terapia domiciliare prescritta alla paziente. Sul punto, rilevavano i
CCTTUU che “come è noto la terapia ponte è caratterizzata da una fase di gestione domiciliare che richiede compliance del paziente e dei familiari e il coinvolgimento del MMG”. Posto infatti che, nel pagina 6 di 7 caso di specie, i sanitari avevano prescritto alla paziente l'interruzione graduale della in Pt_5 contemporanea assunzione del Coumadin, con controllo giornaliero dell'INR, fino al raggiungimento del range terapeutico, non si ha alcun elemento in atti per comprendere se effettivamente la terapia sia stata effettuata correttamente, per quanti giorni e con quali modalità, così come non si ha alcuna evidenza del corretto monitoraggio, da parte della paziente, dell'INR.
Allo stesso modo, parte attrice allega l'esistenza di un errore medico nell'aver trasferito, dopo l'ictus, la paziente all'ospedale di San Benedetto del Tronto per poi ritrasferirla all'ospedale di Ascoli Piceno in quanto “appare altamente probabile che, se la paziente fosse stata gestita da subito e continuativamente dalla Chirurgia Vascolare dell'Ospedale Mazzoni, evitando di essere trasportata altrove con perdita di tempo ed evidentemente di chances di rivascolarizzazione, con elevata probabilità non sarebbe andata incontro alla gangrena ed al successivo intervento di amputazione e di qui, date le gravi condizione della paziente, all'exitus”. Non è dato comprendere, tuttavia, quali tempestivi interventi potevano essere effettuati dai sanitari al fine di evitare la gangrena, l'amputazione ed il decesso con la conseguenza che anche tale rilievo non è in grado di superare le coerenti conclusioni raggiunte dai CCTTUU nel proprio elaborato.
D'altro canto, gli stessi CCTTUU sottolineavano come, a tutto voler concedere, non vi sono elementi in atti per “ipotizzare il reale primum movens della formazione del trombo”, con la conseguenza che non essendo possibile, nemmeno in base alla regola del più probabile che non, attribuire la responsabilità che ci occupa in capo ai sanitari che ebbero in cura la paziente, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite, in considerazione della complessità del caso e della delicatezza degli interessi coinvolti, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1684 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 12 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
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