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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 629/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 872/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9850/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 27342-2023 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5992/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9850/13/2024 del 26 febbraio 2024, depositata il 21 giugno 2024, il giudice Monocratico la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da
Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 27342-2023 del 4 marzo 2023, notificata l'8 marzo 2023 da So.g.e.t. S.p.A., per un importo di € 1.949,93.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto sotto diversi profili, sostenendo in particolare: la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica sia dell'ingiunzione stessa sia del sottostante avviso di accertamento;
la decadenza del potere impositivo, per violazione dell'art. 1, comma
161, della legge 296/2006, con conseguente maturazione del termine prescrizionale;
il difetto di motivazione, per mancata allegazione degli atti prodromici, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, dell'art. 7 dello
Statuto del contribuente (L. 212/2000) e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, con conseguente illegittimità ex art. 21-octies L. 241/1990; l'omissione delle formule di calcolo delle somme dovute, delle aliquote e riduzioni applicate e degli interessi richiesti.
La resistente So.g.e.t. si è costituita in giudizio, contestando integralmente i motivi dedotti dalla controparte, sia in fatto che in diritto, e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado con motivazione alla quale si rinvia ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992, l'onere della prova della tempestività dell'impugnazione grava interamente sulla parte ricorrente. È stato precisato che spetta al contribuente dimostrare la data di effettiva conoscenza dell'atto che si intende impugnare, elemento necessario per il riscontro della tempestività e per la tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto della cosa giudicata formale.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale della notifica dell'atto impositivo né della data di conoscenza dello stesso, rendendo impossibile per il giudice verificare il rispetto del termine di impugnazione.
Di conseguenza, non essendo stato possibile accertare la regolarità del ricorso né la sua ammissibilità, il primo Giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto appello la contribuente, denunciando denunciato molteplici vizi della sentenza:
1) Error in procedendo sulla declaratoria di inammissibilità: la prova della notifica dell'atto era stata regolarmente depositata nel fascicolo telematico, sia dalla contribuente (doc. “ricevuta notifica atto impugnato.eml”) sia dalla stessa So.g.e.t. (“Intimazione di pagamento con relata.pdf”); la dichiarazione di inammissibilità non poteva essere pronunciata d'ufficio, in assenza di eccezione della resistente;
la giurisprudenza di Cassazione (Sez. Un. 27119/2017; Cass. 26002/2022) e della Corte costituzionale (sentt.
189/2000, 520/2002) ha chiarito che le previsioni di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente.
2) Carenza di legittimazione di So.g.e.t.: il contratto di appalto con il Comune di Castellammare era cessato il 27 maggio 2021; le proroghe prodotte erano state adottate solo da dirigenti comunali, senza approvazione del Consiglio o della Giunta, in violazione del TUEL;
con determina DSG n. 47 del 17 gennaio 2023 il Comune aveva affidato il servizio a Municipia S.p.A.; pertanto, So.g.e.t. non era più legittimata a emettere l'intimazione del 2023.
3) Omessa pronuncia sull'inesistenza degli atti prodromici: l'avviso di accertamento n. 2020-0047607 del
12.11.2020 e l'ingiunzione di pagamento n. 27342 del 4.3.2023 non erano mai stati notificati né conosciuti dalla contribuente.
4) Difetto assoluto di motivazione dell'atto: l'intimazione non indicava né il tributo né le annualità di riferimento;
risultava intestata per errore a un soggetto diverso (Nominativo_1).
5) Decadenza e prescrizione del credito: la pretesa riguardava presunti omessi versamenti IMU anno 2016; ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006, l'accertamento e il titolo esecutivo devono essere notificati entro il 31 dicembre rispettivamente del quinto e del terzo anno successivo;
termini che erano ormai spirati.
6) Omessa pronuncia sulle formule di calcolo: nell'atto non erano indicate le aliquote, i criteri di calcolo, la data di decorrenza né il tasso degli interessi. 7) Difetto di motivazione della sentenza stessa: il giudice di primo grado non aveva esaminato i motivi di ricorso né illustrato l'iter logico-giuridico seguito;
la sentenza si era limitata a un generico rilievo di inammissibilità, senza affrontare i punti decisivi (Cass. 4851/2015;
Cass. 7531/2020).
Per tutte queste ragioni, la contribuente ha chiesto la riforma integrale della sentenza, la dichiarazione di nullità e inesigibilità dell'intimazione di pagamento n. 27342/2023 e degli atti connessi, nonché la condanna di So.g.e.t. alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Con proprie controdeduzioni si è costituita la So.g.e.t. che ha replicato sollevando varie eccezioni:
Inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (art. 53 D.lgs. 546/92). L'appellante non avrebbe svolto una critica specifica alle statuizioni della sentenza, limitandosi a riproporre i rilievi già respinti, senza indicare errori del giudice di primo grado né un progetto alternativo di decisione.
Inammissibilità delle nuove eccezioni in appello (violazione del divieto di ius novorum), poiché mai sollevate in primo grado, con conseguente mutamento dei temi di indagine e trasformazione del giudizio d'appello in iudicium novum, estraneo al sistema processuale tributario.
Infondato il rilievo sul difetto di pronuncia e sulla tardività. La documentazione prodotta (file pdf) non avrebbe dimostrato in modo certo la notifica degli atti, non essendo stati depositati file .eml/.msg che consentissero di ricondurre la relata all'atto impugnato. Richiamata giurisprudenza (CGT Napoli sent. 1379/2024) secondo cui l'onere probatorio della tempestività grava sul ricorrente e l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio.
Infondato il rilievo sulla mancata notifica degli atti presupposti. La So.g.e.t. ha documentato di aver notificato l'avviso di accertamento IMU 2016 del 12.11.2020, recapitato l'1.3.2021 agli eredi di Nominativo_1, mai impugnato. La mancata opposizione di tale atto avrebbe reso irretrattabile il credito tributario, potendosi sindacare solo vizi propri dell'intimazione.
Prescrizione e decadenza infondate. La notifica degli atti impositivi entro il termine di legge (31 dicembre del quinto anno) e successivi atti interruttivi hanno impedito la decadenza;
pertanto il credito è rimasto esigibile.
Difetto di motivazione dell'atto inesistente. L'intimazione conteneva già tutti gli elementi essenziali (natura tributo, anno, immobile accertato, imposta dovuta, sanzioni, spese di notifica, interessi con tasso e decorrenza), con richiamo all'avviso di accertamento. È stata quindi rispettata la normativa (art. 3 L. 241/1990; art. 7 L. 212/2000; art. 1, c. 162, L. 296/2006). Carenza di legittimazione infondata. La So.g.e.t. ha dimostrato di essere legittimata a procedere: contratto con il Comune stipulato il 26.05.2016 (rep. 51/2016) per cinque anni, prorogato più volte per emergenza
Covid e ulteriori determinazioni comunali (delibera 72/2022, determina 81/2022, proroga al 31.12.2022, determina DSG 1386/2023). Con quest'ultima, il Comune ha riconosciuto a So.g.e.t. il diritto a completare le procedure di riscossione relative a crediti già affidati prima della scadenza, confermandone la piena legittimazione.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato ammissibile l'originario ricorso che nel merito va rigettato.
In particolare, la prova della notifica dell'atto era stata regolarmente depositata nel fascicolo telematico, sia dalla contribuente (doc. “ricevuta notifica atto impugnato.eml”) sia dalla stessa So.g.e.t. (“Intimazione di pagamento con relata.pdf”) e pertanto erroneamente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla SO.GE..T., per genericità dell'indicazione dei motivi di impugnazione, in quanto il richiamo alle argomentazioni già prospettate ai primi giudici e da questi disattese è servito alla parte appellante, soltanto, come base del ragionamento critico ai motivi posti a fondamento della decisione impugnata.
Infondata è l'eccezione sulla carenza di legittimazione della So.g.e.t., legittimata a procedere in forza del contratto con il Comune stipulato il 26.05.2016 (rep. 51/2016) per cinque anni, prorogato più volte per emergenza Covid e ulteriori determinazioni comunali (delibera 72/2022, determina 81/2022, proroga al
31.12.2022, determina DSG 1386/2023). Con quest'ultima, il Comune ha riconosciuto a So.g.e.t. il diritto a completare le procedure di riscossione relative a crediti già affidati prima della scadenza, confermandone la piena legittimazione.
Nel merito va detto che il rilievo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti è risultato privo di fondamento. La So.g.e.t. ha infatti dimostrato di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, emesso il 12 novembre 2020 e consegnato il 1° marzo 2021 agli eredi di Nominativo_1. Poiché tale atto non è stato impugnato, il credito è divenuto definitivo e non più contestabile, restando sindacabili unicamente eventuali vizi propri dell'intimazione successiva.
Parimenti infondata è stata la doglianza sulla prescrizione e sulla decadenza. Gli atti impositivi sono stati notificati entro il termine previsto dalla legge, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, e ulteriori atti interruttivi hanno impedito il decorso dei termini, mantenendo pertanto il credito pienamente esigibile.
Anche la censura sul difetto di motivazione non ha trovato riscontro. L'intimazione di pagamento conteneva infatti tutti gli elementi essenziali: indicazione della natura del tributo, anno di riferimento, immobile oggetto di accertamento, importo dovuto, sanzioni, spese di notifica e interessi con tasso e decorrenza. Inoltre, l'atto richiamava espressamente l'avviso di accertamento originario. In tal modo sono stati rispettati i requisiti imposti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 3 della legge 241/1990, dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) e dall'art. 1, comma 162, della legge 296/2006.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 872/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9850/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 27342-2023 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5992/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9850/13/2024 del 26 febbraio 2024, depositata il 21 giugno 2024, il giudice Monocratico la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da
Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 27342-2023 del 4 marzo 2023, notificata l'8 marzo 2023 da So.g.e.t. S.p.A., per un importo di € 1.949,93.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto sotto diversi profili, sostenendo in particolare: la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica sia dell'ingiunzione stessa sia del sottostante avviso di accertamento;
la decadenza del potere impositivo, per violazione dell'art. 1, comma
161, della legge 296/2006, con conseguente maturazione del termine prescrizionale;
il difetto di motivazione, per mancata allegazione degli atti prodromici, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, dell'art. 7 dello
Statuto del contribuente (L. 212/2000) e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, con conseguente illegittimità ex art. 21-octies L. 241/1990; l'omissione delle formule di calcolo delle somme dovute, delle aliquote e riduzioni applicate e degli interessi richiesti.
La resistente So.g.e.t. si è costituita in giudizio, contestando integralmente i motivi dedotti dalla controparte, sia in fatto che in diritto, e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado con motivazione alla quale si rinvia ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992, l'onere della prova della tempestività dell'impugnazione grava interamente sulla parte ricorrente. È stato precisato che spetta al contribuente dimostrare la data di effettiva conoscenza dell'atto che si intende impugnare, elemento necessario per il riscontro della tempestività e per la tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto della cosa giudicata formale.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale della notifica dell'atto impositivo né della data di conoscenza dello stesso, rendendo impossibile per il giudice verificare il rispetto del termine di impugnazione.
Di conseguenza, non essendo stato possibile accertare la regolarità del ricorso né la sua ammissibilità, il primo Giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto appello la contribuente, denunciando denunciato molteplici vizi della sentenza:
1) Error in procedendo sulla declaratoria di inammissibilità: la prova della notifica dell'atto era stata regolarmente depositata nel fascicolo telematico, sia dalla contribuente (doc. “ricevuta notifica atto impugnato.eml”) sia dalla stessa So.g.e.t. (“Intimazione di pagamento con relata.pdf”); la dichiarazione di inammissibilità non poteva essere pronunciata d'ufficio, in assenza di eccezione della resistente;
la giurisprudenza di Cassazione (Sez. Un. 27119/2017; Cass. 26002/2022) e della Corte costituzionale (sentt.
189/2000, 520/2002) ha chiarito che le previsioni di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente.
2) Carenza di legittimazione di So.g.e.t.: il contratto di appalto con il Comune di Castellammare era cessato il 27 maggio 2021; le proroghe prodotte erano state adottate solo da dirigenti comunali, senza approvazione del Consiglio o della Giunta, in violazione del TUEL;
con determina DSG n. 47 del 17 gennaio 2023 il Comune aveva affidato il servizio a Municipia S.p.A.; pertanto, So.g.e.t. non era più legittimata a emettere l'intimazione del 2023.
3) Omessa pronuncia sull'inesistenza degli atti prodromici: l'avviso di accertamento n. 2020-0047607 del
12.11.2020 e l'ingiunzione di pagamento n. 27342 del 4.3.2023 non erano mai stati notificati né conosciuti dalla contribuente.
4) Difetto assoluto di motivazione dell'atto: l'intimazione non indicava né il tributo né le annualità di riferimento;
risultava intestata per errore a un soggetto diverso (Nominativo_1).
5) Decadenza e prescrizione del credito: la pretesa riguardava presunti omessi versamenti IMU anno 2016; ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006, l'accertamento e il titolo esecutivo devono essere notificati entro il 31 dicembre rispettivamente del quinto e del terzo anno successivo;
termini che erano ormai spirati.
6) Omessa pronuncia sulle formule di calcolo: nell'atto non erano indicate le aliquote, i criteri di calcolo, la data di decorrenza né il tasso degli interessi. 7) Difetto di motivazione della sentenza stessa: il giudice di primo grado non aveva esaminato i motivi di ricorso né illustrato l'iter logico-giuridico seguito;
la sentenza si era limitata a un generico rilievo di inammissibilità, senza affrontare i punti decisivi (Cass. 4851/2015;
Cass. 7531/2020).
Per tutte queste ragioni, la contribuente ha chiesto la riforma integrale della sentenza, la dichiarazione di nullità e inesigibilità dell'intimazione di pagamento n. 27342/2023 e degli atti connessi, nonché la condanna di So.g.e.t. alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Con proprie controdeduzioni si è costituita la So.g.e.t. che ha replicato sollevando varie eccezioni:
Inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (art. 53 D.lgs. 546/92). L'appellante non avrebbe svolto una critica specifica alle statuizioni della sentenza, limitandosi a riproporre i rilievi già respinti, senza indicare errori del giudice di primo grado né un progetto alternativo di decisione.
Inammissibilità delle nuove eccezioni in appello (violazione del divieto di ius novorum), poiché mai sollevate in primo grado, con conseguente mutamento dei temi di indagine e trasformazione del giudizio d'appello in iudicium novum, estraneo al sistema processuale tributario.
Infondato il rilievo sul difetto di pronuncia e sulla tardività. La documentazione prodotta (file pdf) non avrebbe dimostrato in modo certo la notifica degli atti, non essendo stati depositati file .eml/.msg che consentissero di ricondurre la relata all'atto impugnato. Richiamata giurisprudenza (CGT Napoli sent. 1379/2024) secondo cui l'onere probatorio della tempestività grava sul ricorrente e l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio.
Infondato il rilievo sulla mancata notifica degli atti presupposti. La So.g.e.t. ha documentato di aver notificato l'avviso di accertamento IMU 2016 del 12.11.2020, recapitato l'1.3.2021 agli eredi di Nominativo_1, mai impugnato. La mancata opposizione di tale atto avrebbe reso irretrattabile il credito tributario, potendosi sindacare solo vizi propri dell'intimazione.
Prescrizione e decadenza infondate. La notifica degli atti impositivi entro il termine di legge (31 dicembre del quinto anno) e successivi atti interruttivi hanno impedito la decadenza;
pertanto il credito è rimasto esigibile.
Difetto di motivazione dell'atto inesistente. L'intimazione conteneva già tutti gli elementi essenziali (natura tributo, anno, immobile accertato, imposta dovuta, sanzioni, spese di notifica, interessi con tasso e decorrenza), con richiamo all'avviso di accertamento. È stata quindi rispettata la normativa (art. 3 L. 241/1990; art. 7 L. 212/2000; art. 1, c. 162, L. 296/2006). Carenza di legittimazione infondata. La So.g.e.t. ha dimostrato di essere legittimata a procedere: contratto con il Comune stipulato il 26.05.2016 (rep. 51/2016) per cinque anni, prorogato più volte per emergenza
Covid e ulteriori determinazioni comunali (delibera 72/2022, determina 81/2022, proroga al 31.12.2022, determina DSG 1386/2023). Con quest'ultima, il Comune ha riconosciuto a So.g.e.t. il diritto a completare le procedure di riscossione relative a crediti già affidati prima della scadenza, confermandone la piena legittimazione.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato ammissibile l'originario ricorso che nel merito va rigettato.
In particolare, la prova della notifica dell'atto era stata regolarmente depositata nel fascicolo telematico, sia dalla contribuente (doc. “ricevuta notifica atto impugnato.eml”) sia dalla stessa So.g.e.t. (“Intimazione di pagamento con relata.pdf”) e pertanto erroneamente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla SO.GE..T., per genericità dell'indicazione dei motivi di impugnazione, in quanto il richiamo alle argomentazioni già prospettate ai primi giudici e da questi disattese è servito alla parte appellante, soltanto, come base del ragionamento critico ai motivi posti a fondamento della decisione impugnata.
Infondata è l'eccezione sulla carenza di legittimazione della So.g.e.t., legittimata a procedere in forza del contratto con il Comune stipulato il 26.05.2016 (rep. 51/2016) per cinque anni, prorogato più volte per emergenza Covid e ulteriori determinazioni comunali (delibera 72/2022, determina 81/2022, proroga al
31.12.2022, determina DSG 1386/2023). Con quest'ultima, il Comune ha riconosciuto a So.g.e.t. il diritto a completare le procedure di riscossione relative a crediti già affidati prima della scadenza, confermandone la piena legittimazione.
Nel merito va detto che il rilievo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti è risultato privo di fondamento. La So.g.e.t. ha infatti dimostrato di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, emesso il 12 novembre 2020 e consegnato il 1° marzo 2021 agli eredi di Nominativo_1. Poiché tale atto non è stato impugnato, il credito è divenuto definitivo e non più contestabile, restando sindacabili unicamente eventuali vizi propri dell'intimazione successiva.
Parimenti infondata è stata la doglianza sulla prescrizione e sulla decadenza. Gli atti impositivi sono stati notificati entro il termine previsto dalla legge, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, e ulteriori atti interruttivi hanno impedito il decorso dei termini, mantenendo pertanto il credito pienamente esigibile.
Anche la censura sul difetto di motivazione non ha trovato riscontro. L'intimazione di pagamento conteneva infatti tutti gli elementi essenziali: indicazione della natura del tributo, anno di riferimento, immobile oggetto di accertamento, importo dovuto, sanzioni, spese di notifica e interessi con tasso e decorrenza. Inoltre, l'atto richiamava espressamente l'avviso di accertamento originario. In tal modo sono stati rispettati i requisiti imposti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 3 della legge 241/1990, dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) e dall'art. 1, comma 162, della legge 296/2006.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in euro 500,00, oltre accessori se dovuti.