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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3472/2024 r.g., promossa da
nata a [...] il giorno 11 Parte_1
maggio 1979 (c.f. e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(Romania) il 15 marzo 1977 (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. Girolamo Mancino del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate dai ricorrenti e riportate nel ricorso e nel verbale dell'odierna udienza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento della domanda”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il giorno 8 marzo
2024 nell'interesse dei coniugi o e;
Parte_1 Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 3 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, il Presidente di sezione relatore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ed il difensore ha chiesto un differimento dell'udienza per meglio articolare le conclusioni comuni;
rilevato che alla successiva udienza del 25 febbraio 2025, i coniugi hanno ribadito la volontà espressa nel ricorso ed hanno sottoscritto il verbale, contenente, fra l'altro, un impegno ad un trasferimento immobiliare;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 15 luglio 2000 a HE MA (Romania) e che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente e , nato a [...] il Persona_2
16 dicembre 2016, ancora minorenne;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore, in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 25 febbraio 2025, è previsto un impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“5) Preliminare di trasferimento immobiliare
2 A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale i coniugi convengono di effettuare le seguenti attribuzioni:
Il signor con la omologazione della sentenza di separazione, promette di Parte_2
cedere e trasferire, entro un anno da tale data, alla GN , che Parte_1
promette di accettare ed acquistare al prezzo di euro 92.000,00 (dicasi euro novantaduemila/00), la quota di comproprietà in ragione di 1/1 dell'unità immobiliare residenziale posta nel Comune di Bentivoglio (Bo), Frazione Castagnolo Minore, Via
Ilaria Alpi n. 26 , consistente in un fabbricato cielo-terra in corso di costruzione allo stato grezzo, costituito da villino indipendente mono famigliare ad uso civile abitazione, disposto su quattro livelli tra loro collegati da scala interna, così composto: piano interrato, scala interna;
piano terra: area cortiliva, portico, autorimessa, ampio soggiorno e cucina, cantina e lavanderia, scala interna;
piano primo: tre camere da letto, due bagni, tre disimpegni, terrazzo, scala interna;
piano secondo: n. 5 locali, scala interna. Il tutto distinto al catasto dei fabbricati del suddetto comune al Catasto fabbricati del Comune di Bentivoglio:
foglio 44 particella 769, sub 1, in Via Ilaria Alpi snc, p. T, cat. F/3, (unità in corso di costruzione (autorimessa come da progetto);
foglio 44, particella 769, sub 2, in Via Ilaria Alpi sic, p. S1-T-1-2, cat. F/3, (unità in corso di costruzione, come da progetto);
foglio 44, particella 769, sub 3, via Ilaria Alpi sic, p. T, B.C.N.C., corte comune ai subalterni 1 e 2. Catasto Terreni del Comune di Bentivoglio:
foglio 44, particella 769, ente urbano, superficie are 05.59.
Si precisa che con tipo mappale prot. N. 2022/BO0158875 del 28 novembre
2022 le particelle 442 e 449 del foglio 44, distinte al catasto Terreni sono state soppresse e si è proceduto all'accatastamento delle unità immobiliari in corso di costruzione sopra descritte.
La piena proprietà verrà trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui si verranno a trovare al momento della stipulazione
3 notarile, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti dall'atto di provenienza.
La quota di proprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte promittente la cessione per decreto di trasferimento del Tribunale di Bologna, a firma del Giudice
Dott. Atzori in data 22/2/2023, trascrizione del 9/5/2023, registro particolare 16503 registro generale 22039, pubblico ufficiale Tribunale di Bologna repertorio
36734/1564 del 7/4/2023.
La Parte promittente la cessione garantirà il rilievo della Parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e la esonera sin da ora dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte promittente la cessione dichiara che l'immobile sarà libero da gravami e in regola rispetto alle norme urbanistiche e catastali al momento del definitivo.
Le parti dichiarano e si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivo entro un anno dalla sentenza di omologa della separazione.
La Parte promittente la cessione, in sede di definitivo si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento.
La parte promittente la cessione dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento definitivo dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
Le parti dichiarano di avere fissato in euro 92.000,00 (dicasi euro novantaduemila/00), il corrispettivo per la cessione dell'immobile.
La Parte promittente la cessione si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa della separazione.
Le parti dichiarano che il pattuito impegno alla cessione si è reso imprescindibile per addivenire all'accordo sulle condizioni della separazione consensuale tra i coniugi
4 e che le parti intendono quindi avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ovvero ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74 in uno di divorzio, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale n. 2/e in data 21 febbraio
2014.
6) Tutte le spese del predetto trasferimento immobiliare sono e saranno a carico della GN ”; Parte_1
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 25 marzo
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata
25 novembre 2024); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi o Parte_1 Parte_1
nata a [...] il giorno 11 maggio 1979 e , nato a [...] Parte_2
MA (Romania) il 15 marzo 1977, i quali hanno contratto matrimonio a HE
MA (Romania) il 15 luglio 2000;
B) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
5 “1)il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita a Castel Maggiore;
il ricorrente ha già trasferito la propria residenza altrove;
2)il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un fine settimana, a settimane alterne, dal venerdi all'uscita della scuola, fino alle ore 20 della domenica, nonché 7 giorni durante le vacanze di Natale, passando i giorni di Natale, ad anni alterni con il padre o la madre, 3 giorni a Pasqua e 15 giorni durante le ferie estive;
3)il padre verserà un contributo al mantenimento per il figlio minore pari ad euro
500.00 mensili, da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta di identità
e dei rispettivi passaporti, autorizzando rispettivamente l'espatrio del figlio minore con iscrizione su entrambi i passaporti dei genitori;
5) Preliminare di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale i coniugi convengono di effettuare le seguenti attribuzioni: Il signor con la Parte_2
omologazione della sentenza di separazione, promette di cedere e trasferire, entro un anno da tale data, alla GN , che promette di accettare ed Parte_1
acquistare al prezzo di euro 92.000,00 (dicasi euro novantaduemila/00), la quota di comproprietà in ragione di 1/1 dell'unità immobiliare residenziale posta nel Comune di Bentivoglio (Bo), Frazione Castagnolo Minore, Via Ilaria Alpi n. 26 , consistente in un fabbricato cielo-terra in corso di costruzione allo stato grezzo, costituito da villino indipendente mono famigliare ad uso civile abitazione, disposto su quattro livelli tra loro collegati da scala interna, così composto: piano interrato, scala interna;
piano terra: area cortiliva, portico, autorimessa, ampio soggiorno e cucina, cantina e lavanderia, scala interna;
piano primo: tre camere da letto, due bagni, tre disimpegni, terrazzo, scala interna;
piano secondo: n. 5 locali, scala interna. Il tutto distinto al catasto dei fabbricati del suddetto comune al Catasto fabbricati del Comune di Bentivoglio: foglio
6 44 particella 769, sub 1, in Via Ilaria Alpi snc, p. T, cat. F/3, (unità in corso di costruzione (autorimessa come da progetto); foglio 44, particella 769, sub 2, in Via
Ilaria Alpi sic, p. S1-T-1-2, cat. F/3, (unità in corso di costruzione, come da progetto); foglio 44, particella 769, sub 3, via Ilaria Alpi sic, p. T, B.C.N.C., corte comune ai subalterni 1 e 2. Catasto Terreni del Comune di Bentivoglio: foglio 44, particella 769, ente urbano, superficie are 05.59. Si precisa che con tipo mappale prot. N.
2022/BO0158875 del 28 novembre 2022 le particelle 442 e 449 del foglio 44, distinte al catasto Terreni sono state soppresse e si è proceduto all'accatastamento delle unità immobiliari in corso di costruzione sopra descritte. Le parti dichiarano e si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivo entro un anno dalla sentenza di omologa della separazione”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 25 febbraio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
“6) Tutte le spese del predetto trasferimento immobiliare sono e saranno a carico della GN Parte_1
7) le spese della presente procedura saranno a carico dei coniugi in parti uguali;
8) con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano altresì di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione e di ritenere soddisfatte e così regolamentata ogni questione economica conseguente alla separazione personale dei coniugi. Ogni altro rapporto di carattere economico relativo all'attuale separazione
è stato precedentemente regolato tra i coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti”;
C) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
11 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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